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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 23.01.2025
N. 4112/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte ricorrente ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4112/2024 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall' Avv. Serena Parte_1 P.IVA_1
Casali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via San Giovanni del Cantone, 47 RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Stefano Germini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via L. Spallanzani, 3 (rinunciataria agli atti) CONVENUTA
Avente ad oggetto: locazione
Parte ricorrente all'udienza del 23.01.2025 tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa.
Motivi della decisione con ricorso ex art 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare risolto il contratto di locazione, intercorso tra la
[...] precedente proprietaria dell'immobile sito in Modena Via SS Trinità 16 CP_2
(doc. n. 2 del ricorso) e la convenuta, e condannarla al rilascio dell'immobile locato a seguito del mancato rinnovo.
Pag. 2 di 3 Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale nelle more rinunciava agli atti, non opponendosi alla domanda della ricorrente.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che acquistava in data 15.12.2021 da Parte_1 CP_2
l'immobile sito in Modena alla via Trinità 16, piano 2, int. 4, concesso in locazione a il 01.10.2020 per la durata di quattro anni rinnovabili (doc. n. 2 Controparte_1
del ricorso).
E' altresì documentale che la ricorrente in data 25.01.2022 comunicava la volontà di non rinnovare, alla prima scadenza fissata per il 30.09.2024, il contratto di locazione
(doc. n. 3 ricorso), avendo necessità di eseguire lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui è ubicato l'immobile locato, con invito a rilasciarlo.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 3 della L. 431/1998 avendo parte ricorrente comunicato a parte convenuta, nei termini, la volontà di non rinnovarlo al fine di procedere ai lavori di ristrutturazione, come specificati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. n. 4).
Viepiù che parte convenuta nelle more del giudizio ha rinunciato agli atti, non opponendosi alla domanda della ricorrente.
Ne consegue che è tenuta all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
per cui è causa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4112/2024 R.G.:
- dichiara risolto il contratto di locazione e condanna al rilascio Controparte_1 immediato dell'immobile suindicato;
- condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 852,00=, oltre accessori.
Modena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 23.01.2025
N. 4112/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte ricorrente ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4112/2024 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall' Avv. Serena Parte_1 P.IVA_1
Casali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Via San Giovanni del Cantone, 47 RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Stefano Germini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Emilia, Via L. Spallanzani, 3 (rinunciataria agli atti) CONVENUTA
Avente ad oggetto: locazione
Parte ricorrente all'udienza del 23.01.2025 tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa.
Motivi della decisione con ricorso ex art 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire dichiarare risolto il contratto di locazione, intercorso tra la
[...] precedente proprietaria dell'immobile sito in Modena Via SS Trinità 16 CP_2
(doc. n. 2 del ricorso) e la convenuta, e condannarla al rilascio dell'immobile locato a seguito del mancato rinnovo.
Pag. 2 di 3 Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale nelle more rinunciava agli atti, non opponendosi alla domanda della ricorrente.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che acquistava in data 15.12.2021 da Parte_1 CP_2
l'immobile sito in Modena alla via Trinità 16, piano 2, int. 4, concesso in locazione a il 01.10.2020 per la durata di quattro anni rinnovabili (doc. n. 2 Controparte_1
del ricorso).
E' altresì documentale che la ricorrente in data 25.01.2022 comunicava la volontà di non rinnovare, alla prima scadenza fissata per il 30.09.2024, il contratto di locazione
(doc. n. 3 ricorso), avendo necessità di eseguire lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui è ubicato l'immobile locato, con invito a rilasciarlo.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 3 della L. 431/1998 avendo parte ricorrente comunicato a parte convenuta, nei termini, la volontà di non rinnovarlo al fine di procedere ai lavori di ristrutturazione, come specificati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. n. 4).
Viepiù che parte convenuta nelle more del giudizio ha rinunciato agli atti, non opponendosi alla domanda della ricorrente.
Ne consegue che è tenuta all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
per cui è causa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4112/2024 R.G.:
- dichiara risolto il contratto di locazione e condanna al rilascio Controparte_1 immediato dell'immobile suindicato;
- condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese Controparte_1 di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 852,00=, oltre accessori.
Modena, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3