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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2025
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Elena ME, letti il ricorso monitorio depositato da e i documenti Parte_1 prodotti;
rilevato che la parte ingiunta risulta rivestire la qualifica di consumatore;
occorre, pertanto, procedere agli avvertimenti di cui alla pronuncia di Cassazione, SS.UU.,
6.04.2023 n. 9479; rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza del consumatore risultante dalla documentazione prodotta;
rilevato che, in particolare, il credito si fonda anche sulla clausola di cui al contratto di finanziamento relativa agli interessi moratori e che tale clausola non risulta abusiva perché il tasso di mora convenzionale non appare, nel caso concreto, manifestamente eccessivo;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato quindi che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
, (come meglio identificato nel ricorso) di CP_1 CodiceFiscale_1 pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 10.401,38, con interessi legali sulla sola sorte capitale dalla domanda al saldo, oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale ed in € 145,50 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverte la parte debitrice che:
- ha diritto di proporre opposizione avanti questo Tribunale contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata ed il decreto diverrà definitivo;
- qualora non proponga opposizione, decadrà dalla facoltà di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali in ipotesi abusive, conformemente alla pronuncia di
Cassazione, SS.UU., 6.04.2023 n. 9479.
Treviso, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena ME
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Elena ME, letti il ricorso monitorio depositato da e i documenti Parte_1 prodotti;
rilevato che la parte ingiunta risulta rivestire la qualifica di consumatore;
occorre, pertanto, procedere agli avvertimenti di cui alla pronuncia di Cassazione, SS.UU.,
6.04.2023 n. 9479; rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza del consumatore risultante dalla documentazione prodotta;
rilevato che, in particolare, il credito si fonda anche sulla clausola di cui al contratto di finanziamento relativa agli interessi moratori e che tale clausola non risulta abusiva perché il tasso di mora convenzionale non appare, nel caso concreto, manifestamente eccessivo;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato quindi che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
, (come meglio identificato nel ricorso) di CP_1 CodiceFiscale_1 pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 10.401,38, con interessi legali sulla sola sorte capitale dalla domanda al saldo, oltre alle spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale ed in € 145,50 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverte la parte debitrice che:
- ha diritto di proporre opposizione avanti questo Tribunale contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza, il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata ed il decreto diverrà definitivo;
- qualora non proponga opposizione, decadrà dalla facoltà di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali in ipotesi abusive, conformemente alla pronuncia di
Cassazione, SS.UU., 6.04.2023 n. 9479.
Treviso, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena ME