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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2018
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio su ricorso di presentato, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Gela emesso in data 9.12.2024 proposto da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Email_1 C.F._1 in via Imola n. 6, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo , non Email_2
rappresentato né difeso
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che con ricorso depositato in data 31.1.2025 ha presentato reclamo Parte_1
avverso il decreto del 9.12.2024 con cui il giudice tutelare del Tribunale di Gela ha revocato l'incarico di amministratore di sostegno di , conferito a e Parte_2 Controparte_1
disposto, in sua sostituzione, la nomina dell'Avv. Carmelo Fabrizio Ferrara;
Rilevato il reclamante ha censurato la decisione del giudice tutelare di conferire l'incarico di amministratore di sostegno della sorella ad un soggetto estraneo alla famiglia senza considerare la disponibilità manifestata dallo stesso a prendersi cura della sorella;
Parte_1
Atteso che il suindicato reclamo è stato presentato dalla parte personalmente, ossia senza avvalersi dell'assistenza tecnica del difensore come risulta dalla lettura del ricorso – dallo stesso sottoscritto – nonché evincibile dagli indirizzi indicati per le comunicazioni di cancelleria (segnatamente:
l'indirizzo mail;
il numero di un'utenza telefonica verosimilmente in Email_2
uso al reclamante);
Considerato che l'art. 125 c.p.c. stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso deve “indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
1 l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore”;
Rilevato, altresì, che l'art. 82 c.p.c. nel prescrivere che “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente” munito di procura (art. 83 c.p.c.), esprime l'esigenza – avvertita dall'ordinamento – che la domanda di giustizia sia veicolata da un tecnico del diritto, dotato delle competenze di carattere sostanziale e processuale idonee ad assicurare la migliore difesa alla posizione giuridica soggettiva che si intende tutelare;
Tenuto conto che l'esigenza di garantire un difesa alle parti e viepiù avvertita dall'ordinamento nei procedimenti di impugnazione in ragione del maggiore tecnicismo che li caratterizza e ciò anche laddove nella fase di prime cure la parte sia legittimata a stare in giudizio personalmente (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 24257 del 4/10/2018 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione disciplinata dall'art. 6 D.lgs. n. 150/2011);
Considerato che l'art. 739 c.p.c. prevede che “contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi” così strutturando un vero e proprio mezzo di impugnazione per il cui esperimento è necessaria l'assistenza di un difensore;
Osservato, difatti, che il procedimento di cui all'art. 739 c.p.c. è naturalmente sottratto dall'orbita dei tradizionali affari di volontaria giurisdizione, i quali, consistendo in forme di gestione pubblica di affari privati, sono privi di elementi di contenziosità che – invece – ontologicamente caratterizzano i procedimenti a struttura impugnatoria;
Ritenuto, dunque, che la circostanza che il reclamante abbia presentato il reclamo personalmente giustifichi – ex se – una pronuncia di inammissibilità e ciò anche a voler tacere sulla manifesta carenza nel ricorso di altri elementi essenziali indicati dall'art. 125 c.p.c.;
Ritenuto, inoltre, che tale vizio è insuscettibile di essere sanato ex post invocando un'interpretazione estensiva dei poteri di sanatoria riconosciuti al giudice dall'art. 182 c.p.c., poiché – ad avviso del collegio – tale norma, anche a seguito della sua novellazione ad opera del
D.lgs. n. 149/2022, consente di ovviare finanche alla mancanza di una procura in atti (mediante rilascio) purché la concessione dello jus postulandi ad un difensore sia desumibile da altri elementi
(primo tra i quali, la sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di un avvocato) mentre non è, di converso, applicabile nelle ipotesi – analoghe a quelle del caso di specie – in cui sia evidente l'assenza ab origine del patrocinio al difensore
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA inammissibile il reclamo;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte del reclamante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio su ricorso di presentato, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Gela emesso in data 9.12.2024 proposto da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Email_1 C.F._1 in via Imola n. 6, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo , non Email_2
rappresentato né difeso
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che con ricorso depositato in data 31.1.2025 ha presentato reclamo Parte_1
avverso il decreto del 9.12.2024 con cui il giudice tutelare del Tribunale di Gela ha revocato l'incarico di amministratore di sostegno di , conferito a e Parte_2 Controparte_1
disposto, in sua sostituzione, la nomina dell'Avv. Carmelo Fabrizio Ferrara;
Rilevato il reclamante ha censurato la decisione del giudice tutelare di conferire l'incarico di amministratore di sostegno della sorella ad un soggetto estraneo alla famiglia senza considerare la disponibilità manifestata dallo stesso a prendersi cura della sorella;
Parte_1
Atteso che il suindicato reclamo è stato presentato dalla parte personalmente, ossia senza avvalersi dell'assistenza tecnica del difensore come risulta dalla lettura del ricorso – dallo stesso sottoscritto – nonché evincibile dagli indirizzi indicati per le comunicazioni di cancelleria (segnatamente:
l'indirizzo mail;
il numero di un'utenza telefonica verosimilmente in Email_2
uso al reclamante);
Considerato che l'art. 125 c.p.c. stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso deve “indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
1 l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore”;
Rilevato, altresì, che l'art. 82 c.p.c. nel prescrivere che “Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente” munito di procura (art. 83 c.p.c.), esprime l'esigenza – avvertita dall'ordinamento – che la domanda di giustizia sia veicolata da un tecnico del diritto, dotato delle competenze di carattere sostanziale e processuale idonee ad assicurare la migliore difesa alla posizione giuridica soggettiva che si intende tutelare;
Tenuto conto che l'esigenza di garantire un difesa alle parti e viepiù avvertita dall'ordinamento nei procedimenti di impugnazione in ragione del maggiore tecnicismo che li caratterizza e ciò anche laddove nella fase di prime cure la parte sia legittimata a stare in giudizio personalmente (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 24257 del 4/10/2018 in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione disciplinata dall'art. 6 D.lgs. n. 150/2011);
Considerato che l'art. 739 c.p.c. prevede che “contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi” così strutturando un vero e proprio mezzo di impugnazione per il cui esperimento è necessaria l'assistenza di un difensore;
Osservato, difatti, che il procedimento di cui all'art. 739 c.p.c. è naturalmente sottratto dall'orbita dei tradizionali affari di volontaria giurisdizione, i quali, consistendo in forme di gestione pubblica di affari privati, sono privi di elementi di contenziosità che – invece – ontologicamente caratterizzano i procedimenti a struttura impugnatoria;
Ritenuto, dunque, che la circostanza che il reclamante abbia presentato il reclamo personalmente giustifichi – ex se – una pronuncia di inammissibilità e ciò anche a voler tacere sulla manifesta carenza nel ricorso di altri elementi essenziali indicati dall'art. 125 c.p.c.;
Ritenuto, inoltre, che tale vizio è insuscettibile di essere sanato ex post invocando un'interpretazione estensiva dei poteri di sanatoria riconosciuti al giudice dall'art. 182 c.p.c., poiché – ad avviso del collegio – tale norma, anche a seguito della sua novellazione ad opera del
D.lgs. n. 149/2022, consente di ovviare finanche alla mancanza di una procura in atti (mediante rilascio) purché la concessione dello jus postulandi ad un difensore sia desumibile da altri elementi
(primo tra i quali, la sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di un avvocato) mentre non è, di converso, applicabile nelle ipotesi – analoghe a quelle del caso di specie – in cui sia evidente l'assenza ab origine del patrocinio al difensore
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA inammissibile il reclamo;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento da parte del reclamante della somma pari al valore del Contributo
Unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'11/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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