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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3026/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Troso Antonio Parte_1
e Troso Ugo
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lupoli CP_1
e Marcello Raho
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, adiva il Giudice del
Lavoro di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità Controparte_2 civile non dovuta.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: -di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 764521; - che con lettera del 23.12.2022 l' gli aveva comunicato di aver riliquidato la prestazione a CP_1 decorrere da gennaio 2020 con rideterminazione della maggiorazione sociale e dell'aumento sociale ex art. 38 della L. n. 448/2001 (aumento al milione) e che a seguito del ricalcolo era emerso che, per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2021, gli era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.880,24 a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria per mancanza di dolo in capo al ricorrente, chiedeva CP_ accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' del 23.12.2022 con cui chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con condanna dell' al pagamento di quanto CP_2 eventualmente già trattenuto a tale titolo.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 24.09.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'indebito sarebbe scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INVCIV n.
7647521 riconosciuta in favore del ricorrente negli anni 2020 e 2021 (cfr. doc. 1 del ricorso). CP_ Con la memoria di costituzione l' evidenzia che l'indebito deriverebbe dalla presenza di
“arretrati lavoro dipendente” liquidati in favore del ricorrente nell'anno 2020 per un importo pari ad €
1.260,00 come risulta dalla schermata “consultazione archivio pensioni” (prodotta come doc. 1 CP_ CP_ della memoria di costituzione dell' . A seguito di tale accertamento, l ha riliquidato l'importo della prestazione ricalcolando la maggiorazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 1.880,24 a titolo di ratei di maggiorazione sociale chiesti in restituzione per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 1.880,24 a titolo di ratei di maggiorazione sociale, chiesta in restituzione con nota del 23.12.2022 per il periodo 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 24.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3026/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Troso Antonio Parte_1
e Troso Ugo
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lupoli CP_1
e Marcello Raho
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.03.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe, adiva il Giudice del
Lavoro di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità Controparte_2 civile non dovuta.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva: -di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 764521; - che con lettera del 23.12.2022 l' gli aveva comunicato di aver riliquidato la prestazione a CP_1 decorrere da gennaio 2020 con rideterminazione della maggiorazione sociale e dell'aumento sociale ex art. 38 della L. n. 448/2001 (aumento al milione) e che a seguito del ricalcolo era emerso che, per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2021, gli era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.880,24 a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Ritenendo illegittima la richiesta restitutoria per mancanza di dolo in capo al ricorrente, chiedeva CP_ accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' del 23.12.2022 con cui chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite, con condanna dell' al pagamento di quanto CP_2 eventualmente già trattenuto a tale titolo.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 24.09.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l'indebito sarebbe scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere della maggiorazione sociale sulla prestazione cat. INVCIV n.
7647521 riconosciuta in favore del ricorrente negli anni 2020 e 2021 (cfr. doc. 1 del ricorso). CP_ Con la memoria di costituzione l' evidenzia che l'indebito deriverebbe dalla presenza di
“arretrati lavoro dipendente” liquidati in favore del ricorrente nell'anno 2020 per un importo pari ad €
1.260,00 come risulta dalla schermata “consultazione archivio pensioni” (prodotta come doc. 1 CP_ CP_ della memoria di costituzione dell' . A seguito di tale accertamento, l ha riliquidato l'importo della prestazione ricalcolando la maggiorazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 1.880,24 a titolo di ratei di maggiorazione sociale chiesti in restituzione per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 1.880,24 a titolo di ratei di maggiorazione sociale, chiesta in restituzione con nota del 23.12.2022 per il periodo 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 24.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa