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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c. nella causa promossa da
, con l'Avv. Murianni Parte_1
- Ricorrente - contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 23.7.24 la ricorrente, premesso di aver lavorato fino all'ottobre 2021 alle dipendenze della Christian color srl in concordato preventivo, presentava domanda al fondo di garanzia per tfr e mensilità di ottobre, ricevendo solo il pagamento di una parte del TFR. Chiedeva pertanto la condanna dell al CP_1 pagamento della differenza sul tfr e della mensilità di ottobre.
L resisteva. CP_1
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Indubbiamente l ha errato nel calcolo del TFR atteso che la ricorrente ha CP_1 ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma lorda di € 21.558,68, mentre l non CP_1 ha considerato tale somma come base di partenza da cui effettuare le trattenute fiscali, ma ha operato ulteriori trattenute sulla somma già calcolata al netto, come se la stessa fosse invece al lordo. Per tale ragione l deve essere condannato a versare la differenza tra quanto CP_1 versato e quanto invece avrebbe dovuto versare effettivamente alla ricorrente, ossia € 4549,28, ossia la somma in più trattenuta erroneamente.
Quanto alle ulteriori differenze relative alla mensilità di ottobre 2021, l CP_1 eccepisce che nel periodo di ottobre 2021 la ricorrente fosse in cigo come risulta dalle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente.
Ebbene nel caso il lavoratore abbia goduto della CIG e sia stato pagato delle spettanze dovute in questa fase, in cui il rapporto di lavoro continua ma è in una fase di sospensione, le ultime tre mensilità sono quelle antecedenti la cassa integrazione, sempre che rientrino nei limiti dell'anno. Sul punto vi è la circolare n. 53 del 7.3.2007 dell' secondo la quale "qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro CP_1 coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente”.
Nel caso di specie quindi le ultime mensilità sarebbero quelle fino a luglio 2021, che tuttavia non sono mai state richieste, neppure in via amministrativa dalla ricorrente.
In definitiva dunque il ricorso può trovare solo parziale accoglimento con conseguente compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 erogare al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €
4549,28, oltre accessori come per legge;
2. rigetta il ricorso per il resto;
3. spese compensate
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c. nella causa promossa da
, con l'Avv. Murianni Parte_1
- Ricorrente - contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 23.7.24 la ricorrente, premesso di aver lavorato fino all'ottobre 2021 alle dipendenze della Christian color srl in concordato preventivo, presentava domanda al fondo di garanzia per tfr e mensilità di ottobre, ricevendo solo il pagamento di una parte del TFR. Chiedeva pertanto la condanna dell al CP_1 pagamento della differenza sul tfr e della mensilità di ottobre.
L resisteva. CP_1
Istruita documentalmente, alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Indubbiamente l ha errato nel calcolo del TFR atteso che la ricorrente ha CP_1 ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma lorda di € 21.558,68, mentre l non CP_1 ha considerato tale somma come base di partenza da cui effettuare le trattenute fiscali, ma ha operato ulteriori trattenute sulla somma già calcolata al netto, come se la stessa fosse invece al lordo. Per tale ragione l deve essere condannato a versare la differenza tra quanto CP_1 versato e quanto invece avrebbe dovuto versare effettivamente alla ricorrente, ossia € 4549,28, ossia la somma in più trattenuta erroneamente.
Quanto alle ulteriori differenze relative alla mensilità di ottobre 2021, l CP_1 eccepisce che nel periodo di ottobre 2021 la ricorrente fosse in cigo come risulta dalle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente.
Ebbene nel caso il lavoratore abbia goduto della CIG e sia stato pagato delle spettanze dovute in questa fase, in cui il rapporto di lavoro continua ma è in una fase di sospensione, le ultime tre mensilità sono quelle antecedenti la cassa integrazione, sempre che rientrino nei limiti dell'anno. Sul punto vi è la circolare n. 53 del 7.3.2007 dell' secondo la quale "qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro CP_1 coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente”.
Nel caso di specie quindi le ultime mensilità sarebbero quelle fino a luglio 2021, che tuttavia non sono mai state richieste, neppure in via amministrativa dalla ricorrente.
In definitiva dunque il ricorso può trovare solo parziale accoglimento con conseguente compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 erogare al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €
4549,28, oltre accessori come per legge;
2. rigetta il ricorso per il resto;
3. spese compensate
Taranto, 3.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE