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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12420 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 43233/2023 R.G. il 27.9.2023 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, giusta procura in Parte_1
calce all'atto di citazione
ATTORE
e
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza della rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rodolfo La Controparte_2
Torre, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2023, il sig. , utilizzatore (in forza Parte_1
di contratto di locazione finanziaria n. AL/1119120001 del 19.5.2011) dell'autovettura
Lamborghini Gallardo Spider E-Gear, tg. EB779XD, sul presupposto dell'avvenuto esercizio del diritto di opzione di acquisto del mezzo con il pagamento del relativo prezzo di riscatto, chiedeva,
in via principale, ordinarsi alle controparti il trasferimento della proprietà e la riconsegna dell'autoveicolo in suo favore;
in via subordinata ed in difetto di riconsegna, chiedeva condannarsi le convenute al pagamento in suo favore del valore dell'autovettura (€ 150.000,00) ed al risarcimento dei danni rivenienti dal suo mancato utilizzo, commisurati all'importo di €
9.500,00 mensili a far data dal febbraio 2021, per il complessivo ammontare di € 323.000,00,
oltre agli accessori di legge;
si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore e nella qualità in atti, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 16.7.2025 e, previo scambio degli scritti conclusionali delle parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda è infondata e, come tale, non risulta meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto “…il diritto di opzione, ossia l'esercizio
della facoltà di acquisto, è sottoposto ad entrambe le seguenti condizioni sospensive che
l'utilizzatore 1) abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente
contratto e 2) abbia versato il prezzo pattuito e il rimborso forfettario delle spese di chiusura
pratica indicato nelle Condizioni Particolari…”.
A prescindere dalla circostanza della rinuncia, da parte della concedente, alla decadenza per l'esercizio del diritto di opzione di cui al terzo comma delle menzionate CGC (per avere,
effettivamente, consentito l'esercizio di detto diritto all'utilizzatore ben oltre la scadenza ivi indicata), si osserva che, nella fattispecie in esame, non sussiste alcun diritto in capo all'odierno attore per il valido esercizio dell'opzione di acquisto dell'autovettura, in mancanza dell'avveramento di entrambe le condizioni sospensive cui restava subordinata la possibilità di valido esercizio del diritto in questione.
In particolare, non risulta essersi mai avverata (nemmeno all'attualità e nonostante la dichiarazione di disponibilità al riscatto, depositata da parte attrice in allegato sub 28 alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) la condizione relativa all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste a suo carico, tra le quali sicuramente rientra l'obbligo di cui all'art. 11, lett. e) delle CGC, a mentre del quale l'utilizzatore è tenuto a “…sostenere il costo e l'onere del pagamento di qualsiasi tassa diretta o indiretta, presente o futura,
permanente od una tantum, relativa alla proprietà, alla circolazione ed all'uso dei beni,
nell'ammontare stabilito dei competenti Organi…”; non risulta contestata da parte attrice (e deve, pertanto, ritenersi come pacificamente ammessa) la circostanza del mancato pagamento dei bolli relativi all'autovettura oggetto di contratto per gli anni 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017
e dei superbolli relativi agli anni 2014 – 2019 (che risultano pagati dall'odierna convenuta, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Il mancato avveramento di detta condizione, cui restava sospensivamente subordinata la possibilità di valido esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dell'autovettura, è già di per sé idonea ad escludere la sussistenza del diritto dell'odierno attore ad ottenere il trasferimento della proprietà del veicolo;
a ciò si aggiunga che non risulta comprovato nemmeno l'avveramento dell'altra condizione sospensiva di cui all'art. 6 delle CGC, relativa all'avvenuto integrale pagamento del prezzo di riscatto del veicolo, dal momento che, a fronte della comunicazione dell'ammontare del prezzo di riscatto in € 7.031,02 (cfr. la comunicazione di cui all'allegato sub
10 all'atto di citazione), non risulta documentalmente dimostrato l'avvenuto integrale pagamento del suddetto importo, rinvenendosi in atti (sulla base della produzione documentale di parte convenuta) il solo pagamento, da parte della , del minor importo di € 2.668,63 con Parte_2
bonifico del 8.2.2018 e di € 1.693,76 con bonifico del 20.11.2017 (cfr. la comunicazione email
del 19.2.2018, allegata sub 25 alla comparsa di costituzione e risposta).
Del resto, parte attrice, pur gravata dal relativo onere probatorio, non ha in alcun modo dimostrato (producendo in atti le quietanze dei pagamenti effettuati) di aver provveduto a corrispondere, in favore della concedente, gli importi necessari per il valido esercizio del diritto di opzione con il pagamento dell'intero prezzo di riscatto del bene né di aver provveduto al pagamento di tutte le tasse relative alla proprietà ed alla circolazione del mezzo (bolli e superbolli); in mancanza della produzione di qualsivoglia documentazione attestante l'avvenuto assolvimento di tali obblighi, l'attore pretende di delegare la compiuta dimostrazione dei propri assunti alle affermazioni contenute nell'ordinanza di archiviazione del 15.6.2021, emessa dal
G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, da cui si dovrebbe dedurre “…non solo l'integrale pagamento dei canoni alla società leaser, ma altresì la corresponsione della somma determinata a titolo di
riscatto del bene…”.
In mancanza di qualsivoglia riscontro documentale, nell'ambito del presente giudizio,
dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo di riscatto del bene oltre che di tutte le relative tasse (bolli e superbolli), la diversa valutazione operata dal G.I.P presso il Tribunale di Lecce non possiede, di per sé, alcuna autonoma valenza probatoria nell'ambito del presente procedimento,
in ragione della piena autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e della insussistenza di alcun vincolo di valutazione del decreto di archiviazione del G.I.P. nell'ambito del procedimento civile (cfr. Cass. Civ. Sez.
6. Ord. n. 16239/2016); e del resto, appare evidente che, qualora l'attore avesse realmente effettuato i pagamenti richiesti per il valido esercizio del diritto finale di opzione, sarebbe anche stato in possesso di tutta la documentazione di riferimento, che avrebbe provveduto a depositare nel presente procedimento (per cui il mancato deposito è
sintomatico della insussistenza – o comunque della prova – dei pagamenti che si assumono genericamente effettuati in favore della banca).
E', del resto, lo stesso attore a riconoscere il mancato pagamento del prezzo di opzione previsto per il riscatto del bene laddove, alla pag. 9 della comparsa conclusionale, formula istanza di
“…versamento dell'eventuale residuo importo in favore della Banca…” per l'ipotesi in cui “…si
dovesse accertare in corso di giudizio che il sig. (Ovvero la Parte_1 Controparte_3
in nome e per conto di quest'ultimo) non abbia effettivamente corrisposto il prezzo di opzione
previsto per il riscatto della vettura…”; a fronte del mancato avveramento delle due condizioni sospensive di cui all'art. 6 delle CGC, non sussiste alcun diritto dell'odierno attore al riscatto del bene (ed è questo il petitum di cui ai punti a) e b) delle conclusioni rassegnate dall'attore), a prescindere dalla eventuale disponibilità della convenuta ad accettare il pagamento del residuo importo per il trasferimento della proprietà (questione stragiudiziale che esula dalla odierna materia del contendere, avente ad oggetto l'accertamento del diritto del sig. al Pt_1
trasferimento della proprietà del bene ovvero, in subordine, del suo diritto al pagamento del controvalore ed al risarcimento del danno). Nella palese insussistenza di qualsivoglia diritto dell'attore al trasferimento della proprietà
dell'autovettura, in ragione del mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto nei termini ed alle condizioni contrattualmente previste, resta assorbita la disamina della questione (sulla quale lungamente si è articolato il contraddittorio tra le parti) del sequestro della vettura in Spagna e della sua vendita a terzi, cui l'attore, inadempiente agli obblighi di cui all'art. 11, lett. e) del contratto di locazione finanziaria e non legittimato all'esercizio del diritto di opzione, resta totalmente estraneo;
il rigetto della domanda principale in ragione dell'insussistenza del diritto di opzione in capo all'attore assorbe pure la disamina della subordinata domanda di pagamento del controvalore del mezzo (per il caso di sua mancata riconsegna) e di risarcimento del danno,
come genericamente quantificato in atti.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, sono poste a carico di parte attrice in ragione della sua piena soccombenza e quantificate nella misura massima in ragione della palese infondatezza della domanda e dell'assoluto difetto di prova degli assunti sui quali la stessa dovrebbe trovare il proprio fondamento;
detta condanna assorbe i profili di cui all'art. 96 c.p.c., invocati da parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con atto di citazione notificato in data 18.9.2023 nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
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2) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi
€ 33.686,00, in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.-
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Roma, 9.9.2025
Il Giudice dr.ssa Andreina Gagliardi