Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana - Presidente dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Principessa Parte_1 C.F._1
Jolanda n.17 presso lo studio dell'avv. Tiana Giuseppe (C.F. ) che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari in via Controparte_1 C.F._3
Alghero 42 presso lo studio dell'Avv. Ivan Golme (C.F. che la rappresenta e C.F._4
difende per delega rilasciata con atto separato alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Sassari in data 25/07/2015, in regime di separazione dei beni, atto regolarmente trascritto al n. 68 Parte 2 Serie A, anno 2015.
pagina 1 di 8
vissuto nella casa coniugale sita in Sassari (SS), Via Sette Fratelli n°29, all'epoca di proprietà comune dei coniugi, ha dedotto che con decreto del 21/04/2023 l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ha allegato che era trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione e che la resistente aveva trasferito la propria residenza in Sassari (SS) Via Monte Spada n°24, ove dimorava con il figlio, mentre egli aveva continuato a vivere nella casa coniugale.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della società E-Distribuzione S.p.a. percependo un reddito medio mensile netto di € 2.500,00, mentre la resistente svolgeva la professione di collaboratrice scolastica. CP_1
Ha concluso chiedendo:
“Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso chiede che codesto Tribunale
Ordinario di Sassari, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia così statuire:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. , C.F. , nato a [...]_5
Sassari (SS) il 5/04/1982, residente in [...] e la sig.ra CP_1
, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]
Monte Spada n°24, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) previa conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore e sua collocazione presso la Per_1 casa materna, modificare i giorni per l'esercizio del diritto di visita ai martedì e giovedì della settimana così precisati: - dalle 16.20 alle 20.00 nel periodo invernale durante la scuola e dalle 17.00 alle 20.00 quando non va a scuola;
- dalle 16.20 alle 21.00 in estate durante la scuola e dalle 17.00 alle 21.00 finita la scuola;
c) disporre che nei fine settimana alternati il ricorrente prenderà con sé il minore il venerdì alle 16.20
(se ha scuola) o alle 17.00 (se non ha scuola) fino alla domenica successiva alle ore 20.00 quando lo riporterà a casa della madre;
d) disporre che, stante la tipologia del lavoro e il ruolo sensibile delle mansioni svolte dal ricorrente, e la circostanza che per una intera settimana al mese il ricorrente deve garantire la reperibilità al datore di lavoro, nella settimana di reperibilità il minore rimarrà con la madre e il padre potrà legittimamente non esercitare il diritto di visita nei giorni e negli orari stabiliti;
pagina 2 di 8 e) disporre che in casi straordinari ed emergenziali, tenuto conto della tipologia del lavoro e del ruolo sensibile delle mansioni svolte dal ricorrente, lo stesso potrà limitarsi a comunicare alla madre la impossibilità di rispettare l'esercizio del diritto di visita nei giorni e negli orari stabiliti;
f) disporre che così come il padre, anche la madre dovrà tenere il minore tre giorni consecutivi a
Pasqua, sette giorni consecutivi a Natale e quattordici giorni consecutivi durante le vacanze estive;
g) disporre la riduzione a € 400,00 dell mantenimento mensile in favore del minore in quanto l'omologa della separazione alle condizioni poste nel ricorso congiunto prevedeva la riduzione dagli attuali € 500,00 a € 400,00 mensili qualora la madre avesse reperito un'attività lavorativa continuativa, come è avvenuto;
h) disporre che il ricorrente inserisca nel portale dell'Arca/Fisde tutte le spese mediche straordinarie agonistiche pagate dalla madre e immediatamente consegnate dalla madre al ricorrente ai fini del rimborso alla stessa madre nei limiti della convenzione;
i) immediato passaggio di proprietà dell'autovettura Ford Kuga tg. FM 791 ET alla madre;
l) confermare per il resto le statuizioni di cui decreto di omologa del decreto di omologa del
21/04/2023 nella causa iscritta al num. R.G. 3729/2022 del Tribunale di Sassari che richiama le condizioni di cui al ricorso congiunto del 22/11/2022;
m) con vittoria di spese e competenze professionali e maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali nel solo caso di opposizione”.
