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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 12 febbraio 2025, alle ore 13:19, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 917/2024 R.G., è comparso l'Avv. Cosimo Di Girolamo, in sostituzione dell'Avv. Angela Maria Ammoscato per parte appellante. Nessuno è comparso per parte appellata.
L'Avv. Di Girolamo insiste nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso in appello.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:25 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:45, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 917/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Ammoscato (indirizzo pec: Parte_1
avv. arsala.tp.it) Email_1 Pt_1
appellante nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, Corso Armando Diaz, n. 56, presso lo studio dell'Avv.
Susanna Giacalone (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in atti. appellata-contumace oggetto: appello contro la sentenza n. 177/2024 del Giudice di Pace di (causa n. 1216/2023 Pt_1
R.G.), pubblicata in data 11 aprile 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Marsala, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso i seguenti verbali di infrazione: a) n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre
2022 che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 243,17 e la decurtazione di 3 punti sulla patente;
b)
n. V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022 che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 185,50 e la decurtazione di 3 punti sulla patente.
Con sentenza n. 177/2024 dell'11 aprile 2024, il Giudice di pace ha accolto il ricorso di parte opponente annullando i provvedimenti impugnati e condannando il al pagamento Parte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 300 di cui € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
Nel presente giudizio, il appellante ha domandato: Pt_1
2 «- ritenere fondato il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.177/2024 resa dal
Giudice di Pace di Marsala nel giudizio n.1216/2023 R.G., pubblicata il 11/04/2024 e notificata il
13/05/2024, così disporre:
In via preliminare,
- ritenere e dichiarare la tardività del ricorso di primo grado proposto da e per Controparte_1
l'effetto dichiararne l'inammissibilità.
Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, previa dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'eccezione di nullità del verbale per mancanza dell'omologazione,
- ritenere e dichiarare legittimi ed efficaci i Verbali n. 23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del
24/12/2022 e n.24235A/2022 (Prot.40082/2022) del 27/12/2022 opposti nel primo grado del giudizio
e ciò per i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione avverso i superiori verbali proposta dal
nel giudizio di primo grado con conseguente conferma integrale degli stessi, della Controparte_1
violazione accertata e delle sanzioni con lo stesso irrogate.
Con vittoria di spese ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori ed assorbenti eccezioni, per le ragioni di cui in parte motiva, si chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della novità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di omologazione autovelox».
Parte appellata, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 12 febbraio 2025, nella quale il difensore del appellante ha discusso la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso Pt_1
in appello.
2. Con il primo motivo di appello, il appellante ha chiesto dichiararsi la tardività del Pt_1 ricorso di primo grado proposto da e, per l'effetto, la sua inammissibilità per Controparte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
A tal riguardo, l'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 dispone che il ricorso deve essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Riguardo alla notifica effettuata a mezzo del servizio postale, con ordinanza n. 26957/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della
3 raccomandata che informa dell'avvenuto deposito (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (conforme Cass. civ., sez. un., n.
10012/2021 e Cass. civ., n. 5077/2019).
In questi casi, la notifica si intende perfezionata, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione (Cass. civ., n. 4049/2018).
Nel caso in esame, i verbali oggetto di contestazione sono stati depositati all'ufficio postale per mancata consegna dovuta a «temporanea assenza del destinatario» e con invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico con raccomandata del 20 marzo 2023, pertanto, la notifica si è perfezionata il 31 marzo 2023.
Il ricorso di opposizione ai verbali n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre 2022 e n.
V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022 è stato proposto dinanzi al Giudice di Pace il 16 giugno 2023, dunque oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica, in violazione del termine previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.
Non si registrano precedenti di segno contrario, né ricorrono (o sono stati prospettati dall'opponente odierno appellato, rimasto contumace) motivi per non condividere l'orientamento maggioritario.
Osserva il Tribunale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, «in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. civ., n. 363/2019).
L'accoglimento del primo motivo di appello relativo alla tardività della domanda di opposizione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza, anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere riformata.
Le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, trattandosi di giudizio davanti al giudice di pace, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso prossimo ai valori minimi per le fasi di studio
4 della controversia (€ 50), introduttiva del giudizio (€ 50) e decisionale (€ 80) - con esclusione della fase istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021) - e ai valori minimi per la fase istruttoria (€ 34), per complessivi € 214, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'odierna appellata e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5 D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti (accoglimento dell'appello) e la contumacia di parte appellata, si ritiene congruo liquidare un importo ai valori minimi per le fasi di studio (€ 66), introduttiva del giudizio (€ 66) e decisionale (€ 100) - con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (Cass. civ., n. 10206/2021)
- per complessivi € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre spese documentate (€ 64,50).
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma integralmente la Parte_1
sentenza n. 177/2024 (n. 1216/2023 R.G.) del Giudice di pace di Marsala, pubblicata in data 11 aprile
2024.
3) Rigetta l'opposizione ai verbali n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre 2022
e n. V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022.
4) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio davanti al Giudice di pace di spese che si liquidano in € 214, oltre Pt_1
una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, spese che si liquidano in € 232, oltre una somma per
5 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 64,50 per spese documentate non imponibili.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Marsala, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
6
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 12 febbraio 2025, alle ore 13:19, davanti al Giudice Antonino Campanella, chiamata la causa civile di appello n. 917/2024 R.G., è comparso l'Avv. Cosimo Di Girolamo, in sostituzione dell'Avv. Angela Maria Ammoscato per parte appellante. Nessuno è comparso per parte appellata.
L'Avv. Di Girolamo insiste nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso in appello.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 13:25 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 17:45, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 917/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Ammoscato (indirizzo pec: Parte_1
avv. arsala.tp.it) Email_1 Pt_1
appellante nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, Corso Armando Diaz, n. 56, presso lo studio dell'Avv.
Susanna Giacalone (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in atti. appellata-contumace oggetto: appello contro la sentenza n. 177/2024 del Giudice di Pace di (causa n. 1216/2023 Pt_1
R.G.), pubblicata in data 11 aprile 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Marsala, ha proposto opposizione Controparte_1
avverso i seguenti verbali di infrazione: a) n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre
2022 che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 243,17 e la decurtazione di 3 punti sulla patente;
b)
n. V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022 che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 185,50 e la decurtazione di 3 punti sulla patente.
Con sentenza n. 177/2024 dell'11 aprile 2024, il Giudice di pace ha accolto il ricorso di parte opponente annullando i provvedimenti impugnati e condannando il al pagamento Parte_1 delle spese processuali liquidate in complessivi € 300 di cui € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
Nel presente giudizio, il appellante ha domandato: Pt_1
2 «- ritenere fondato il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.177/2024 resa dal
Giudice di Pace di Marsala nel giudizio n.1216/2023 R.G., pubblicata il 11/04/2024 e notificata il
13/05/2024, così disporre:
In via preliminare,
- ritenere e dichiarare la tardività del ricorso di primo grado proposto da e per Controparte_1
l'effetto dichiararne l'inammissibilità.
Nel merito, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione, previa dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'eccezione di nullità del verbale per mancanza dell'omologazione,
- ritenere e dichiarare legittimi ed efficaci i Verbali n. 23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del
24/12/2022 e n.24235A/2022 (Prot.40082/2022) del 27/12/2022 opposti nel primo grado del giudizio
e ciò per i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto
- rigettare, con qualsivoglia statuizione, l'opposizione avverso i superiori verbali proposta dal
nel giudizio di primo grado con conseguente conferma integrale degli stessi, della Controparte_1
violazione accertata e delle sanzioni con lo stesso irrogate.
Con vittoria di spese ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori ed assorbenti eccezioni, per le ragioni di cui in parte motiva, si chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della novità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di omologazione autovelox».
Parte appellata, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 12 febbraio 2025, nella quale il difensore del appellante ha discusso la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso Pt_1
in appello.
2. Con il primo motivo di appello, il appellante ha chiesto dichiararsi la tardività del Pt_1 ricorso di primo grado proposto da e, per l'effetto, la sua inammissibilità per Controparte_1 violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011.
A tal riguardo, l'art. 7, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 dispone che il ricorso deve essere proposto,
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Riguardo alla notifica effettuata a mezzo del servizio postale, con ordinanza n. 26957/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della
3 raccomandata che informa dell'avvenuto deposito (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (conforme Cass. civ., sez. un., n.
10012/2021 e Cass. civ., n. 5077/2019).
In questi casi, la notifica si intende perfezionata, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione (Cass. civ., n. 4049/2018).
Nel caso in esame, i verbali oggetto di contestazione sono stati depositati all'ufficio postale per mancata consegna dovuta a «temporanea assenza del destinatario» e con invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico con raccomandata del 20 marzo 2023, pertanto, la notifica si è perfezionata il 31 marzo 2023.
Il ricorso di opposizione ai verbali n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre 2022 e n.
V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022 è stato proposto dinanzi al Giudice di Pace il 16 giugno 2023, dunque oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica, in violazione del termine previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.
Non si registrano precedenti di segno contrario, né ricorrono (o sono stati prospettati dall'opponente odierno appellato, rimasto contumace) motivi per non condividere l'orientamento maggioritario.
Osserva il Tribunale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, «in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. civ., n. 363/2019).
L'accoglimento del primo motivo di appello relativo alla tardività della domanda di opposizione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sollevate.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza, anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere riformata.
Le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, trattandosi di giudizio davanti al giudice di pace, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso prossimo ai valori minimi per le fasi di studio
4 della controversia (€ 50), introduttiva del giudizio (€ 50) e decisionale (€ 80) - con esclusione della fase istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021) - e ai valori minimi per la fase istruttoria (€ 34), per complessivi € 214, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'odierna appellata e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5 D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 1.100.
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, nonché i risultati conseguiti (accoglimento dell'appello) e la contumacia di parte appellata, si ritiene congruo liquidare un importo ai valori minimi per le fasi di studio (€ 66), introduttiva del giudizio (€ 66) e decisionale (€ 100) - con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (Cass. civ., n. 10206/2021)
- per complessivi € 232, oltre una somma per rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre spese documentate (€ 64,50).
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma integralmente la Parte_1
sentenza n. 177/2024 (n. 1216/2023 R.G.) del Giudice di pace di Marsala, pubblicata in data 11 aprile
2024.
3) Rigetta l'opposizione ai verbali n. V/23254A/2022 (Prot. 39101/2022) del 24 dicembre 2022
e n. V/24235A/2022 (Prot. 40082/2022) del 27 dicembre 2022.
4) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio davanti al Giudice di pace di spese che si liquidano in € 214, oltre Pt_1
una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Condanna alla rifusione in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente giudizio di appello, spese che si liquidano in € 232, oltre una somma per
5 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 64,50 per spese documentate non imponibili.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Marsala, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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