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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 375 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 814/2021(Rg n. 8681/2019)in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dagli avv.F.R. BELLI e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/10/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VIT n. 00195965 con decorrenza novembre 2013, liquidata con n. 1052 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 104 settimane dopo tale data(quota B) fino al 31/12/1994, n. 103 settimane dal 1/1/95 al 31/12/96(quota C), n. 780 settimane dal 1/1/97 al 31/12/2011(quota D), n. 62 settimane dal 31/12/2011 al pensionamento, aveva domandato di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di mobilità, fruita dall'anno 2009 all'anno 2013, ai sensi dell'art 8 comma 3 L 155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di mobilità, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili.
L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione, CP non avendo computato 12 nella retribuzione figurativa gli emolumenti extramensili. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è in ogni caso decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 al triennio dalla domanda giudiziale del 29/10/2019, ossia antecedenti al 29/10/2016.
Tale ricostituzione tuttavia non spetta al ricorrente. Principio generale in materia è quello secondo cui la liquidazione della pensione soggiace alla normativa vigente alla data del pensionamento. Si sostiene infatti in giurisprudenza che "ll diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018)".
Ebbene nel caso di specie si applica l'art 40 della 1. n. 183 del 2010, vigente alla data del pensionamento, il quale prevede testualmente che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento»>; e tale importo, prosegue la norma, «deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi». Alla luce di tale disposizione, sostiene la Cassazione che
"Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010". Conclude la Suprema Corte sostenendo che l'art 10 L
183/2010 "stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale"³.
Ebbene deve concludersi allora che per il periodo di mobilità fruito dal ricorrente negli anni 2009-
2013, dunque successivamente al 31/12/2004, debba applicarsi l'art 40 L 183/2010 e debbano espungersi gli emolumenti extramensili dalla base di calcolo della contribuzione figurativa.
L'appello deve essere rigettato. La novità e complessità della questione giustifica senz'altro la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Dichiara la idoneità della pronuncia a giustificare il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
3 Cass.Sez. L , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 375 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 814/2021(Rg n. 8681/2019)in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dagli avv.F.R. BELLI e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 2/10/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VIT n. 00195965 con decorrenza novembre 2013, liquidata con n. 1052 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 104 settimane dopo tale data(quota B) fino al 31/12/1994, n. 103 settimane dal 1/1/95 al 31/12/96(quota C), n. 780 settimane dal 1/1/97 al 31/12/2011(quota D), n. 62 settimane dal 31/12/2011 al pensionamento, aveva domandato di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di mobilità, fruita dall'anno 2009 all'anno 2013, ai sensi dell'art 8 comma 3 L 155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di mobilità, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili.
L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione, CP non avendo computato 12 nella retribuzione figurativa gli emolumenti extramensili. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è in ogni caso decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente
Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021 al triennio dalla domanda giudiziale del 29/10/2019, ossia antecedenti al 29/10/2016.
Tale ricostituzione tuttavia non spetta al ricorrente. Principio generale in materia è quello secondo cui la liquidazione della pensione soggiace alla normativa vigente alla data del pensionamento. Si sostiene infatti in giurisprudenza che "ll diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e che la legge può modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica (così, tra le più recenti, Cass. n. 10432 del 2018)".
Ebbene nel caso di specie si applica l'art 40 della 1. n. 183 del 2010, vigente alla data del pensionamento, il quale prevede testualmente che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento»>; e tale importo, prosegue la norma, «deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi». Alla luce di tale disposizione, sostiene la Cassazione che
"Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante, Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi "ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010". Conclude la Suprema Corte sostenendo che l'art 10 L
183/2010 "stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale"³.
Ebbene deve concludersi allora che per il periodo di mobilità fruito dal ricorrente negli anni 2009-
2013, dunque successivamente al 31/12/2004, debba applicarsi l'art 40 L 183/2010 e debbano espungersi gli emolumenti extramensili dalla base di calcolo della contribuzione figurativa.
L'appello deve essere rigettato. La novità e complessità della questione giustifica senz'altro la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Dichiara la idoneità della pronuncia a giustificare il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
3 Cass.Sez. L , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021