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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 44761/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44761/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. G. Maccarrone Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha esposto che in data
3/2/2024 il giudice del lavoro di Roma ha riconosciuto con decreto di omologa il proprio diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza agosto
2022; ciononostante l' non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta CP_2 indennità nonostante ella abbia espletato tutte le attività burocratiche finalizzate al percepimento dell'indennità; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo un breve rinvio per consentire ai propri uffici CP_2 amministrativi l'espletamento delle attività istruttorie propedeutiche alla liquidazione della prestazione.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha prodotto tutta la documentazione atta a dimostrare il proprio diritto a percepire la prestazione richiesta (all.ti 1, 3 e 4 al ricorso: decreto di omologa, mod. AP 70 e autocertificazione di non ricovero), e parte resistente nel merito non ha eccepito alcunché di specifico a giustificazione della mancata liquidazione della prestazione.
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di CP_2 accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza agosto 2022, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44761/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. G. Maccarrone Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha esposto che in data
3/2/2024 il giudice del lavoro di Roma ha riconosciuto con decreto di omologa il proprio diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza agosto
2022; ciononostante l' non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta CP_2 indennità nonostante ella abbia espletato tutte le attività burocratiche finalizzate al percepimento dell'indennità; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo un breve rinvio per consentire ai propri uffici CP_2 amministrativi l'espletamento delle attività istruttorie propedeutiche alla liquidazione della prestazione.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha prodotto tutta la documentazione atta a dimostrare il proprio diritto a percepire la prestazione richiesta (all.ti 1, 3 e 4 al ricorso: decreto di omologa, mod. AP 70 e autocertificazione di non ricovero), e parte resistente nel merito non ha eccepito alcunché di specifico a giustificazione della mancata liquidazione della prestazione.
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di CP_2 accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza agosto 2022, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE