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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4181/2020 cron.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 4181/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentini Claudia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Polimeno Surace Concetta
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.04.2020, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di essere stato sottoposto nel febbraio 2020 a “trapianto di pancreas complicato da trombosi intraoperatoria e necessità di espianto” e di aver inoltrato in 19.3.2020 domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Evidenziava che sospendeva la CP_1 domanda con la causale: “c'è in atto un contenzioso per il tipo di prestazione “invalido civile”. Rappresentava di essere stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% art 2 e 12 L. 118/71” in data 11.07.2014 e di essere stato sottoposto a visita di revisione il 22.07.2019 a seguito della quale veniva riconosciuto invalido nella misura dell'80% e veniva revocata la pensione di inabilità civile. Esponeva di aver impugnato il verbale instaurando dinanzi al Tribunale civile di Lecce, sez.
Lavoro, il giudizio iscritto al RG 13229/2019. Deduceva
l'illegittimità dell'operato dell' , giacché la pensione di CP_1 inabilità civile e l'indennità di accompagnamento avevano ad oggetto prestazioni diverse. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'ammissibilità della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con condanna dell' alla corresponsione della CP_1 relativa prestazione.
Si costituiva con memoria nella quale contestava gli avversi CP_1 assunti poiché infondati in fatto ed in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la violazione del principio ne bis in idem poiché pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, GOT dott. Greco, il giudizio di A.T.P. ex art 445-bis c.p.c. iscritto in data 14.04.2020 al RG
4204/2020 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Eccepiva, altresì, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa. Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 09.07.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem sollevata dall' resistente. CP_2
Orbene, dalla documentazione depositata in atti dall' risulta CP_1 che parte ricorrente ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. (datato 06.04.2020), instaurando così il giudizio iscritto al RG 4204/2020 al fine di ottenere la medesima prestazione oggetto del presente giudizio ovvero l'ammissibilità della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento del 19.03.2020, l'accertamento del requisito sanitario necessario per la detta indennità e la condanna dell'Istituto di previdenza la pagamento dei relativi emolumenti.
Risulta, altresì, che – a seguito delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel suddetto giudizio – parte ricorrente ha promosso la causa iscritta al R.G. 7016/2021 definita con sentenza n. 3637/2022 del 16.12.2022 con la quale il Tribunale di Lecce ha già statuito sulla domanda con decisione di rigetto
(all.to a note di trattazione scritta del ricorrente depositate in data 15.02.2023).
Ciò detto, si osserva che con note di trattazione del 09.07.2025 parte ricorrente dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 3637/2022 (non essendo stata impugnata nei termini di legge) che ha definito il giudizio di merito iscritto al R.G. n. 7016/2021
(instaurato a seguito di atp RG 4204/2020), sicché in questa sede è preclusa ogni valutazione stanti i limiti oggettivi del giudicato che coprono il dedotto ed il deducibile.
La domanda, in definitiva, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, essendo stata depositata dal ricorrente idonea dichiarazione ex art 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese irripetibili.
Lecce, 09.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 4181/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentini Claudia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Polimeno Surace Concetta
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.04.2020, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di essere stato sottoposto nel febbraio 2020 a “trapianto di pancreas complicato da trombosi intraoperatoria e necessità di espianto” e di aver inoltrato in 19.3.2020 domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di accompagnamento. Evidenziava che sospendeva la CP_1 domanda con la causale: “c'è in atto un contenzioso per il tipo di prestazione “invalido civile”. Rappresentava di essere stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:
100% art 2 e 12 L. 118/71” in data 11.07.2014 e di essere stato sottoposto a visita di revisione il 22.07.2019 a seguito della quale veniva riconosciuto invalido nella misura dell'80% e veniva revocata la pensione di inabilità civile. Esponeva di aver impugnato il verbale instaurando dinanzi al Tribunale civile di Lecce, sez.
Lavoro, il giudizio iscritto al RG 13229/2019. Deduceva
l'illegittimità dell'operato dell' , giacché la pensione di CP_1 inabilità civile e l'indennità di accompagnamento avevano ad oggetto prestazioni diverse. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'ammissibilità della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con condanna dell' alla corresponsione della CP_1 relativa prestazione.
Si costituiva con memoria nella quale contestava gli avversi CP_1 assunti poiché infondati in fatto ed in diritto. Eccepiva, in via preliminare, la violazione del principio ne bis in idem poiché pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, GOT dott. Greco, il giudizio di A.T.P. ex art 445-bis c.p.c. iscritto in data 14.04.2020 al RG
4204/2020 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Eccepiva, altresì, l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa. Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 09.07.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem sollevata dall' resistente. CP_2
Orbene, dalla documentazione depositata in atti dall' risulta CP_1 che parte ricorrente ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c. (datato 06.04.2020), instaurando così il giudizio iscritto al RG 4204/2020 al fine di ottenere la medesima prestazione oggetto del presente giudizio ovvero l'ammissibilità della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento del 19.03.2020, l'accertamento del requisito sanitario necessario per la detta indennità e la condanna dell'Istituto di previdenza la pagamento dei relativi emolumenti.
Risulta, altresì, che – a seguito delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel suddetto giudizio – parte ricorrente ha promosso la causa iscritta al R.G. 7016/2021 definita con sentenza n. 3637/2022 del 16.12.2022 con la quale il Tribunale di Lecce ha già statuito sulla domanda con decisione di rigetto
(all.to a note di trattazione scritta del ricorrente depositate in data 15.02.2023).
Ciò detto, si osserva che con note di trattazione del 09.07.2025 parte ricorrente dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 3637/2022 (non essendo stata impugnata nei termini di legge) che ha definito il giudizio di merito iscritto al R.G. n. 7016/2021
(instaurato a seguito di atp RG 4204/2020), sicché in questa sede è preclusa ogni valutazione stanti i limiti oggettivi del giudicato che coprono il dedotto ed il deducibile.
La domanda, in definitiva, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, essendo stata depositata dal ricorrente idonea dichiarazione ex art 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese irripetibili.
Lecce, 09.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa