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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5329/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5329/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla Via
Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piscitelli Lucia (c.f.:
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Villa di Briano (Ce) alla via C.F._3
Tacito n. 3, presso lo studio dell'Avv. Cavallo Tommaso (c.f.: , C.F._4 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione ed alla comparsa di intervento volontario di primo grado;
APPELLATI
E
(c.f.: ) CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 13995/2021 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
13995/2021 r.g., con cui erano state accolte le domande proposte da
[...]
e — rispettivamente, attrice e interventore volontario CP_1 CP_2 nell'ambito del giudizio di primo grado — , in relazione alle lesioni da questi ultimi asseritamente subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 13 novembre 2020 a
Capua (CE) intorno alle ore 08:20 circa presso la SP 30.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre i sig.ri e viaggiavano Controparte_1 CP_2
(rispettivamente in qualità di trasportato e conducente) a bordo della vettura Fiat
Panda tg. EV202NX, venivano urtati dalla vettura Fiat Panda tg. CN259YR, assicurata per la RCA con la Compagnia di proprietà e condotta dal Pt_1 convenuto contumace , la quale, provenendo dall'opposto senso di CP_3 marcia ad alta velocità, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso ad una vettura che lo precedeva, invadeva la corsia regolarmente percorsa dal veicolo attoreo, urtandolo nella parte anteriore laterale sinistra;
per effetto dell'urto, l'auto in cui viaggiavano gli attori finiva nel fossato posto sul lato destro della stessa SP 30, mentre questi ultimi subivano gravi lesioni tali da dover essere trasportati, il mattino seguente, presso l'Ospedale di Acerra.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Napoli Nord condannava in solido la e a risarcire, rispettivamente: euro Parte_1 CP_3
10.576,07 in favore di oltre interessi e spese di CTU per euro Controparte_1
350,00; euro 9.376,07 in favore di , oltre interessi e spese di CTU per CP_2 euro 350,00; euro 3.800,00 in favore di entrambi i predetti a titolo di compensi professionali legali complessivi, oltre accessori, in favore del loro procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — la carenza di prove documentali (CAI, testimonianze stragiudiziali, verbali delle autorità, foto) in ordine all'esatta dinamica del sinistro dedotto in lite;
— l'omessa indicazione, nella fase stragiudiziale, di testimoni presenti sul luogo del sinistro, e la mancata messa a disposizione dei veicoli coinvolti;
— la mancata copertura assicurativa dell'auto n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
attorea e il coinvolgimento delle parti in numerosi altri sinistri pregressi;
— l'essersi i danneggiati rivolti al P.S. della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, distante circa
30 km dal luogo dell'accadimento; — l'espletamento della CTU svolta in primo grado sulla scorta di documentazione non valida, essendo stati eseguiti gli esami RMN presentati presso una struttura (Studio Martorelli) risultata chiusa da anni;
— l'errata valutazione medico-legale espressa dal CTU nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, per non avere questi tenuto conto delle osservazioni critiche del consulente di parte (CTP); — in conclusione, la carenza di nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni.
Tanto premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“A) Rigettare la domanda attorea e lo spiegato intervento volontario in quanto non provati e comunque non fondati sia in punto an che in ordine al quantum debeatur;
B) Condannare gli appellati alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di risarcimento (€ 11.919,28 per ed € 10.643,84 per Controparte_1 [...]
il tutto con restituzione delle spese legali riconosciute al di loro difensore CP_2 pari ad € 6.241,63;
C) Condannare gli appellati alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
01/09/2023, si costituivano anche nel presente giudizio di gravame gli appellati e , i quali, di contro, nell'impugnare e contestare Controparte_1 CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deducevano, nell'ordine: — la piena attendibilità del testimone escusso in primo grado, secondo quanto ritenuto dal primo giudice;
— la regolare allegazione al fascicolo di primo grado del modulo CAI debitamente sottoscritto;
— la mancata messa a disposizione della dichiarazione stragiudiziale resa dal teste perché mai richiesta dalla Compagnia;
— la non imputabilità ad essi appellati del mancato intervento delle autorità al momento del sinistro e della mancata allegazione di foto e della mancata messa a disposizione delle vetture coinvolte nello scontro per la perizia, poiché fatti imputabili ai proprietari dei rispettivi mezzi;
— l'irrilevanza, ai fini risarcitori qui venuti in considerazione, dell'assenza di copertura RCA sul veicolo con a bordo i danneggiati al momento del sinistro;
— la non imputabilità ad essi convenuti neppure l'asserita scelta dell'ospedale di Acerra, poichè gli stessi vennero lì accompagnati da passanti che si fermarono per prestare soccorso;
— la completezza e condivisibilità della CTU svolta in primo grado dal Consulente d'Ufficio nominato dall'adito Giudice di Pace, la quale avrebbe, altresì, riscontrato alle osservazioni fatte pervenire dal CTP di parte convenuta;
— l'infondatezza delle eccezioni sollevata da parte appellante anche con riguardo alla documentazione medica depositata, poichè le lesioni subite dagli attori n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
sarebbero state obiettivate con referti e visite specialistiche, anche tramite esami ecografici, ritenuti validi.
Per quanto sopra, i predetti appellati concludevano per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la regolare rinnovazione CP_3 dell'atto di citazione in appello eseguita nei suoi confronti (e perfezionatasi in data
26/05/2023, così come comprovato in atti dalla medesima parte appellante in allegato alle note scritte depositate in data 15/12/2023, in sostituzione dell'udienza del
18/12/2023), cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, rilevata l'avvenuta acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza del 10/04/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal
D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 14/04/2025.
L'appello si è rilevato infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la precisa dinamica di ricostruzione del fatto, quanto attendibile le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso.
La censura si è rivelata infondata.
Invero, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata precisamente confermata dal teste escusso all'udienza del 12/09/2022, , il quale ha Testimone_1 ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro stradale in discorso (cfr. relativo verbale di causa accluso al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e acquisito in atti al fascicolo del presente giudizio di gravame).
Ed infatti, le lamentele rivolte da parte appellante avverso la prova testimoniale si sono rilevante indeterminate e generiche, non avendo quest'ultima evidenziato alcun elemento concreto sulla scorta del quale si dovrebbe tacciare di inattendibilità e/o di non credibilità le dichiarazioni — invero circostanziate — rese dal teste escusso in primo grado.
Del resto, le censure mosse dalla Compagnia assicurativa in ordine alla mancanza di prova documentale dell'evento storico riguardano tutte circostanze che o sono n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
risultate puntualmente appurate all'esito del processo o si sono rivelate del tutto ininfluenti ai fini della decisione adottata in primo grado.
La dinamica del sinistro tratteggiata nel libello introduttivo è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato Consulente d'Ufficio affermato la compatibilità causale tra le lesioni cagionate agli odierni appellati e la dinamica del sinistro, così per come descritta in atti.
Sotto tale ultimo profilo — e venendo all'esame del secondo e ultimo motivo di gravame proposto — , l'appellante ha anche contestato le risultanze della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, affidando le proprie censure in merito alle considerazioni già svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata — ancora una volta — semplicemente a riproporre, anche in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla
CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata.
Ed invero, dalla lettura della impugnata decisione si evince chiaramente come il
Giudice di prime, pur esaminando le su menzionate osservazioni, le abbia ritenute completamente superate dai puntuali riscontri resi in merito dallo stesso nominato
CTU, avendo il predetto giudicante sul punto espressamente motivato in relazione alle lesioni riportate da ambedue i danneggiati: “Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed anamnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti;
e non ricevono, del resto, utile smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal dott. perito di fiducia della parte convenuta (ed Persona_1 allegate alla C.T.U.). cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni (cfr. C.T.U., Risposta alle note critiche …), idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria ed in particolare degli esami strumentali in atti;
|'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto alle lesioni riportate ed alle menomazioni riscontrate;
ed infine, la correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente a tralaticiamente richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado. In merito, non appare superfluo osservare come “Il
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Per cui anche il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, parametrato al decisum della sentenza di primo grado e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa costituita
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, in considerazione della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 5329/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in
Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 13995/2021 r.g.", pendente tra appellante — e Parte_1
e nonché — appellati — , Controparte_1 CP_2 CP_3 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, e , delle spese di lite per il Controparte_1 CP_2 presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata,
Avv. Cavallo Tommaso, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5329/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla Via
Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piscitelli Lucia (c.f.:
), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di citazione di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, elettivamente domiciliati in Villa di Briano (Ce) alla via C.F._3
Tacito n. 3, presso lo studio dell'Avv. Cavallo Tommaso (c.f.: , C.F._4 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione ed alla comparsa di intervento volontario di primo grado;
APPELLATI
E
(c.f.: ) CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 13995/2021 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
13995/2021 r.g., con cui erano state accolte le domande proposte da
[...]
e — rispettivamente, attrice e interventore volontario CP_1 CP_2 nell'ambito del giudizio di primo grado — , in relazione alle lesioni da questi ultimi asseritamente subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 13 novembre 2020 a
Capua (CE) intorno alle ore 08:20 circa presso la SP 30.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre i sig.ri e viaggiavano Controparte_1 CP_2
(rispettivamente in qualità di trasportato e conducente) a bordo della vettura Fiat
Panda tg. EV202NX, venivano urtati dalla vettura Fiat Panda tg. CN259YR, assicurata per la RCA con la Compagnia di proprietà e condotta dal Pt_1 convenuto contumace , la quale, provenendo dall'opposto senso di CP_3 marcia ad alta velocità, nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso ad una vettura che lo precedeva, invadeva la corsia regolarmente percorsa dal veicolo attoreo, urtandolo nella parte anteriore laterale sinistra;
per effetto dell'urto, l'auto in cui viaggiavano gli attori finiva nel fossato posto sul lato destro della stessa SP 30, mentre questi ultimi subivano gravi lesioni tali da dover essere trasportati, il mattino seguente, presso l'Ospedale di Acerra.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Napoli Nord condannava in solido la e a risarcire, rispettivamente: euro Parte_1 CP_3
10.576,07 in favore di oltre interessi e spese di CTU per euro Controparte_1
350,00; euro 9.376,07 in favore di , oltre interessi e spese di CTU per CP_2 euro 350,00; euro 3.800,00 in favore di entrambi i predetti a titolo di compensi professionali legali complessivi, oltre accessori, in favore del loro procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — la carenza di prove documentali (CAI, testimonianze stragiudiziali, verbali delle autorità, foto) in ordine all'esatta dinamica del sinistro dedotto in lite;
— l'omessa indicazione, nella fase stragiudiziale, di testimoni presenti sul luogo del sinistro, e la mancata messa a disposizione dei veicoli coinvolti;
— la mancata copertura assicurativa dell'auto n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
attorea e il coinvolgimento delle parti in numerosi altri sinistri pregressi;
— l'essersi i danneggiati rivolti al P.S. della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra, distante circa
30 km dal luogo dell'accadimento; — l'espletamento della CTU svolta in primo grado sulla scorta di documentazione non valida, essendo stati eseguiti gli esami RMN presentati presso una struttura (Studio Martorelli) risultata chiusa da anni;
— l'errata valutazione medico-legale espressa dal CTU nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, per non avere questi tenuto conto delle osservazioni critiche del consulente di parte (CTP); — in conclusione, la carenza di nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni.
Tanto premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“A) Rigettare la domanda attorea e lo spiegato intervento volontario in quanto non provati e comunque non fondati sia in punto an che in ordine al quantum debeatur;
B) Condannare gli appellati alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di risarcimento (€ 11.919,28 per ed € 10.643,84 per Controparte_1 [...]
il tutto con restituzione delle spese legali riconosciute al di loro difensore CP_2 pari ad € 6.241,63;
C) Condannare gli appellati alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
01/09/2023, si costituivano anche nel presente giudizio di gravame gli appellati e , i quali, di contro, nell'impugnare e contestare Controparte_1 CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deducevano, nell'ordine: — la piena attendibilità del testimone escusso in primo grado, secondo quanto ritenuto dal primo giudice;
— la regolare allegazione al fascicolo di primo grado del modulo CAI debitamente sottoscritto;
— la mancata messa a disposizione della dichiarazione stragiudiziale resa dal teste perché mai richiesta dalla Compagnia;
— la non imputabilità ad essi appellati del mancato intervento delle autorità al momento del sinistro e della mancata allegazione di foto e della mancata messa a disposizione delle vetture coinvolte nello scontro per la perizia, poiché fatti imputabili ai proprietari dei rispettivi mezzi;
— l'irrilevanza, ai fini risarcitori qui venuti in considerazione, dell'assenza di copertura RCA sul veicolo con a bordo i danneggiati al momento del sinistro;
— la non imputabilità ad essi convenuti neppure l'asserita scelta dell'ospedale di Acerra, poichè gli stessi vennero lì accompagnati da passanti che si fermarono per prestare soccorso;
— la completezza e condivisibilità della CTU svolta in primo grado dal Consulente d'Ufficio nominato dall'adito Giudice di Pace, la quale avrebbe, altresì, riscontrato alle osservazioni fatte pervenire dal CTP di parte convenuta;
— l'infondatezza delle eccezioni sollevata da parte appellante anche con riguardo alla documentazione medica depositata, poichè le lesioni subite dagli attori n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
sarebbero state obiettivate con referti e visite specialistiche, anche tramite esami ecografici, ritenuti validi.
Per quanto sopra, i predetti appellati concludevano per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la regolare rinnovazione CP_3 dell'atto di citazione in appello eseguita nei suoi confronti (e perfezionatasi in data
26/05/2023, così come comprovato in atti dalla medesima parte appellante in allegato alle note scritte depositate in data 15/12/2023, in sostituzione dell'udienza del
18/12/2023), cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel prosieguo del giudizio, rilevata l'avvenuta acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza del 10/04/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal
D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 14/04/2025.
L'appello si è rilevato infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provata la precisa dinamica di ricostruzione del fatto, quanto attendibile le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso.
La censura si è rivelata infondata.
Invero, la verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa è stata precisamente confermata dal teste escusso all'udienza del 12/09/2022, , il quale ha Testimone_1 ricostruito con coerenza intrinseca ed estrinseca la dinamica del sinistro stradale in discorso (cfr. relativo verbale di causa accluso al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e acquisito in atti al fascicolo del presente giudizio di gravame).
Ed infatti, le lamentele rivolte da parte appellante avverso la prova testimoniale si sono rilevante indeterminate e generiche, non avendo quest'ultima evidenziato alcun elemento concreto sulla scorta del quale si dovrebbe tacciare di inattendibilità e/o di non credibilità le dichiarazioni — invero circostanziate — rese dal teste escusso in primo grado.
Del resto, le censure mosse dalla Compagnia assicurativa in ordine alla mancanza di prova documentale dell'evento storico riguardano tutte circostanze che o sono n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
risultate puntualmente appurate all'esito del processo o si sono rivelate del tutto ininfluenti ai fini della decisione adottata in primo grado.
La dinamica del sinistro tratteggiata nel libello introduttivo è corroborata, inoltre, dagli esiti dell'espletata CTU medica, avendo il nominato Consulente d'Ufficio affermato la compatibilità causale tra le lesioni cagionate agli odierni appellati e la dinamica del sinistro, così per come descritta in atti.
Sotto tale ultimo profilo — e venendo all'esame del secondo e ultimo motivo di gravame proposto — , l'appellante ha anche contestato le risultanze della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, affidando le proprie censure in merito alle considerazioni già svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata — ancora una volta — semplicemente a riproporre, anche in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla
CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata.
Ed invero, dalla lettura della impugnata decisione si evince chiaramente come il
Giudice di prime, pur esaminando le su menzionate osservazioni, le abbia ritenute completamente superate dai puntuali riscontri resi in merito dallo stesso nominato
CTU, avendo il predetto giudicante sul punto espressamente motivato in relazione alle lesioni riportate da ambedue i danneggiati: “Le conclusioni del C.T.U. sono da ritenere ampiamente condivisibili, in quanto oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed anamnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti;
e non ricevono, del resto, utile smentita nemmeno nelle note critiche mosse dal dott. perito di fiducia della parte convenuta (ed Persona_1 allegate alla C.T.U.). cui il consulente di ufficio, ribadendo le proprie valutazioni, replica con puntuali e convincenti argomentazioni (cfr. C.T.U., Risposta alle note critiche …), idonee in particolare a chiarire il valore e l'efficacia probatoria della documentazione sanitaria ed in particolare degli esami strumentali in atti;
|'efficienza causale delle modalità di accadimento dell'evento dannoso prospettata dalla parte istante e confermata dal teste rispetto alle lesioni riportate ed alle menomazioni riscontrate;
ed infine, la correttezza e la congruenza, con le risultanze documentali e dell'esame obiettivo, della valutazione complessiva del danno biologico.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente a tralaticiamente richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado. In merito, non appare superfluo osservare come “Il
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del
02/02/2015).
Per cui anche il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, parametrato al decisum della sentenza di primo grado e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa costituita
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, in considerazione della limitata attività processuale svolta e della non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 5329/2023 R.G.A.C.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 5329/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
378/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord in data 21/12/2022 depositata in
Cancelleria in data 17/04/2023 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 13995/2021 r.g.", pendente tra appellante — e Parte_1
e nonché — appellati — , Controparte_1 CP_2 CP_3 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore delle parti appellate costituite, e , delle spese di lite per il Controparte_1 CP_2 presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte appellata,
Avv. Cavallo Tommaso, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 5329/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 7