Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3852
CASS
Sentenza 15 marzo 2002

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L'esercizio del diritto all'attività sindacale, pur costituzionalmente garantito ( artt. 39 e 40 Cost.), non può considerarsi insuscettibile di limiti, in guisa da operare come una generale causa di esclusione dell'antigiuridicità idonea a rendere lecite condotte capaci di arrecare pregiudizio grave ed irreparabile a diritti ed interessi aventi del pari copertura costituzionale. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare irrogata a carico di due dei componenti del consiglio di fabbrica di una impresa che, dopo aver richiesto alla direzione aziendale, ricevendone risposta negativa, lo spostamento, per tutti i dipendenti, dell'intervallo per il pranzo, in modo da permettere, nella imminenza di uno sciopero di due ore, la cessazione unitaria del lavoro, secondo l'uso già invalso, e derogato da alcuni giorni, per effetto di una richiesta aziendale, liberamente accolta dai dipendenti, di effettuare la pausa a turno - richiesta originata, a seguito del momentaneo arresto di una macchina confezionatrice, dalla esigenza di utilizzare a tempo pieno l'altra -, avevano interrotto il ciclo produttivo della impresa, impedendo il funzionamento della macchina con conseguente imposizione agli altri dipendenti della propria volontà circa la collocazione temporale della pausa lavorativa; comportamento, quello sanzionato, che la S.C. ha confermato non essere legittimato da alcuna norma legale o contrattuale, in quanto dall'art. 15 della contrattazione collettiva, e dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, invocati dai sindacalisti a fondamento della legittimità della propria condotta, si evince l'obbligo di una pausa quando la giornata lavorativa si protrae per otto ore consecutive per le donne e i minori lavoranti a squadre, senza che peraltro nessuna specifica disposizione impedisca che l'orario di tale pausa possa essere fissato attraverso un accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori.)

Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.) determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione solo quando l'esame di detto fascicolo (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità.

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 31 gennaio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3852
Data del deposito : 15 marzo 2002

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