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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3935/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to MARICA BRUSTOLIN
ATTORE contro c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ANDREA LUNARDI
(c.f. , CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CASSON
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO RIGOLI GIA' (P. IVA ), Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CAPUIS
TERZI CHIAMATI
e con l'intervento volontario di
Controparte_6
c.f. ,
[...] P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. ROLANDO DALLA RIVA e dell'avv.to ODETTA DONAZZAN
INTERVENTORE VOLONTARIO pagina 1 di 21 Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049, 2050, 2054 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.12.2024
Conclusioni Parte_1
“In via principale e di merito Ogni avversa istanza, domanda, argomentazione e/o eccezione reietta.
Accertata la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro avvenuto in data 13.05.2019, ai sensi degli artt. 2049, 2050, 2054 e 2043 C.c., condannarli in solido tra loro al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 47.141,42 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 come specificato in atto di citazione, ovvero di quella maggiore e/o minore somma all'esito dell'espletata istruttoria, maggiorata di interessi di legge dalla data del sinistro fino alla data della domanda giudiziale, interessi di mora ex Art. 1284 C.c. dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria.
In via istruttoria Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. che non sono state ammesse.
In ogni caso
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, maggiorati di spese generali, IVA e CPA;
oltre a spese di CTU e CTP.”;
Conclusioni Controparte_1
“nel merito: per tutte le ragioni espresse in parte narrativa degli atti introduttivi di Controparte_1 rigettarsi le domande tutte formulate dal sig. nonché dall' in quanto infondate in Parte_1 CP_6 fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ovvero della domanda dell' limitare la responsabilità della convenuta soc. CP_6 _1 ai sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione della condotta colposa del sig. come
[...] Parte_1 descritto in parte narrativa e, conseguentemente, ridurre ogni eventuale risarcimento dovuto;
nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo alla soc. Controparte_1 nella causazione dei danni riportati dal signor , condannare in Parte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e manlevata la soc.
[...] di tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare al sig. Controparte_1
nonché di tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare all' per i Parte_1 CP_6 titoli di cui al presente giudizio.
In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. non ammessi.
Con rifusione di anticipazioni, spese anche di CTP e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”
Conclusioni Acco Angelo:
“nel merito: per tutte le ragioni espresse in parte narrativa degli atti di causa dimessi nell'interesse del sig. , rigettarsi le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto ed in CP_2 Parte_1 diritto nonché tutte le domande formulate dall'intervenuta in quanto infondate in fatto ed in CP_6 diritto;
pagina 2 di 21 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e/o della domanda dell'intervenuta limitare la responsabilità del sig. ai CP_6 CP_2 sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione della condotta colposa del sig. come descritto Parte_1 in parte narrativa e, conseguentemente, ridurre ogni eventuale risarcimento dovuto;
nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità, anche parziale, in capo al sig. nella CP_2 causazione dei danni riportati dal sig. e ciò ai sensi dell'art. 2054 c.c., condannare la Parte_1 soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e Controparte_7 manlevato il sig. di tutte le somme che eventualmente fosse condannato a pagare al sig. CP_2
e di tutte le somme che eventualmente fosse condannato a pagare all' per i titoli di Parte_1 CP_6 cui al presente giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove formulate in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c..
Con rifusione di anticipazioni, spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”;
Conclusioni Controparte_3
“In via preliminare: si eccepisce, per i motivi svolti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva di stante la ricostruzione fatta proprio dal chiamante (avente Controparte_3 CP_2 natura confessoria, e rafforzata dal suo datore di lavoro che esclude con chiarezza la _1 riconducibilità del “sinistro” a fattispecie relative alla circolazione stradale Nel merito: respingersi ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di in Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, liquidarsi agli aventi diritto quanto di giustizia all'esito di rigorosa istruttoria anche medico legale oltre che sull'accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità di ogni soggetto coinvolto nell'evento, senza duplicazioni risarcitorie e previa detrazione degli importi eventualmente già erogati all'attore in esito a polizze private infortuni e/o aziendali;
il tutto senza vincolo di solidarietà.
Vittoria di spese e compensi di causa, con rimborso forfettario, IVA e CPA, nonchè rimborso di costi ed anticipazioni per CTU e CTP”;
Conclusioni Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE ๏ accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa con riguardo ai fatti per cui è causa;
NEL MERITO rigettarsi le domande azionate nei confronti di e, per l'effetto, rigettarsi le domande _1 azionate nei confronti di HD Assicurazioni spa.; rigettarsi le domande azionate nei confronti di HD Assicurazioni spa;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal signor Pt_1
, liquidare in favore dell'attore le sole somme che proverà essergli dovute a seguito dei fatti per
[...] cui è causa secondo diritto, in ogni caso, detratte le somme allo stesso già riconosciute da , CP_6 contenendo gli obblighi di HD Assicurazioni spa, ove ne venga ravvisata la sussistenza, entro la sola quota di responsabilità direttamente riferibile all'assicurata e della quale si chiede l'accertamento; in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate nei confronti di HD
Assicurazioni spa, contenere tali pretese nei limiti contrattualmente previsti dalla Polizza n. 8000645333; con espressa riserva di agire in regresso ovvero in rivalsa nei confronti dei corresponsabili della causazione dell'evento che venissero ravvisati;
pagina 3 di 21 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi, sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione“vero che”:
1. in data 15.07.2019 mi recavo presso i luoghi di causa al fine di svolgere un rilievo fotografico del teatro del sinistro verificando lo stato di fatto e l'operatività di 2. nelle medesime circostanze di _1 tempo e di luogo di cui sub 1) procedevo a fotografare i luoghi teatro del sinistro come da fotogrammi che mi si esibiscono (doc. 7);
3. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1) verificavo che i veicoli posti sul carro ponte, vengono poggiati al suolo, ritraendo il predetto strumento che giunge al livello del pavimento;
4. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1) verificavo che i veicoli vengono collocati e rimossi dal carro ponte circolando ordinariamente nell'area parcheggio secondo le normali modalità del traffico dei veicoli. Si indica quale teste, il p.
dello studio Cercato & Associati Srl.; si chiede di essere abilitati alla prova Testimone_1 contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi e con gli stessi testi indicati a prova diretta;
disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., ovvero ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c., di informazioni scritte presso in ordine a tutte le erogazioni effettuate e da effettuarsi da parte del CP_6 citato istituto in favore del signor a seguito del sinistro per cui è causa;
IN OGNI Parte_1
CASO ๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizi”;
Conclusioni : CP_6
“Nel merito in via principale: 1) Ammesso l'intervento dell - Sede di Vicenza, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CP_6 nella causa di cui in premesse, accertarsi la responsabilità dell'evento occorso a il 13- Parte_1
5-2019 a carico di (come sopra meglio identificato) in persona del legale Controparte_8 rappresentante e di e per l'effetto condannarsi gli stessi in via tra loro solidale (anche in CP_2 concorso con altri eventuali responsabili dell'evento) a pagare all Sede di Vicenza, la somma CP_6 di Euro 33.515,12 per prestazioni previdenziali erogate all'infortunato in parte già sostenuti ed in parte in via di erogazione, oltre ai successivi, ovvero quella diversa somma anche maggiore che sarà accertata di giustizia, con rivalutazione delle somme secondo gli indici di legge dalla data di costituzione del valor capitale al saldo e gli interessi di legge dagli esborsi fino all'effettivo saldo.
Trattandosi di credito di valore tale somma dovrà essere rivalutata dalla data dei singoli esborsi o dalla costituzione dei relativi valori capitali fino al saldo e con l'espressa richiesta dell'applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate secondo la disposizione di cui all'art. 1284, 4 comma cod. civ. (come introdotto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162); 2) spese, diritti ed onorari rifusi. In particolare, spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 3592/2023 pubbl. 6/2/2023; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22, TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-
Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151);
3) sentenza provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria:
Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. che non sono state ammesse”;
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 21 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti in Controparte_9 CP_2 data 13.5.2019 all'esito di intervento di cambio gomme dell'auto aziendale lui in uso. Nello specifico l'attore – premesso che nel maggio dell'anno 2019 era dipendente della società
[...] con mansioni di responsabile vendite Italia e di aver in uso quale fringe benefit autovettura _10
Volkswagen Passat Variant Model Year 2014 targata FT301AG, di proprietà di Controparte_11
concessa in locazione alla società datrice di lavoro – allegava di essersi recato in data
[...]
13.5.2019 ad ore 17.15 circa presso l'officina della in Vicenza, Via San lazzaro n. 57 _1 onde eseguire sostituzione pneumatici invernali con quelli estivi allorquando, mentre era impegnato in conversazione telefonica con il collega e si trovava nell'area antistante esterna a circa Testimone_2 metri quindici dal portone dell'officina, veniva investito da tergo da una autovettura, “molto probabilmente una citroen PI”, condotta da un dipendente di al termine di Controparte_1 operazione di cambio gomme, quando usciva in retromarcia dall'officina per parcheggiare l'auto nell'area esterna. L'attore rappresentava che a seguito dell'urto cadeva rovinosamente a terra percependo forte dolore alla gamba sinistra, che veniva soccorso dallo stesso dipendente dell'autofficina, nonché poi anche dal titolare che accorreva in seguito, ; che veniva sollevato da terra e aiutato a sedersi su di una _1 sedia nel frattempo collocata sul posto;
che indi telefonava alla moglie, , onde informarla Parte_2 dell'accaduto ed avvertirla della richiesta di intervento di ambulanza – che effettivamente ne curava il trasferimento presso l'ospedale di Vicenza ove gli veniva diagnosticata frattura scomposta del piatto tibiale sinistro esterno con interessamento della spina intercondiloidea laterale, come da certificazione di pronto soccorso che versava in atti, seguita da intervento di riduzione e sintesi eseguito in data
16.5.2019 con dimissioni in data 21.5.2019. dava atto dell'avvenuta liquidazione in suo favore da parte di della complessiva Parte_1 CP_6 somma di euro 15.167,93 a titolo di danno biologico, come da prospetto di liquidazione del 8.9.2019.
Dato atto di aver richiesto invano il ristoro del danno alla società convenuta, e di aver medio tempore appreso e verificato che il dipendente responsabile dell'investimento era il signor CP_2 ritenutane la responsabilità extracontrattuale delle lesioni subite, vuoi ex art. 2049 c.c., vuoi ex art. 2050 c.c. e/o, in ogni caso, ex art. 2054 c.c., li conveniva in giudizio chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti patiti, sia nella componente patrimoniale (per spese autonoleggio con conducente e spese mediche) che nella componente non patrimoniale, che quantificava nella complessiva somma di euro
47.141,42, secondo le conclusioni come sopra riportate.
2. Con comparsa depositata in data 31.8.2022 svolgeva intervento volontario ai fini CP_6 dell'esercizio di azione di rivalsa riconosciuta all'ente previdenziale per prestazioni previdenziali erogate all'infortunato, condividendo e facendo la propria la versione dei fatti come allegata dall'attore. L' aggiungeva di aver riconosciuto le prestazioni di legge pari a 85 giorni di invalidità assoluta CP_6
(dal 17.5.2019 al 9.8.2019), periodo di ricaduta di giorni 9 (dal 26.8.2019 al 3.9.2019), corrispondente a periodo di astensione superiore a giorni 40, oltre a accessori e spese per certificazioni mediche, sul presupposto del riconoscimento di danno biologico accertato nel grado del 11%.
Allegava, inoltre, di aver richiesto a il pagamento delle somme dovute a seguito Controparte_1 dell'esercizio della surroga – richiesta declinata, con indicazione della compagnia di assicurazione RC
pagina 5 di 21 cui il sinistro era stato segnalato. Dava atto che analoga richiesta era Controparte_5 stata inviata anche a , il cui legale indicava la compagnia di assicurazione RC CP_2 [...]
cui da ultimo si rivolgeva senza esito alcuno. CP_3 CP_6
specificava che la somma erogata al ammontava a complessivi euro 33.515,12, di cui CP_6 Pt_1 euro 16.105,80 per indennità d'inabilità temporanea, euro 2.036,91 per indennità d'inabilità temporanea “per ricaduta”, euro 15.167,93 per indennizzo danno biologico, ed euro 2.014,48 per spese mediche varie.
Riteneva configurabile responsabilità dei convenuti in epigrafe indicati ex artt. 2049, 2050, 2054 c.c. e concludeva aderendo alle conclusioni attoree, come sopra riportate.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.11.2022 si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in poi, per motivi di brevità anche solo “ ) Controparte_1 _1 contestando radicalmente la versione dei fatti allegata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti. allegava che l'urto era avvenuto in zona interdetta ai clienti, in prossimità del ponte per il _1 cambio gomme collocato all'esterno, e che l'attorea era sta colliso dalla stessa auto (Volkswagen Passat) che egli aveva portato in officina per eseguire il cambio gomme. Sottolineava, poi, che l'urto era avvenuto in prossimità del carroponte, allorquando l'addetto si metteva alla guida dell'auto per spostarla dalla pedana, con manovra di discesa in retromarcia diretto all'area destinata alle vetture, mentre il intento in una conversazione telefonica finiva a ridosso di tale area, dietro l'auto in Pt_1 manovra, in un punto cieco da cui non era visibile al conducente mediante gli specchietti retrovisori.
Contestava che avesse riferito, dopo il sinistro, di non aver controllato l'area di manovra. CP_2
Ulteriormente in fatto dava atto che, all'esito del rigetto della richiesta risarcitoria da parte di
[...]
impresa assicuratrice di l'attore si era recato presso l'officina per CP_5 _1 informarsi in relazione a quali auto, quel giorno, oltre a quella lui in uso, fossero in service presso l'officina, apprendendo solo in tale frangente che vi era anche una OE PI, alla quale in seguito veniva addebitato il sinistro subito.
La società convenuta sottolineava, in ogni caso, come la condotta serbata dallo stesso attore era censurabile nella misura in cui si poneva nella zona interdetta ai cliente nonostante la presenza di appositi cartelli di segnalazione recanti divieto di transito o sosta in prossimità delle zone di lavoro, sia all'esterno che nell'ufficio accettazione ove i clienti sono soliti consegnare le chiavi;
ed anche tenuto conto della pregressa frequentazione dell'officina per il cambio gomme, da svariati anni e quantomeno due volte all'anno: per tali motivi la società convenuta escludeva la debenza di alcun risarcimento invocando il disposto di cui all'art. 1227 c.c. Contestata, in ogni caso, la configurabilità della responsabilità invocata dall'attore ai sensi dell'art. 2050 c.c., come pure la quantificazione del danno in quanto basata su mera allegazione di parte, e contestata – a cascata – la fondatezza della pretesa svolta nei suoi confronti da parte di , CP_6 ritualmente richiesta la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per danni a terzi,
ora e il correlato differimento della prima udienza, Controparte_5 Controparte_4 concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra Controparte_1 rassegnate.
pagina 6 di 21 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022 si costituiva in giudizio anche contestando la fondatezza fattuale e giuridica della domanda attorea e chiedendone il CP_2 rigetto.
Detto convenuto negava che la collisione fosse avvenuta nel bel mezzo del parcheggio, a distanza di 15 metri dalla autofficina, allegando, invece, che l'urto si era verificato in prossimità del carro ponte ove egli, quel giorno, stava personalmente eseguendo il cambio gomme dell'autovettura dello stesso . Pt_1
Nello specifico il convenuto allegava che quando era intento a scendere dalla pedana in retromarcia, a velocità ridotta, con le ruote anteriori dell'auto ancora posizionate sulla detta pedana, sentiva un rumore che lo induceva a fermarsi e solo allora si accorgeva della presenza dell'attore a terra dolorante.
[...]
confermava di aver prestato immediato soccorso all'attore, e che veniva chiesto intervento CP_2 dell'ambulanza, ma negava di aver mai riferito in quelle circostanze di tempo e di luogo di non aver controllato l'area prima di spostare l'auto.
Sottolineava, poi, come la condotta tenuta da era censurabile in quanto transitava in zona Pt_1 interdetta ai clienti, come segnalato da diversi cartelli posti sia all'interno che all'esterno dell'officina, peraltro intento in una telefonata, invocando il disposto di cui all'art. 1227 c.c.
contestava la configurabilità di alcuna responsabilità a suo carico ex art. 2050 c.c. in CP_2 quanto intento a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore di nel rispetto di ogni _1 regola di prudenza e cautela;
vuoi per inconfigurabilità della fattispecie ex art. 2054 c.c. non essendo il sinistro avvenuto in occasione di circolazione dei veicoli su strade pubbliche o aperte al pubblico – contestando in ogni caso anche la quantificazione del danno asseritamente patito in quanto indimostrato.
Rispetto alla posizione di , stante l'identità di prospettazioni e difese svolte dall'attore, CP_6 contestava per analoghe ragioni la fondatezza in fatto e diritto delle relative domande.
Acco Angelo, previamente richiesta la chiamata in causa di quale impresa Controparte_3 assicuratrice del veicolo Volkswagen Passat alla guida del quale egli si trovava al momento della collisione con la persona dell'attore, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra rassegnate.
5. All'esito dell'autorizzazione della chiamata, con comparsa depositata in data 8.3.2023 si costituiva in giudizio quale compagnia assicurativa del rischio RCA della vettura Controparte_3 aziendale Volkswagen Passat concessa in uso al dal datore di lavoro e di Pt_1 Controparte_10 proprietà di preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_11 passiva – in relazione a ciascuna delle versioni fattuali rappresentate dalle parti in causa e correlate invocate responsabilità.
In particolare, laddove veritiera la versione dei fatti attorea e di , non invocabile nei suoi CP_6 confronti alcuna responsabilità ex art. 2049 e 2050 c.c.; se invece conforme a realtà la versione data dai convenuti e , nemmeno coinvolgibile stante la ricostruzione dei fatti come _1 CP_2 operata da dette parti.
Nel merito, contestava le pretese risarcitorie svolte da in quanto indimostrate e in ogni Parte_1 caso eccessive, e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree come da conclusioni sopra rassegnate.
pagina 7 di 21 6. Da ultimo, con comparsa depositata in data 8.3.2023 si costituiva in giudizio anche Controparte_4 già quale società assicuratrice di eccependo Controparte_5 Controparte_1 preliminarmente l'inoperatività della invocata copertura assicurativa alla luce dell'art. 18, lett. b) nella parte in cui esclude espressamente i danni derivanti “da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore
a metri sei e di unità naviganti a motore nonché da impiego di aeromobili”, e tanto in rapporto alle allegazioni della convenuta (come rappresentate nella denuncia di sinistro) da cui risulterebbe l'urto in ragione di uso del veicolo, in area di manovra di mezzi. In subordine, invocava limiti e condizioni di polizza, franchigia e massimale contrattualmente previsti.
Nel merito, contestava in ogni caso la configurabilità della responsabilità di come Controparte_1 invocata dall'attore: sotto un primo profilo, ritenendo inapplicabile l'art. 2050 c.c. in relazione ad attività di sostituzione di pneumatici, ed invocando in ogni caso l'operare dell'esimente del caso fortuito;
sotto un secondo profilo, contestava l'assenza di responsabilità alcuna di né ex CP_2 art. 2054 c.c. né ex art. 2049 c.c. in ragione dell'imprevedibilità del comportamento tenuto dal Pt_1 che si posizionava dietro l'auto, in zona vietata ai clienti, e in punto cieco risultando non visibile al dipendente della officina. In ogni caso, ne invocava il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Contestata, da ultimo, la quantificazione del danno come operata dall'attore, sia per preteso danno patrimoniale che per preteso danno non patrimoniale, concludeva chiedendo Controparte_4
l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
7. All'esito della prima udienza di comparizione che si teneva in data 28.3.2023 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava il procedimento per discussione sulle istanze di prova all'udienza del 13.7.2023, disponendone lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e CTU medico legale sulla persona dell'attore, depositata in data 24.4.2024, e all'esito rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.12.2024. In tale udienza le parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, all'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso quanto segue.
8.1. in data 13.5.2019 si trovava presso per Parte_1 Controparte_1 eseguire intervento di cambio gomme della vettura aziendale lui in uso, ossia Volkswagen Passat, ed è stato colpito, da tergo, da autovettura, riportando all'esito lesioni personali.
8.2. L'urto materialmente avveniva una volta ultimata operazione di cambio penumatici invernali su autovettura, intervento eseguito da , allora dipendente di Detto intervento CP_2 _1 sulle gomme avveniva all'esterno dello stabilimento, nella zona sottostante la pensilina (raffigurata nel doc. 27 attoreo, doc. 7 , doc. 7 HD) dove erano presenti carroponti “mobili”, per tali CP_2 intendendosi che si alzano e si abbassano dal suolo secondo necessità di uso.
Quanto allo stato dei luoghi – in sé non contestato – dalla documentazione fotografica in atti emerge che detti carroponte erano siti in zona aperta, ma coperta da prosecuzione del tetto dello stabilimento, che avevano la dimensione (in lunghezza) corrispondente a quella delle automobili che ivi dovevano essere sollevate, e che- una volta abbassati del tutto – permanevano sporgenti dal piano di calpestio, senza finire “inglobati” nella pavimentazione (insomma non erano a scomparsa). Detta zona di lavoro,
pagina 8 di 21 come appena descritta, era in parte delimitata da paletti verticali a righe rosse e bianche con catenella, come rappresentati nello stesso doc. 27 attoreo, nonché nella succitata documentazione dimessa dai convenuti.
Il che comporta due ordini di corollari: detta zona era, nei fatti, adibita a zona di lavoro e intervento sulle auto consegnate all'officina; i carroponte, anche se abbassati, permanevano sporgere dalla superficie del terreno ed erano ben visibili a cagione della loro dimensione (corrispondente a quella di un veicolo); sussisteva un qualche elemento di delimitazione fisica della zona di lavoro, ossia i descritti paletti verticali a righe rosse e bianche.
8.3. Oltremodo rilevante, nel caso di specie, determinare l'esatta dinamica della vicenda, con specifico riferimento al punto d'urto tra l'autovettura su cui aveva terminato il cambio gomme e la CP_2 persona dell'attore – e questo a fronte della discrasia tra le allegazioni attoree secondo cui la collisione avveniva “nell'area esterna antistante a circa 15 metri dal portone dell'officina” (atto di citazione pag. 1), e quelle dei convenuti secondo cui la collisione avveniva “in zona interdetta ai clienti, in prossimità del carro ponte per cambio gomme collocato all'esterno” (pag. 4 comparsa – medesima _1 versione dei fatti prospettata anche da . CP_2
Quel che è emerso nel corso del giudizio, quanto alle modalità operative di gestione del cambio gomme da parte di nell'area esterna, è che all'esito della lavorazione sui carroponte esterni, era _1 consuetudine che ogni auto venisse posteggiata nel piazzale antistante, che veniva adibito a parcheggio, prima di essere recuperata dai clienti, dopo la riconsegna delle chiavi.
A fronte di tale quadro le dichiarazioni rese dai testi rispetto al punto d'urto sono parzialmente difformi, cosicchè va prediletta la ricostruzione fattuale che, tenuto conto dello stato dei luoghi e della documentazione fotografica in atti, alla luce del vaglio complessivo critico di tutte le dichiarazioni testimoniali, appare logicamente configurabile: l'urto tra l'auto e il non può essere avvenuto Pt_1 quanto egli era nel bel mezzo del piazzale (a quindici metri di distanza dal portone dell'officina, come indicato con freccia di colore blu nel doc. 27 attoreo), ma per forza di cose doveva trovarsi in zona di manovra, posta oltre i carroponte, nel raggio di azione che occorre per eseguire retromarcia dell'auto in discesa dal carroponte e manovra per posteggio dell'auto nel piazzale adibito a parcheggio. Difatti (teste di parte ), all'epoca dei fatti dipendente di che era Testimone_3 CP_6 _1 all'interno dell'officina quando sentiva l'attore urlare, che indi si affacciava e vedeva la posizione finale dello scontro, dichiarava “non so dire le distanze, non credo fossero quindici metri, ma sarà stato circa lo spazio di una macchina e mezza perché scendendo dal ponte esterno la macchina non era del tutto giù dal ponte, perché le gomme anteriori erano ancora nell'alzata”, collocandolo – una volta rammostratogli il doc. 27 attoreo, all'incirca a metà della distanza rappresentata nella freccia di colore giallo;
il teste precisava “abbiamo un ponte interno per la convergenza dove lavoravo io e poi dei ponti bassi all'esterno; nella discesa dal ponte esterno ci vogliono circa dieci metri di lavorazione, ossia di manovra”. Anche , impiegata presso dal 1985 sino al 2022, riferito che l'intervento Testimone_4 _1 di cambio gomme dell'auto in questione era avvenuto nel primo carroponte esterno da destra rispetto alla sala di attesa, come indicato nel doc. 7 riferiva degli attimi immediatamente CP_2 successivi alla collisione nei termini che seguono: “ADR preciso che io ho visto in seguito, dopo qualche minuto quando mi hanno avvisata;
io ho visto la vettura con le ruote posteriori appena scese
pagina 9 di 21 dal carroponte, il che veniva preso in braccio da due dipendenti e messo su una sedia, veniva Pt_1 sollevato come un bambino;
ADR la sedia sarà stata a circa un metro-un metro e mezzo di distanza dalla vettura, un po' spostata verso l'entrata dell'officina, non dietro alla vettura”; detta teste era estremamente chiara nel riferire di non aver visto lo scontro, ma solo la posizione della macchina dopo, ossia “la vettura spenta con le ruote posteriori giù dal ponte e le ruote anteriori ancora sul ponte sollevatore;
due terzi della vettura era ancora sul ponte, il retro era giù”. Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito da , autista dell'ambulanza Testimone_5 intervenuta presso i luoghi di causa per prestare soccorso al , il quale, rispetto alla posizione in Pt_1 cui era rinvenuto il , negava di averlo rinvenuto seduto su una sedia in mezzo al piazzale nella Pt_1 posizione determinata dalle frecce di cui al doc. 27 attoreo, riferendo che “era quasi sotto alla tettoia”, e al contempo di ricordare di aver “parcheggiato l'ambulanza vicino ai paletti che vedo nella foto 27, paletto di colore rosso e bianco”, in un punto “mezzo coperto”. Egli riferiva, poi, “c'era la macchina lì parcheggiata e lui era subito seduto dietro, sarà stato a circa un metro e mezzo dalla macchina”.
Stante tale quadro, le dichiarazioni dei restanti testi – nella parte in cui contrastano con la versione testè riferita - vanno evidentemente contestualizzate e considerate nel loro complesso.
Il teste all'epoca dei fatti dipendente come addetto al cambio Testimone_6 _1 gomme, ha reso dichiarazioni tra loro parzialmente incoerenti nella parte in cui prima riferiva dell'urto avvenuto in corrispondenza delle frecce sub doc. 27 attoreo, e poi non era in grado di riferire circa gli attimi immediatamente successivi alla caduta perché era rientrato in officina. Egli, al contempo, dichiarava di aver portato fuori la sedia utilizzata per far sedere il e confermava di averla Pt_1 posizionata “davanti all'ufficio, sotto alla pensilina, e lì si è seduto il sig. ”. Pt_1
Tale dichiarazione sconta il fatto che il teste, pur confermando la collisione, non ha visto la posizione finale del né ha saputo riferire sul punto – anzi in parte contraddicendosi quando dichiarava che Pt_1
era uscito dall'officina in retromarcia, mentre tutti gli altri testi hanno riferito che questi CP_2 era intento nella lavorazione nell'area esterna dove sono siti i carroponte - , pur confermando la posizione in cui l'attore veniva fatto sedere in attesa dell'ambulanza, come riferita dai restanti testi e dall'autista dell'ambulanza medesimo. Dal che la parziale inattendibilità della testimonianza in relazione al luogo di impatto – che non apparirebbe ragionevole alla luce di quanto poi riferito sulla posizione della sedia ove veniva fatto sedere il . In ogni caso, nessun teste ha mai riferito che Pt_1
l'attore è stato spostato dal piazzale esterno alla zona sotto la pensilina, in prossimità dell'ufficio.
Quanto a ella riferiva che il veniva rinvenuto seduto sulla sedia nel piazzale, Controparte_12 Pt_1 ma questo contrasta con tutte le altre deposizioni resi dagli altri testi sulla posizione della sedia, compresa quella dell'autista dell'ambulanza che deve ritenersi maggiormente attendibile essendo il soggetto che quel giorno guidava e posteggiava il mezzo di soccorso, mentre la GI era il terzo di macchina.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, dal complessivo esame delle risultanze istruttorie in atti appare provato che l'urto tra l'auto oggetto dell'ultimato intervento di cambio gomme eseguito da
[...]
e il sia avvenuto non nel mezzo del piazzale, ma in zona sita nelle vicinanze dei CP_2 Pt_1 carroponte esterni, nella zona di manovra destinata ai mezzi in discesa dagli stessi carroponte.
8.4. Si impone, quindi, qualificazione giuridica del titolo di responsabilità contestata dall'attore ai convenuti e , alla luce di quanto sinora accertato in fatto. _1 CP_2
pagina 10 di 21 La fattispecie concreta in esame va ricondotta a responsabilità ex art. 2049 c.c. secondo cui “i padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”: trattasi di responsabilità dei datori di lavoro e dei committenti ricondotta a fattispecie tipica di responsabilità oggettiva per fatto altrui per cui il preponente è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto e commessi nell'esercizio delle incombenze cui è adibito, in base al principio per cui ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che impiega al proprio servizio.
Ricorrono nel caso di specie i requisiti di operatività della disposizione normativa, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro – tra e (non contestato) -, e un collegamento tra il _1 CP_2 fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni da questo espletate – che, del pari, ricorre posto che la collisione di cui trattasi avveniva all'esito del completamento dell'operazione di cambio gomme eseguita da presso la sede della datrice di lavoro. CP_2
Va quindi accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per l'evento dannoso _1 occorso al in data 13.5.2019 presso la propria sede in occasione di intervento di cambio gomme. Pt_1
L'attore, invero, ha invocato anche la responsabilità del convenuto , convenuto in giudizio CP_2 personalmente, ai sensi dell'art. 2054 c.c. (cfr. atto di citazione pag. 6) in materia di circolazione di veicoli, sul presupposto della fattiva “circolazione” dell'auto che lo urtava il 13.5.2019.
La domanda non merita accoglimento.
Sebbene la Suprema Corte a S.U. con pronuncia n. 21983 del 30.7.2021 abbia statuito che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera anche quando il sinistro e il relativo danno occorrono da uso dell'auto in zona private, riconducendo la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico a quella effettuata “su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”, nel caso di cui trattasi è emerso che la collisione non avveniva nell'area destinata a parcheggio e manovra come allegato da parte attrice – per cui potrebbe ipotizzarsi un uso dell'auto in modo conforme alla sua funzione abituale-, bensì in concomitanza delle operazioni di discesa dal carroponte del mezzo oggetto di intervento. L'urto, come visto, è avvenuto nelle vicinanze della zona di lavoro e manovra, quando l'auto aveva ancora le ruote anteriori sopra al carroponte, il che esclude – materialmente – il possibile utilizzo del veicolo, quantomeno in tale area, in modo conforme alla sua funzione abituale, ossia per “la circolazione”.
In altre parole, nel caso di specie il fatto dannoso è avvenuto in concomitanza con l'ultimazione delle operazioni di lavorazione del mezzo, quando era praticamente fermo, nell'atto delle operazioni di
“liberazione” dal carroponte, ossia dalla struttura che era precedentemente servita per la materiale esecuzione della lavorazione (previo sollevamento dall'auto). Il che esclude che possa configurarsi circolazione nel senso anzidetto tenuto conto della operazione come descritta e ricostruita all'esito dell'istruttoria orale. Per tali motivi, la domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti di va rigettata. CP_2
A tanto consegue l'assorbimento dell'esame della domanda di manleva svolta da nei CP_2 confronti di CP_3
Al contrario, si impone il vaglio in ordine alla domanda di manleva svolta da nei _1 confronti di la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza riconducendo il fatto Controparte_4 oggetto di causa a circolazione di veicoli.
pagina 11 di 21 Per le ragioni testè esposte, è da escludere la “circolazione” dei veicoli, dal che il rigetto della svolta eccezione di inoperatività della polizza ex art. 18 lett. b) delle GCA (che esclude dal novero dei rischi garantiti i danni derivanti da “circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate”). Ad ogni modo, va esclusa l'operatività di detta clausola nel caso di specie anche sotto altro profilo, ossia se rapportata all'art. 17 lettera q) – in applicazione del principio ermeneutico secondo cui le clausole vanno interpretata le une per mezzo delle altre, in modo che il testo contrattuale restituisca un significato logicamente e giuridicamente possibile.
Dalla lettura delle condizioni generali di polizza risulta che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato (cfr. settore B -responsabilità civile verso terzi e operai- art. 17- A, co. 1) “di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale”. L'attività descritta in polizza consiste in cod. attività 116 “pneumatici-gommisti”, quale quella di cambio gomme oggetto di causa. E il medesimo art. 17, co. 2, lett. q) testualmente dispone che
“l'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti da quanto previsto dall'art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati”.
Tali clausole non possono che essere intese, per avere significato, anche tenuto conto della tipologia di attività di impresa esercitata da (autogommista) che per forza di cose implica il _1 maneggiare veicoli, guidandoli, ossia manovrandoli previa accensione del motore e direzionandoli negli spazi di lavoro della ditta, non potendo che essere intesa nel senso di coprire i danni cagionati da tali operazioni, anche quando prodottisi nel frangente in cui il dipendente è “alla guida” del mezzo negli spazi di lavoro e manovra a ciò deputati. Va quindi esclusa la copertura solo ove i mezzi siano posti “in circolazione” su strade pubbliche o zone equiparate, ossia al di fuori dell'ambito di tutte quelle operazioni necessarie alla esecuzione dell'attività di gommista che presuppongono che il mezzo sia mezzo in movimento e che il dipendente sia alla guida – a meno che di non voler pretendere la movimentazione di tutti i mezzi a mano, spinta o traino, che appare prestazione oltremodo onerosa per l'assicurato, proprio in relazione alla attività per cui l'assicurazione è prestata.
Quel che deve quindi concludersi– perché il testo contrattuale abbia un senso- è che l'espressione
“guida di autovetture” (art. 17, co. 2, lett. q) sia concetto diverso dalla “circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o a essa equiparate” (art. 18) – confermato dalle ragioni testè esposte, come pure dalla scelta di espressioni linguistiche differenti.
Essendosi il fatto dannoso verificato, nel caso di specie per le ragioni ampiamente dedotte, nell'ambito di operazioni connesse all'esecuzione dell'attività di cambio gomme, ossia dell'attività di impresa assicurata, ne consegue che l'eccezione di inoperatività della polizza svolta da HD va rigettata, con conseguente condanna della detta compagnia a tenere indenne da quanto tenuta a pagare _1 in relazione ai fatti oggetto di giudizio.
pagina 12 di 21 8.5. Quanto sinora esposto rende superflua la ricostruzione fattuale sul mezzo oggetto di cambio gomme il giorno del fatto, ossia se una OE PI come allegato dall'attore, o il in uso allo Per_1 stesso in quel periodo. Pt_1
Ai fini della configurabilità della responsasibilità di ex art. 2049 c.c. è difatti irrilevante la _1 tipologia di auto che collideva con il , essendo bastevole l'accertamento dell'urto Pt_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa del preposto per la configurabilità della responsabilità risarcitoria. Analogamente dicasi con riferimento alla copertura assicurativa, essendo bastevole il prodursi di danno accidentale nell'esercizio dell'attività assicurata, tra cui il cambio gomme appunto.
Il fatto, poi, che non sia configurabile responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo a esclude CP_2 ogni rilevanza dell'indagine in relazione all'auto che urtava l'attore, anche nella prospettiva del vaglio della posizione dell'ulteriore chiamata CP_3 _13
[...
. Quel che invece assume rilievo ai presenti fini è certamente il vaglio del comportamento tenuto dallo stesso attore nel frangente dei fatti per cui è causa, così come sopra ricostruiti, in relazione alla eccezione ex art. 1227 c.c. svolta dalle controparti processuali.
Si ravvisa concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo in capo a tenuto conto Parte_1 che:
-indipendentemente dall'assenza di demarcazione fisica della zona di lavorazione - intesa come ricompresa entro la pensilina ove erano siti i carroponte, ma anche nella zona immediatamente contigua occorrente per la manovra atta a dar scendere il mezzo dallo strumento-, è emerso che l'attore, per forza di cose, transitava in zona molto vicina, nei fatti contigua all'area di lavoro esterna di _1
[...]
-egli era intento in una telefonata con collega di lavoro ( , che lo ha confermato in sede Testimone_2 testimoniale e secondo cui “ad un certo punto si è interrotta la comunicazione;
preciso che l'ho chiamato per lavoro e a un certo punto si è sentito come se fosse caduto il telefono e la comunicazione si è interrotta e non sono più riuscito a mettermi in contatto con lui;
anzi poi ci siamo risentiti subito dopo, mi ha chiamato lui, saranno passati circa 10-15 minuti”) da tanto traendosi, secondo regole di comune esperienza, che egli fosse immerso nella conversazione, e quindi abbia omesso di prestare le dovute attenzioni in relazione alla zona in cui si trovava a transitare con la propria persona e all'ambiente circostante;
-la struttura del detto ambiente era nota all'attore, essendo solito eseguire l'operazione di cambio gomme (almeno due volte all'anno) presso quantomeno da un anno tenuto conto che in _1 atti risulta consegna dell'autovettura aziendale al a maggio 2018 (in ogni caso la circostanza Pt_1 della previa frequentazione e conoscenza dei luoghi di causa è stata confermata da Testimone_3 dipendente che riferiva “era da parecchi anni che gli montavamo le gomme, era una _1 macchina in leasing”);
-i dipendenti di (nello specifico , ) hanno riferito della _1 Testimone_4 Persona_2 presenza di cartelli (ossia fogli stampati in formato A3) che avvisavano i clienti di mantenere la distanza di metri cinque dai carroponti e di non stazionare nell'area di lavoro, posti sulle vetrate dell'officina e su un tabellone esterno, ivi presenti dagli anni 2000-2003.
Tali elementi, unitariamente e complessivamente considerati, inducono a ravvisare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo all'attore, omesso quel minimo grado di diligenza da lui attendibile in pagina 13 di 21 relazione alle specifiche circostanze di fatto, tempo e luogo come testè elencate. Trattasi di principio generale – che attribuisce rilevanza in punto causalità della verificazione del danno in ipotesi di comportamento colposo del creditore-danneggiato, da intendersi come oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive o di comune diligenza – applicabile anche alla presente fattispecie.
Tenuto conto del quadro probatorio complessivo, della dinamica del fatto e delle circostanze messe in luce, nonché del generale principio di autoresponsabilità di cui all'art. 2 Cost., si ravvisa concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 20%.
9. Ciò posto in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della “necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” (ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del
pagina 14 di 21 danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse,
e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto. Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione sarà calibrata in funzione di un'attenta personalizzazione al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo
'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico legale ove il CTU, dott. , attestava che l'attore in data 13.5.2019 riportava “fattura scomposta del piatto Persona_3 tibiale esterno del ginocchio sinistro”, lesione ritenuta compatibile con l'evento oggetto di causa secondo i criteri medico-legali di riferimento della causalità (cfr. relazione peritale pag. 7 ss) e stabilizzata al momento dell'esame.
pagina 15 di 21 Il CTU ha precisato che l'attore, all'esito di trasporto presso pronto soccorso ospedale di Vicenza veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta della frattura con fissazione interna, e dimesso in data 21.5.2019; seguivano controlli ortopedici e esami radiografici, da ultimo in data 10.12.2019 laddove si riscontrava buon recupero funzionale dell'articolazione e, più in generale, muscolare dell'arto traumatizzato risultando “il ginocchio sostanzialmente stabile e la frattura in buon consolidamento”. Alla luce di tali dati clinici ed alle pregresse condizioni dell'attore, il CTU escludeva il nesso eziologico tra i fatti di causa e le lesioni riportate dal , limitatamente al periodo dal Pt_1
26.8.2019 al 3.9.2019 – che quindi non va computato ai fini della liquidazione del danno (cfr. relazione peritale pag. 8: “applicando la nota criteriologia medico legale in tema di nesso causale, questo secondo periodo di malattia non può essere messo in relazione all'infortunio in discussione. Infatti, anamnesticamente il soggetto era già stato operato di ernia discale all'età di 18 anni;
al momento del ricovero una indagine radiografica del tratto lombo sacrale (20.05.2019) documentava la presenza di marcate deformità spondilodiscoartrosiche bilaterali al passaggio lombo-sacrale, notevolmente riduzione dello spazio intersomatico, presenza di un grossolano osteofita all'ultimo metamero lombare, nelle plurime visite specialistiche effettate prima dell'agosto 2019 nulla è detto su un risentimento vertebrale o sciatalgico e nell'obiettività che descrive le menomazioni da CP_6 indennizzare i postumi accertati si riferiscono solo a quelli relativi al ginocchio sin. Ne discende che sia per il criterio dell'esclusione di altre cause, sia per criterio cronologico sia per quello di continuità fenomenica si perviene, in questa sede, a non poter riconoscere una relazione diretta fra trauma all'arto inferiore sin. e malattia lombosciatalgica”).
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore, tenendo conto anche della ragionevole evoluzione di tipo artrosico del quadro anatomofunzionale emerso:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) al 100% per giorni 7, parziale (ITP) al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 10 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 11%.
La liquidazione avviene secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata al 2021 che – in modo maggiormente aderente all'orientamento giurisprudenziale dominante – non ricomprendono nel punto del danno biologico alcuna componente riferibile alla sofferenza psico-fisica (c.d. danno morale), che deve essere provata dal soggetto danneggiato che ne chiede il risarcimento trattandosi di posta risarcitoria rispetto alla quale è precluso ogni automatismo liquidatorio.
Sul punto, si rileva come detta componente meriti senz'altro liquidazione tenuto conto del trauma subito in sé, come pure degli interventi chirurgici resisi necessari per la riduzione della frattura, e dei connessi postumi, rispetto ai quali il CTU stimava il grado di sofferenza come “elevato per gg. 7
(sette), medio per gg. 70(settanta) e lieve nel cronico”. Detta componente viene ricompresa entro il calcolo del danno biologico, nella misura del 27 %.
Non ha luogo riconoscimento di alcuna personalizzazione non essendo emerse circostanze specifiche e di natura eccezionale che abbiano reso il danno patito dall'attore concretamente più grave rispetto alle pagina 16 di 21 conseguenze ordinariamente proprie derivanti da pregiudizi dello stesso tipo: sotto un primo profilo, tanto non è stato nemmeno allegato dall'attore entro lo spirare dei termini assertivi;
sotto un secondo profilo, l'ausiliario medico-legale ha escluso l'incidenza dei postumi permanenti rispetto all'attività lavorativa svolta e/o su specifici aspetti dinamico-relazionali del periziando e sulla sfera individuale, di relazione ed espletamento delle ordinarie attività quotidiane.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito da (di anni quarantanove all'epoca Parte_1 del fatto) si determina in € 6.267,50 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 29.012,00 per danno biologico permanente. E quindi per complessivi € 35.279,50 per danno non patrimoniale.
Tale somma va decurtata nella misura del 20% in ragione del ritenuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, risultando pertanto definitivamente determinata nella minor somma di € 25.823,60.
Quanto al danno patrimoniale, meritano ristoro le spese mediche documentate ritenute congrue e pertinenti dal CTU per € 2.947,85 (doc. 19 attoreo), oltre a quelle per visita medico-legale per € 610,00
(doc. 20 attoreo).
Merita ristoro anche l'ulteriore somma di € 1.089.00 (doc. 18 attoreo) di cui alla fattura Jet Service
s.r.l. per servizio di autonoleggio con conducente, trattandosi di esborso in nesso di causa con l'infortunio per cui è causa: il documento riporta dettaglio delle tratte eseguite, ossia dalla residenza dell'attore in Casoni di Mussolente allo studio medico Magalini di Bassano del Grappa ove eseguiva fisioterapia (come risulta dalle fatture sub doc. 19, e come del resto è stato confermato dal teste
[...]
, vicino di casa dell'attore che riferiva di aver visto personalmente, alla fine del proprio turno Tes_7 di lavoro ad ore 16.00, il mezzo che andava a prendere il ). Pt_1
Ne consegue che il danno patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad € 4.646,85 – che decurtato nella misura del 20% ammonta, in definitiva, alla minor somma di € 3.717,48.
E quindi, in sintesi, € 25.823,60 per danno non patrimoniale ed € 3.717,48 per danno patrimoniale.
9.1. Da tali somme va decurtato quanto già versato da in favore di all'esito CP_6 Parte_1 dell'apertura della pratica per infortunio sul lavoro 3161/2019 RC (doc. 6 attoreo), da cui risulta – essendo comunque stato rappresentato dall'attore sin dall'introduzione del giudizio – incasso della complessiva somma di € 15.167,93 a ristoro del pregiudizio biologico.
La stessa qualifica l'indennità temporanea corrisposta, pari a € 16.105,80, come indicata nel CP_6 prospetto di liquidazione sub doc. 3 attoreo come danno patrimoniale per astensione dal lavoro, assimilabile al lucro cessante – rispetto al quale non si impone liquidazione nel presente giudizio tenuto conto che l'attore non ha formulato alcuna domanda in tal senso. Anticipando sin d'ora quanto oggetto del paragrafo successivo, si osserva che posto che il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, previsto e disciplinato dall'art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato (arg. da Cass. civ., 30.8.2016, n. 17407) ne derivano i seguenti principi:
pagina 17 di 21 i) in tanto l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima di un fatto illecito in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile;
ii) una volta esercitata la surrogazione da parte dell'assicuratore sociale il danneggiato perde il relativo diritto di credito verso il responsabile, diritto che si trasferisce all'ente;
iii) se l'assicuratore sociale, in virtù della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione;
iv) il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti.
Il che comporta che il calcolo del danno biologico differenziale (che deve risarcire il responsabile in sede civile) andrà effettuato prima calcolando il credito risarcitorio civilistico per tale voce risarcitoria e poi sottraendo al risultato l'importo erogato dall' per la stessa voce. CP_6
Ne consegue che detta somma (ossia € 15.167,93) va decurtata dal danno liquidato in favore dell'attore, quanto alla componente di ristoro del danno non patrimoniale (in ragione dell'omogeneità della posta), con riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dell'acconto percepito dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di € 25.823,60 va quindi devalutata alla data del sinistro del 13.5.2019
(risultando pari a € 21.847,38) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n. 1712/1995) sino al mese di giugno 2020, data di corresponsione dell'acconto di euro 15.167,93 da parte di , CP_6 risultando pari alla somma di € 21.897,61. Da tale somma va decurtato l'acconto di euro 15.167,93, residuando dovuta la minor somma di € 6.729,68.
Il residuo danno liquidabile in favore dell'attore è quindi pari a € 6.729,68 per danno non patrimoniale e € 3.717,48 per danno patrimoniale, e quindi complessivi € 10.447,16.
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma onnicomprensiva come da
Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, dal giugno 2020 al mese di marzo del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attore la residua somma di € 13.510,80.
Su tale somma sono poi dovuti interessi di mora ex art. 1284, co. IV, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
9.2. Da ultimo va esaminata la pretesa di che, nell'intervenire volontariamente in giudizio, CP_6 confermava e documentava di aver corrisposto in favore dell'attore (qualificate le lesioni come risultanti da infortunio sul lavoro) la somma complessiva di € 15.167,93 a titolo di danno biologico, nonché di ulteriori € 16.105,80 per indennità inabilità temporanea, dal 17.5.2019 al 9.8.2019, oltre a € 2.036,91 per “ricaduta” dal 26.8.2019 al 3.9.2019, e ulteriori € 2.014,48 per spese mediche e varie, e pagina 18 di 21 quindi per complessivi € 33.515,12 – somme richieste a titolo di surroga, sin dalla fase stragiudiziale, ai soggetti ritenuti responsabili.
Quanto al calcolo della misura del regresso, da quanto sopra esposto in relazione allo scorporo dal danno liquidato civilmente di quanto il danneggiato abbia già percepito dall'assicuratore sociale, per poste omogenee, da intendersi come atte a indennizzare lo stesso tipo di pregiudizio, deriva – necessariamente – che ha diritto di surroga per l'importo erogato per danno biologico sul CP_6 quantum dovuto dal responsabile per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per personalizzazione e danno morale, con esclusione di quelle somme, comunque erogate da al lavoratore, ma che non corrispondono a poste di danno liquidate nel CP_6 presente giudizio quale danno civilistico. E il tutto nei limiti del danno liquidato in sede civile (Cass. civ., 7.3.2018, n. 5385).
Va quindi certamente escluso il regresso rispetto alla somma di € 2.036,91 quale indennità temporanea per ricaduta in quanto corrispondente al periodo 26.8.2019-3.9.2019 per cui il CTU escludeva la sussistenza del nesso eziologico con la collisione per cui è causa – periodo che, per tali ragioni, veniva escluso dal calcolo del pregiudizio per invalidità temporanea.
Quanto alla somma di € 16.105,80 per indennità temporanea, l'istituto nel costituirsi in giudizio ha allegato che detta somma è connessa all'assenza di retribuzione patita dal lavoratore durante il periodo di astensione dal lavoro: tale voce di danno – patrimoniale sub specie lucro cessante – non è stata riconosciuta in sede civile in assenza di relativa domanda svolta dal danneggiato . Tale somma Pt_1 non può quindi essere oggetto di surroga in quanto non ricompresa nel danno civilisticamente liquidato,
e determinante correlata responsabilità risarcitoria del responsabile civile.
Quanto alla somma di € 142,50 e € 61,98 per “certificazioni medico legali” e per “viste accertamento postumi” (doc. 3 prospetto di liquidazione ), deve escludersi trattarsi di voci di spesa sostenute CP_6 dal e indennizzate da stante la stessa dicitura letterale, probabilmente connesse agli Pt_1 CP_6 accertamenti interni all'istituto, né vi è prova, in ogni caso, della coincidenza con le poste di danno patrimoniale per spese mediche liquidate, in questa sede civilistica, a favore del (come Pt_1 precisamente documentate). In definitiva, va escluso il regresso di anche per dette somme. CP_6
In conclusione, ha diritto di regresso nei confronti del responsabile civile – che CP_6 _1 deve essere tenuto indenne dall'impresa di assicurazione HD originando la pretesa da fatti che, per quanto esposto, rientrano nei limiti di polizza, pur entro massimale e franchigia – per la somma di €
15.167,93, oltre a interessi e rivalutazione (trattandosi di debito di valore ex Cass. civ., sez, lavoro,
14.4.2003, n. 5909) calcolati dalla data del pagamento trattandosi di somma effettivamente corrisposta e incassata;
il tasso di interesse applicabile, per il periodo successivo alla data di introduzione del giudizio, è quello legale ex art. 1284, co. 4, c.c.
10. Le spese di lite sono liquidate come segue secondo la soccombenza.
e HD vanno condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di _1 Parte_1 parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, (ossia euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale). va condannato a pagare le spese di lite in favore di , secondo analogo Parte_1 CP_2 scaglione di valore, stante il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 19 di 21 Nei rapporti tra e le spese di lite possono essere compensate in ragione CP_2 CP_3 dell'assorbimento della relativa domanda di garanzia.
e HD vanno condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di , che si _1 CP_6 liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00.
Le spese della CTU medico-legale, come già liquidate, vanno poste integralmente a carico di _1
, in solido, in ragione della soccombenza.
[...] CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara tenuta e condanna a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, la somma di € 13.510,80 favore di oltre interessi come in parte motiva dal Parte_1 dovuto al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1 di quanto tenuto a pagare in favore di in forza del punto 1) del dispositivo;
[...] Parte_1
3) rigetta la domanda promossa da nei confronti del convenuto;
Parte_1 CP_2
4) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
5) dichiara tenuta e condanna a pagare, per le ragioni di cui in Controparte_1 parte motiva, in favore di la somma di € 15.167,93, oltre rivalutazione e interessi come in CP_6 parte motiva dal dovuto al saldo;
6) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1 di quanto tenuto a pagare in favore di in forza del punto 5) del dispositivo;
[...] CP_6
7) condanna e in solido, a rifondere le Controparte_1 Controparte_4 spese di lite in favore di che liquida in euro 561,78 per anticipazioni ed euro 7.616,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese in favore di che liquida in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per CP_6 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
9) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , che liquida in euro Parte_1 CP_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
10) dichiara compensate le spese di lite tra e CP_2 Controparte_3
11) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di Controparte_1
e in solido.
[...] Controparte_4
pagina 20 di 21 Vicenza, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3935/2022 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to MARICA BRUSTOLIN
ATTORE contro c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ANDREA LUNARDI
(c.f. , CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CASSON
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO RIGOLI GIA' (P. IVA ), Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CAPUIS
TERZI CHIAMATI
e con l'intervento volontario di
Controparte_6
c.f. ,
[...] P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. ROLANDO DALLA RIVA e dell'avv.to ODETTA DONAZZAN
INTERVENTORE VOLONTARIO pagina 1 di 21 Oggetto: risarcimento danni ex art. 2049, 2050, 2054 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.12.2024
Conclusioni Parte_1
“In via principale e di merito Ogni avversa istanza, domanda, argomentazione e/o eccezione reietta.
Accertata la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro avvenuto in data 13.05.2019, ai sensi degli artt. 2049, 2050, 2054 e 2043 C.c., condannarli in solido tra loro al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 47.141,42 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 come specificato in atto di citazione, ovvero di quella maggiore e/o minore somma all'esito dell'espletata istruttoria, maggiorata di interessi di legge dalla data del sinistro fino alla data della domanda giudiziale, interessi di mora ex Art. 1284 C.c. dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria.
In via istruttoria Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. che non sono state ammesse.
In ogni caso
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, maggiorati di spese generali, IVA e CPA;
oltre a spese di CTU e CTP.”;
Conclusioni Controparte_1
“nel merito: per tutte le ragioni espresse in parte narrativa degli atti introduttivi di Controparte_1 rigettarsi le domande tutte formulate dal sig. nonché dall' in quanto infondate in Parte_1 CP_6 fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ovvero della domanda dell' limitare la responsabilità della convenuta soc. CP_6 _1 ai sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione della condotta colposa del sig. come
[...] Parte_1 descritto in parte narrativa e, conseguentemente, ridurre ogni eventuale risarcimento dovuto;
nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità in capo alla soc. Controparte_1 nella causazione dei danni riportati dal signor , condannare in Parte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e manlevata la soc.
[...] di tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare al sig. Controparte_1
nonché di tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare all' per i Parte_1 CP_6 titoli di cui al presente giudizio.
In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c. non ammessi.
Con rifusione di anticipazioni, spese anche di CTP e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”
Conclusioni Acco Angelo:
“nel merito: per tutte le ragioni espresse in parte narrativa degli atti di causa dimessi nell'interesse del sig. , rigettarsi le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto ed in CP_2 Parte_1 diritto nonché tutte le domande formulate dall'intervenuta in quanto infondate in fatto ed in CP_6 diritto;
pagina 2 di 21 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e/o della domanda dell'intervenuta limitare la responsabilità del sig. ai CP_6 CP_2 sensi dell'art. 1227 c.c. in considerazione della condotta colposa del sig. come descritto Parte_1 in parte narrativa e, conseguentemente, ridurre ogni eventuale risarcimento dovuto;
nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ma non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità, anche parziale, in capo al sig. nella CP_2 causazione dei danni riportati dal sig. e ciò ai sensi dell'art. 2054 c.c., condannare la Parte_1 soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, a mantenere indenne e Controparte_7 manlevato il sig. di tutte le somme che eventualmente fosse condannato a pagare al sig. CP_2
e di tutte le somme che eventualmente fosse condannato a pagare all' per i titoli di Parte_1 CP_6 cui al presente giudizio. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove formulate in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c..
Con rifusione di anticipazioni, spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”;
Conclusioni Controparte_3
“In via preliminare: si eccepisce, per i motivi svolti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva di stante la ricostruzione fatta proprio dal chiamante (avente Controparte_3 CP_2 natura confessoria, e rafforzata dal suo datore di lavoro che esclude con chiarezza la _1 riconducibilità del “sinistro” a fattispecie relative alla circolazione stradale Nel merito: respingersi ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di in Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, liquidarsi agli aventi diritto quanto di giustizia all'esito di rigorosa istruttoria anche medico legale oltre che sull'accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità di ogni soggetto coinvolto nell'evento, senza duplicazioni risarcitorie e previa detrazione degli importi eventualmente già erogati all'attore in esito a polizze private infortuni e/o aziendali;
il tutto senza vincolo di solidarietà.
Vittoria di spese e compensi di causa, con rimborso forfettario, IVA e CPA, nonchè rimborso di costi ed anticipazioni per CTU e CTP”;
Conclusioni Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE ๏ accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa con riguardo ai fatti per cui è causa;
NEL MERITO rigettarsi le domande azionate nei confronti di e, per l'effetto, rigettarsi le domande _1 azionate nei confronti di HD Assicurazioni spa.; rigettarsi le domande azionate nei confronti di HD Assicurazioni spa;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal signor Pt_1
, liquidare in favore dell'attore le sole somme che proverà essergli dovute a seguito dei fatti per
[...] cui è causa secondo diritto, in ogni caso, detratte le somme allo stesso già riconosciute da , CP_6 contenendo gli obblighi di HD Assicurazioni spa, ove ne venga ravvisata la sussistenza, entro la sola quota di responsabilità direttamente riferibile all'assicurata e della quale si chiede l'accertamento; in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate nei confronti di HD
Assicurazioni spa, contenere tali pretese nei limiti contrattualmente previsti dalla Polizza n. 8000645333; con espressa riserva di agire in regresso ovvero in rivalsa nei confronti dei corresponsabili della causazione dell'evento che venissero ravvisati;
pagina 3 di 21 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi, sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione“vero che”:
1. in data 15.07.2019 mi recavo presso i luoghi di causa al fine di svolgere un rilievo fotografico del teatro del sinistro verificando lo stato di fatto e l'operatività di 2. nelle medesime circostanze di _1 tempo e di luogo di cui sub 1) procedevo a fotografare i luoghi teatro del sinistro come da fotogrammi che mi si esibiscono (doc. 7);
3. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1) verificavo che i veicoli posti sul carro ponte, vengono poggiati al suolo, ritraendo il predetto strumento che giunge al livello del pavimento;
4. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1) verificavo che i veicoli vengono collocati e rimossi dal carro ponte circolando ordinariamente nell'area parcheggio secondo le normali modalità del traffico dei veicoli. Si indica quale teste, il p.
dello studio Cercato & Associati Srl.; si chiede di essere abilitati alla prova Testimone_1 contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi e con gli stessi testi indicati a prova diretta;
disporsi l'acquisizione ex art. 213 c.p.c., ovvero ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c., di informazioni scritte presso in ordine a tutte le erogazioni effettuate e da effettuarsi da parte del CP_6 citato istituto in favore del signor a seguito del sinistro per cui è causa;
IN OGNI Parte_1
CASO ๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizi”;
Conclusioni : CP_6
“Nel merito in via principale: 1) Ammesso l'intervento dell - Sede di Vicenza, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CP_6 nella causa di cui in premesse, accertarsi la responsabilità dell'evento occorso a il 13- Parte_1
5-2019 a carico di (come sopra meglio identificato) in persona del legale Controparte_8 rappresentante e di e per l'effetto condannarsi gli stessi in via tra loro solidale (anche in CP_2 concorso con altri eventuali responsabili dell'evento) a pagare all Sede di Vicenza, la somma CP_6 di Euro 33.515,12 per prestazioni previdenziali erogate all'infortunato in parte già sostenuti ed in parte in via di erogazione, oltre ai successivi, ovvero quella diversa somma anche maggiore che sarà accertata di giustizia, con rivalutazione delle somme secondo gli indici di legge dalla data di costituzione del valor capitale al saldo e gli interessi di legge dagli esborsi fino all'effettivo saldo.
Trattandosi di credito di valore tale somma dovrà essere rivalutata dalla data dei singoli esborsi o dalla costituzione dei relativi valori capitali fino al saldo e con l'espressa richiesta dell'applicazione degli interessi legali sulle somme rivalutate secondo la disposizione di cui all'art. 1284, 4 comma cod. civ. (come introdotto dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162); 2) spese, diritti ed onorari rifusi. In particolare, spese come per legge, comprensive di rimborso spese generali 15% e con liquidazione aggiuntiva degli oneri riflessi - in luogo IVA e CPA – riconosciuti agli avvocati dipendenti da pubblica amministrazione ed iscritti all'albo speciale, come da giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 3592/2023 pubbl. 6/2/2023; Cass. Civ. sez. VI-2 n. 30332/2022 pubbl. 14.10.2022, Tribunale di Bologna 1452/22, TAR Piemonte sez. II, 6 ottobre 2017 n. 1104, TAR Emilia-
Romagna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 151);
3) sentenza provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria:
Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. che non sono state ammesse”;
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 21 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti in Controparte_9 CP_2 data 13.5.2019 all'esito di intervento di cambio gomme dell'auto aziendale lui in uso. Nello specifico l'attore – premesso che nel maggio dell'anno 2019 era dipendente della società
[...] con mansioni di responsabile vendite Italia e di aver in uso quale fringe benefit autovettura _10
Volkswagen Passat Variant Model Year 2014 targata FT301AG, di proprietà di Controparte_11
concessa in locazione alla società datrice di lavoro – allegava di essersi recato in data
[...]
13.5.2019 ad ore 17.15 circa presso l'officina della in Vicenza, Via San lazzaro n. 57 _1 onde eseguire sostituzione pneumatici invernali con quelli estivi allorquando, mentre era impegnato in conversazione telefonica con il collega e si trovava nell'area antistante esterna a circa Testimone_2 metri quindici dal portone dell'officina, veniva investito da tergo da una autovettura, “molto probabilmente una citroen PI”, condotta da un dipendente di al termine di Controparte_1 operazione di cambio gomme, quando usciva in retromarcia dall'officina per parcheggiare l'auto nell'area esterna. L'attore rappresentava che a seguito dell'urto cadeva rovinosamente a terra percependo forte dolore alla gamba sinistra, che veniva soccorso dallo stesso dipendente dell'autofficina, nonché poi anche dal titolare che accorreva in seguito, ; che veniva sollevato da terra e aiutato a sedersi su di una _1 sedia nel frattempo collocata sul posto;
che indi telefonava alla moglie, , onde informarla Parte_2 dell'accaduto ed avvertirla della richiesta di intervento di ambulanza – che effettivamente ne curava il trasferimento presso l'ospedale di Vicenza ove gli veniva diagnosticata frattura scomposta del piatto tibiale sinistro esterno con interessamento della spina intercondiloidea laterale, come da certificazione di pronto soccorso che versava in atti, seguita da intervento di riduzione e sintesi eseguito in data
16.5.2019 con dimissioni in data 21.5.2019. dava atto dell'avvenuta liquidazione in suo favore da parte di della complessiva Parte_1 CP_6 somma di euro 15.167,93 a titolo di danno biologico, come da prospetto di liquidazione del 8.9.2019.
Dato atto di aver richiesto invano il ristoro del danno alla società convenuta, e di aver medio tempore appreso e verificato che il dipendente responsabile dell'investimento era il signor CP_2 ritenutane la responsabilità extracontrattuale delle lesioni subite, vuoi ex art. 2049 c.c., vuoi ex art. 2050 c.c. e/o, in ogni caso, ex art. 2054 c.c., li conveniva in giudizio chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti patiti, sia nella componente patrimoniale (per spese autonoleggio con conducente e spese mediche) che nella componente non patrimoniale, che quantificava nella complessiva somma di euro
47.141,42, secondo le conclusioni come sopra riportate.
2. Con comparsa depositata in data 31.8.2022 svolgeva intervento volontario ai fini CP_6 dell'esercizio di azione di rivalsa riconosciuta all'ente previdenziale per prestazioni previdenziali erogate all'infortunato, condividendo e facendo la propria la versione dei fatti come allegata dall'attore. L' aggiungeva di aver riconosciuto le prestazioni di legge pari a 85 giorni di invalidità assoluta CP_6
(dal 17.5.2019 al 9.8.2019), periodo di ricaduta di giorni 9 (dal 26.8.2019 al 3.9.2019), corrispondente a periodo di astensione superiore a giorni 40, oltre a accessori e spese per certificazioni mediche, sul presupposto del riconoscimento di danno biologico accertato nel grado del 11%.
Allegava, inoltre, di aver richiesto a il pagamento delle somme dovute a seguito Controparte_1 dell'esercizio della surroga – richiesta declinata, con indicazione della compagnia di assicurazione RC
pagina 5 di 21 cui il sinistro era stato segnalato. Dava atto che analoga richiesta era Controparte_5 stata inviata anche a , il cui legale indicava la compagnia di assicurazione RC CP_2 [...]
cui da ultimo si rivolgeva senza esito alcuno. CP_3 CP_6
specificava che la somma erogata al ammontava a complessivi euro 33.515,12, di cui CP_6 Pt_1 euro 16.105,80 per indennità d'inabilità temporanea, euro 2.036,91 per indennità d'inabilità temporanea “per ricaduta”, euro 15.167,93 per indennizzo danno biologico, ed euro 2.014,48 per spese mediche varie.
Riteneva configurabile responsabilità dei convenuti in epigrafe indicati ex artt. 2049, 2050, 2054 c.c. e concludeva aderendo alle conclusioni attoree, come sopra riportate.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.11.2022 si costituiva in giudizio
[...]
(d'ora in poi, per motivi di brevità anche solo “ ) Controparte_1 _1 contestando radicalmente la versione dei fatti allegata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti. allegava che l'urto era avvenuto in zona interdetta ai clienti, in prossimità del ponte per il _1 cambio gomme collocato all'esterno, e che l'attorea era sta colliso dalla stessa auto (Volkswagen Passat) che egli aveva portato in officina per eseguire il cambio gomme. Sottolineava, poi, che l'urto era avvenuto in prossimità del carroponte, allorquando l'addetto si metteva alla guida dell'auto per spostarla dalla pedana, con manovra di discesa in retromarcia diretto all'area destinata alle vetture, mentre il intento in una conversazione telefonica finiva a ridosso di tale area, dietro l'auto in Pt_1 manovra, in un punto cieco da cui non era visibile al conducente mediante gli specchietti retrovisori.
Contestava che avesse riferito, dopo il sinistro, di non aver controllato l'area di manovra. CP_2
Ulteriormente in fatto dava atto che, all'esito del rigetto della richiesta risarcitoria da parte di
[...]
impresa assicuratrice di l'attore si era recato presso l'officina per CP_5 _1 informarsi in relazione a quali auto, quel giorno, oltre a quella lui in uso, fossero in service presso l'officina, apprendendo solo in tale frangente che vi era anche una OE PI, alla quale in seguito veniva addebitato il sinistro subito.
La società convenuta sottolineava, in ogni caso, come la condotta serbata dallo stesso attore era censurabile nella misura in cui si poneva nella zona interdetta ai cliente nonostante la presenza di appositi cartelli di segnalazione recanti divieto di transito o sosta in prossimità delle zone di lavoro, sia all'esterno che nell'ufficio accettazione ove i clienti sono soliti consegnare le chiavi;
ed anche tenuto conto della pregressa frequentazione dell'officina per il cambio gomme, da svariati anni e quantomeno due volte all'anno: per tali motivi la società convenuta escludeva la debenza di alcun risarcimento invocando il disposto di cui all'art. 1227 c.c. Contestata, in ogni caso, la configurabilità della responsabilità invocata dall'attore ai sensi dell'art. 2050 c.c., come pure la quantificazione del danno in quanto basata su mera allegazione di parte, e contestata – a cascata – la fondatezza della pretesa svolta nei suoi confronti da parte di , CP_6 ritualmente richiesta la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per danni a terzi,
ora e il correlato differimento della prima udienza, Controparte_5 Controparte_4 concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra Controparte_1 rassegnate.
pagina 6 di 21 4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2022 si costituiva in giudizio anche contestando la fondatezza fattuale e giuridica della domanda attorea e chiedendone il CP_2 rigetto.
Detto convenuto negava che la collisione fosse avvenuta nel bel mezzo del parcheggio, a distanza di 15 metri dalla autofficina, allegando, invece, che l'urto si era verificato in prossimità del carro ponte ove egli, quel giorno, stava personalmente eseguendo il cambio gomme dell'autovettura dello stesso . Pt_1
Nello specifico il convenuto allegava che quando era intento a scendere dalla pedana in retromarcia, a velocità ridotta, con le ruote anteriori dell'auto ancora posizionate sulla detta pedana, sentiva un rumore che lo induceva a fermarsi e solo allora si accorgeva della presenza dell'attore a terra dolorante.
[...]
confermava di aver prestato immediato soccorso all'attore, e che veniva chiesto intervento CP_2 dell'ambulanza, ma negava di aver mai riferito in quelle circostanze di tempo e di luogo di non aver controllato l'area prima di spostare l'auto.
Sottolineava, poi, come la condotta tenuta da era censurabile in quanto transitava in zona Pt_1 interdetta ai clienti, come segnalato da diversi cartelli posti sia all'interno che all'esterno dell'officina, peraltro intento in una telefonata, invocando il disposto di cui all'art. 1227 c.c.
contestava la configurabilità di alcuna responsabilità a suo carico ex art. 2050 c.c. in CP_2 quanto intento a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore di nel rispetto di ogni _1 regola di prudenza e cautela;
vuoi per inconfigurabilità della fattispecie ex art. 2054 c.c. non essendo il sinistro avvenuto in occasione di circolazione dei veicoli su strade pubbliche o aperte al pubblico – contestando in ogni caso anche la quantificazione del danno asseritamente patito in quanto indimostrato.
Rispetto alla posizione di , stante l'identità di prospettazioni e difese svolte dall'attore, CP_6 contestava per analoghe ragioni la fondatezza in fatto e diritto delle relative domande.
Acco Angelo, previamente richiesta la chiamata in causa di quale impresa Controparte_3 assicuratrice del veicolo Volkswagen Passat alla guida del quale egli si trovava al momento della collisione con la persona dell'attore, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni sopra rassegnate.
5. All'esito dell'autorizzazione della chiamata, con comparsa depositata in data 8.3.2023 si costituiva in giudizio quale compagnia assicurativa del rischio RCA della vettura Controparte_3 aziendale Volkswagen Passat concessa in uso al dal datore di lavoro e di Pt_1 Controparte_10 proprietà di preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_11 passiva – in relazione a ciascuna delle versioni fattuali rappresentate dalle parti in causa e correlate invocate responsabilità.
In particolare, laddove veritiera la versione dei fatti attorea e di , non invocabile nei suoi CP_6 confronti alcuna responsabilità ex art. 2049 e 2050 c.c.; se invece conforme a realtà la versione data dai convenuti e , nemmeno coinvolgibile stante la ricostruzione dei fatti come _1 CP_2 operata da dette parti.
Nel merito, contestava le pretese risarcitorie svolte da in quanto indimostrate e in ogni Parte_1 caso eccessive, e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree come da conclusioni sopra rassegnate.
pagina 7 di 21 6. Da ultimo, con comparsa depositata in data 8.3.2023 si costituiva in giudizio anche Controparte_4 già quale società assicuratrice di eccependo Controparte_5 Controparte_1 preliminarmente l'inoperatività della invocata copertura assicurativa alla luce dell'art. 18, lett. b) nella parte in cui esclude espressamente i danni derivanti “da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore
a metri sei e di unità naviganti a motore nonché da impiego di aeromobili”, e tanto in rapporto alle allegazioni della convenuta (come rappresentate nella denuncia di sinistro) da cui risulterebbe l'urto in ragione di uso del veicolo, in area di manovra di mezzi. In subordine, invocava limiti e condizioni di polizza, franchigia e massimale contrattualmente previsti.
Nel merito, contestava in ogni caso la configurabilità della responsabilità di come Controparte_1 invocata dall'attore: sotto un primo profilo, ritenendo inapplicabile l'art. 2050 c.c. in relazione ad attività di sostituzione di pneumatici, ed invocando in ogni caso l'operare dell'esimente del caso fortuito;
sotto un secondo profilo, contestava l'assenza di responsabilità alcuna di né ex CP_2 art. 2054 c.c. né ex art. 2049 c.c. in ragione dell'imprevedibilità del comportamento tenuto dal Pt_1 che si posizionava dietro l'auto, in zona vietata ai clienti, e in punto cieco risultando non visibile al dipendente della officina. In ogni caso, ne invocava il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Contestata, da ultimo, la quantificazione del danno come operata dall'attore, sia per preteso danno patrimoniale che per preteso danno non patrimoniale, concludeva chiedendo Controparte_4
l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
7. All'esito della prima udienza di comparizione che si teneva in data 28.3.2023 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviava il procedimento per discussione sulle istanze di prova all'udienza del 13.7.2023, disponendone lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova orale e CTU medico legale sulla persona dell'attore, depositata in data 24.4.2024, e all'esito rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del
5.12.2024. In tale udienza le parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
8. Integralmente spirati i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, all'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso quanto segue.
8.1. in data 13.5.2019 si trovava presso per Parte_1 Controparte_1 eseguire intervento di cambio gomme della vettura aziendale lui in uso, ossia Volkswagen Passat, ed è stato colpito, da tergo, da autovettura, riportando all'esito lesioni personali.
8.2. L'urto materialmente avveniva una volta ultimata operazione di cambio penumatici invernali su autovettura, intervento eseguito da , allora dipendente di Detto intervento CP_2 _1 sulle gomme avveniva all'esterno dello stabilimento, nella zona sottostante la pensilina (raffigurata nel doc. 27 attoreo, doc. 7 , doc. 7 HD) dove erano presenti carroponti “mobili”, per tali CP_2 intendendosi che si alzano e si abbassano dal suolo secondo necessità di uso.
Quanto allo stato dei luoghi – in sé non contestato – dalla documentazione fotografica in atti emerge che detti carroponte erano siti in zona aperta, ma coperta da prosecuzione del tetto dello stabilimento, che avevano la dimensione (in lunghezza) corrispondente a quella delle automobili che ivi dovevano essere sollevate, e che- una volta abbassati del tutto – permanevano sporgenti dal piano di calpestio, senza finire “inglobati” nella pavimentazione (insomma non erano a scomparsa). Detta zona di lavoro,
pagina 8 di 21 come appena descritta, era in parte delimitata da paletti verticali a righe rosse e bianche con catenella, come rappresentati nello stesso doc. 27 attoreo, nonché nella succitata documentazione dimessa dai convenuti.
Il che comporta due ordini di corollari: detta zona era, nei fatti, adibita a zona di lavoro e intervento sulle auto consegnate all'officina; i carroponte, anche se abbassati, permanevano sporgere dalla superficie del terreno ed erano ben visibili a cagione della loro dimensione (corrispondente a quella di un veicolo); sussisteva un qualche elemento di delimitazione fisica della zona di lavoro, ossia i descritti paletti verticali a righe rosse e bianche.
8.3. Oltremodo rilevante, nel caso di specie, determinare l'esatta dinamica della vicenda, con specifico riferimento al punto d'urto tra l'autovettura su cui aveva terminato il cambio gomme e la CP_2 persona dell'attore – e questo a fronte della discrasia tra le allegazioni attoree secondo cui la collisione avveniva “nell'area esterna antistante a circa 15 metri dal portone dell'officina” (atto di citazione pag. 1), e quelle dei convenuti secondo cui la collisione avveniva “in zona interdetta ai clienti, in prossimità del carro ponte per cambio gomme collocato all'esterno” (pag. 4 comparsa – medesima _1 versione dei fatti prospettata anche da . CP_2
Quel che è emerso nel corso del giudizio, quanto alle modalità operative di gestione del cambio gomme da parte di nell'area esterna, è che all'esito della lavorazione sui carroponte esterni, era _1 consuetudine che ogni auto venisse posteggiata nel piazzale antistante, che veniva adibito a parcheggio, prima di essere recuperata dai clienti, dopo la riconsegna delle chiavi.
A fronte di tale quadro le dichiarazioni rese dai testi rispetto al punto d'urto sono parzialmente difformi, cosicchè va prediletta la ricostruzione fattuale che, tenuto conto dello stato dei luoghi e della documentazione fotografica in atti, alla luce del vaglio complessivo critico di tutte le dichiarazioni testimoniali, appare logicamente configurabile: l'urto tra l'auto e il non può essere avvenuto Pt_1 quanto egli era nel bel mezzo del piazzale (a quindici metri di distanza dal portone dell'officina, come indicato con freccia di colore blu nel doc. 27 attoreo), ma per forza di cose doveva trovarsi in zona di manovra, posta oltre i carroponte, nel raggio di azione che occorre per eseguire retromarcia dell'auto in discesa dal carroponte e manovra per posteggio dell'auto nel piazzale adibito a parcheggio. Difatti (teste di parte ), all'epoca dei fatti dipendente di che era Testimone_3 CP_6 _1 all'interno dell'officina quando sentiva l'attore urlare, che indi si affacciava e vedeva la posizione finale dello scontro, dichiarava “non so dire le distanze, non credo fossero quindici metri, ma sarà stato circa lo spazio di una macchina e mezza perché scendendo dal ponte esterno la macchina non era del tutto giù dal ponte, perché le gomme anteriori erano ancora nell'alzata”, collocandolo – una volta rammostratogli il doc. 27 attoreo, all'incirca a metà della distanza rappresentata nella freccia di colore giallo;
il teste precisava “abbiamo un ponte interno per la convergenza dove lavoravo io e poi dei ponti bassi all'esterno; nella discesa dal ponte esterno ci vogliono circa dieci metri di lavorazione, ossia di manovra”. Anche , impiegata presso dal 1985 sino al 2022, riferito che l'intervento Testimone_4 _1 di cambio gomme dell'auto in questione era avvenuto nel primo carroponte esterno da destra rispetto alla sala di attesa, come indicato nel doc. 7 riferiva degli attimi immediatamente CP_2 successivi alla collisione nei termini che seguono: “ADR preciso che io ho visto in seguito, dopo qualche minuto quando mi hanno avvisata;
io ho visto la vettura con le ruote posteriori appena scese
pagina 9 di 21 dal carroponte, il che veniva preso in braccio da due dipendenti e messo su una sedia, veniva Pt_1 sollevato come un bambino;
ADR la sedia sarà stata a circa un metro-un metro e mezzo di distanza dalla vettura, un po' spostata verso l'entrata dell'officina, non dietro alla vettura”; detta teste era estremamente chiara nel riferire di non aver visto lo scontro, ma solo la posizione della macchina dopo, ossia “la vettura spenta con le ruote posteriori giù dal ponte e le ruote anteriori ancora sul ponte sollevatore;
due terzi della vettura era ancora sul ponte, il retro era giù”. Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito da , autista dell'ambulanza Testimone_5 intervenuta presso i luoghi di causa per prestare soccorso al , il quale, rispetto alla posizione in Pt_1 cui era rinvenuto il , negava di averlo rinvenuto seduto su una sedia in mezzo al piazzale nella Pt_1 posizione determinata dalle frecce di cui al doc. 27 attoreo, riferendo che “era quasi sotto alla tettoia”, e al contempo di ricordare di aver “parcheggiato l'ambulanza vicino ai paletti che vedo nella foto 27, paletto di colore rosso e bianco”, in un punto “mezzo coperto”. Egli riferiva, poi, “c'era la macchina lì parcheggiata e lui era subito seduto dietro, sarà stato a circa un metro e mezzo dalla macchina”.
Stante tale quadro, le dichiarazioni dei restanti testi – nella parte in cui contrastano con la versione testè riferita - vanno evidentemente contestualizzate e considerate nel loro complesso.
Il teste all'epoca dei fatti dipendente come addetto al cambio Testimone_6 _1 gomme, ha reso dichiarazioni tra loro parzialmente incoerenti nella parte in cui prima riferiva dell'urto avvenuto in corrispondenza delle frecce sub doc. 27 attoreo, e poi non era in grado di riferire circa gli attimi immediatamente successivi alla caduta perché era rientrato in officina. Egli, al contempo, dichiarava di aver portato fuori la sedia utilizzata per far sedere il e confermava di averla Pt_1 posizionata “davanti all'ufficio, sotto alla pensilina, e lì si è seduto il sig. ”. Pt_1
Tale dichiarazione sconta il fatto che il teste, pur confermando la collisione, non ha visto la posizione finale del né ha saputo riferire sul punto – anzi in parte contraddicendosi quando dichiarava che Pt_1
era uscito dall'officina in retromarcia, mentre tutti gli altri testi hanno riferito che questi CP_2 era intento nella lavorazione nell'area esterna dove sono siti i carroponte - , pur confermando la posizione in cui l'attore veniva fatto sedere in attesa dell'ambulanza, come riferita dai restanti testi e dall'autista dell'ambulanza medesimo. Dal che la parziale inattendibilità della testimonianza in relazione al luogo di impatto – che non apparirebbe ragionevole alla luce di quanto poi riferito sulla posizione della sedia ove veniva fatto sedere il . In ogni caso, nessun teste ha mai riferito che Pt_1
l'attore è stato spostato dal piazzale esterno alla zona sotto la pensilina, in prossimità dell'ufficio.
Quanto a ella riferiva che il veniva rinvenuto seduto sulla sedia nel piazzale, Controparte_12 Pt_1 ma questo contrasta con tutte le altre deposizioni resi dagli altri testi sulla posizione della sedia, compresa quella dell'autista dell'ambulanza che deve ritenersi maggiormente attendibile essendo il soggetto che quel giorno guidava e posteggiava il mezzo di soccorso, mentre la GI era il terzo di macchina.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, dal complessivo esame delle risultanze istruttorie in atti appare provato che l'urto tra l'auto oggetto dell'ultimato intervento di cambio gomme eseguito da
[...]
e il sia avvenuto non nel mezzo del piazzale, ma in zona sita nelle vicinanze dei CP_2 Pt_1 carroponte esterni, nella zona di manovra destinata ai mezzi in discesa dagli stessi carroponte.
8.4. Si impone, quindi, qualificazione giuridica del titolo di responsabilità contestata dall'attore ai convenuti e , alla luce di quanto sinora accertato in fatto. _1 CP_2
pagina 10 di 21 La fattispecie concreta in esame va ricondotta a responsabilità ex art. 2049 c.c. secondo cui “i padroni e
i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”: trattasi di responsabilità dei datori di lavoro e dei committenti ricondotta a fattispecie tipica di responsabilità oggettiva per fatto altrui per cui il preponente è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto e commessi nell'esercizio delle incombenze cui è adibito, in base al principio per cui ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che impiega al proprio servizio.
Ricorrono nel caso di specie i requisiti di operatività della disposizione normativa, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro – tra e (non contestato) -, e un collegamento tra il _1 CP_2 fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni da questo espletate – che, del pari, ricorre posto che la collisione di cui trattasi avveniva all'esito del completamento dell'operazione di cambio gomme eseguita da presso la sede della datrice di lavoro. CP_2
Va quindi accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per l'evento dannoso _1 occorso al in data 13.5.2019 presso la propria sede in occasione di intervento di cambio gomme. Pt_1
L'attore, invero, ha invocato anche la responsabilità del convenuto , convenuto in giudizio CP_2 personalmente, ai sensi dell'art. 2054 c.c. (cfr. atto di citazione pag. 6) in materia di circolazione di veicoli, sul presupposto della fattiva “circolazione” dell'auto che lo urtava il 13.5.2019.
La domanda non merita accoglimento.
Sebbene la Suprema Corte a S.U. con pronuncia n. 21983 del 30.7.2021 abbia statuito che l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera anche quando il sinistro e il relativo danno occorrono da uso dell'auto in zona private, riconducendo la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico a quella effettuata “su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”, nel caso di cui trattasi è emerso che la collisione non avveniva nell'area destinata a parcheggio e manovra come allegato da parte attrice – per cui potrebbe ipotizzarsi un uso dell'auto in modo conforme alla sua funzione abituale-, bensì in concomitanza delle operazioni di discesa dal carroponte del mezzo oggetto di intervento. L'urto, come visto, è avvenuto nelle vicinanze della zona di lavoro e manovra, quando l'auto aveva ancora le ruote anteriori sopra al carroponte, il che esclude – materialmente – il possibile utilizzo del veicolo, quantomeno in tale area, in modo conforme alla sua funzione abituale, ossia per “la circolazione”.
In altre parole, nel caso di specie il fatto dannoso è avvenuto in concomitanza con l'ultimazione delle operazioni di lavorazione del mezzo, quando era praticamente fermo, nell'atto delle operazioni di
“liberazione” dal carroponte, ossia dalla struttura che era precedentemente servita per la materiale esecuzione della lavorazione (previo sollevamento dall'auto). Il che esclude che possa configurarsi circolazione nel senso anzidetto tenuto conto della operazione come descritta e ricostruita all'esito dell'istruttoria orale. Per tali motivi, la domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti di va rigettata. CP_2
A tanto consegue l'assorbimento dell'esame della domanda di manleva svolta da nei CP_2 confronti di CP_3
Al contrario, si impone il vaglio in ordine alla domanda di manleva svolta da nei _1 confronti di la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza riconducendo il fatto Controparte_4 oggetto di causa a circolazione di veicoli.
pagina 11 di 21 Per le ragioni testè esposte, è da escludere la “circolazione” dei veicoli, dal che il rigetto della svolta eccezione di inoperatività della polizza ex art. 18 lett. b) delle GCA (che esclude dal novero dei rischi garantiti i danni derivanti da “circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate”). Ad ogni modo, va esclusa l'operatività di detta clausola nel caso di specie anche sotto altro profilo, ossia se rapportata all'art. 17 lettera q) – in applicazione del principio ermeneutico secondo cui le clausole vanno interpretata le une per mezzo delle altre, in modo che il testo contrattuale restituisca un significato logicamente e giuridicamente possibile.
Dalla lettura delle condizioni generali di polizza risulta che la compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato (cfr. settore B -responsabilità civile verso terzi e operai- art. 17- A, co. 1) “di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari e sussidiarie connesse con l'attività principale”. L'attività descritta in polizza consiste in cod. attività 116 “pneumatici-gommisti”, quale quella di cambio gomme oggetto di causa. E il medesimo art. 17, co. 2, lett. q) testualmente dispone che
“l'assicurazione comprende inoltre i fatti accidentali derivanti da quanto previsto dall'art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati”.
Tali clausole non possono che essere intese, per avere significato, anche tenuto conto della tipologia di attività di impresa esercitata da (autogommista) che per forza di cose implica il _1 maneggiare veicoli, guidandoli, ossia manovrandoli previa accensione del motore e direzionandoli negli spazi di lavoro della ditta, non potendo che essere intesa nel senso di coprire i danni cagionati da tali operazioni, anche quando prodottisi nel frangente in cui il dipendente è “alla guida” del mezzo negli spazi di lavoro e manovra a ciò deputati. Va quindi esclusa la copertura solo ove i mezzi siano posti “in circolazione” su strade pubbliche o zone equiparate, ossia al di fuori dell'ambito di tutte quelle operazioni necessarie alla esecuzione dell'attività di gommista che presuppongono che il mezzo sia mezzo in movimento e che il dipendente sia alla guida – a meno che di non voler pretendere la movimentazione di tutti i mezzi a mano, spinta o traino, che appare prestazione oltremodo onerosa per l'assicurato, proprio in relazione alla attività per cui l'assicurazione è prestata.
Quel che deve quindi concludersi– perché il testo contrattuale abbia un senso- è che l'espressione
“guida di autovetture” (art. 17, co. 2, lett. q) sia concetto diverso dalla “circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o a essa equiparate” (art. 18) – confermato dalle ragioni testè esposte, come pure dalla scelta di espressioni linguistiche differenti.
Essendosi il fatto dannoso verificato, nel caso di specie per le ragioni ampiamente dedotte, nell'ambito di operazioni connesse all'esecuzione dell'attività di cambio gomme, ossia dell'attività di impresa assicurata, ne consegue che l'eccezione di inoperatività della polizza svolta da HD va rigettata, con conseguente condanna della detta compagnia a tenere indenne da quanto tenuta a pagare _1 in relazione ai fatti oggetto di giudizio.
pagina 12 di 21 8.5. Quanto sinora esposto rende superflua la ricostruzione fattuale sul mezzo oggetto di cambio gomme il giorno del fatto, ossia se una OE PI come allegato dall'attore, o il in uso allo Per_1 stesso in quel periodo. Pt_1
Ai fini della configurabilità della responsasibilità di ex art. 2049 c.c. è difatti irrilevante la _1 tipologia di auto che collideva con il , essendo bastevole l'accertamento dell'urto Pt_1 nell'espletamento dell'attività lavorativa del preposto per la configurabilità della responsabilità risarcitoria. Analogamente dicasi con riferimento alla copertura assicurativa, essendo bastevole il prodursi di danno accidentale nell'esercizio dell'attività assicurata, tra cui il cambio gomme appunto.
Il fatto, poi, che non sia configurabile responsabilità ex art. 2054 c.c. in capo a esclude CP_2 ogni rilevanza dell'indagine in relazione all'auto che urtava l'attore, anche nella prospettiva del vaglio della posizione dell'ulteriore chiamata CP_3 _13
[...
. Quel che invece assume rilievo ai presenti fini è certamente il vaglio del comportamento tenuto dallo stesso attore nel frangente dei fatti per cui è causa, così come sopra ricostruiti, in relazione alla eccezione ex art. 1227 c.c. svolta dalle controparti processuali.
Si ravvisa concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo in capo a tenuto conto Parte_1 che:
-indipendentemente dall'assenza di demarcazione fisica della zona di lavorazione - intesa come ricompresa entro la pensilina ove erano siti i carroponte, ma anche nella zona immediatamente contigua occorrente per la manovra atta a dar scendere il mezzo dallo strumento-, è emerso che l'attore, per forza di cose, transitava in zona molto vicina, nei fatti contigua all'area di lavoro esterna di _1
[...]
-egli era intento in una telefonata con collega di lavoro ( , che lo ha confermato in sede Testimone_2 testimoniale e secondo cui “ad un certo punto si è interrotta la comunicazione;
preciso che l'ho chiamato per lavoro e a un certo punto si è sentito come se fosse caduto il telefono e la comunicazione si è interrotta e non sono più riuscito a mettermi in contatto con lui;
anzi poi ci siamo risentiti subito dopo, mi ha chiamato lui, saranno passati circa 10-15 minuti”) da tanto traendosi, secondo regole di comune esperienza, che egli fosse immerso nella conversazione, e quindi abbia omesso di prestare le dovute attenzioni in relazione alla zona in cui si trovava a transitare con la propria persona e all'ambiente circostante;
-la struttura del detto ambiente era nota all'attore, essendo solito eseguire l'operazione di cambio gomme (almeno due volte all'anno) presso quantomeno da un anno tenuto conto che in _1 atti risulta consegna dell'autovettura aziendale al a maggio 2018 (in ogni caso la circostanza Pt_1 della previa frequentazione e conoscenza dei luoghi di causa è stata confermata da Testimone_3 dipendente che riferiva “era da parecchi anni che gli montavamo le gomme, era una _1 macchina in leasing”);
-i dipendenti di (nello specifico , ) hanno riferito della _1 Testimone_4 Persona_2 presenza di cartelli (ossia fogli stampati in formato A3) che avvisavano i clienti di mantenere la distanza di metri cinque dai carroponti e di non stazionare nell'area di lavoro, posti sulle vetrate dell'officina e su un tabellone esterno, ivi presenti dagli anni 2000-2003.
Tali elementi, unitariamente e complessivamente considerati, inducono a ravvisare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo all'attore, omesso quel minimo grado di diligenza da lui attendibile in pagina 13 di 21 relazione alle specifiche circostanze di fatto, tempo e luogo come testè elencate. Trattasi di principio generale – che attribuisce rilevanza in punto causalità della verificazione del danno in ipotesi di comportamento colposo del creditore-danneggiato, da intendersi come oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive o di comune diligenza – applicabile anche alla presente fattispecie.
Tenuto conto del quadro probatorio complessivo, della dinamica del fatto e delle circostanze messe in luce, nonché del generale principio di autoresponsabilità di cui all'art. 2 Cost., si ravvisa concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 20%.
9. Ciò posto in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della “necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito” (ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del
pagina 14 di 21 danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con precipuo riferimento alla lesione dei diritti alla salute e all'integrità fisica – valori la cui copertura costituzionale è indiscussa - il danno, seppur unitariamente liquidato, deve costituire ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute inteso come integrità fisica), bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute inteso come benessere), valorizzandosi cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la sua personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse,
e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l'id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto. Il danno non patrimoniale non potrà essere configurato come in re ipsa, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni, e la liquidazione sarà calibrata in funzione di un'attenta personalizzazione al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, seppur evitando di incorrere in duplicazioni non consentite.
Particolare attenzione e rigore dovranno quindi essere usati per evitare di incorrere in automatismi risarcitori, in aderenza dell'insegnamento della Suprema Corte.
Sul punto, quanto al danno morale, si richiama Cass. civ., n. 2461/2020 secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo
'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico legale ove il CTU, dott. , attestava che l'attore in data 13.5.2019 riportava “fattura scomposta del piatto Persona_3 tibiale esterno del ginocchio sinistro”, lesione ritenuta compatibile con l'evento oggetto di causa secondo i criteri medico-legali di riferimento della causalità (cfr. relazione peritale pag. 7 ss) e stabilizzata al momento dell'esame.
pagina 15 di 21 Il CTU ha precisato che l'attore, all'esito di trasporto presso pronto soccorso ospedale di Vicenza veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta della frattura con fissazione interna, e dimesso in data 21.5.2019; seguivano controlli ortopedici e esami radiografici, da ultimo in data 10.12.2019 laddove si riscontrava buon recupero funzionale dell'articolazione e, più in generale, muscolare dell'arto traumatizzato risultando “il ginocchio sostanzialmente stabile e la frattura in buon consolidamento”. Alla luce di tali dati clinici ed alle pregresse condizioni dell'attore, il CTU escludeva il nesso eziologico tra i fatti di causa e le lesioni riportate dal , limitatamente al periodo dal Pt_1
26.8.2019 al 3.9.2019 – che quindi non va computato ai fini della liquidazione del danno (cfr. relazione peritale pag. 8: “applicando la nota criteriologia medico legale in tema di nesso causale, questo secondo periodo di malattia non può essere messo in relazione all'infortunio in discussione. Infatti, anamnesticamente il soggetto era già stato operato di ernia discale all'età di 18 anni;
al momento del ricovero una indagine radiografica del tratto lombo sacrale (20.05.2019) documentava la presenza di marcate deformità spondilodiscoartrosiche bilaterali al passaggio lombo-sacrale, notevolmente riduzione dello spazio intersomatico, presenza di un grossolano osteofita all'ultimo metamero lombare, nelle plurime visite specialistiche effettate prima dell'agosto 2019 nulla è detto su un risentimento vertebrale o sciatalgico e nell'obiettività che descrive le menomazioni da CP_6 indennizzare i postumi accertati si riferiscono solo a quelli relativi al ginocchio sin. Ne discende che sia per il criterio dell'esclusione di altre cause, sia per criterio cronologico sia per quello di continuità fenomenica si perviene, in questa sede, a non poter riconoscere una relazione diretta fra trauma all'arto inferiore sin. e malattia lombosciatalgica”).
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subito dall'attore, tenendo conto anche della ragionevole evoluzione di tipo artrosico del quadro anatomofunzionale emerso:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea totale (ITT) al 100% per giorni 7, parziale (ITP) al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 10 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 11%.
La liquidazione avviene secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata al 2021 che – in modo maggiormente aderente all'orientamento giurisprudenziale dominante – non ricomprendono nel punto del danno biologico alcuna componente riferibile alla sofferenza psico-fisica (c.d. danno morale), che deve essere provata dal soggetto danneggiato che ne chiede il risarcimento trattandosi di posta risarcitoria rispetto alla quale è precluso ogni automatismo liquidatorio.
Sul punto, si rileva come detta componente meriti senz'altro liquidazione tenuto conto del trauma subito in sé, come pure degli interventi chirurgici resisi necessari per la riduzione della frattura, e dei connessi postumi, rispetto ai quali il CTU stimava il grado di sofferenza come “elevato per gg. 7
(sette), medio per gg. 70(settanta) e lieve nel cronico”. Detta componente viene ricompresa entro il calcolo del danno biologico, nella misura del 27 %.
Non ha luogo riconoscimento di alcuna personalizzazione non essendo emerse circostanze specifiche e di natura eccezionale che abbiano reso il danno patito dall'attore concretamente più grave rispetto alle pagina 16 di 21 conseguenze ordinariamente proprie derivanti da pregiudizi dello stesso tipo: sotto un primo profilo, tanto non è stato nemmeno allegato dall'attore entro lo spirare dei termini assertivi;
sotto un secondo profilo, l'ausiliario medico-legale ha escluso l'incidenza dei postumi permanenti rispetto all'attività lavorativa svolta e/o su specifici aspetti dinamico-relazionali del periziando e sulla sfera individuale, di relazione ed espletamento delle ordinarie attività quotidiane.
Ne consegue che il danno non patrimoniale subito da (di anni quarantanove all'epoca Parte_1 del fatto) si determina in € 6.267,50 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 29.012,00 per danno biologico permanente. E quindi per complessivi € 35.279,50 per danno non patrimoniale.
Tale somma va decurtata nella misura del 20% in ragione del ritenuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, risultando pertanto definitivamente determinata nella minor somma di € 25.823,60.
Quanto al danno patrimoniale, meritano ristoro le spese mediche documentate ritenute congrue e pertinenti dal CTU per € 2.947,85 (doc. 19 attoreo), oltre a quelle per visita medico-legale per € 610,00
(doc. 20 attoreo).
Merita ristoro anche l'ulteriore somma di € 1.089.00 (doc. 18 attoreo) di cui alla fattura Jet Service
s.r.l. per servizio di autonoleggio con conducente, trattandosi di esborso in nesso di causa con l'infortunio per cui è causa: il documento riporta dettaglio delle tratte eseguite, ossia dalla residenza dell'attore in Casoni di Mussolente allo studio medico Magalini di Bassano del Grappa ove eseguiva fisioterapia (come risulta dalle fatture sub doc. 19, e come del resto è stato confermato dal teste
[...]
, vicino di casa dell'attore che riferiva di aver visto personalmente, alla fine del proprio turno Tes_7 di lavoro ad ore 16.00, il mezzo che andava a prendere il ). Pt_1
Ne consegue che il danno patrimoniale complessivamente liquidabile ammonta ad € 4.646,85 – che decurtato nella misura del 20% ammonta, in definitiva, alla minor somma di € 3.717,48.
E quindi, in sintesi, € 25.823,60 per danno non patrimoniale ed € 3.717,48 per danno patrimoniale.
9.1. Da tali somme va decurtato quanto già versato da in favore di all'esito CP_6 Parte_1 dell'apertura della pratica per infortunio sul lavoro 3161/2019 RC (doc. 6 attoreo), da cui risulta – essendo comunque stato rappresentato dall'attore sin dall'introduzione del giudizio – incasso della complessiva somma di € 15.167,93 a ristoro del pregiudizio biologico.
La stessa qualifica l'indennità temporanea corrisposta, pari a € 16.105,80, come indicata nel CP_6 prospetto di liquidazione sub doc. 3 attoreo come danno patrimoniale per astensione dal lavoro, assimilabile al lucro cessante – rispetto al quale non si impone liquidazione nel presente giudizio tenuto conto che l'attore non ha formulato alcuna domanda in tal senso. Anticipando sin d'ora quanto oggetto del paragrafo successivo, si osserva che posto che il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, previsto e disciplinato dall'art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato (arg. da Cass. civ., 30.8.2016, n. 17407) ne derivano i seguenti principi:
pagina 17 di 21 i) in tanto l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima di un fatto illecito in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile;
ii) una volta esercitata la surrogazione da parte dell'assicuratore sociale il danneggiato perde il relativo diritto di credito verso il responsabile, diritto che si trasferisce all'ente;
iii) se l'assicuratore sociale, in virtù della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione;
iv) il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti.
Il che comporta che il calcolo del danno biologico differenziale (che deve risarcire il responsabile in sede civile) andrà effettuato prima calcolando il credito risarcitorio civilistico per tale voce risarcitoria e poi sottraendo al risultato l'importo erogato dall' per la stessa voce. CP_6
Ne consegue che detta somma (ossia € 15.167,93) va decurtata dal danno liquidato in favore dell'attore, quanto alla componente di ristoro del danno non patrimoniale (in ragione dell'omogeneità della posta), con riconoscimento di rivalutazione ed interessi, previa devalutazione della somma liquidata come risarcimento alla data del sinistro, prima, e alla data dell'acconto percepito dal danneggiato, poi (Cass. civ., 7.8.2023, n. 23927).
La complessiva somma di € 25.823,60 va quindi devalutata alla data del sinistro del 13.5.2019
(risultando pari a € 21.847,38) ed applicata rivalutazione e interessi (ex Cass. civ. S.U. n. 1712/1995) sino al mese di giugno 2020, data di corresponsione dell'acconto di euro 15.167,93 da parte di , CP_6 risultando pari alla somma di € 21.897,61. Da tale somma va decurtato l'acconto di euro 15.167,93, residuando dovuta la minor somma di € 6.729,68.
Il residuo danno liquidabile in favore dell'attore è quindi pari a € 6.729,68 per danno non patrimoniale e € 3.717,48 per danno patrimoniale, e quindi complessivi € 10.447,16.
Applicando nuovamente rivalutazione ed interessi su detta ultima somma onnicomprensiva come da
Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, dal giugno 2020 al mese di marzo del 2025 (unico dato attualmente disponibile), risulta definitivamente dovuta in favore dell'attore la residua somma di € 13.510,80.
Su tale somma sono poi dovuti interessi di mora ex art. 1284, co. IV, c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo.
9.2. Da ultimo va esaminata la pretesa di che, nell'intervenire volontariamente in giudizio, CP_6 confermava e documentava di aver corrisposto in favore dell'attore (qualificate le lesioni come risultanti da infortunio sul lavoro) la somma complessiva di € 15.167,93 a titolo di danno biologico, nonché di ulteriori € 16.105,80 per indennità inabilità temporanea, dal 17.5.2019 al 9.8.2019, oltre a € 2.036,91 per “ricaduta” dal 26.8.2019 al 3.9.2019, e ulteriori € 2.014,48 per spese mediche e varie, e pagina 18 di 21 quindi per complessivi € 33.515,12 – somme richieste a titolo di surroga, sin dalla fase stragiudiziale, ai soggetti ritenuti responsabili.
Quanto al calcolo della misura del regresso, da quanto sopra esposto in relazione allo scorporo dal danno liquidato civilmente di quanto il danneggiato abbia già percepito dall'assicuratore sociale, per poste omogenee, da intendersi come atte a indennizzare lo stesso tipo di pregiudizio, deriva – necessariamente – che ha diritto di surroga per l'importo erogato per danno biologico sul CP_6 quantum dovuto dal responsabile per il danno non patrimoniale da invalidità permanente, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per personalizzazione e danno morale, con esclusione di quelle somme, comunque erogate da al lavoratore, ma che non corrispondono a poste di danno liquidate nel CP_6 presente giudizio quale danno civilistico. E il tutto nei limiti del danno liquidato in sede civile (Cass. civ., 7.3.2018, n. 5385).
Va quindi certamente escluso il regresso rispetto alla somma di € 2.036,91 quale indennità temporanea per ricaduta in quanto corrispondente al periodo 26.8.2019-3.9.2019 per cui il CTU escludeva la sussistenza del nesso eziologico con la collisione per cui è causa – periodo che, per tali ragioni, veniva escluso dal calcolo del pregiudizio per invalidità temporanea.
Quanto alla somma di € 16.105,80 per indennità temporanea, l'istituto nel costituirsi in giudizio ha allegato che detta somma è connessa all'assenza di retribuzione patita dal lavoratore durante il periodo di astensione dal lavoro: tale voce di danno – patrimoniale sub specie lucro cessante – non è stata riconosciuta in sede civile in assenza di relativa domanda svolta dal danneggiato . Tale somma Pt_1 non può quindi essere oggetto di surroga in quanto non ricompresa nel danno civilisticamente liquidato,
e determinante correlata responsabilità risarcitoria del responsabile civile.
Quanto alla somma di € 142,50 e € 61,98 per “certificazioni medico legali” e per “viste accertamento postumi” (doc. 3 prospetto di liquidazione ), deve escludersi trattarsi di voci di spesa sostenute CP_6 dal e indennizzate da stante la stessa dicitura letterale, probabilmente connesse agli Pt_1 CP_6 accertamenti interni all'istituto, né vi è prova, in ogni caso, della coincidenza con le poste di danno patrimoniale per spese mediche liquidate, in questa sede civilistica, a favore del (come Pt_1 precisamente documentate). In definitiva, va escluso il regresso di anche per dette somme. CP_6
In conclusione, ha diritto di regresso nei confronti del responsabile civile – che CP_6 _1 deve essere tenuto indenne dall'impresa di assicurazione HD originando la pretesa da fatti che, per quanto esposto, rientrano nei limiti di polizza, pur entro massimale e franchigia – per la somma di €
15.167,93, oltre a interessi e rivalutazione (trattandosi di debito di valore ex Cass. civ., sez, lavoro,
14.4.2003, n. 5909) calcolati dalla data del pagamento trattandosi di somma effettivamente corrisposta e incassata;
il tasso di interesse applicabile, per il periodo successivo alla data di introduzione del giudizio, è quello legale ex art. 1284, co. 4, c.c.
10. Le spese di lite sono liquidate come segue secondo la soccombenza.
e HD vanno condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di _1 Parte_1 parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, (ossia euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale). va condannato a pagare le spese di lite in favore di , secondo analogo Parte_1 CP_2 scaglione di valore, stante il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
pagina 19 di 21 Nei rapporti tra e le spese di lite possono essere compensate in ragione CP_2 CP_3 dell'assorbimento della relativa domanda di garanzia.
e HD vanno condannate, in solido, a rifondere le spese di lite in favore di , che si _1 CP_6 liquidano secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00.
Le spese della CTU medico-legale, come già liquidate, vanno poste integralmente a carico di _1
, in solido, in ragione della soccombenza.
[...] CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara tenuta e condanna a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, la somma di € 13.510,80 favore di oltre interessi come in parte motiva dal Parte_1 dovuto al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1 di quanto tenuto a pagare in favore di in forza del punto 1) del dispositivo;
[...] Parte_1
3) rigetta la domanda promossa da nei confronti del convenuto;
Parte_1 CP_2
4) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 [...]
Controparte_3
5) dichiara tenuta e condanna a pagare, per le ragioni di cui in Controparte_1 parte motiva, in favore di la somma di € 15.167,93, oltre rivalutazione e interessi come in CP_6 parte motiva dal dovuto al saldo;
6) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_4 Controparte_1 di quanto tenuto a pagare in favore di in forza del punto 5) del dispositivo;
[...] CP_6
7) condanna e in solido, a rifondere le Controparte_1 Controparte_4 spese di lite in favore di che liquida in euro 561,78 per anticipazioni ed euro 7.616,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
8) condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese in favore di che liquida in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00 per CP_6 compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
9) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , che liquida in euro Parte_1 CP_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
10) dichiara compensate le spese di lite tra e CP_2 Controparte_3
11) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di Controparte_1
e in solido.
[...] Controparte_4
pagina 20 di 21 Vicenza, 18 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
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