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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 577/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Sasso , domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e ditta , rappresentata in difesa dall'Avv. Mariano Avella. Controparte_1
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 12 novembre 2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 2219-2020 a mezzo del quale la ditta
,assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva l'ingiunzione della somma Parte_2 ammontante ad € 9.000,05 supportata da idonea fattura commerciale per forniture.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante il pagamento dell'importo ingiunto, eccependo, oltretutto, l'incompletezza dei lavori eseguiti , spiegando, altresì, domanda riconvenzionale in misura di € 15.000,00 per i danni conseguenti alla mancata esecuzione degli stessi.
Disposta la negoziazione assistita delegata, stante l'entità del petitum processuale rientrante nella sfera di competenza del DL n. 132 -2014 (entro i 50.000,00 euro), assunta la prova per interpello orale , denegata ogni ulteriore attività istruttoria suppletiva, il giudizio è stato introitato con in termini ordinari ex art 190 cpc in decisione.
QUESTIONI PRELIMIARI.
In prima battuta l'opponente eccepisce la improcedibilità della domanda introduttiva in quanto non preceduta dalla procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
All'uopo, è noto il principio in base al quale l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione «inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione.
Di contro, per la mediazione è stata usata la seguente formula: la mediazione non si applica «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».
Tanto a mente di quanto disposto dal Decreto legge. n. 132/2014 art. 3 co. 1 e 3.
Orbene, con ordinanza del 20 12 2022, questo giudice, preso atto della eccezione formulata tempestivamente nella prima difesa utile, ha disposto che le parti si attivassero entro giorni 15 per instaurare il procedimento deflattivo de quo.
Con nota di deposito del 06 02 2023 parte opposta del processo ha provveduto a depositare in atti copia informatica dell'invito alla negoziazione assistita proposta alla società opponente, senza esito alcuno.
Ciò posto va dichiarata la procedibilità della azione intrapresa, essendosi conclusa la procedura intrapresa.
NEL MERITO.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
Tale principio appare speso nelle difese della odierna opponente limitatamente alla estinzione della pretesa creditoria per intervenuto pagamento solutorio dei crediti vantati.
Va pertanto analizzato il compendio istruttorio formatosi in via documentale. Come sopra evidenziato l'opposta società fonda la propria pretesa creditoria sulla emissione della fattura n.
49 del 30-03-2019 ammontante ad € 9.000,05, per lavori eseguiti dalla committente società opponente del giudizio.
Dalla lettura complessiva delle difese espresse si evince che , al netto delle generiche contestazioni sollevate in seno alla natura giuridica della fattura commerciale ed al suo valore prettamente indiziario in sede di opposizione, non sussiste , di contro, alcuna contestazione circa il contratto d'opera sorto tra i contendenti del processo, controvertendosi in cotal sede unicamente circa l'estinzione del credito vantato e della incompletezza dei lavori eseguiti.
Ne consegue che, a mente di quanto disposto dall'art. 115 cpc, deve ritenersi sussistente il contratto d'opera commissionato alla CP_1
Circa, poi, la prova della estinzione del credito vantato l'opponente versa in atti, a corredo delle memorie ex art. 183 cpc II termine, copia di una fattura emessa dalla in data 24 01 2018 dell'importo di € CP_1
3.000,00, pagata con assegni bancari di € 1.500,00 cadauno con scadenze rispettivamente del 28 04 2018 e del 07 05 2018.
Allega, altresì, copia di assegni bancari del medesimo importo, con scadenze del 31 05 2018, 22 09 2018 e 03
09 2018, totalizzando un importo di € 6.500,00 attestante, secondo la prospettazione resa dai documenti, il pagamento di parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
All'uopo, giurisprudenza consolidata sostiene che la prova della consegna dell'assegno al creditore esonera l'obbligato dal fornire l'ulteriore prova che il titolo sia stato incassato, sì come precisato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 33566/2021 del 11 novembre 2021.
Nel caso di specie, di contro, oltre a non esservi prova della consegna dei titoli di credito manca ogni documento attestante il quietanzamento degli stessi imputandoli ai lavori commissionati dalla opposta.
Tanto meno soccorre la prova per testi escussa alla udienza del 21 09 2023 nel corso della quale si evince che gli attuali contendenti avessero intrapreso un accordo per consentire il pagamento rateale dei lavori commissionati ( teste ) considerato che il primo gruppo di assegni in copia di € Testimone_1
3.000,00 appare collegato ad una fattura distinta da quella richiamata nel procedimento monitorio, mentre manca ogni riferimento alla causale dei pagamenti per il secondo gruppo di tre assegni ,sempre prodotti in copia.
Si rammenti, altresì, che i limiti disposti dall'art. 2721 c.c. postulano che con il primo inciso la legge intende limitare il diniego di prova oltre la detta cifra ( € 2,58) alle sole obbligazioni ,che derivano dall'accordo di due o più parti dovendosi necessariamente ricomprendere tra queste anche quelle circostanze finalizzate a comprovare il pagamento avvenuto.
Ne consegue che , in assenza di elementi certi che attribuiscano rilevanza alle copie dei prefati titoli di credito nell'ambito di una loro certa imputabilità alla fattura n. 49-2019 , l'opposizione non coglie nel segno per carenza di elementi di prova atti a scardinare la verosimiglianza della pretesa creditoria.
Va, altresì, verificata la fondatezza della domanda riconvenzionale afferente la corretta esecuzione dei lavori commissionati.
Ciò posto occorre individuare correttamente la natura giuridica della fattispecie dedotta in atti .
Il contratto d'opera ( art. 2222 cc) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione. Assume rilevanza, poi, il successivo art .2226 c.c a mente del quale ..” l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati..”
Nel contratto d'opera, inoltre, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.
Ciò posto ,assume rilievo il comma II dell'art. 2226 c.c a mente del quale ..” il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti , al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta ( art. 1490 cc ) . L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna…”
Il richiamato art. 1490 c.c primo comma sì recita ..” Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore..”
Sul punto di diritto la Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale che riguarda le azioni che il compratore può esperire qualora acquisti un bene viziato.
Tra le obbligazioni principali del venditore vi è , secondo il dettato normativo sopra richiamato, quella di garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
In caso contrario, il compratore può agire per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita o la riduzione del prezzo di acquisto.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , stando all'art. 2967 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre l'altra parte è tenuta a provare che quel diritto si è modificato o estinto.
Secondo un orientamento più “tradizionale”, l'onere della prova ricadrebbe sull'acquirente, quale soggetto che coltiva l'azione giudiziale per vedersi garantito dal compratore rispetto ai vizi della cosa acquistata.
Di recente, La Suprema Corte è nuovamente intervenuti a Sezioni Unite, per porre fine a tale contrasto con la Sentenza n. 11748/2019, precisando che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Tanto consolida l'asseverato principio in base al quale ricade in capo al compratore l'onere di dimostrare il vizio della cosa venduta.
Assume, pertanto, rilevanza la successiva disposizione normativa collegata all'istituto richiamato che, all'art. 1495 c.c., sì recita..” Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge .
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna..” Occorre, pertanto, verificare se ricorrano, nel caso in esame, gli estremi per la corretta applicazione della garanzia succitata, tenuto conto del collegamento funzionale all'art 2226 c.c.
Invero, sotto cotal aspetto le allegazioni difensive di parte opponente restano carenti nella parte in cui non configurano alcuna contestazione di natura documentale che stigmatizzi il momento effettivo in cui l'opera consegnata era verificata incompleta .
Ovvero, tanto risulta espresso unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo conseguendone la decadenza in virtù della disposizioni richiamate dalle normative sopra esposte.
Ne consegue che anche la spiegata domanda riconvenzionale deve considerarsi infondata.
In sintesi, l'opposizione va rigettata per le ragioni esposte e va confermato il decreto ingiuntivo n. 2219-2020.
Circa il regime delle spese di lite non sussistono ragioni avverse alla applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 91 cpc,tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55 2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 577/2021 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- dichiara il decreto ingiuntivo n. 2219- 2020 emesso dal Tribunale di Nola definitivamente esecutivo;
- per lo effetto ,condanna l'opponente al pagamento , in favore , dell' opposta , delle competenze di lite che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art 93 cpc.
-
così deciso in Nola, lì 22 febbraio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata