Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 2
L'esercizio del diritto all'attività sindacale, pur costituzionalmente garantito ( artt. 39 e 40 Cost.), non può considerarsi insuscettibile di limiti, in guisa da operare come una generale causa di esclusione dell'antigiuridicità idonea a rendere lecite condotte capaci di arrecare pregiudizio grave ed irreparabile a diritti ed interessi aventi del pari copertura costituzionale. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare irrogata a carico di due dei componenti del consiglio di fabbrica di una impresa che, dopo aver richiesto alla direzione aziendale, ricevendone risposta negativa, lo spostamento, per tutti i dipendenti, dell'intervallo per il pranzo, in modo da permettere, nella imminenza di uno sciopero di due ore, la cessazione unitaria del lavoro, secondo l'uso già invalso, e derogato da alcuni giorni, per effetto di una richiesta aziendale, liberamente accolta dai dipendenti, di effettuare la pausa a turno - richiesta originata, a seguito del momentaneo arresto di una macchina confezionatrice, dalla esigenza di utilizzare a tempo pieno l'altra -, avevano interrotto il ciclo produttivo della impresa, impedendo il funzionamento della macchina con conseguente imposizione agli altri dipendenti della propria volontà circa la collocazione temporale della pausa lavorativa; comportamento, quello sanzionato, che la S.C. ha confermato non essere legittimato da alcuna norma legale o contrattuale, in quanto dall'art. 15 della contrattazione collettiva, e dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, invocati dai sindacalisti a fondamento della legittimità della propria condotta, si evince l'obbligo di una pausa quando la giornata lavorativa si protrae per otto ore consecutive per le donne e i minori lavoranti a squadre, senza che peraltro nessuna specifica disposizione impedisca che l'orario di tale pausa possa essere fissato attraverso un accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori.)
Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.) determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ US, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CALCATERRA c/o AVV. CAROZZA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BARILLA ALIMENTARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato ST COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO ARTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 19567/99 proposto da:
ET ST, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CALCATERRA C/O AVV CAROZZA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BARILLA ALIMENTARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato ST COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO ARTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2165/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 30/11/98 R.G.N. 772/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato COEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, rigetto eccezioni preliminari e rigetto nel merito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorsi depositati in data 19 ottobre 1988 dinanzi al Pretore di Marcianise la s.p.a. OI Antico Pastificio agiva per far dichiarare legittima la sanzione disciplinare adottata nei confronti dei dipendenti ST TA e SE PI.
Premetteva che in data 29 luglio 1988 presso lo stabilimento della OI in Marcianise si osservava nel reparto confezioni il turno lavorativo 6/14 e che da circa quindici giorni lo spacco per il pranzo veniva effettuato a turno, e non per tutti, dalle ore 11 alle 11,30, allo scopo di evitare la sospensione delle macchine. Nella mattina del giorno in questione il PI ed il TA, quali componenti del consiglio di fabbrica, avevano chiesto di spostare per tutti l'intervallo alle ore 11,30, si da permettere la cessazione unitaria del lavoro, essendo previsto uno sciopero di due ore a partire dalle ore 12. Nonostante la risposta negativa dell'azienda e la manifestata disponibilità del personale addetto alle confezionatrici a svolgere intervallo a turno, il PI ed il TA avevano provocato un assembramento del personale ed il PI aveva interrotto il funzionamento della macchina CU3 con successivo allontanamento dei lavoratori dalle ore 11,00 alle ore 11,30 e con ripresa per tutti del lavoro per la sola mezz'ora che restava per l'inizio dello sciopero. Riferiva ancora la società che al PI era stata Irrogata la sanzione di un giorno di sospensione ed al TA la sanzione di due ore di multa, ai sensi dell'art. 44 del contratto collettivo di categoria vigente.
Dopo la riunione dei due giudizi, il Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise, con sentenza del 21 ottobre 1996, accoglieva la domanda attrice, dichiarando legittime le sanzioni irrogate. Avverso tale sentenza proponevano appello il PI ed Il TA, ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 30 novembre 1998, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che esattamente il primo giudice aveva ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni della multa e della sospensione nei confronti del TA e del PI, i quali in data 29 luglio 1988 erano intervenuti su coloro che stavano regolarmente lavorando sulla linea di confezione e che avevano liberamente accettato la sosta per il pranzo dalle ore 11,00 alle ore 11,30. Per andare in contrario avviso non poteva addursi, come avevano fatto i sindacalisti, che, in applicazione dell'art. 15 del c.c.n.l. del 22 luglio 1987, era consolidato presso l'azienda l'uso di fare effettuare l'intervallo per il pranzo dalle ore 11 alle ore 11,30, e che tale uso non era derogabile in peius da parte della società.
L'art. 15 prevedeva una sosta per il pranzo senza alcuna limitazione d'orario. Se era vero che sulla base di detta disposizione la sosta era stata effettuata dalle ore 11,00 alle ore 11,30, nulla però escludeva, come rilevato dal primo giudice, che, in presenza di eccezionali esigenze, potesse essere effettuata in orario diverso. Dette esigenze eccezionali nella specie erano state determinate dal momentaneo arresto di una macchina confezionatrice cosicché, per permettere l'utilizzo a tempo pieno dell'altra, agli operai era stato concesso un intervallo a turno senza, quindi, fermare il lavoro della linea confezioni. Più specificamente dall'istruttoria espletata era emerso che già da qualche giorno l'intervallo era stato effettuato a turno, senza alcuna contestazione da parte del consiglio di fabbrica. Ed era rimasto accertato altresì che, sempre a seguito del rifiuto aziendale a spostare per tutti l'intervallo alle ore 11,30, il PI ed il TA erano intervenuti dopo le ore 11,00 per richiamare tutti al rispetto dell'intervallo, rivolgendo in particolare le proprie richieste ad alcuni lavoratori della linea confezioni, che già stavano lavorando e dunque avevano già prestato il proprio consenso dell'intervallo a scorrimento. Il PI, quindi, avendo constatato che il dipendente addetto alla CU 3 non aveva smesso il lavoro, aveva azionato l'interruttore di emergenza ed aveva fatto allontanare i lavoratori in servizio. Una simile condotta certamente risultava contraria all'ordine ed alla disciplina e, conseguentemente, era stata sanzionata ex art. 44 n. 13 del c.c.n.l. Per concludere, con il proprio comportamento i lavoratori avevano agito in contrasto con le direttive aziendali, avevano creato disordini al punto da indurre gli altri lavoratori già intenti a rendere la propria prestazione ad allontanarsi dal luogo di lavoro. Nè poteva valere l'assunto che i due lavoratori avevano agito nell'esercizio di poteri di rappresentanza sindacale, sia perché legittimamente l'intervallo stava avvenendo a scorrimento sia perché sull'imminente sciopero in alcun modo potevano interferire le modalità di effettuazione del suddetto Intervallo. Avverso tale sentenza SE PI e ST TA propongono due distinti ricorsi per cassazione, affidati a tre motivi.
Resiste con controricorsi la s.p.a Barilla.
Il PI ed il TA hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi proposti dal PI e dal TA Vanno riuniti, alla stregua dell'art. 335 c.p.c., perché spiegati ambedue avverso la medesima decisione.
2. Va in primo luogo esaminata l'eccezione della Barilla Alimentare, che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per mancanza nella procura - posta a margine del ricorso stesso - del requisito della specialità prescritto dall'art. 365 e dal n. 3 dell'art. 369 c.p.c., ed ancora per non risultare il deposito della copia autenticata della sentenza o degli atti e documenti su cui il ricorso stesso si fonda ed, infine, per non essere stata chiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio previsto nell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.. L'eccezione non può trovare accoglimento in ragione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso - ancorché con espressioni generiche ma che tuttavia non escludono la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione - deve ritenersi, nel dubbio, speciale, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c. (cfr. tra le altre: Cass. 22 marzo 1999 n. 2659; Cass. 3
aprile 1998 n. 3422). Nel caso di specie il carattere generale della procura (Avv. Calcaterra rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio...; il presente mandato vale anche per il giudizio...) porta a concludere, in applicazione del ricordato principio della conservazione, che la procura stessa deve considerarsi valida. Quanto alle altre deduzioni è sufficiente ricordare come agli atti risulti acquisita copia della sentenza impugnata dotata dell'attestazione di autenticità, e come i giudici di legittimità abbiano statuito che il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, c.p.c.) determini l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo allorquando - contrariamente a quanto avviene nel caso di specie - l'esame di detto fascicolo (non allegato all'atto del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione dei giudici di legittimità (cfr. tra le altre: Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1995 n. 764).
3. Con i tre motivi di ricorsi, esposti unitariamente, il ZA ed il TA denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2729, 2697, 1362, 1373 n. 2 c.c., 116 c.p.c. e art. 44 n. 13 del contratto collettivo di categoria (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 3, e 44 n. 13 del c.c.n.l. di categoria, e 18, comma 2, della legge 653/34, artt. 1340 e 2078 c.c. (secondo motivo); carente e contraddittoria motivazione sui seguenti punti decisivi della controversia (consenso dei lavoratori;
origine del beneficio della pausa per pranzi per i turnisti;
valutazione della prova per testi;
domanda riconvenzionale del ricorrente) (terzo motivo).
In particolare i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha dato per certo che i dipendenti avessero liberamente acconsentito alla richiesta aziendale di far turnare la pausa del pranzo mentre al contrario la prova per testi aveva dimostrato la infondatezza della contestazione aziendale. Inoltre, se il giudice d'appello avesse tenuto in Considerazione il disposto dell'art. 1373 c.c. (che consentiva ai dipendenti in ogni caso di esercitare liberamente il diritto di recesso dall'eventuale consenso prestato alla diversa turnazione della pausa), sarebbe certamente giunto a diverse conclusioni. Il comportamento sanzionato era, infatti, agevolmente riconducibile ad un mero invito ai dipendenti ad esercitare un loro diritto e non certo a commettere una infrazione. Nell'assumere poi che i sindacalisti avevano creato disordine ed avevano indotto i loro colleghi ad allontanarsi dal luogo di lavoro, il giudice d'appello aveva ingiustificatamente ed immotivatamente privilegiato la deposizione di alcuni testi (teste Pompa) in luogo di altri (testi Casella ed Acconcia). Deducevano infine i ricorrenti che si era trascurata la decisiva considerazione che essi avevano esercitato un loro diritto sindacale per il rispetto di un patto e di un uso aziendale sottratto alla disponibilità individuale del lavoratore, e tutto ciò al fine di evitare che ogni singolo lavoratore potesse subire l'assoluta supremazia dell'imprenditore in azienda. Il Tribunale ha, per di più, omesso di pronunciarsi in ordine al contenuto della domanda riconvenzionale proposta e su cui risultava un apposito capo d'appello.
3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente interdipendenti sul piano logico-giuridico, vanno rigettati perché privi di fondamento. Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Ne consegue che non possono trovare accoglimento le censure con le quali i ricorrenti lamentano una erronea ricostruzione dei fatti di causa ed una inidonea valutazione delle risultanze istruttorie.
Nel caso di specie il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo un completo accertamento di quanto in realtà accaduto il giorno 29 luglio 1988 presso lo stabilimento della OI in Marcianise, e dopo una attenta valutazione delle risultanze istruttorie, ha affermato, con un iter motivazionale privo di salti logici, che il PI ed il TA si erano resi responsabili di una interruzione del ciclo produttivo della impresa datrice di lavoro perché contro una disposizione aziendale - liberamente accettata dai lavoratori - avevano indotto anche con atti materiali (il PI aveva tra l'altro azionato l'interruttore di una macchina confezionatrice) a fare allontanare tutti i lavoratori dal posto di lavoro, creando in tal modo un disordine attraverso una non giustificata contestazione delle direttive imprenditoriali.
Orbene, nel caso di specie correttamente il giudice d'appello ha concluso per la configurabilità di un addebito disciplinare a carico degli attuali ricorrenti, non potendosi, in contrario, addurre principi o norme (legali o contrattuale) idonei a legittimarne la condotta. Ed invero dal richiamato art. 15 della contrattazione collettiva e dalla citata legge 26 aprile 1934 n. 653 si evince l'obbligo di una pausa allorquando la giornata lavorativa si protrae per otto ore consecutive per le donne e i minori che lavorano a squadra ma nessuna specifica disposizione impedisce certo che - come si è accertato essere avvenuto nella fattispecie in esame - l'orario di tale pausa possa essere fissato attraverso un accordo tra il datore di lavoro e gli stessi lavoratori. Nè sotto altro versante può farsi riferimento al diritto dell'esercizio dell'attività sindacale al fine di legittimare la condotta del PI o del TA, perché l'esercizio di tale diritto, pur tutelato costituzionalmente (art. 39 e 40 Cost.), non può considerarsi illimitato si da operare per i sindacalisti come una generale causa di esclusione dell'antigiuridicità, idonea come tale a rendere lecite condotte capaci di arrecare pregiudizi gravi od irreparabili ad interessi e diritti aventi anche essi tutela costituzionale.
Alla luce di tale considerazione, l'affermare che il PI ed il TA potevano, di loro iniziativa e con le loro condotte, interrompere il ciclo produttivo ed imporre la loro volontà anche agli altri dipendenti dell'impresa circa la collocazione temporale della pausa lavorativa - come nel caso di specie a seguito di un giudizio insindacabile in questa sede è stato accertato da parte del giudice d'appello - significa elevare l'esercizio dell'attività sindacale a diritto illimitato, come tale idoneo a disconoscere le più elementari esigenze delle imprese e di legittimare condotte ingiustamente lesive dei poteri direttivi dell'imprenditore. Le considerazioni sinora svolte inducono, quindi, a rigettare i ricorsi proposti per risultare le sanzioni disciplinari comminate al TA ed al PI pienamente giustificate anche con riferimento al criterio della piena adeguatezza tra illecito disciplinare commesso e sanzione irrogata.
In ragione della soccombenza, ciascuno dei ricorrenti va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in lire 34.000 pari a Euro 17,56 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) pari a Euro 1549,37 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002