Si è costituita la resistente aderendo alle domande di scioglimento del matrimonio e di affidamento condiviso del figlio minore con contestuale collocazione presso la sua abitazione ma Per_1 opponendosi fermamente alle richieste formulate dal ricorrente di diminuzione dell'assegno di Pt_1
mantenimento in favore del minore , di essere esonerato dall'esercizio del diritto di visita Persona_2
per una settimana al mese al fine di garantire la reperibilità al datore di lavoro nonchè in casi emergenziali e straordinari per i giorni e gli orari stabiliti previa comunicazione telefonica alla madre.
Dal punto di vista patrimoniale ha riferito di essere iscritta nelle graduatorie di Istituto Provinciale, che sporadicamente veniva chiamata a svolgere attività di supplenza/sostituzione nelle limitrofe scuole cittadine con mansioni di operatore scolastico/personale Ata, che ad oggi risultava occupata con contratto a tempo determinato sino a maggio 2025 in una scuola di Sennori con uno stipendio netto di circa €. 1.100,00/1200,00 e che era comproprietaria con la madre di un immobile sito in Sassari – via
Monte Spada n°24 – dove viveva con il figlio Per_1
Ha concluso chiedendo:
A) pronunciare sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio tra e , Controparte_1 Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile di Sassari (Anno 2015 – atto n°68 - parte 2), mandando pagina 3 di 8 all'Ufficiale dello stato civile per trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
B) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione e il mantenimento, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Sassari, alla via Monte Spada n°24. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
C) per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente adottare, il padre potrà vedere e trattenersi con il minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che dovranno essere sempre salvaguardati, il padre dovrà vedere e tenere con se il figlio per una settimana il martedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) alle ore 21,00 e il venerdì, sabato e domenica dalle ore
16.00 del venerdì (uscita dalla scuola) sino alle 19.30 della domenica, nella settimana successiva il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 (uscita dalla scuola) alle ore 21,00.
D) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) (ad. Esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc.) il minore potrà trascorrere con il padre tre giorni Per_1
durante le festività pasquali, sette giorni durante le feste di Natale e 14 giorni durante le ferie estive
(anche continuative).
E) Il Signor potrà tenere contatti telefonici (anche quotidiani purché non insistenti) con il figlio Pt_1
(quando lo stessa si trova con l'altro genitore), ogni qualvolta sia esclusivamente necessario, Per_1 tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative e non, di entrambi i genitori. Lo stesso si impegnerà a contattare il minore telefonicamente
(c/o la madre) al solo fine di parlare con il figlio, astenendosi dal porre in essere discorsi invadenti pagina 4 di 8 che possono turbare la serenità e l'armonia del minore durante il periodo di permanenza della stessa presso uno di loro e astenendosi dal porre in essere domande che possono riguardare o comunque riferirsi alla madre.
F) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, disporre a carico del il Parte_1 pagamento della somma mensile di €. 500,00 (a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla ), da versarsi entro il 05 di ogni mese da rivalutarsi secondo ISTAT, oltre al CP_1
100% dell'assegno unico e oltre il 75 % delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle così qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da
Consiglio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per retasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali.
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
pagina 5 di 8 Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
G) con vittoria di spese, diritti e forfettario ex DM 55/2014;”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, i coniugi hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Il padre Per_1
potrà vederlo e tenerlo con sé a settimane alternate: una settimana il martedì e il giovedì dalle ore
16,00 (uscita dalla scuola) alle ore 21,00 e la settimana dopo il martedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) alle ore 21,00, il giovedì dalle ore 16,00 (uscita dalla scuola) sino alle ore 21,00 e anche il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 del venerdì (uscita dalla scuola) sino alle 19.30 della domenica con esclusione della settimana in cui il padre ha la reperibilità.
Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane anche non consecutive.
Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma di € 600,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della madre oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF.
L'assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla signora . Spese compensate.” Controparte_1
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
********
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data Parte_1 Controparte_1
25/07/2015, regolarmente trascritto al n. 68 Parte 2 Serie A, anno 2015, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio in data 9/09/2015. Per_1
Le parti si sono in seguito separate con omologa del 21.04.2023 alle condizioni fissate nel ricorso introduttivo.
pagina 6 di 8 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario, così riqualificata la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice all'udienza dell'11 febbraio 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni rispondenti e conformi all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 25/07/2015, tra (C.F. ) nato a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F. ) nata Controparte_1 C.F._3
ad Alghero in data 13.04.1982 e residente Via Monte Spada 24, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari regolarmente trascritto al n. 68 Parte 2 Serie A, anno 2015, Serie, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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