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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3121/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029260848 000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7286/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029260848 000, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione del credito e vizi di motivazione dell'atto, inclusa la mancata allegazione degli atti prodromici. L'Agenzia delle Entrate -
IS (DE) si costituiva in giudizio controdeducendo che l'intimazione era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 31/05/2017 e da successivi atti interruttivi non contestati
(intimazioni e preavviso di fermo amministrativo).
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (Sez. 26), con Sentenza n. 13527/26/2024, depositata il 03.10.2024, rigettava il ricorso, ritenendo che le questioni relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, decadenza e prescrizione non fossero ammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031282000, regolarmente notificato in data 14.10.2019 e perfezionatosi per compiuta giacenza in data 21.01.2020, e non impugnato dal contribuente. La sentenza specificava che la notificazione del preavviso di fermo, in quanto atto interruttivo, aveva impedito la maturazione della prescrizione tra il 2019 e l'intimazione impugnata (28.05.2023), con un'ulteriore interruzione in data 04/07/2022. Inoltre, la Corte di primo grado ha ribadito la necessità della querela di falso per contestare la firma apposta sulle ricevute di ritorno degli avvisi, anche se prodotti in copia non disconosciuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 reiterando le eccezioni di inesistenza radicale dell'Avviso di accertamento, la nullità della sentenza per contraddittorietà nell'applicazione del principio delle
Sezioni Unite, l'erronea richiesta di querela di falso per notifiche avvenute per "irreperibilità relativa", la decadenza (Art. 25, D.P.R. 602/73) e la prescrizione del credito.
L'DE si costituiva in appello con controdeduzioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'atto presupposto e chiedendo di essere manlevata dal Centro Operativo di Pescara, chiamato in causa con atto notificato in data 04.06.2025. DE insisteva sulla irretrattabilità del credito data la mancata impugnazione dei precedenti atti notificati (preavviso di fermo e intimazioni del 2019 e 2022).
Ribadiva che la prescrizione non si era verificata, data l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali definitivi e la sospensione legale dovuta all'emergenza sanitaria (proroga di 24 mesi prevista dall'Art.
4 del D.L. 41/2021).
Il Centro Operativo di Pescara (COP) si costituiva in giudizio, contestando integralmente l'appello. Affermava che l'Avviso di accertamento n. 250TJPM000714 era stato correttamente notificato in data 31/05/2017 e, non essendo stato impugnato entro 60 giorni, era divenuto definitivo e inoppugnabile. Inoltre, confermava la propria legittimazione passiva e competenza per l'emissione dell'accertamento, in quanto attività realizzabile con modalità automatizzate attribuita al COP dalla normativa specifica (D.L. n. 78/2010 e atti consequenziali).
Con ulteriori memorie depositate in data 17.11.2025 l'appellante, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del Centro Operativo di Pescara (COP) da parte di DE per tardività, violando l'art. 23 co. 3 D.Lgs. 546/1992 e, insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione dell'appellante relativa al difetto di legittimazione passiva del
COP è infondata. La legittimazione del COP a emettere atti di accertamento scaturisce da precise disposizioni normative che, in deroga alle regole generali di competenza basate sul domicilio fiscale, attribuiscono al
COP lo svolgimento di attività di controllo e accertamento realizzabili con modalità automatizzate. Nello specifico, il Centro Operativo di Pescara svolge, tra le altre, l'attività di "emissione degli accertamenti parziali realizzabili con modalità automatizzate". Pertanto, l'atto emesso dal COP è del tutto legittimo e l'eccezione di nullità per incompetenza funzionale va respinta.
L'DE ha chiamato in causa il COP per essere manlevata, stante la propria estraneità alle questioni di merito del tributo. Sebbene l'appellante eccepisca la tardività della chiamata (effettuata il 04.06.2025 in relazione alla notifica dell'appello del 02.04.2025), tale eccezione non muta l'esito del giudizio, poiché il COP si è costituito e ha integralmente difeso il merito dell'accertamento originario.
Nel merito, l'appellante sostiene che l'Avviso di accertamento n. 250TJPM000714 non è stato prodotto né provato nella sua notifica, determinando l'inesistenza della pretesa ab origine tuttavia, Il Giudice di primo grado ha correttamente statuito che le eccezioni relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla sua inesistenza sono precluse, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso un precedente atto impositivo che risulta regolarmente notificato senza essere stato oggetto di impugnativa.
La mancata impugnazione di atti successivi (come il preavviso di fermo o le intimazioni del 2019 e 2022) che richiamavano l'atto prodromico ha reso il credito IRRETRATTABILE, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007). Le questioni relative alla regolarità della procedura (come l'omessa notifica dell'avviso di accertamento) sono pertanto opponibili solo in via residuale in caso di mancata notifica di tutti gli atti presupposti, ipotesi non ricorrente stante la provata notifica del preavviso di fermo.
La sentenza emessa in “prime cure” deve solo essere corretta nella motivazione atteso che, dalla documentazione allegata nel giudizio di primo grado dalla concessionaria per la riscossione, risulta che l'atto che certamente era stato notificato al Ricorrente_1 prima di quello impugnato nel presente giudizio non era il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031282000 ma l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 071
2022 90125643 35/000 rispetto alla quale la resistente aveva prodotto copia dell'attestazione di consegna del relativo plico effettuata in data 4.7.2022 in favore di persona delega al ritiro.
La giurisprudenza consolidata afferma che l'avviso di ricevimento è un atto pubblico, e la sua contestazione richiede la proposizione della querela di falso. L'appellante si è limitato a disconoscere la firma (o la validità del referto) nelle memorie ma non risulta aver introdotto formalmente la querela di falso dinanzi al Tribunale civile, come richiesto dall'art. 221 c.p.c.. In assenza di tale giudizio pregiudiziale, l'attestazione dell'agente notificatore fa fede anche nel presente giudizio.
Consegue a quanto premesso che, a seguito della rituale notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata, stante la mancata impugnazione di tale atto, risultava preclusa al Ricorrente_1 la possibilità di contestare la pretesa tributaria ivi indicata come doveva ritenersi ormai irretrattabile.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito (cfr. Cassazione civile , sez. trib. , 21/07/2025 , n. 20476) che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973 , in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Infine, il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato per omessa indicazione delle formule di calcolo di interessi e sanzioni è infondato. Il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato che nell'atto impugnato risultavano "chiaramente esplicati nell'atto impugnato i criteri per il computo della somma dovuta
(tasso, calcolo interessi, decorrenza, avviso di accertamento con identificativo dell'atto e data di notifica ecc.)". La giurisprudenza costante chiarisce che il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege e pertanto l'atto è congruamente motivato mediante il richiamo all'atto presupposto e al periodo di competenza.
Stante il rigetto dell'appello le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3121/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13527/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029260848 000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7286/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029260848 000, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione del credito e vizi di motivazione dell'atto, inclusa la mancata allegazione degli atti prodromici. L'Agenzia delle Entrate -
IS (DE) si costituiva in giudizio controdeducendo che l'intimazione era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 31/05/2017 e da successivi atti interruttivi non contestati
(intimazioni e preavviso di fermo amministrativo).
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (Sez. 26), con Sentenza n. 13527/26/2024, depositata il 03.10.2024, rigettava il ricorso, ritenendo che le questioni relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, decadenza e prescrizione non fossero ammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031282000, regolarmente notificato in data 14.10.2019 e perfezionatosi per compiuta giacenza in data 21.01.2020, e non impugnato dal contribuente. La sentenza specificava che la notificazione del preavviso di fermo, in quanto atto interruttivo, aveva impedito la maturazione della prescrizione tra il 2019 e l'intimazione impugnata (28.05.2023), con un'ulteriore interruzione in data 04/07/2022. Inoltre, la Corte di primo grado ha ribadito la necessità della querela di falso per contestare la firma apposta sulle ricevute di ritorno degli avvisi, anche se prodotti in copia non disconosciuta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 reiterando le eccezioni di inesistenza radicale dell'Avviso di accertamento, la nullità della sentenza per contraddittorietà nell'applicazione del principio delle
Sezioni Unite, l'erronea richiesta di querela di falso per notifiche avvenute per "irreperibilità relativa", la decadenza (Art. 25, D.P.R. 602/73) e la prescrizione del credito.
L'DE si costituiva in appello con controdeduzioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica dell'atto presupposto e chiedendo di essere manlevata dal Centro Operativo di Pescara, chiamato in causa con atto notificato in data 04.06.2025. DE insisteva sulla irretrattabilità del credito data la mancata impugnazione dei precedenti atti notificati (preavviso di fermo e intimazioni del 2019 e 2022).
Ribadiva che la prescrizione non si era verificata, data l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali definitivi e la sospensione legale dovuta all'emergenza sanitaria (proroga di 24 mesi prevista dall'Art.
4 del D.L. 41/2021).
Il Centro Operativo di Pescara (COP) si costituiva in giudizio, contestando integralmente l'appello. Affermava che l'Avviso di accertamento n. 250TJPM000714 era stato correttamente notificato in data 31/05/2017 e, non essendo stato impugnato entro 60 giorni, era divenuto definitivo e inoppugnabile. Inoltre, confermava la propria legittimazione passiva e competenza per l'emissione dell'accertamento, in quanto attività realizzabile con modalità automatizzate attribuita al COP dalla normativa specifica (D.L. n. 78/2010 e atti consequenziali).
Con ulteriori memorie depositate in data 17.11.2025 l'appellante, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del Centro Operativo di Pescara (COP) da parte di DE per tardività, violando l'art. 23 co. 3 D.Lgs. 546/1992 e, insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione dell'appellante relativa al difetto di legittimazione passiva del
COP è infondata. La legittimazione del COP a emettere atti di accertamento scaturisce da precise disposizioni normative che, in deroga alle regole generali di competenza basate sul domicilio fiscale, attribuiscono al
COP lo svolgimento di attività di controllo e accertamento realizzabili con modalità automatizzate. Nello specifico, il Centro Operativo di Pescara svolge, tra le altre, l'attività di "emissione degli accertamenti parziali realizzabili con modalità automatizzate". Pertanto, l'atto emesso dal COP è del tutto legittimo e l'eccezione di nullità per incompetenza funzionale va respinta.
L'DE ha chiamato in causa il COP per essere manlevata, stante la propria estraneità alle questioni di merito del tributo. Sebbene l'appellante eccepisca la tardività della chiamata (effettuata il 04.06.2025 in relazione alla notifica dell'appello del 02.04.2025), tale eccezione non muta l'esito del giudizio, poiché il COP si è costituito e ha integralmente difeso il merito dell'accertamento originario.
Nel merito, l'appellante sostiene che l'Avviso di accertamento n. 250TJPM000714 non è stato prodotto né provato nella sua notifica, determinando l'inesistenza della pretesa ab origine tuttavia, Il Giudice di primo grado ha correttamente statuito che le eccezioni relative all'omessa notifica dell'avviso di accertamento e alla sua inesistenza sono precluse, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso un precedente atto impositivo che risulta regolarmente notificato senza essere stato oggetto di impugnativa.
La mancata impugnazione di atti successivi (come il preavviso di fermo o le intimazioni del 2019 e 2022) che richiamavano l'atto prodromico ha reso il credito IRRETRATTABILE, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Unite, n. 16412/2007). Le questioni relative alla regolarità della procedura (come l'omessa notifica dell'avviso di accertamento) sono pertanto opponibili solo in via residuale in caso di mancata notifica di tutti gli atti presupposti, ipotesi non ricorrente stante la provata notifica del preavviso di fermo.
La sentenza emessa in “prime cure” deve solo essere corretta nella motivazione atteso che, dalla documentazione allegata nel giudizio di primo grado dalla concessionaria per la riscossione, risulta che l'atto che certamente era stato notificato al Ricorrente_1 prima di quello impugnato nel presente giudizio non era il preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900031282000 ma l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 071
2022 90125643 35/000 rispetto alla quale la resistente aveva prodotto copia dell'attestazione di consegna del relativo plico effettuata in data 4.7.2022 in favore di persona delega al ritiro.
La giurisprudenza consolidata afferma che l'avviso di ricevimento è un atto pubblico, e la sua contestazione richiede la proposizione della querela di falso. L'appellante si è limitato a disconoscere la firma (o la validità del referto) nelle memorie ma non risulta aver introdotto formalmente la querela di falso dinanzi al Tribunale civile, come richiesto dall'art. 221 c.p.c.. In assenza di tale giudizio pregiudiziale, l'attestazione dell'agente notificatore fa fede anche nel presente giudizio.
Consegue a quanto premesso che, a seguito della rituale notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata, stante la mancata impugnazione di tale atto, risultava preclusa al Ricorrente_1 la possibilità di contestare la pretesa tributaria ivi indicata come doveva ritenersi ormai irretrattabile.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito (cfr. Cassazione civile , sez. trib. , 21/07/2025 , n. 20476) che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973 , in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Infine, il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato per omessa indicazione delle formule di calcolo di interessi e sanzioni è infondato. Il Giudice di primo grado ha correttamente rilevato che nell'atto impugnato risultavano "chiaramente esplicati nell'atto impugnato i criteri per il computo della somma dovuta
(tasso, calcolo interessi, decorrenza, avviso di accertamento con identificativo dell'atto e data di notifica ecc.)". La giurisprudenza costante chiarisce che il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege e pertanto l'atto è congruamente motivato mediante il richiamo all'atto presupposto e al periodo di competenza.
Stante il rigetto dell'appello le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.