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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. ND ES Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/9/2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10964/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. GILARDONI Parte_1 C.F._1
MASSIMO)
RICORRENTE contro
C.F. (avv. LURAGHI VALENTINA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/9/2025 parte ricorrente ha chiesto: i) l'affido esclusivo del minore alla madre, ii) un calendario di visite come da disposizioni del Tribunale e iii) un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente nella misura di € 600,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disposta la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione in data 15/6/2025 si è costituito il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande;
all'udienza del 16/9/2025, le parti hanno trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt.
337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione al figlio (n. 17/4/2010); Persona_1
l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “affido condiviso di (n. 17/4/2010) con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
incontri padre-figlio in forma libera previo accordo tra le parti e in base alla disponibilità e volontà del minore;
contributo a mantenimento di a Per_2 carico del padre di € 400,00/mese da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
Istat e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo di documenti d'identità per il minore validi anche per l'espatrio. Spese compensate”;
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse del minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 10964/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, così come manifestato all'udienza del 16/9/2025 e riportato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
ND ES ND LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. ND ES Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/9/2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10964/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. GILARDONI Parte_1 C.F._1
MASSIMO)
RICORRENTE contro
C.F. (avv. LURAGHI VALENTINA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/9/2025 parte ricorrente ha chiesto: i) l'affido esclusivo del minore alla madre, ii) un calendario di visite come da disposizioni del Tribunale e iii) un contributo al mantenimento della prole a carico del resistente nella misura di € 600,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disposta la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione in data 15/6/2025 si è costituito il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande;
all'udienza del 16/9/2025, le parti hanno trovato un'intesa in merito ai provvedimenti ex artt.
337 bis e ss. c.c. da adottare in relazione al figlio (n. 17/4/2010); Persona_1
l'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “affido condiviso di (n. 17/4/2010) con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
incontri padre-figlio in forma libera previo accordo tra le parti e in base alla disponibilità e volontà del minore;
contributo a mantenimento di a Per_2 carico del padre di € 400,00/mese da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
Istat e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo di documenti d'identità per il minore validi anche per l'espatrio. Spese compensate”;
le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse del minore;
sussistono pertanto i presupposti per recepire l'accordo delle parti;
si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 10964/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, così come manifestato all'udienza del 16/9/2025 e riportato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
ND ES ND LI