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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 338/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Il consigliere istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dello scambio di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 338/2023 R.G.
tra
c.f./P.IVA: , in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato CP_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Domenico Criaco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bovalino (RC), Corso Umberto I, n. 312, PEC: Email_1
Appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._2
( C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._3 19/9/1946, rappresentato e difesi dall'avv. Antonino Palamara, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Capranica n. 95, PEC Email_2 Appellati
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 28 giugno 2023 mpugnava e contestava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Locri, n. 288/2023 pubbl. il 16/05/2023 - RG n. 618/2020, chiedendone la riforma.
In data 17 gennaio 2024 si costituivano e . Controparte_2 Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione, fissata per il giorno 11 febbraio 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 10 giugno 2025, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Poiché si tratta di una impugnazione proposta successivamente al 28.02.2023 e poiché l'art. 348 c.p.c. è collocato nel capo II, titolo III, libro II, ai sensi dell'art. 35 IV comma D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, trova applicazione l'art. 348 c.p.c. come da ultimo modificato, pertanto la decisione deve essere adottata dal consigliere istruttore, con ordinanza reclamabile.
In merito alle spese del procedimento, deve aversi riguardo al valore della controversia, pari ad €
60.000,00, ed all'applicazione dei valori minimi, tenuto conto del ridotto grado di complessità della causa e del correlato grado di impegno richiesto.
Inoltre, trattandosi di pronuncia di improcedibilità per mancata comparizione di parte appellante, evenienza invero eccezionale e non essendosi proceduto ad istruzione e deposito di comparse conclusionali in appello, sussistono le condizioni di cui all'art. 4 comma 9 del citato D.M. per un'ulteriore riduzione del 50 per cento dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale. Le competenze, pertanto, liquidate in € 4.802,50, determinate come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo ridotto del 50%: € 1.081,5 (€
2.163,00: 2), Fase decisionale, valore minimo ridotto del 50%: 1.276,00 (€ 2.552,00:2), oltre spese legali, IVA e CpA come per legge.
Considerato altresì che il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
, così provvede: CP_3
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.802,50 oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così è deciso, il 24 luglio 2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Consigliere relatore
dott.ssa Federica Rende
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Il consigliere istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dello scambio di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 338/2023 R.G.
tra
c.f./P.IVA: , in persona dell'amministratore e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato CP_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Domenico Criaco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bovalino (RC), Corso Umberto I, n. 312, PEC: Email_1
Appellante contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._2
( C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._3 19/9/1946, rappresentato e difesi dall'avv. Antonino Palamara, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza Capranica n. 95, PEC Email_2 Appellati
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 28 giugno 2023 mpugnava e contestava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Locri, n. 288/2023 pubbl. il 16/05/2023 - RG n. 618/2020, chiedendone la riforma.
In data 17 gennaio 2024 si costituivano e . Controparte_2 Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione, fissata per il giorno 11 febbraio 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 10 giugno 2025, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Poiché si tratta di una impugnazione proposta successivamente al 28.02.2023 e poiché l'art. 348 c.p.c. è collocato nel capo II, titolo III, libro II, ai sensi dell'art. 35 IV comma D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, trova applicazione l'art. 348 c.p.c. come da ultimo modificato, pertanto la decisione deve essere adottata dal consigliere istruttore, con ordinanza reclamabile.
In merito alle spese del procedimento, deve aversi riguardo al valore della controversia, pari ad €
60.000,00, ed all'applicazione dei valori minimi, tenuto conto del ridotto grado di complessità della causa e del correlato grado di impegno richiesto.
Inoltre, trattandosi di pronuncia di improcedibilità per mancata comparizione di parte appellante, evenienza invero eccezionale e non essendosi proceduto ad istruzione e deposito di comparse conclusionali in appello, sussistono le condizioni di cui all'art. 4 comma 9 del citato D.M. per un'ulteriore riduzione del 50 per cento dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale. Le competenze, pertanto, liquidate in € 4.802,50, determinate come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo ridotto del 50%: € 1.081,5 (€
2.163,00: 2), Fase decisionale, valore minimo ridotto del 50%: 1.276,00 (€ 2.552,00:2), oltre spese legali, IVA e CpA come per legge.
Considerato altresì che il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
, così provvede: CP_3
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.802,50 oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così è deciso, il 24 luglio 2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Consigliere relatore
dott.ssa Federica Rende