Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1148/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento d'appello ai sensi dell'art. 30 comma 6 D. Lvo 286/98 promosso con atto di citazione notificato l'11.12.2023 proposto da:
nato in [...] il [...], con l'avv. Maurizio Simini del Foro di Parte_1
Brescia che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
contro
Questura di Brescia, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia
APPELLATO
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
CONCLUSIONI APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma dell'impugnato decreto cronol. 6986/23 del 11/10/23 notificato in data 13/12/23, annullare il provvedimento del Questore di Brescia prot. Cat.A.12/2022/Immig/IIISez/21BS004908 in data 21.01.2022, notificato in data 02.03.2022 di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi familiari dell'appellante, o comunque dichiararne l'illegittimità; per l'effetto, disporre il rilascio del richiesto duplicato.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO: respingere l'appello con vittoria di spese.
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE: letto in particolare l'atto di citazione in appello proposto da avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702ter cpc (vecchio rito) Parte_1 emessa dal Tribunale di Brescia in data 11/11/2023, con la quale veniva rigettato il ricorso con il quale l'appellante aveva impugnato il provvedimento del Questore di Brescia che aveva negato il rilascio di duplicato di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, e anzi revocato il suddetto titolo in ragione della pericolosità sociale dell'appellante.
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Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella quale si chiede la conferma del provvedimento impugnato.
Ritenuto che (tenendo peraltro conto che nella fattispecie i due figli dell'appellante sono cittadini italiani) debbano farsi propri i principi espressi da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15750 del 12/06/2019 secondo cui “in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.
Ritenuto che, nel caso specifico, in considerazione:
- della vetustà della maggior parte delle condotte criminose evincibili dai precedenti penali dell'appellante (due contravvenzioni del 2008 e 2013 ed una rapina impropria aggravata e porto d'armi ex art. 4 L.110/75 del 2010) - del fatto che, quanto alle più recenti condotte criminose contestate:
1. per quella risalente al 2018/2020 per maltrattamenti in famiglia, plurimi episodi di lesioni personali ai danni della moglie e violazione degli obblighi di assistenza personale, l'appellante riportava l'assoluzione dal reato di cui all'art. 572 c.p. e la condanna solamente per il reato di cui all'art. 570 bis e per una delle lesioni personali, commessa nel marzo 2018;
2. per quella risalente al 03/12/2019 per lesioni personali aggravate in concorso, veniva emessa sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, esclusa l'aggravante dell'uso di oggetto atto ad offendere;
- della pregressa e diuturna permanenza del el nostro Paese;
Pt_1
- del positivo legame padre-figli, come attestato dalla stessa madre dei minori nella dichiarazione del
14/11/2023 versata in atti.
- dell'adempimento sostanzialmente costante dei propri obblighi di mantenimento a favore dei minori
(reso possibile anche dal reperimento di una tendenzialmente stabile attività lavorativa), così come ancora si evince dalla dichiarazione appena citata;
- dell'intervenuta separazione consensuale con la moglie, che autorizza una prognosi favorevole in relazione a future condotte maltrattanti e/o violente nei confronti della stessa;
possano evincersi ampi elementi per ritenere recessiva, nel giudizio di bilanciamento da operarsi in concreto secondo le indicazioni della Suprema Corte, l'esigenza social-preventiva dello Stato ospitante rispetto alle esigenze primarie inerenti i minori, la cui completa rescissione dei rapporti con il padre potrebbe comportare sofferenze e problematicità nella fase evolutiva. Esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis CPC e art. 30 comma 6, d.lgs. n. 286/1998- art. 20 D.Lgs. 150/2011 depositato il 25.3.2022 proponeva dinnanzi al Tribunale di Brescia ricorso avverso il Parte_1 provvedimento con il quale il Questore di Brescia gli aveva revocato il permesso di soggiorno per CP_2 soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli il 17.7.2014 per motivi di famiglia in ragione della sua ritenuta pericolosità sociale. Esponeva: egli era stato condannato il 12.5.2021 con sentenza nr. 1510/21 del
Tribunale di Brescia a 1 anno e 3 mesi di reclusione per la violazione degli artt. 582 e 585 CP e a € 300 di multa per la violazione dell'art. 570 CP;
il 31.3.2014, con decreto penale del GIP del Tribunale di Co Brescia esecutivo il 24/4/14, era stato condannato a 103 euro di multa per la violazione dell'art. 650
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ancora era stato condannato il 25.1.2011 con decreto penale del GIP del Tribunale di Brescia esecutivo il 1.1.2011, a 30 giorni di arresto e 900 euro di ammenda, convertiti in 1.140 euro di ammenda, per la violazione dell'art. 186 c. 2 lettera C del CDS. Rilevava che la maggior parte dei reati compiuti e delle condanne comminate erano avvenuti prima del rilascio del permesso di soggiorno risalente al 17.7.2014
e che le condanne gli erano state inflitte attraverso lo strumento del decreto penale di condanna, a dimostrazione della sua non particolare pericolosità, della non particolare gravità dei reati compiuti e dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di altri reati. Peraltro la condanna di cui alla sentenza n. 1510/2021 era stata quasi totalmente riformata in senso assolutorio dalla Corte di Appello di
Brescia e residuava unicamente l'imputazione per il reato di cui all'art. 570 CP, per altro scaturita da un profondo periodo di depressione e dalla momentanea perdita dell'attività lavorativa che aveva costretto il ricorrente in quel periodo a vivere in macchina. Il procedimento penale n. 226/2020 RGNR, chiamato per l'udienza dibattimentale del 1/12/2022 era completamente destituito di fondamento e, per quanto concerneva il procedimento avente ad oggetto i fatti del 11/12/2020, anch'esso doveva essere oggetto di attento vaglio dibattimentale. Del resto la Corte di Cassazione afferma che perché il diniego/revoca del permesso di soggiorno possa considerarsi legittimo è necessaria la formulazione di un giudizio di mancata integrazione sociale, da effettuarsi in concreto.
La Questura di Brescia si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'Autorità giudiziaria amministrativa. In particolare, sottolineava che nel caso in esame in cui veniva opposta la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo e veniva chiesta la restituzione di tale permesso, si doveva ritenere che l'interesse fatto valere non fosse il diritto all'unità familiare bensì l'interesse legittimo al mantenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Nel merito riteneva infondata la domanda perché le eventuali irregolarità o i vizi di carattere formale del provvedimento amministrativo sono irrilevanti ai fini del giudizio, teso unicamente a verificare la sussistenza o meno in capo a colui che agisce dei requisiti per l'acquisto o il mantenimento del diritto soggettivo asseritamente leso e parte ricorrente non aveva dimostrato i presupposti costitutivi del suo diritto.
Il Tribunale con ordinanza pubblicata l'11.11.2023, qui oggetto di impugnazione, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. Osservava
. andava rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario formulata dall'Amministrazione resistente perché la controversia – opposizione alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi familiari – non aveva ad oggetto l'annullamento del provvedimento del Questore ma l'accertamento del diritto dell'istante ad ottenere il titolo di soggiorno invocato. La domanda investiva dunque un diritto soggettivo e non un atto amministrativo, se non strumentalmente.
. nel merito l'amministrazione resistente aveva addotto a fondamento della revoca del titolo di soggiorno la circostanza che il sig. ra soggetto socialmente pericoloso in ragione delle condanne penali Pt_1 inflittegli, delle plurime segnalazioni di polizia per fatti di reato e dei procedimenti penali tuttora pendenti a suo carico. Il ricorrente aveva riportato, tra il 2011 e il 2021, diverse condanne penali tutte in grado di destare un notevole allarme sociale tra le quali: il decreto penale emesso dal GIP del Tribunale di Brescia il 25.1.2011 ed esecutivo dal 1.10.2011 con il quale era stato condannato alla pena di euro 1.140 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.; la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Brescia il 22.9.2011, irrevocabile dall'8.1.2011, con la quale gli era stata applicata la pena di anni due di reclusione e di euro 300 di multa per rapina impropria (art. 628, comma Co 2 e per la contravvenzione di porto abusivo di strumenti atti ad offendere (art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110); il decreto penale emesso dal GIP di Brescia il 31.3.2014 con il quale era stato condannato alla pena Co di euro 103 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 la sentenza emessa dalla Corte
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d'Appello di Brescia il 22.3.2022 con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa (non sospesa) per i delitti di cui agli artt. 582, 585 e 577, comma 1, n. 1 e 570-bis
CP, commessi in danno dell'ex coniuge . Andavano poi considerate le recentissime invero Persona_1 assai preoccupanti segnalazioni di polizia che non consentivano di ritenere che la condotta di vita del ricorrente fosse mutata: infatti il 12.12.2020 egli era stato deferito per rapina impropria in quanto «in data 11.12.2020 alle ore 21.55 … un equipaggio si portava in viale della stazione … sul posto, il richiedente … (PO) … riferiva che, poco prima, alle ore 21.50 circa, mentre transitava a bordo del proprio velocipede in viale della stazione, due uomini lo avevano aggredito, nel tentativo di impossessarsi del suo telefono cellulare. In particolare, il .. (PO) con dichiarazioni sottoscritte … corroborate dalle immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza cittadino, indicava, in quello che successivamente veniva identificato per … (CORREO) l'uomo che cercava pretestuosamente di attirare la sua attenzione e che tentava di sfilare dalla tasca della giubba indossata dalla parte offesa il telefono cellulare. L'atto di impossessamento del dispositivo elettronico non giungeva al pieno compimento, in quanto l'oggetto cadeva in terra, subendo il danneggiamento dello schermo, che si infrangeva. Il … (PO) che, quindi, tentava di ritornare in possesso del telefono anzidetto, subiva l'aggressione, con calci e pugni, ad opera di … (CORREO) che di che Parte_1 interveniva a sostegno del fratello, al fine di giungere alla consumazione del reato. I pugni giungevano al bersaglio e uno, particolarmente, attingeva al volto la parte offesa, che subiva infrazione ad un dente con sanguinamento delle mucose relative, ciò nonostante, il …(PO) riusciva ad allontanarsi temporaneamente dal luogo, tornando in possesso del cellulare, lasciando però sul posto il velocipede. Il veicolo veniva quindi preso di mira dai due correi, che lo danneggiavano. All'arrivo degli operatori, gli autori erano ancora presenti e venivano identificati, mentre la vittima veniva accompagnata presso nosocomio». Il ricorrente era stato ulteriormente deferito il 5.4.2022, il 17.4.2022 e il 22.5.2022 per i reati di lesioni personali aggravate, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi improprie. Il 19.4.2022 egli era stato inoltre segnalato al Prefetto quale assuntore di cocaina. Plurime erano anche le sanzioni amministrative per ubriachezza molesta irrogate al ricorrente in epoca recente. Nei confronti del ricorrente era stato emesso il 16.2.2022 avviso orale del Questore di
Brescia che lo aveva invitato a tenere condotta conforme alla legge, pena l'applicazione di una misura di prevenzione;
ancora il ricorrente era stato attinto dall'ulteriore provvedimento n. 33/2022 Mis. Prev. del
28.9.2022 con il quale il Questore di Brescia gli aveva vietato, ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con mod., dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, di accedere all'esercizio pubblico denominato “American Bar” sito nel Comune di Bagnolo Mella per la durata di un anno, alla luce del comportamento violento dallo stesso colà tenuto il 18.1.2022. Né, del resto, la presenza del nucleo familiare d'origine né lo svolgimento di un'attività lavorativa avevano agito da deterrente per impedire al ricorrente di tenere una condotta contraria alle regole della convivenza civile. In conclusione, non erano emerse ragioni relative all'unità familiare che potessero dirsi prevalenti rispetto alla necessità di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, con conseguente rigetto del ricorso.
. in considerazione della peculiarità della materia e delle questioni interpretative ad esse sottese, sussistevano giusti motivi per la totale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza, comunicata dalla cancelleria del Tribunale il 13.11.2023, proponeva appello con atto di citazione notificato al l'11.12.2023 e depositato in pari Parte_1 CP_1 data chiedendo che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la Corte annullasse il predetto provvedimento o comunque ne dichiarasse l'illegittimità e per l'effetto disponesse il rilascio del duplicato del suo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Il P.G. il 18.03.2024 concludeva come indicato in epigrafe.
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Si costituiva in giudizio il il 19.1.2024 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria Controparte_1 di spese di lite. Si riportava alle dettagliate informazioni rese dalla Questura di Brescia prodotte in primo grado.
All'udienza del 20.3.2024 non compariva nessuno per il , il difensore Controparte_1 dell'appellante insisteva nell'istanza di sospensiva rilavando che il sig. svolgeva Parte_1 attività lavorativa e si riservava di depositare le relative buste paga. Il Consigliere Istr. fissava l'udienza del 28.5.2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter CPC per la rimessione della causa in decisione, assegnava alle parti i termini ai sensi dell'art. 352 C.P.C. e si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensiva. Mandava alla cancelleria di acquisire certificato penale e dei carichi pendenti aggiornati dell'appellante.
Con ordinanza in data 20.3.2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva ritenendo che le deduzioni svolte nell'atto di appello non fossero “prima facie” infondate e considerato il pregiudizio che all'appellante sarebbe derivato dall'espulsione.
La Cancelleria acquisiva certificato penale e dei carichi pendenti aggiornato.
Il difensore dell'appellante depositava in data 28.3.2024 foglio di precisazione delle conclusioni con cui concludeva come in atto di appello e depositava ulteriore documentazione attestante l'attività lavorativa svolta da (busta paga gennaio 2024, CU 2024 Boral srl;
CU 2024 Giotek srl;
Controparte_4 nuovo contratto di lavoro;
nuova promessa di assunzione;
richiesta ricovero;
ricovero ospedaliero).
Parte appellante depositava il 22.5.2024 note scritte in vista dell'udienza cartolare del 28.5.2024 e allegava contratto di lavoro datato 5.4.2024 e certificato di presa in carico del . CP_5
All'udienza del 28.5.2025 il Cons Istr. rimetteva la causa al Collegio per la decisione e la Corte con ordinanza del 29.5.2024 rimetteva la causa in istruttoria ritenendo di disporre la comparizione personale dell'appellante e dell'ex moglie con incarico alla cancelleria di acquisire certificato Persona_1 penale e dei carichi pendenti aggiornati e con richiesta all'appellante di produrre documentazione lavorativa aggiornata e sulla presa in carico presso il i Carabinieri competenti per il luogo di CP_5 residenza dell'appellante avrebbero riferito circa lo stile, la condotta di vita e i soggetti dall'appellante frequentati;
veniva fissata l'udienza del 19.11.2024 per il prosieguo.
In data 5.11.2024 la difesa dell'appellante depositava contratto di lavoro 8.4.2024, relazione SMI Mago di Oz, sentenza GIP di Brescia 1236/24 di assoluzione e sentenza Tribunale di Brescia 2877/24 di non doversi procedere nonché contratto di lavoro 28.6.2024 a tempo indeterminato.
La Cancelleria acquisiva certificato penale e dei carichi pendenti aggiornato e il 10.11.2024 pervenivano informazioni di Carabinieri di Bagnolo Mella sull'appellante.
All'udienza del 19.11.2024 venivano sentiti separatamente l'appellante e l'ex moglie . La Persona_1 Corte quindi fissava per la discussione orale l'udienza del 21.1.2025 con termine al difensore per deposito di note scritte.
Il 9.1.2025 la difesa dell'appellante depositava memoria autorizzata con fasc. RGNR 11889/2024
Procura di Brescia.
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All'udienza del 21.1.2025 il difensore svolgeva discussione orale e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'atto di appello la difesa di evidenzia quanto segue: Controparte_4
. la Questura non ha operato un ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. Infatti le pregresse condanne del ricorrente (per reati di minima gravità) sono tutti risalenti a prima del rilascio dell'originario permesso di soggiorno (di cui il ricorrente ha chiesto il duplicato, poi negato con il provvedimento opposto) e di conseguenza non possono costituire il fondamento della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto già valutate al momento del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui l'appellante aveva richiesto semplicemente un duplicato.
. il provvedimento impugnato è carente di motivazione laddove mancano rilevanti e nuovi elementi che possano condurre ad un giudizio di pericolosità sociale o non integrazione del soggetto, dal momento che gli unici fatti successivi al rilascio del permesso di soggiorno dell'aprile 2022 non hanno avuto alcuno sviluppo processuale.
. il Tribunale ha errato nel valutare il piano meramente formale della sentenza di NPL di cui al pp
226/2020 RGNR posto che la motivazione deve considerarsi predominante (“la persona offesa ha precisato di non essere stato percosso con pugni e calci, escludendo che gli imputati avessero usato la lattina di birra per colpirlo”) rispetto allo strumento utilizzato (sentenza di NPL ovvero sentenza ex art. 129 cpp) per affermare l'insussistenza dei fatti contestati.
. il provvedimento impugnato ha valorizzato il mancato assolvimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori ma il fatto che il ricorrente e la moglie avessero concordato un divorzio congiunto provava la distensione dei rapporti.
. non poteva affermarsi che l'appellante non avesse raggiunto un sufficiente livello di integrazione sociale solo a causa del momentaneo periodo di inoccupazione dal quale era scaturita la violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'appellante ha in realtà ora raggiunto un sufficiente livello d'integrazione sociale in ragione anche dell'attività lavorativa che egli ad oggi svolge.
Il nella comparsa di costituzione chiede il rigetto dell'appello evidenziando che il Controparte_1 giudizio di pericolosità che aveva comportato la revoca della carta di soggiorno non può essere oggetto di censura.
La Corte ritiene che l'appello possa trovare accoglimento. L'art. 9 comma 7 Decreto Legislativo 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione di cui al comma 9; c) quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma
4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno per lungo periodo da parte di altro Stato dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e che nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero a una delle categorie indicate dall'art. 1 legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituito dall'art. 2 legge 3.8.1988 n. 327 o nell'art. 1 legge 31.5.1965 n. 575 come sostituito dall'art. 13 della legge 13.9.1982 n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 CPP nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 CPP. Ai fini dell'adozione di provvedimento di diniego di rilascio del pagina 6 di 8 n. 1148/2023 RG
permesso di soggiorno di cui al presente comma il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Nel caso in esame la Questura ha revocato il permesso di soggiorno all'odierno appellante sulla base della dedotta pericolosità sociale dello stesso desunta dai procedenti e dalle pendenze penali: sul punto la Corte rileva come l'appellante ha sì riportato condanne penali ma la condanna per il reato più grave, la rapina impropria, si riferisce ad un fatto commesso molto tempo fa, il 24.12.2010. Ha poi riportato una condanna guida in stato di ebbrezza commesso nell'agosto 2008 e per il reato di lesioni personali ai danni dell'ex moglie, fatto avvenuto nel marzo 2018 che si inquadra in un momento in cui il era in Pt_1 fase di separazione dalla moglie e abusava di alcolici. Va rilevato che è stato altresì condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso nel 2018 mentre è stato assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia in sede di appello (sentenza 22.3.2022). In relazione alle pendenze per fatti più recenti (minaccia e danneggiamento commessi il 15.1.2022) è stata emessa sentenza in data
19.9.2024 di non doversi procedere per rimessione di querela (erano fatti avvenuti all'interno dell'”American Bar” di Bagnolo Mella, dove il sig. veva minacciato sbattendo Pt_1 Parte_2 violentemente a terra uno sgabello) mentre l'imputazione per tentata rapina in concorso e lesioni personali commesse a dicembre 2020 a Brescia è stato riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persone con pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela.
Si prende atto del fatto che a carico del sig. pendono ancora un procedimento per il reato di Pt_1 cui agli artt. 582 e 585 CP commesso il 14.3.2022 (con udienza fissata a dicembre 2025) e per altro episodio analogo di lesioni personali ai danni di commesso il 26.8.2024 (la lite tra Persona_2 l'odierno appellante e il è avvenuta su un treno, vi sono state aggressioni reciproche e sia il Per_2 he il sono indagati) e che i Carabinieri di Bagnolo Mella nelle note fatte pervenire a Pt_1 Per_2 questa Corte il 10.11.2024 hanno segnalato come il sia solito abusare di sostanze alcoliche e Pt_1 accompagnarsi a persone con precedenti penali: in effetti anche dalle informazioni fornite dallo SMI di
Bagnolo Mella emerge che l'appellante è da tempo seguito da quel servizio per uso di stupefacenti e uso di alcol medio. Nondimeno, nonostante i numerosi reati commessi, probabilmente molti dei quali sotto l'effetto di alcol, non si può affermare che l'appellante possa oggi essere addirittura considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, come richiede la norma per giustificare la revoca del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ed inoltre si deve tenere conto, al fine di decidere sull'esistenza dei presupposti per la revoca del permesso di soggiorno, come indicato dal succitato art. 9 IV comma, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero: sul punto va rilevato che il sig. è in possesso di permesso di soggiorno per motivi Pt_1 familiari dal 2014, è stato sposato con una cittadina italiana dalla quale ha poi divorziato e che è padre di due minori cittadini italiani stabilmente residenti con la madre in Italia. L'ex moglie dell'appellante,
comparsa all'udienza del 19.11.2024, ha dichiarato che nell'ultimo periodo il Persona_1 Pt_1 le versa circa 400 euro al mese per il mantenimento dei due figli ( nato il [...], e Per_3 Per_4 nato il [...]) - anche se ne dovrebbe versare 500 euro al mese per disposizione del Tribunale
Ordinario-, che mantiene rapporti con i figli mediante videochiamate, che oggi non è più disturbante né aggressivo e che i figli gli sono affezionati. Va peraltro rilevato come il secondogenito dell'appellante sia affetto da grave disabilità a seguito di lesioni riportate nel corso di un incidente stradale mentre era in auto coi nonni materni. Inoltre l'appellante che in passato, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto vari lavori sempre a tempo determinato e di breve durata, dal 1.7.2024 è assunto a tempo indeterminato quale operaio manovale. Si ritiene pertanto che l'appello sia meritevole di accoglimento.
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Stante la particolarità della questione e tenuto conto del fatto che il presente provvedimento di accoglimento dell'appello si fonda anche sugli esiti degli accertamenti successivi all'emissione del provvedimento impugnato, anche le spese di lite di questo grado possono essere compensate.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto da , nato a Controparte_4
BL (Marocco) il 13.2.1983, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del PG, in riforma dell'ordinanza emessa il 11.11.2023 del Tribunale di Brescia resa nel procedimento n. 3524/2022 R.G, così decide:
- disapplicato il provvedimento del Questore di Brescia del 21.1.2022 riconosce a Controparte_4 il diritto a riottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo per motivi familiari.
- compensa tra le parti le spese di lite anche del presente giudizio.
Brescia così deciso nella Camera di Consiglio del 21.1.2025.
il Consigliere est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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