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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5824 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 4174/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 2723/2024 pubblicata in data 8 luglio 2024
TRA
(1) (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Motti (codice fiscale
) e Claudio SG (codice fiscale C.F._2
) C.F._3
E (2) la in persona del legale rappresentate p.t. (codice Controparte_1
fiscale ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi P.IVA_1
(codice fiscale ), Massimo Nespoli (codice fiscale C.F._4 [...]
), (codice fiscale C.F._5 Parte_2 C.F._6
(codice fiscale )
[...] Parte_3 CodiceFiscale_7
n o n c h è
(3) la in persona del legale rappresentate p.t. ( partita Controparte_2
IVA ) P.IVA_2
n o n c h è
(4) (codice fiscale ) Parte_4 C.F._8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere, n. 2723/2024 pubblicata in data 8 luglio 2024.
Si costituiva in giudizio la sola non le altre parti Controparte_1
appellate.
Dopo vari rinvii, in particolare, dopo una udienza andata deserta,
celebrata in data 7 novembre 2025, con le modalità dell'udienza cartolare, in vista dell'udienza del 13 novembre 2025, da celebrarsi in presenza, innanzi al
Consigliere Istruttore, tutte le parti costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, depositavano istanza congiunta, in data 11 novembre 2025, con cui “rinunciano reciprocamente agli atti del giudizio R.G. n. 4147/2024; - accettano reciprocamente le rispettive rinunce agli atti del giudizio R.G. n. 4147/2024; -
formulano istanza congiunta di estinzione ex art. 306 c.p.c. del giudizio medesimo, a spese compensate”.
Sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306
c.p.c.
L'appellante, infatti, dopo la proposizione dell'appello, ha rinunciato agli atti del giudizio di appello e la controparte ha accettato detta rinuncia.
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel
procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass. n. 18255/2004, n. 33731/2019).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione,
da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo. Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti
(in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass. n.
5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante con la formula adottata abbia inteso rinunciare agli atti del giudizio di appello, cui è seguita,
dalla parte appellata unica costituita, accettazione alla rinuncia.
Quanto al governo delle spese processuali, viste le concordi richieste delle parti, va disposta la compensazione delle spese. Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti costituite.
Così deciso in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VII Sezione Civile, in persona dei Magistrati:
1) dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente-
2) dr. Michele Magliulo - Consigliere-
3) dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello n. 4174/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, n. 2723/2024 pubblicata in data 8 luglio 2024
TRA
(1) (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Motti (codice fiscale
) e Claudio SG (codice fiscale C.F._2
) C.F._3
E (2) la in persona del legale rappresentate p.t. (codice Controparte_1
fiscale ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Camozzi P.IVA_1
(codice fiscale ), Massimo Nespoli (codice fiscale C.F._4 [...]
), (codice fiscale C.F._5 Parte_2 C.F._6
(codice fiscale )
[...] Parte_3 CodiceFiscale_7
n o n c h è
(3) la in persona del legale rappresentate p.t. ( partita Controparte_2
IVA ) P.IVA_2
n o n c h è
(4) (codice fiscale ) Parte_4 C.F._8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Santa Maria Capua Vetere, n. 2723/2024 pubblicata in data 8 luglio 2024.
Si costituiva in giudizio la sola non le altre parti Controparte_1
appellate.
Dopo vari rinvii, in particolare, dopo una udienza andata deserta,
celebrata in data 7 novembre 2025, con le modalità dell'udienza cartolare, in vista dell'udienza del 13 novembre 2025, da celebrarsi in presenza, innanzi al
Consigliere Istruttore, tutte le parti costituite, a mezzo dei rispettivi difensori, depositavano istanza congiunta, in data 11 novembre 2025, con cui “rinunciano reciprocamente agli atti del giudizio R.G. n. 4147/2024; - accettano reciprocamente le rispettive rinunce agli atti del giudizio R.G. n. 4147/2024; -
formulano istanza congiunta di estinzione ex art. 306 c.p.c. del giudizio medesimo, a spese compensate”.
Sulla base delle istanze e conclusioni delle parti, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306
c.p.c.
L'appellante, infatti, dopo la proposizione dell'appello, ha rinunciato agli atti del giudizio di appello e la controparte ha accettato detta rinuncia.
In proposito occorre brevemente osservare che nel sistema processuale vigente non si rinviene, come è noto, un'espressa disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Non si dubita, peraltro, in ordine all'ammissibilità di detta rinuncia nel giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, e dovendosi, altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Sul tema, si segnala la seguente pronuncia della Suprema Corte a mente della quale: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel
procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado)” (cfr. Cass. n. 18255/2004, n. 33731/2019).
In altre parole, la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile, si ripete, anche in appello ex artt- 359 e 306
c.p.c.- perché è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere- dovere del giudice di pronunziare.
Diversamente, per la rinunzia agli atti dei giudizio, di primo grado o di appello, si ritiene che l'accettazione sia necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione,
da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo. Ciò posto, la rinuncia agli atti del giudizio di appello ( a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (e con la rinuncia all'impugnazione), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(cfr. Cass. n. 5250/2018). Inoltre, ferma restando la distinzione tra i due istituti
(in primis il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato) ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. per la quale “ il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 21707/2006, richiamata da Cass. n.
5250/ 2020).
Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'appellante con la formula adottata abbia inteso rinunciare agli atti del giudizio di appello, cui è seguita,
dalla parte appellata unica costituita, accettazione alla rinuncia.
Quanto al governo delle spese processuali, viste le concordi richieste delle parti, va disposta la compensazione delle spese. Va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Inoltre, giova rammentare che: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. n. 25485/ 2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
A) dichiara l'estinzione del giudizio;
B) compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti costituite.
Così deciso in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio