TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1876/2024 promossa da:
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Tomasi
ATTORE contro
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_1
Dragani
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo ha convenuto in giudizio la domandando la risoluzione Parte_1 Controparte_1 del contratto di compravendita del veicolo acquistato in data 25 agosto 2023, e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni patiti.
In particolare, l'attore ha esposto:
− di aver acquistato dalla società convenuta, in data 25 agosto 2023 e dietro versamento della somma complessiva di € 13.350,00 (di cui € 2.700,00 anticipati in contanti, € 10.000,00 corrisposti a mezzo di finanziamento acceso presso Agos Ducato S.p.A. ed € 650,00 pagati per il passaggio di proprietà), il veicolo usato mod. “BMW Serie 1 (F20) 5P”, tg. EW333WA;
1 − che dalla fattura di acquisto, recuperata dall'attore all'interno del proprio cassetto fiscale, era emerso come il venditore avesse fatturato l'importo di € 10.000,00 in luogo di quello
(maggiore) effettivamente corrisposto e risultante dal contratto di compravendita e dal collegato contratto di finanziamento;
− che, contestualmente alla vendita, il venditore aveva rilasciato il documento “Dichiarazione di conformità oggettiva veicolo usato – Garanzia Legale di Conformità veicolo usato”, redatto per il tramite del gestore della dichiarazione di conformità For Dealer S.r.l., della durata di un anno e con scadenza al 24 agosto 2024;
− che, in data 18 giugno 2024, a seguito di un sinistro, veniva riscontrato un guasto al motore della vettura (con tracce di limatura meccanica nell'impianto di alimentazione), tale da imporne la completa sostituzione al costo di € 19.913,82; Contr
− che il preventivo di ripristino, elaborato dalla (concessionaria ) su Controparte_2 richiesta della stessa società convenuta, era stato consegnato a quest'ultima e poi da questa alla For Dealer S.r.l. al fine di attivare la garanzia legale;
− che, tuttavia, il gestore aveva negato l'operatività della garanzia sull'assunto per cui il guasto si era verificato in una data (15 luglio 2024) successiva rispetto a quella di scadenza del “ciclo di vita standard del sottosistema in preventivo”, come individuata nella n. FDC093273 in possesso dell'attore;
− che, invero, da una semplice lettura della dichiarazione di conformità e dei relativi allegati, emergeva che gli interventi prevedibili ed accettati dal al momento dell'acquisto Pt_1 riguardavano singole componenti del motore, prive di corrispondenza con l'intervento di cui al preventivo di ripristino;
− che pure il gestore della dichiarazione di conformità, con missiva trasmessa in data 26 luglio
2024, aveva rivisto la propria posizione e così riconosciuto come l'evento al motore fosse da qualificare quale difetto di conformità (come tale a carico del venditore in virtù della disciplina consumieristica) aggiungendo, tuttavia, che una quota parte delle spese di ripristino, pari al 70,64%, dovessero rimanere a carico del consumatore;
− che parte attrice, riscontrando la suddetta comunicazione con pec del 30 luglio 2024, nel ribadire che l'intervento necessario per il ripristino del veicolo non corrispondeva affatto con quelli accettati dal aveva altresì evidenziato come il difetto riscontrato non potesse Pt_1
2 neppure ricondursi alla normale usura del mezzo e che dunque il rifiuto di controparte risultava contrario al disposto dell'art. 4 del contratto di compravendita;
− che, tuttavia, la For Dealer S.r.l., anche per conto della società convenuta, confermava integralmente la propria posizione;
− di aver subito, a causa dell'inadempimento del venditore, un danno patrimoniale pari a complessivi € 7.069,16 di cui € 300,00 per spese di trasporto del mezzo non marciante presso l'officina più vicina, € 1.200,00 pari al costo del noleggio di un primo veicolo sostitutivo per i mesi di luglio ed agosto 2024, € 5.160,00 (€ 430,00 al mese) per spese di noleggio di un secondo veicolo sostitutivo per i mesi successivi, € 314,00 per compensi professionali di assistenza stragiudiziale ed € 95,16 per spese di diagnosi del veicolo;
il tutto oltre ad € 15,00 al giorno per il deposito della vettura presso l'officina della Controparte_2
− che, in virtù dell'art. 133 Cod. Cons., la società convenuta, in quanto parte venditrice, avrebbe dovuto rispondere di qualsiasi difetto di conformità fosse risultato esistente al momento della consegna del mezzo e che si fosse manifestato entro i due anni successivi a tale momento;
− che inoltre, considerato che, nel caso di specie, il difetto si era palesato in data 18 giugno 2024
e dunque entro un anno dalla consegna della vettura (avvenuta in data 24 agosto 2023), doveva ritenersi operante la presunzione di esistenza del vizio già a tale data ex art. 135 Cod. Cons.;
− che in difetto di riparazione del veicolo, da parte del venditore, entro un congruo termine e senza spese per il consumatore, pienamente giustificata risultava la domanda di risoluzione del contratto ex art. 135 bis, comma 4, Cod. Cons., oltre che quella di risarcimento del danno ex artt. 1494, comma 2, c.c. e 135 septies Cod. Cons.;
− che la condotta tenuta da costituiva altresì azione ingannevole ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 21, lett. g),
[...]
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_4
− in via preliminare, che la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 135 bis Cod. Cons. avanzata da parte attrice, era da ritenere inammissibile e/o nulla in quanto azionata in difetto dei presupposti di legge, essendo la stessa esperibile solo in via residuale rispetto ai rimedi
“ripristinatori” (riparazione o sostituzione del bene) e qualora questi ultimi fossero risultati impossibili o eccessivamente onerosi ovvero nel caso in cui il venditore avesse omesso di procedere alla riparazione o alla sostituzione del mezzo entro un termine congruo, ovvero,
3 ancora, qualora la riparazione o la sostituzione del bene avesse arrecato notevoli inconvenienti al consumatore;
circostanze, tutte queste, assenti nel caso di specie;
− sempre in via preliminare e relativamente alla domanda di risarcimento del danno avanzata ex adverso, che la stessa era da ritenere inammissibile in quanto, a fronte del tenore letterale dell'art. 135 septies Cond. Cons. e dovendo farsi applicazione della disciplina generale in materia di vendita (art. 1490 ss. c.c.), pure invocata da parte attrice in sede di conclusioni, il era decaduto dal relativo diritto per spirare del termine indicato dall'art. 1495, Pt_1 comma 1, c.c., avendo denunciato i danni, per la prima volta, solo in occasione del proprio atto di citazione (notificato in data 27 settembre 2024), ancorché il vizio lamentato fosse stato scoperto in data 18 giugno 2024;
− nel merito e in via principale, che la pretesa avversaria era infondata in quanto, in ordine alle componenti del mezzo diverse dal motore e per le quali era stato escluso il difetto di conformità (iniettori, pompa alta pressione, accumulatore di pressione, serbatoio carburante e modulo di mandata), le stesse erano state indicate all'interno del “P.I.M.N.” (cioè il Piano di manutenzione integrato normalizzato) allegato alla dichiarazione di conformità con classificazione “D” e, dunque, con “scadenza intervento per data” al trimestre “3° 2024”, con la conseguenza che correttamente la For Dealer S.r.l. aveva escluso il difetto di conformità, ritendendo, a buon ragione, che il ciclo di vita delle suddette componenti fosse già terminato alla data del sinistro (18 giugno 2024);
− in ordine al motore della vettura, che, poiché le relative problematiche si erano invece manifestate in anticipo rispetto a quanto preventivato in contratto, risultava corretto parlare di difetto di conformità, con la conseguenza che la For Dealer S.r.l., nel rispetto di quanto comunicato al cliente attraverso la dichiarazione di conformità ed in ossequio al disposto dell'art. 128 Cod. Cons., aveva opportunamente individuato le quote parte delle spese di ripristino (rideterminate in € 11.561,28 rispetto a quelle preventivate da da Controparte_2 porre in capo a consumatore e venditore, considerando il pregresso utilizzo del mezzo e la circostanza per cui, nel caso concreto, il ripristino della conformità era possibile solo mediante la sostituzione del pezzo con altro nuovo;
− che se la società convenuta avesse fornito un motore nuovo all'attore sostenendone integralmente le relative spese e, dunque, senza richiedere alcunché a quest'ultimo, il tutto si sarebbe risolto in un ingiustificato arricchimento a vantaggio del Pt_1
4 − in via subordinata, che nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione ex adverso spiegata, ai fini della determinazione della somma oggetto di restituzione avrebbero dovuto, comunque, considerarsi il prezzo effettivo di acquisto del mezzo (€ 10.650,00 e non €
13.350,00) e il tempo in cui l'attore lo ha utilizzato nonché la svalutazione dello stesso;
− che pure la domanda risarcitoria risultava infondata nel merito in quanto parte attrice non aveva provato né la colpa della società convenuta nella causazione dell'evento di danno, né gli esborsi effettivamente sostenuti, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione ex adverso allegata;
− in particolare, per quanto concerne i pretesi danni connessi alle spese di custodia del veicolo presso la che gli stessi non solo risultavano indimostrati ma, invero, erano da Controparte_2 ricondurre all'esclusiva responsabilità dell'attore che ben avrebbe potuto accettare la riparazione prontamente offerta dalla società convenuta o, quanto meno, custodire egli stesso il veicolo.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− in ordine all'eccepita inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, che la stessa si palesava senza dubbio infondata considerato che l'attore aveva rispettato la gerarchia dei rimedi indicati all'art. 135 bis, lett. c) e d), Cod. Cons.;
− che ricorreva, anzitutto, l'ipotesi della gravità dei vizi ex lett. c) considerato che il guasto interessava l'intero motore – l'unica componente rispetto alla quale era stata avanzata una richiesta di sostituzione – e che il costo di ripristino della vettura superava di gran lunga quello di acquisto del mezzo;
− che risultava pure integrata l'ipotesi di cui alla lett. d) posto che, come pure confermato dalla per il tipo di difetto da riparare non sarebbe stato possibile procedere al Controparte_2 ripristino entro un periodo ragionevole e considerato altresì che la disponibilità alla riparazione manifestata dalla società convenuta rispetto ad un difetto di conformità candidamente ammesso era da ritenere illegittima in quanto il codice del consumo in nessuna sua parte prevedeva la ripartizione per quota parte delle spese di ripristino tra consumatore e venditore;
− in ordine all'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1495, comma 1, c.c. sollevata da controparte, che la stessa non poteva trovare accoglimento in quanto, dovendosi applicare la
5 disciplina generale solo ove non espressamente derogata da quella consumieristica (ex art. 1469 bis c.c.) ed a fronte del rinvio operato dall'art. 135 septies Cod. Cons, correttamente era stato invocato l'art. 1494, comma 2, c.c. relativo al risarcimento del danno, mentre per tutti i restanti aspetti inerenti ai vizi della cosa venduta non potevano applicarsi le norme del codice civile e, tra queste, l'art. 1495, comma 1, c.c.;
− che, a seguito degli aggiornamenti al Codice del Consumo, mentre il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia per difetti di conformità era stato fissato in ventisei mesi dalla consegna del bene ed uno per i beni usati, era stato eliminato, in capo al consumatore,
l'onere della preventiva denuncia del vizio entro due mesi dalla consegna;
− che comunque, nel caso di specie, il aveva denunciato il vizio al venditore dapprima Pt_1 in occasione del sinistro e dunque in data 18 giugno 2024 e, successivamente, con diffida legale del 26 luglio 2024, attraverso cui venivano pure denunciati i danni subiti;
− nel merito, in ordine alle componenti del veicolo diverse dal motore, che il P.I.M.N. allegato da controparte sub doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta era un documento ulteriore e diverso rispetto a quello (semplificato) effettivamente consegnato all'attore ed allegato da quest'ultimo sub doc. 4 dell'atto di citazione, con la conseguente violazione, da parte del venditore, degli obblighi di informazione precontrattuale previsti dall'art. 48 Cod. Cons.;
− in ordine invece al motore della vettura, che dallo I.U.P. allegato alla dichiarazione di conformità emergeva che le condizioni di utilizzo pregresso del veicolo risultavano elevate per un mezzo usato e che, pertanto, appariva inverosimile la verificazione di un guasto all'intero motore, specie poi se si consideri che al momento del sinistro una tale componente non era nemmeno a metà del proprio ciclo di vita;
− che, a dispetto di quanto dichiarato da parte convenuta, i danni richiesti in risarcimento non solo erano da ritenere conseguenza diretta ed immediata del difetto di conformità manifestatosi e dell'inadempimento della controparte (da qui la colpa del venditore), ma la documentazione offerta a riprova doveva considerarsi sufficiente;
− in particolare, in ordine alle spese di custodia del veicolo, che l'attore non disponeva di alcun ulteriore luogo idoneo al parcheggio e ciò a differenza della società convenuta la quale, invece, ben avrebbe potuto prenderlo in custodia presso la sua officina e a costo zero;
− che, al fine di limitare il danno, il aveva risolto il secondo contratto di noleggio, così Pt_1 sostenendo una spesa pari a complessivi € 1.290,00 in luogo dell'importo di € 5.160,00
6 preventivato in citazione e, dunque, riducendo la pretesa risarcitoria complessiva ad €
3.199,16;
− che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al in ordine all'aggravamento Pt_1 dei danni atteso che lo stesso si era tempestivamente attivato per risolvere la vicenda.
***
2. Motivi della decisione
2.1 In tesi di parte convenuta la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 135 bis Cod. Cons. avanzata dall'attore sarebbe inammissibile e/o nulla in quanto azionata in difetto dei presupposti di legge e, in particolare, per mancato rispetto della gerarchia dei rimedi imposta dall'art. 135 bis Cod. Cons. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, in virtù del comma 4 della norma in commento, consentirebbero di attivare i rimedi definiti in giurisprudenza come
“secondari”, cioè la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Tale eccezione non risulta fondata.
Nel caso di specie, il ha dimostrato di aver attivato, in prima battuta, il rimedio Pt_1
“primario” della riparazione del veicolo: quanto meno con la diffida legale 26 luglio 2024
(doc. 9 fasc. attoreo) aveva infatti espressamente richiesto al venditore il ripristino della propria autovettura.
In tale missiva si legge, infatti, “In ragione di quanto sopra, Vi intimo di procedere all'immediato ripristino del veicolo, con spese interamente a carico del venditore”.
Tale richiesta, inoltre, è stata ribadita pure in occasione dell'ulteriore diffida del 30 luglio
2024 (doc. 11 fasc. attoreo).
Non è pertanto condivisibile la tesi della convenuta secondo cui il “in via principale Pt_1 ha chiesto la risoluzione del contratto, quando, invece, avrebbe dovuto richiedere i rimedi ripristinatori, mai formulati nel presente giudizio” (pag. 5 delle note conclusive depositate nell'interesse della . Controparte_1
Secondo la dottrina e la giurisprudenza intervenuta in materia, la scelta in ordine ad uno dei rimedi primari prescritti dalla legge può essere effettuata anche in via stragiudiziale (cfr.
Cass., 14 ottobre 2020, n. 22146), mediante la formulazione di un'apposita “richiesta” rivolta al professionista e a forma libera.
Fermo dunque che il ha optato per il rimedio primario della riparazione del veicolo e Pt_1 che la società convenuta, nella ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 135 bis, comma 2,
7 Cod. Cons., non ha offerto il rimedio alternativo della sostituzione, l'attore ha correttamente attivato il rimedio “secondario” della risoluzione, allegando la sussistenza delle condizioni indicate alle lett. a), c) e d) dell'art. 135 bis Cod. Cons.
La domanda di risoluzione spiegata da parte attrice deve così ritenersi ammissibile.
2.1.2. Sempre in via preliminare la società convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice sostenendo che il a fronte del tenore Pt_1 letterale dell'art. 135 septies Cond. Cons. e dovendo farsi applicazione della disciplina generale in materia di vendita (art. 1490 ss. c.c.), è decaduto dal relativo diritto per spirare del termine indicato dall'art. 1495, comma 1, c.c., avendo denunciato i danni, per la prima volta, solo in occasione del proprio atto di citazione (notificato in data 27 settembre 2024), ancorché il vizio lamentato fosse stato scoperto in data 18 giugno 2024.
Anche tale eccezione non risulta fondata.
Fra le novità della direttiva 2019/771/UE rispetto alla disciplina previgente (quella, cioè, posta dalla direttiva n. 1999/44/CE), vi è la mancata previsione di qualsivoglia decadenza connessa al mancato rispetto di oneri di denunzia o comunicazione al professionista del difetto di conformità del bene da parte del consumatore (come consentito dal considerando n. 46 e dall'art. 12 della direttiva).
Su questa linea, il D. Lgs. 170/2021, attuativo della direttiva 2019/771/UE, ha modificato l'art. 132 Cod. Cons. eliminando il comma 2 che appunto prevedeva un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta per la denuncia, al venditore, del difetto di conformità del bene.
Chiara, pertanto, è l'intenzione del legislatore della riforma: esonerare il consumatore dall'obbligo di denunciare il difetto, mantenendo unicamente il termine di durata della garanzia
(due anni dalla consegna del bene ex art. 133, comma 1, Cod. Cons.) e quello di prescrizione per l'esercizio dell'azione (di ventisei mesi o non meno di un anno nel caso di bene usato ex art. 133, commi 3 e 4, Cod. Cons.).
La ricostruzione offerta da parte convenuta – secondo cui, sulla base dei rinvio operato alla disciplina generale dall'art. 135 septies, comma 1, Cod. Cons., troverebbe comunque applicazione il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495, comma 2, c.c. – non può essere condivisa in quanto in contrasto non solo con la ratio della riforma (appunto maggiormente protettiva per il consumatore) ma pure col disposto dell'art. 135 septies, comma 2,
Cod. Cons. nella parte in cui testualmente prevede che “per gli aspetti disciplinati dal presente
8 capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela”.
E, comunque, anche qualora si volesse aderire all'interpretazione fornita da parte attrice è da escludere che l'attore sia incorso in una qualche decadenza considerato, da un lato, il riconoscimento del vizio ad opera del gestore incaricato dalla società convenuta (cfr. doc. 6 fasc. convenuto) – che, come tale, a norma dell'art. 1495, comma 2, c.c. rende “non necessaria” la denuncia – e, dall'altro, la tempestività della segnalazione atteso che la denuncia del vizio – fatta, quanto meno, con diffida del 26 luglio 2024 – è avvenuta entro il termine di due mesi dalla scoperta ex art. 4.4, lett. b), del contratto di vendita.
2.2. Ciò premesso, è circostanza pacifica tra le parti che il veicolo mod. “BMW Serie 1 (F20)
5P”, tg. EW333WA di proprietà di ha presentato, a seguito del sinistro occorso Parte_1 in data 18 giugno 2024, un difetto di conformità secondo la definizione all'uopo fornita dall'art. 129 del Codice del Consumo.
È evidente che un veicolo privo di un motore funzionante e dunque impossibilitato alla marcia, non solo non risponde al tipo previsto ma risulta del tutto inidoneo alla funzione cui è destinato.
Tale difetto, configurabile a pieno titolo come vizio di conformità, è stato peraltro riconosciuto sia dal gestore della Dichiarazione di Conformità For Dealer S.r.l., nelle missive del 16 luglio
2024 e del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 6 fasc. convenuta e doc. 10 fasc. attoreo), sia dalla stessa parte convenuta (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, a sensi dell'art. 133 del Codice del Consumo il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni da tale momento. Responsabilità limitata, nel caso di specie, ad un anno, trattandosi di auto usata ed in virtù dell'art. 133, comma 4, Cod. Cons.
Il vizio in parola, inoltre, si è manifestato in data 18 giugno 2024 e, dunque, entro un anno dalla consegna del bene, avvenuta il 24 agosto 2023.
Opera, pertanto, la presunzione di esistenza del vizio già a tale ultima data ex art. 135, comma 1,
Cod. Cons.
Fermo quanto sopra, si è già osservato che l'attore ha attivato, in prima battuta, il rimedio
“primario” della riparazione del veicolo.
La stessa, tuttavia, non è stata poi effettuata in quanto la soluzione offerta dalla società convenuta
– quella cioè per cui una quota parte delle spese di sostituzione del motore, pari al 70,64%,
9 avrebbero dovuto rimanere a carico del consumatore trattandosi di veicolo usato – non è stata accettata dall'attore in quanto considerata illegittima per contrasto con l'art. 135 ter Cod. Cons.
(nella parte in cui prevede che la riparazione venga effettuata “senza spese” per il consumatore), oltre che antieconomica considerato l'ingente importo richiesto a carico di quest'ultimo, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al costo di acquisto del mezzo.
Parte attrice, pertanto, fallito il tentativo di ripristinare la conformità del bene attraverso il rimedio primario della riparazione, ha attivato quello secondario della risoluzione, allegando la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 135 bis, comma 4, lett. a), c) e d) Cod. Cons.
Va dunque verificato se la domanda di risoluzione formulata da parte attrice, al di là della sua astratta ammissibilità, già vagliata al precedente § 2.1.1. sia da ritenere anche fondata nel merito.
Deve anzitutto ritenersi integrata l'ipotesi di cui alla lett. a) (“il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3”).
Ricorre, infatti, la circostanza obiettiva indicata nel primo periodo della disposizione in commento, avendo il venditore, al di là delle motivazioni che ne stanno alla base, omesso di procedere alla riparazione o alla sostituzione del mezzo.
Ricorre pure l'ulteriore circostanza indicata al secondo periodo, considerato che Controparte_1 ha offerto una riparazione del mezzo secondo modalità difformi rispetto a quelle prescritte
[...] dall'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.
Infatti, al di là dell'interpretazione da dare al concetto di “senza spese” (di cui alla lett. a dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.) in caso di veicoli usati – se, come sostenuto dalla convenuta sulla scorta dell'art. 128, comma 5, Cod. Cons. e della giurisprudenza intervenuta in materia, quale esonero del consumatore unicamente in riferimento ai costi per ripristinare il rimanente ciclo di vita delle componenti danneggiate ovvero, come affermato dall'attore, quale esonero totale da qualsiasi spesa di riparazione – è certo che l'intervento offerto dal venditore non è stato effettuato
“entro un congruo periodo di tempo” dal momento in cui era stato informato del difetto (lett. b dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.) e, comunque, avrebbe determinato “notevoli inconvenienti” per il (lett. c dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.): in primis, a Pt_1 differenza dei casi decisi dalla giurisprudenza citata da parte convenuta, un esborso economico (€
8.166,88 i.v.a. inclusa) sproporzionato rispetto ai costi complessivi di riparazione del componente
10 in garanzia (€ 11.561,28 i.v.a. inclusa) e financo rispetto al costo di acquisto della vettura (€
12.700,00) e, in secundis, un'attesa eccessiva prima di poter riutilizzare la vettura considerato che, come pure confermato dalla per il tipo di difetto da riparare sarebbe stato Controparte_2 necessario attendere almeno un mese (circostanza, quest'ultima, mai contestata da parte convenuta), con tutti i conseguenti disagi.
Deve inoltre ritenersi integrata l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 135 bis, comma 4, Cod. Cons.
(“il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita”).
Costituisce fatto notorio quello per cui il motore costituisce la componente principale di qualsiasi veicolo. Circostanza, questa, indirettamente confermata dal costo piuttosto esoso preventivato per la sua sostituzione (€ 11.561,28, i.v.a. inclusa).
Va osservato, inoltre, che il contratto sottoscritto dalle parti, all'art. 4.2 (cfr. doc. 1 fasc. attore), poneva genericamente a carico della società convenuta “i costi derivanti dall'applicazione della
Dichiarazione di Garanzia”, senza nulla precisare in ordine ad una possibile ripartizione dei costi di ripristino tra venditore e consumatore in considerazione dello stato di usura del mezzo.
Sulla scorta di tutto quanto sopra, nella ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 135 bis, comma 4, lett. a), c) e d) Cod. Cons., va accolta la domanda di risoluzione del contratto promossa da parte attrice.
2.3. All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di vendita consegue il diritto alle restituzioni e quello al risarcimento del danno.
2.3.1. Con riguardo al primo profilo, ai sensi dell'art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons., deve ordinarsi all'attore di restituire “il bene al venditore, a spese di quest'ultimo” (lett. a) ed alla società convenuta di rimborsare “al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”
(lett. b). deve pertanto essere condannata alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il rilievo di parte convenuta per cui “la somma versata dal per l'acquisto è pari ad € Pt_1
10.650,00 e non di € 13.350,00” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta) viene contraddetta dal frontespizio del contratto di finanziamento allegato dall'attore (doc. 2) e da cui emerge che quest'ultimo ha versato un “anticipo” di “€ 2.700,00”.
11 Non potrà invece formare oggetto di restituzione l'importo di € 650,00, versato dall'attore a titolo di passaggio di proprietà, considerato che la norma sopra richiamata limita il rimborso unicamente al “prezzo pagato per il bene”. Lo stesso, tuttavia, in quanto esborso sostenuto in conseguenza di un contratto poi risolto, integra un danno emerge, suscettibile di risarcimento.
Non può trovare poi accoglimento la domanda subordinata, svolta da parte convenuta, di decurtazione dall'importo da restituire di una somma corrispondente alla svalutazione del bene in conseguenza dell'utilizzo dello stesso da parte dell'attore e ciò in considerazione, da un lato, del tenore letterale dell'art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons. e, dall'altro, dell'abrogazione implicita del comma 8 dell'art. 130 Cod. Cons. ad opera del D. Lgs. 170/2021. Tale ultima norma, oggi non più vigente, prevedeva infatti che “nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”.
Tanto premesso, va accolta la domanda di condanna di alla restituzione del Controparte_1 prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del mezzo e pari ad € 12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.3.2. Con riguardo al secondo profilo, facendo applicazione dell'art. 1494, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 135 septies, comma 1, Cod. Cons., la società convenuta deve altresì risarcire al i danni derivati dai vizi della cosa. Pt_1
La somma complessiva da risarcire documentata è pari ad € 3.754,00 di cui:
• € 300,00 per spese di trasporto del mezzo non marciante presso l'officina più vicina (cfr. doc.
13 fasc. attoreo);
• € 1.200,00 a titolo di noleggio di un primo veicolo sostitutivo per i mesi di luglio ed agosto
2024 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo);
• € 1.290,00 a titolo di noleggio di un secondo veicolo sostitutivo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 (cfr. docc. 15 e 18 fasc. attoreo);
• € 314,00 a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale (cfr. doc. 16 fasc. attoreo);
• € 650,00 a titolo di passaggio di proprietà vettura (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Non sono invece risarcibili le somme asseritamente corrisposte per le spese di diagnosi del veicolo (€ 95,16) e quelle di custodia del mezzo presso l'officina della (€ 15,00 al Controparte_2 giorno dal 9 agosto 2024).
12 Parte attrice, infatti, si è semplicemente limitata ad allegare una comunicazione mail proveniente da tale (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), senza tuttavia provare gli esborsi Controparte_5 effettivamente sostenuti.
Sulla scorta di quanto sopra, va accolta la domanda di condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno patito dall'attore e pari ad € 3.754,00, dall'intervenuto esborso al saldo.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1876/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo usato mod. “BMW Serie 1
(F20) 5P”, tg. EW333WA, stipulato tra e in data 24 Parte_1 Controparte_6 agosto 2023;
2) condanna previa riconsegna del bene al venditore a spese di Controparte_1 quest'ultimo, al rimborso, in favore di del prezzo di acquisto della vettura, Parte_1 pari ad € 12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna a risarcire il danno a per la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 3.754,00, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, spese forfettarie ed accessori di legge;
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 18 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1876/2024 promossa da:
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Tomasi
ATTORE contro
(C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_1
Dragani
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo ha convenuto in giudizio la domandando la risoluzione Parte_1 Controparte_1 del contratto di compravendita del veicolo acquistato in data 25 agosto 2023, e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni patiti.
In particolare, l'attore ha esposto:
− di aver acquistato dalla società convenuta, in data 25 agosto 2023 e dietro versamento della somma complessiva di € 13.350,00 (di cui € 2.700,00 anticipati in contanti, € 10.000,00 corrisposti a mezzo di finanziamento acceso presso Agos Ducato S.p.A. ed € 650,00 pagati per il passaggio di proprietà), il veicolo usato mod. “BMW Serie 1 (F20) 5P”, tg. EW333WA;
1 − che dalla fattura di acquisto, recuperata dall'attore all'interno del proprio cassetto fiscale, era emerso come il venditore avesse fatturato l'importo di € 10.000,00 in luogo di quello
(maggiore) effettivamente corrisposto e risultante dal contratto di compravendita e dal collegato contratto di finanziamento;
− che, contestualmente alla vendita, il venditore aveva rilasciato il documento “Dichiarazione di conformità oggettiva veicolo usato – Garanzia Legale di Conformità veicolo usato”, redatto per il tramite del gestore della dichiarazione di conformità For Dealer S.r.l., della durata di un anno e con scadenza al 24 agosto 2024;
− che, in data 18 giugno 2024, a seguito di un sinistro, veniva riscontrato un guasto al motore della vettura (con tracce di limatura meccanica nell'impianto di alimentazione), tale da imporne la completa sostituzione al costo di € 19.913,82; Contr
− che il preventivo di ripristino, elaborato dalla (concessionaria ) su Controparte_2 richiesta della stessa società convenuta, era stato consegnato a quest'ultima e poi da questa alla For Dealer S.r.l. al fine di attivare la garanzia legale;
− che, tuttavia, il gestore aveva negato l'operatività della garanzia sull'assunto per cui il guasto si era verificato in una data (15 luglio 2024) successiva rispetto a quella di scadenza del “ciclo di vita standard del sottosistema in preventivo”, come individuata nella n. FDC093273 in possesso dell'attore;
− che, invero, da una semplice lettura della dichiarazione di conformità e dei relativi allegati, emergeva che gli interventi prevedibili ed accettati dal al momento dell'acquisto Pt_1 riguardavano singole componenti del motore, prive di corrispondenza con l'intervento di cui al preventivo di ripristino;
− che pure il gestore della dichiarazione di conformità, con missiva trasmessa in data 26 luglio
2024, aveva rivisto la propria posizione e così riconosciuto come l'evento al motore fosse da qualificare quale difetto di conformità (come tale a carico del venditore in virtù della disciplina consumieristica) aggiungendo, tuttavia, che una quota parte delle spese di ripristino, pari al 70,64%, dovessero rimanere a carico del consumatore;
− che parte attrice, riscontrando la suddetta comunicazione con pec del 30 luglio 2024, nel ribadire che l'intervento necessario per il ripristino del veicolo non corrispondeva affatto con quelli accettati dal aveva altresì evidenziato come il difetto riscontrato non potesse Pt_1
2 neppure ricondursi alla normale usura del mezzo e che dunque il rifiuto di controparte risultava contrario al disposto dell'art. 4 del contratto di compravendita;
− che, tuttavia, la For Dealer S.r.l., anche per conto della società convenuta, confermava integralmente la propria posizione;
− di aver subito, a causa dell'inadempimento del venditore, un danno patrimoniale pari a complessivi € 7.069,16 di cui € 300,00 per spese di trasporto del mezzo non marciante presso l'officina più vicina, € 1.200,00 pari al costo del noleggio di un primo veicolo sostitutivo per i mesi di luglio ed agosto 2024, € 5.160,00 (€ 430,00 al mese) per spese di noleggio di un secondo veicolo sostitutivo per i mesi successivi, € 314,00 per compensi professionali di assistenza stragiudiziale ed € 95,16 per spese di diagnosi del veicolo;
il tutto oltre ad € 15,00 al giorno per il deposito della vettura presso l'officina della Controparte_2
− che, in virtù dell'art. 133 Cod. Cons., la società convenuta, in quanto parte venditrice, avrebbe dovuto rispondere di qualsiasi difetto di conformità fosse risultato esistente al momento della consegna del mezzo e che si fosse manifestato entro i due anni successivi a tale momento;
− che inoltre, considerato che, nel caso di specie, il difetto si era palesato in data 18 giugno 2024
e dunque entro un anno dalla consegna della vettura (avvenuta in data 24 agosto 2023), doveva ritenersi operante la presunzione di esistenza del vizio già a tale data ex art. 135 Cod. Cons.;
− che in difetto di riparazione del veicolo, da parte del venditore, entro un congruo termine e senza spese per il consumatore, pienamente giustificata risultava la domanda di risoluzione del contratto ex art. 135 bis, comma 4, Cod. Cons., oltre che quella di risarcimento del danno ex artt. 1494, comma 2, c.c. e 135 septies Cod. Cons.;
− che la condotta tenuta da costituiva altresì azione ingannevole ai sensi e Controparte_1 per gli effetti dell'art. 21, lett. g),
[...]
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_4
− in via preliminare, che la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 135 bis Cod. Cons. avanzata da parte attrice, era da ritenere inammissibile e/o nulla in quanto azionata in difetto dei presupposti di legge, essendo la stessa esperibile solo in via residuale rispetto ai rimedi
“ripristinatori” (riparazione o sostituzione del bene) e qualora questi ultimi fossero risultati impossibili o eccessivamente onerosi ovvero nel caso in cui il venditore avesse omesso di procedere alla riparazione o alla sostituzione del mezzo entro un termine congruo, ovvero,
3 ancora, qualora la riparazione o la sostituzione del bene avesse arrecato notevoli inconvenienti al consumatore;
circostanze, tutte queste, assenti nel caso di specie;
− sempre in via preliminare e relativamente alla domanda di risarcimento del danno avanzata ex adverso, che la stessa era da ritenere inammissibile in quanto, a fronte del tenore letterale dell'art. 135 septies Cond. Cons. e dovendo farsi applicazione della disciplina generale in materia di vendita (art. 1490 ss. c.c.), pure invocata da parte attrice in sede di conclusioni, il era decaduto dal relativo diritto per spirare del termine indicato dall'art. 1495, Pt_1 comma 1, c.c., avendo denunciato i danni, per la prima volta, solo in occasione del proprio atto di citazione (notificato in data 27 settembre 2024), ancorché il vizio lamentato fosse stato scoperto in data 18 giugno 2024;
− nel merito e in via principale, che la pretesa avversaria era infondata in quanto, in ordine alle componenti del mezzo diverse dal motore e per le quali era stato escluso il difetto di conformità (iniettori, pompa alta pressione, accumulatore di pressione, serbatoio carburante e modulo di mandata), le stesse erano state indicate all'interno del “P.I.M.N.” (cioè il Piano di manutenzione integrato normalizzato) allegato alla dichiarazione di conformità con classificazione “D” e, dunque, con “scadenza intervento per data” al trimestre “3° 2024”, con la conseguenza che correttamente la For Dealer S.r.l. aveva escluso il difetto di conformità, ritendendo, a buon ragione, che il ciclo di vita delle suddette componenti fosse già terminato alla data del sinistro (18 giugno 2024);
− in ordine al motore della vettura, che, poiché le relative problematiche si erano invece manifestate in anticipo rispetto a quanto preventivato in contratto, risultava corretto parlare di difetto di conformità, con la conseguenza che la For Dealer S.r.l., nel rispetto di quanto comunicato al cliente attraverso la dichiarazione di conformità ed in ossequio al disposto dell'art. 128 Cod. Cons., aveva opportunamente individuato le quote parte delle spese di ripristino (rideterminate in € 11.561,28 rispetto a quelle preventivate da da Controparte_2 porre in capo a consumatore e venditore, considerando il pregresso utilizzo del mezzo e la circostanza per cui, nel caso concreto, il ripristino della conformità era possibile solo mediante la sostituzione del pezzo con altro nuovo;
− che se la società convenuta avesse fornito un motore nuovo all'attore sostenendone integralmente le relative spese e, dunque, senza richiedere alcunché a quest'ultimo, il tutto si sarebbe risolto in un ingiustificato arricchimento a vantaggio del Pt_1
4 − in via subordinata, che nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione ex adverso spiegata, ai fini della determinazione della somma oggetto di restituzione avrebbero dovuto, comunque, considerarsi il prezzo effettivo di acquisto del mezzo (€ 10.650,00 e non €
13.350,00) e il tempo in cui l'attore lo ha utilizzato nonché la svalutazione dello stesso;
− che pure la domanda risarcitoria risultava infondata nel merito in quanto parte attrice non aveva provato né la colpa della società convenuta nella causazione dell'evento di danno, né gli esborsi effettivamente sostenuti, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione ex adverso allegata;
− in particolare, per quanto concerne i pretesi danni connessi alle spese di custodia del veicolo presso la che gli stessi non solo risultavano indimostrati ma, invero, erano da Controparte_2 ricondurre all'esclusiva responsabilità dell'attore che ben avrebbe potuto accettare la riparazione prontamente offerta dalla società convenuta o, quanto meno, custodire egli stesso il veicolo.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− in ordine all'eccepita inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, che la stessa si palesava senza dubbio infondata considerato che l'attore aveva rispettato la gerarchia dei rimedi indicati all'art. 135 bis, lett. c) e d), Cod. Cons.;
− che ricorreva, anzitutto, l'ipotesi della gravità dei vizi ex lett. c) considerato che il guasto interessava l'intero motore – l'unica componente rispetto alla quale era stata avanzata una richiesta di sostituzione – e che il costo di ripristino della vettura superava di gran lunga quello di acquisto del mezzo;
− che risultava pure integrata l'ipotesi di cui alla lett. d) posto che, come pure confermato dalla per il tipo di difetto da riparare non sarebbe stato possibile procedere al Controparte_2 ripristino entro un periodo ragionevole e considerato altresì che la disponibilità alla riparazione manifestata dalla società convenuta rispetto ad un difetto di conformità candidamente ammesso era da ritenere illegittima in quanto il codice del consumo in nessuna sua parte prevedeva la ripartizione per quota parte delle spese di ripristino tra consumatore e venditore;
− in ordine all'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1495, comma 1, c.c. sollevata da controparte, che la stessa non poteva trovare accoglimento in quanto, dovendosi applicare la
5 disciplina generale solo ove non espressamente derogata da quella consumieristica (ex art. 1469 bis c.c.) ed a fronte del rinvio operato dall'art. 135 septies Cod. Cons, correttamente era stato invocato l'art. 1494, comma 2, c.c. relativo al risarcimento del danno, mentre per tutti i restanti aspetti inerenti ai vizi della cosa venduta non potevano applicarsi le norme del codice civile e, tra queste, l'art. 1495, comma 1, c.c.;
− che, a seguito degli aggiornamenti al Codice del Consumo, mentre il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di garanzia per difetti di conformità era stato fissato in ventisei mesi dalla consegna del bene ed uno per i beni usati, era stato eliminato, in capo al consumatore,
l'onere della preventiva denuncia del vizio entro due mesi dalla consegna;
− che comunque, nel caso di specie, il aveva denunciato il vizio al venditore dapprima Pt_1 in occasione del sinistro e dunque in data 18 giugno 2024 e, successivamente, con diffida legale del 26 luglio 2024, attraverso cui venivano pure denunciati i danni subiti;
− nel merito, in ordine alle componenti del veicolo diverse dal motore, che il P.I.M.N. allegato da controparte sub doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta era un documento ulteriore e diverso rispetto a quello (semplificato) effettivamente consegnato all'attore ed allegato da quest'ultimo sub doc. 4 dell'atto di citazione, con la conseguente violazione, da parte del venditore, degli obblighi di informazione precontrattuale previsti dall'art. 48 Cod. Cons.;
− in ordine invece al motore della vettura, che dallo I.U.P. allegato alla dichiarazione di conformità emergeva che le condizioni di utilizzo pregresso del veicolo risultavano elevate per un mezzo usato e che, pertanto, appariva inverosimile la verificazione di un guasto all'intero motore, specie poi se si consideri che al momento del sinistro una tale componente non era nemmeno a metà del proprio ciclo di vita;
− che, a dispetto di quanto dichiarato da parte convenuta, i danni richiesti in risarcimento non solo erano da ritenere conseguenza diretta ed immediata del difetto di conformità manifestatosi e dell'inadempimento della controparte (da qui la colpa del venditore), ma la documentazione offerta a riprova doveva considerarsi sufficiente;
− in particolare, in ordine alle spese di custodia del veicolo, che l'attore non disponeva di alcun ulteriore luogo idoneo al parcheggio e ciò a differenza della società convenuta la quale, invece, ben avrebbe potuto prenderlo in custodia presso la sua officina e a costo zero;
− che, al fine di limitare il danno, il aveva risolto il secondo contratto di noleggio, così Pt_1 sostenendo una spesa pari a complessivi € 1.290,00 in luogo dell'importo di € 5.160,00
6 preventivato in citazione e, dunque, riducendo la pretesa risarcitoria complessiva ad €
3.199,16;
− che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al in ordine all'aggravamento Pt_1 dei danni atteso che lo stesso si era tempestivamente attivato per risolvere la vicenda.
***
2. Motivi della decisione
2.1 In tesi di parte convenuta la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 135 bis Cod. Cons. avanzata dall'attore sarebbe inammissibile e/o nulla in quanto azionata in difetto dei presupposti di legge e, in particolare, per mancato rispetto della gerarchia dei rimedi imposta dall'art. 135 bis Cod. Cons. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, in virtù del comma 4 della norma in commento, consentirebbero di attivare i rimedi definiti in giurisprudenza come
“secondari”, cioè la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Tale eccezione non risulta fondata.
Nel caso di specie, il ha dimostrato di aver attivato, in prima battuta, il rimedio Pt_1
“primario” della riparazione del veicolo: quanto meno con la diffida legale 26 luglio 2024
(doc. 9 fasc. attoreo) aveva infatti espressamente richiesto al venditore il ripristino della propria autovettura.
In tale missiva si legge, infatti, “In ragione di quanto sopra, Vi intimo di procedere all'immediato ripristino del veicolo, con spese interamente a carico del venditore”.
Tale richiesta, inoltre, è stata ribadita pure in occasione dell'ulteriore diffida del 30 luglio
2024 (doc. 11 fasc. attoreo).
Non è pertanto condivisibile la tesi della convenuta secondo cui il “in via principale Pt_1 ha chiesto la risoluzione del contratto, quando, invece, avrebbe dovuto richiedere i rimedi ripristinatori, mai formulati nel presente giudizio” (pag. 5 delle note conclusive depositate nell'interesse della . Controparte_1
Secondo la dottrina e la giurisprudenza intervenuta in materia, la scelta in ordine ad uno dei rimedi primari prescritti dalla legge può essere effettuata anche in via stragiudiziale (cfr.
Cass., 14 ottobre 2020, n. 22146), mediante la formulazione di un'apposita “richiesta” rivolta al professionista e a forma libera.
Fermo dunque che il ha optato per il rimedio primario della riparazione del veicolo e Pt_1 che la società convenuta, nella ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 135 bis, comma 2,
7 Cod. Cons., non ha offerto il rimedio alternativo della sostituzione, l'attore ha correttamente attivato il rimedio “secondario” della risoluzione, allegando la sussistenza delle condizioni indicate alle lett. a), c) e d) dell'art. 135 bis Cod. Cons.
La domanda di risoluzione spiegata da parte attrice deve così ritenersi ammissibile.
2.1.2. Sempre in via preliminare la società convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice sostenendo che il a fronte del tenore Pt_1 letterale dell'art. 135 septies Cond. Cons. e dovendo farsi applicazione della disciplina generale in materia di vendita (art. 1490 ss. c.c.), è decaduto dal relativo diritto per spirare del termine indicato dall'art. 1495, comma 1, c.c., avendo denunciato i danni, per la prima volta, solo in occasione del proprio atto di citazione (notificato in data 27 settembre 2024), ancorché il vizio lamentato fosse stato scoperto in data 18 giugno 2024.
Anche tale eccezione non risulta fondata.
Fra le novità della direttiva 2019/771/UE rispetto alla disciplina previgente (quella, cioè, posta dalla direttiva n. 1999/44/CE), vi è la mancata previsione di qualsivoglia decadenza connessa al mancato rispetto di oneri di denunzia o comunicazione al professionista del difetto di conformità del bene da parte del consumatore (come consentito dal considerando n. 46 e dall'art. 12 della direttiva).
Su questa linea, il D. Lgs. 170/2021, attuativo della direttiva 2019/771/UE, ha modificato l'art. 132 Cod. Cons. eliminando il comma 2 che appunto prevedeva un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta per la denuncia, al venditore, del difetto di conformità del bene.
Chiara, pertanto, è l'intenzione del legislatore della riforma: esonerare il consumatore dall'obbligo di denunciare il difetto, mantenendo unicamente il termine di durata della garanzia
(due anni dalla consegna del bene ex art. 133, comma 1, Cod. Cons.) e quello di prescrizione per l'esercizio dell'azione (di ventisei mesi o non meno di un anno nel caso di bene usato ex art. 133, commi 3 e 4, Cod. Cons.).
La ricostruzione offerta da parte convenuta – secondo cui, sulla base dei rinvio operato alla disciplina generale dall'art. 135 septies, comma 1, Cod. Cons., troverebbe comunque applicazione il termine di decadenza di otto giorni previsto dall'art. 1495, comma 2, c.c. – non può essere condivisa in quanto in contrasto non solo con la ratio della riforma (appunto maggiormente protettiva per il consumatore) ma pure col disposto dell'art. 135 septies, comma 2,
Cod. Cons. nella parte in cui testualmente prevede che “per gli aspetti disciplinati dal presente
8 capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela”.
E, comunque, anche qualora si volesse aderire all'interpretazione fornita da parte attrice è da escludere che l'attore sia incorso in una qualche decadenza considerato, da un lato, il riconoscimento del vizio ad opera del gestore incaricato dalla società convenuta (cfr. doc. 6 fasc. convenuto) – che, come tale, a norma dell'art. 1495, comma 2, c.c. rende “non necessaria” la denuncia – e, dall'altro, la tempestività della segnalazione atteso che la denuncia del vizio – fatta, quanto meno, con diffida del 26 luglio 2024 – è avvenuta entro il termine di due mesi dalla scoperta ex art. 4.4, lett. b), del contratto di vendita.
2.2. Ciò premesso, è circostanza pacifica tra le parti che il veicolo mod. “BMW Serie 1 (F20)
5P”, tg. EW333WA di proprietà di ha presentato, a seguito del sinistro occorso Parte_1 in data 18 giugno 2024, un difetto di conformità secondo la definizione all'uopo fornita dall'art. 129 del Codice del Consumo.
È evidente che un veicolo privo di un motore funzionante e dunque impossibilitato alla marcia, non solo non risponde al tipo previsto ma risulta del tutto inidoneo alla funzione cui è destinato.
Tale difetto, configurabile a pieno titolo come vizio di conformità, è stato peraltro riconosciuto sia dal gestore della Dichiarazione di Conformità For Dealer S.r.l., nelle missive del 16 luglio
2024 e del 26 luglio 2024 (cfr. doc. 6 fasc. convenuta e doc. 10 fasc. attoreo), sia dalla stessa parte convenuta (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione).
Ciò posto, a sensi dell'art. 133 del Codice del Consumo il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni da tale momento. Responsabilità limitata, nel caso di specie, ad un anno, trattandosi di auto usata ed in virtù dell'art. 133, comma 4, Cod. Cons.
Il vizio in parola, inoltre, si è manifestato in data 18 giugno 2024 e, dunque, entro un anno dalla consegna del bene, avvenuta il 24 agosto 2023.
Opera, pertanto, la presunzione di esistenza del vizio già a tale ultima data ex art. 135, comma 1,
Cod. Cons.
Fermo quanto sopra, si è già osservato che l'attore ha attivato, in prima battuta, il rimedio
“primario” della riparazione del veicolo.
La stessa, tuttavia, non è stata poi effettuata in quanto la soluzione offerta dalla società convenuta
– quella cioè per cui una quota parte delle spese di sostituzione del motore, pari al 70,64%,
9 avrebbero dovuto rimanere a carico del consumatore trattandosi di veicolo usato – non è stata accettata dall'attore in quanto considerata illegittima per contrasto con l'art. 135 ter Cod. Cons.
(nella parte in cui prevede che la riparazione venga effettuata “senza spese” per il consumatore), oltre che antieconomica considerato l'ingente importo richiesto a carico di quest'ultimo, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al costo di acquisto del mezzo.
Parte attrice, pertanto, fallito il tentativo di ripristinare la conformità del bene attraverso il rimedio primario della riparazione, ha attivato quello secondario della risoluzione, allegando la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 135 bis, comma 4, lett. a), c) e d) Cod. Cons.
Va dunque verificato se la domanda di risoluzione formulata da parte attrice, al di là della sua astratta ammissibilità, già vagliata al precedente § 2.1.1. sia da ritenere anche fondata nel merito.
Deve anzitutto ritenersi integrata l'ipotesi di cui alla lett. a) (“il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3”).
Ricorre, infatti, la circostanza obiettiva indicata nel primo periodo della disposizione in commento, avendo il venditore, al di là delle motivazioni che ne stanno alla base, omesso di procedere alla riparazione o alla sostituzione del mezzo.
Ricorre pure l'ulteriore circostanza indicata al secondo periodo, considerato che Controparte_1 ha offerto una riparazione del mezzo secondo modalità difformi rispetto a quelle prescritte
[...] dall'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.
Infatti, al di là dell'interpretazione da dare al concetto di “senza spese” (di cui alla lett. a dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.) in caso di veicoli usati – se, come sostenuto dalla convenuta sulla scorta dell'art. 128, comma 5, Cod. Cons. e della giurisprudenza intervenuta in materia, quale esonero del consumatore unicamente in riferimento ai costi per ripristinare il rimanente ciclo di vita delle componenti danneggiate ovvero, come affermato dall'attore, quale esonero totale da qualsiasi spesa di riparazione – è certo che l'intervento offerto dal venditore non è stato effettuato
“entro un congruo periodo di tempo” dal momento in cui era stato informato del difetto (lett. b dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.) e, comunque, avrebbe determinato “notevoli inconvenienti” per il (lett. c dell'art. 135 ter, comma 1, Cod. Cons.): in primis, a Pt_1 differenza dei casi decisi dalla giurisprudenza citata da parte convenuta, un esborso economico (€
8.166,88 i.v.a. inclusa) sproporzionato rispetto ai costi complessivi di riparazione del componente
10 in garanzia (€ 11.561,28 i.v.a. inclusa) e financo rispetto al costo di acquisto della vettura (€
12.700,00) e, in secundis, un'attesa eccessiva prima di poter riutilizzare la vettura considerato che, come pure confermato dalla per il tipo di difetto da riparare sarebbe stato Controparte_2 necessario attendere almeno un mese (circostanza, quest'ultima, mai contestata da parte convenuta), con tutti i conseguenti disagi.
Deve inoltre ritenersi integrata l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 135 bis, comma 4, Cod. Cons.
(“il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita”).
Costituisce fatto notorio quello per cui il motore costituisce la componente principale di qualsiasi veicolo. Circostanza, questa, indirettamente confermata dal costo piuttosto esoso preventivato per la sua sostituzione (€ 11.561,28, i.v.a. inclusa).
Va osservato, inoltre, che il contratto sottoscritto dalle parti, all'art. 4.2 (cfr. doc. 1 fasc. attore), poneva genericamente a carico della società convenuta “i costi derivanti dall'applicazione della
Dichiarazione di Garanzia”, senza nulla precisare in ordine ad una possibile ripartizione dei costi di ripristino tra venditore e consumatore in considerazione dello stato di usura del mezzo.
Sulla scorta di tutto quanto sopra, nella ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 135 bis, comma 4, lett. a), c) e d) Cod. Cons., va accolta la domanda di risoluzione del contratto promossa da parte attrice.
2.3. All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di vendita consegue il diritto alle restituzioni e quello al risarcimento del danno.
2.3.1. Con riguardo al primo profilo, ai sensi dell'art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons., deve ordinarsi all'attore di restituire “il bene al venditore, a spese di quest'ultimo” (lett. a) ed alla società convenuta di rimborsare “al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene”
(lett. b). deve pertanto essere condannata alla restituzione dell'importo di € Controparte_1
12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il rilievo di parte convenuta per cui “la somma versata dal per l'acquisto è pari ad € Pt_1
10.650,00 e non di € 13.350,00” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta) viene contraddetta dal frontespizio del contratto di finanziamento allegato dall'attore (doc. 2) e da cui emerge che quest'ultimo ha versato un “anticipo” di “€ 2.700,00”.
11 Non potrà invece formare oggetto di restituzione l'importo di € 650,00, versato dall'attore a titolo di passaggio di proprietà, considerato che la norma sopra richiamata limita il rimborso unicamente al “prezzo pagato per il bene”. Lo stesso, tuttavia, in quanto esborso sostenuto in conseguenza di un contratto poi risolto, integra un danno emerge, suscettibile di risarcimento.
Non può trovare poi accoglimento la domanda subordinata, svolta da parte convenuta, di decurtazione dall'importo da restituire di una somma corrispondente alla svalutazione del bene in conseguenza dell'utilizzo dello stesso da parte dell'attore e ciò in considerazione, da un lato, del tenore letterale dell'art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons. e, dall'altro, dell'abrogazione implicita del comma 8 dell'art. 130 Cod. Cons. ad opera del D. Lgs. 170/2021. Tale ultima norma, oggi non più vigente, prevedeva infatti che “nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”.
Tanto premesso, va accolta la domanda di condanna di alla restituzione del Controparte_1 prezzo pagato dall'attore per l'acquisto del mezzo e pari ad € 12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.3.2. Con riguardo al secondo profilo, facendo applicazione dell'art. 1494, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 135 septies, comma 1, Cod. Cons., la società convenuta deve altresì risarcire al i danni derivati dai vizi della cosa. Pt_1
La somma complessiva da risarcire documentata è pari ad € 3.754,00 di cui:
• € 300,00 per spese di trasporto del mezzo non marciante presso l'officina più vicina (cfr. doc.
13 fasc. attoreo);
• € 1.200,00 a titolo di noleggio di un primo veicolo sostitutivo per i mesi di luglio ed agosto
2024 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo);
• € 1.290,00 a titolo di noleggio di un secondo veicolo sostitutivo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 (cfr. docc. 15 e 18 fasc. attoreo);
• € 314,00 a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale (cfr. doc. 16 fasc. attoreo);
• € 650,00 a titolo di passaggio di proprietà vettura (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
Non sono invece risarcibili le somme asseritamente corrisposte per le spese di diagnosi del veicolo (€ 95,16) e quelle di custodia del mezzo presso l'officina della (€ 15,00 al Controparte_2 giorno dal 9 agosto 2024).
12 Parte attrice, infatti, si è semplicemente limitata ad allegare una comunicazione mail proveniente da tale (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), senza tuttavia provare gli esborsi Controparte_5 effettivamente sostenuti.
Sulla scorta di quanto sopra, va accolta la domanda di condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno patito dall'attore e pari ad € 3.754,00, dall'intervenuto esborso al saldo.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Maria Marta Cristoni, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 1876/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo usato mod. “BMW Serie 1
(F20) 5P”, tg. EW333WA, stipulato tra e in data 24 Parte_1 Controparte_6 agosto 2023;
2) condanna previa riconsegna del bene al venditore a spese di Controparte_1 quest'ultimo, al rimborso, in favore di del prezzo di acquisto della vettura, Parte_1 pari ad € 12.700,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna a risarcire il danno a per la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 3.754,00, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, spese forfettarie ed accessori di legge;
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 18 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
13