Articolo 6 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 4Articolo 7
Versione
2 gennaio 1968
Art. 6.
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari.
Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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