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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.04.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Maddalena de Castro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maddalena de Castro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 21.04.2007
(anno 2007, atto n. 12, reg. Comune di Rho (MI), parte 2, serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nato a Rho (MI) in [...] 6.04.2008 (17 anni), cittadino italiano, residente Per_1
in NA LA (MI), via Montenero, 136, C.F. C.F._3
- nata a Rho (MI) in [...] 5.01.2017 (8 anni), cittadina italiana, residente in NA LA Pt_3
(MI), via Montenero, 136, C.F. . C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.04.2025 e successiva integrazione del 30.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Rho (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e rimarranno affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, ma Per_1 Pt_3 collocati stabilmente e residenti presso la madre.
2) La casa coniugale sita in NA LA (MI), via Montenero, 136, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata in godimento, unitamente agli arredi, alla signora che Parte_1 vi abiterà con i figli.
Il signor si trasferirà a vivere altrove, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, Parte_2 entro e non oltre la data del 16.04.2025.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento in favore dei figli e la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 per Per_1 Pt_3 ciascuno di essi) da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 da rivalutarsi di annualmente secondo gli indici ISTAT- costo vita (base 16.04.2025).
4) Il signor si farà carico delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Parte_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 nella misura del 70% mentre la signora per il restante 30% Parte_1
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) Salvo migliore e diverso accordo tra i coniugi il padre potrà vedere e tenere con sé : Pt_3
- un fine settimana in via alternata con la madre, dal sabato mattina dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 19.30 con riaccompagnamento presso la casa coniugale;
- il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16.30 fino alle ore 20.30 con riaccompagnamento presso la casa coniugale;
- durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 22.12 al 29.12 oppure dal 30.12 al 6.01.
- le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni;
Pt_3
- durante le vacanze scolastiche estive un periodo di 7 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo desideri, previo accordo con Per_1 il figlio, vista l'età, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
I coniugi si impegnano ad assumere le decisioni più importanti per i figli, di comune accordo, partecipando insieme ai momenti significativi dal punto di vista scolastico, sportivo, medico, religioso e di vita sociale di e . Per_1 Pt_3
7) Il signor sosterrà per intero la rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale. Parte_2
8) Il signor si farà carico in via esclusiva delle spese condominiali ordinarie e delle Parte_2 spese relative al giardiniere. Quanto alle spese condominiali straordinarie il signor se Parte_2 ne farà carico nella misura del 70%.
Il signor sosterrà le spese per le utenze (fornitura luce, acqua, gas, tari…) afferenti Pt_2 all'immobile sito in NA LA (MI), via Montenero, 136. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della signora Parte_1
9) La signora percepirà per intero l'importo dell'Assegno Unico Universale mensile per i Pt_1 figli.
10) La detrazione per i figli a carico sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) Il padre si impegna a non trasportare i figli su moto o motorini.
12) Il signor si impegna a trasferire alla signora la proprietà Parte_2 Parte_1 dell'autovettura Citroen C5 Aircross targata GC861EA entro e non oltre il mese di settembre 2025.
Le spese di trapasso saranno sostenute dalla signora Parte_1 I coniugi dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo, si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro e dichiarano e danno atto di non aver ulteriori pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo o ragione e di aver risolto tra loro ogni ragione di ordine economico e patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rho (MI) in data 21.04.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.04.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Maddalena de Castro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maddalena de Castro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 21.04.2007
(anno 2007, atto n. 12, reg. Comune di Rho (MI), parte 2, serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nato a Rho (MI) in [...] 6.04.2008 (17 anni), cittadino italiano, residente Per_1
in NA LA (MI), via Montenero, 136, C.F. C.F._3
- nata a Rho (MI) in [...] 5.01.2017 (8 anni), cittadina italiana, residente in NA LA Pt_3
(MI), via Montenero, 136, C.F. . C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.04.2025 e successiva integrazione del 30.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Rho (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori e rimarranno affidati, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, ma Per_1 Pt_3 collocati stabilmente e residenti presso la madre.
2) La casa coniugale sita in NA LA (MI), via Montenero, 136, in comproprietà tra i coniugi, rimane assegnata in godimento, unitamente agli arredi, alla signora che Parte_1 vi abiterà con i figli.
Il signor si trasferirà a vivere altrove, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, Parte_2 entro e non oltre la data del 16.04.2025.
3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento in favore dei figli e la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 per Per_1 Pt_3 ciascuno di essi) da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 da rivalutarsi di annualmente secondo gli indici ISTAT- costo vita (base 16.04.2025).
4) Il signor si farà carico delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Parte_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 nella misura del 70% mentre la signora per il restante 30% Parte_1
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) Salvo migliore e diverso accordo tra i coniugi il padre potrà vedere e tenere con sé : Pt_3
- un fine settimana in via alternata con la madre, dal sabato mattina dalle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 19.30 con riaccompagnamento presso la casa coniugale;
- il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16.30 fino alle ore 20.30 con riaccompagnamento presso la casa coniugale;
- durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 22.12 al 29.12 oppure dal 30.12 al 6.01.
- le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) verranno trascorse dalla figlia ad anni alterni;
Pt_3
- durante le vacanze scolastiche estive un periodo di 7 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo desideri, previo accordo con Per_1 il figlio, vista l'età, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
I coniugi si impegnano ad assumere le decisioni più importanti per i figli, di comune accordo, partecipando insieme ai momenti significativi dal punto di vista scolastico, sportivo, medico, religioso e di vita sociale di e . Per_1 Pt_3
7) Il signor sosterrà per intero la rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale. Parte_2
8) Il signor si farà carico in via esclusiva delle spese condominiali ordinarie e delle Parte_2 spese relative al giardiniere. Quanto alle spese condominiali straordinarie il signor se Parte_2 ne farà carico nella misura del 70%.
Il signor sosterrà le spese per le utenze (fornitura luce, acqua, gas, tari…) afferenti Pt_2 all'immobile sito in NA LA (MI), via Montenero, 136. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della signora Parte_1
9) La signora percepirà per intero l'importo dell'Assegno Unico Universale mensile per i Pt_1 figli.
10) La detrazione per i figli a carico sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) Il padre si impegna a non trasportare i figli su moto o motorini.
12) Il signor si impegna a trasferire alla signora la proprietà Parte_2 Parte_1 dell'autovettura Citroen C5 Aircross targata GC861EA entro e non oltre il mese di settembre 2025.
Le spese di trapasso saranno sostenute dalla signora Parte_1 I coniugi dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo, si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro e dichiarano e danno atto di non aver ulteriori pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro, per qualsivoglia titolo o ragione e di aver risolto tra loro ogni ragione di ordine economico e patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Rho (MI) in data 21.04.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG