Sentenza 28 luglio 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 12 marzo 2024
Ordinanza collegiale 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 23/11/2022, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00497/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 14/10/2022 dal Comune di Maglie, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani n. 30;
contro
Mengoli Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la correzione
della sentenza n. 1310 del 2022 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 497 del 2022;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F. Galluccio Mezio per la parte ricorrente, avv.ti L. Ancora e F. Romano per la P.A.;
Vista la sentenza n. 1310 del 28.7.2022, con cui questa Sezione ha in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso n. 497 del 2022, proposto da Mengoli Energy S.r.l. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul lodo arbitrale sottoscritto in data 19.10.2020, reso esecutivo in data 23.2.2021, giusta decreto presidenziale n. 830/2021 nel proc. 496/2021 V.G. del Tribunale di Lecce e che ha acquistato efficacia di giudicato per mancata proposizione di reclamo e/o impugnazione alcuna come da attestazione di cancelleria del 21.3.2022, lodo emesso in dipendenza ed ai sensi del “contratto per l’affidamento ventennale del servizio di gestione di pubblica illuminazione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, con ammodernamento degli impianti di proprietà comunale, per il contenimento dei consumi energetici, messa a norma, contenimento dell’inquinamento luminoso, sostituzione di vecchi impianti Enel – So.l.e. e la fornitura di energia elettrica” , stipulato in data 17.3.2014, Rep. n. 2296, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del predetto contratto rubricata “modalità di risoluzione delle controversie” .
Vista l’istanza di correzione di errore materiale, proposta dal Comune di Maglie;
Visto che con l’istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella quantificazione di alcuni importi contenuti nella citata sentenza;
Visto l’art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che nella sentenza n. 1310 del 28 luglio 2022, al paragrafo 4, lettera b ), della parte motiva, la moltiplicazione dell’importo di € 9.794,16 - ivi indicato - per il periodo di 4 anni e 6 mesi (pure ivi indicato) determina un prodotto pari a “€ 44.073,72” , e non pari a “€ 57.132,60” ;
Rilevato, altresì, che - per effetto della suddetta variazione - al paragrafo 4.3. della medesima sentenza la somma complessivamente dovuta dal Comune di Maglie va rettificata da “€ 312.097,70” a “€ 299.038,82” ;
Ritenuto che l’indicazione originaria delle suddette somme sia da attribuire a mero errore materiale, meritevole, in quanto tale, di correzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., dispone che nella propria sentenza n. 1310/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, che ha definito il ricorso indicato in premessa:
- al paragrafo 4, lettera b ), della motivazione la somma di “€ 57.132,60” venga sostituita con la somma di “€ 44.073,72” ;
- al paragrafo 4.3. della motivazione la somma di “€ 312.097,70” venga sostituita con la somma di “€ 299.038,82” .
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO