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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1591/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
MA MA, LA
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3930/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023000009 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la sentenza n. 4573/07/2024, depositata il 06/11/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Caserta, in causa tra le parti relativa all'avviso di accertamento e liquidazione successione n. 2023-00000-9 con cui erano state recuperate maggiori imposte ipotecarie per euro 4.090,36 e catastali per euro 2.045,18, oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso introduttivo, la ricorrente aveva dedotto: 1) la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); 2) la mancanza del presupposto impositivo;
3) l'erronea inclusione, nell'attivo ereditario, di alcuni immobili (nn. 5, 6 e 7) che non sarebbero stati più nella disponibilità del de cuius per precedenti trasferimenti non correttamente trascritti.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando la palese incongruenza tra gli estremi catastali indicati dall'Ufficio e quelli richiamati dalla contribuente, e condannava quest'ultima alle spese.
A sostegno del proprio appello, deduce i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione
(artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 36 D.Lgs. 546/1992); 2) violazione dello Statuto del contribuente;
3) erronea applicazione della normativa in materia di presupposto impositivo;
4) idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la mancata disponibilità degli immobili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo il rigetto dell'appello e il pieno rigetto delle censure sollevate, richiamando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e della motivazione della sentenza di primo grado.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, l'eccezione di omessa motivazione è infondata. La sentenza impugnata, pur con motivazione sintetica, espone l'oggetto della controversia;
le doglianze della contribuente;
le ragioni per cui esse sono state ritenute non idonee a scalfire la pretesa erariale;
l'elemento decisivo costituito dalla incongruenza tra i dati catastali.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi e non è meramente apparente.
Anche la dedotta violazione dello Statuto del contribuente (art. 10 L. 212/2000) è infondata e generica.
La contribuente si limita ad affermare che l'Ufficio non avrebbe svolto adeguati approfondimenti istruttori, senza indicare in che modo tale presunta omissione abbia inciso sulla legittimità dell'atto impositivo. Dagli atti risulta, invece, che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio in sede di accertamento con adesione, esaminando la documentazione prodotta e motivando il rigetto dell'istanza in ragione dell'assenza di riscontri catastali coerenti con quanto dedotto dalla contribuente.
Nel merito, l'appello è parimenti infondato.
Le contestazioni della contribuente riguardavano esclusivamente alcuni immobili, indicati ai nn. 5, 6 e 7 dell'avviso. Tuttavia, la documentazione prodotta è risultata parziale e incompleta;
non è emersa una corrispondenza certa tra i dati catastali degli immobili accertati e quelli indicati negli atti notarili prodotti;
eventuali errori di trascrizione o aggiornamento nei pubblici registri avrebbero dovuto essere previamente corretti a cura degli interessati.
La giurisprudenza riconosce che le risultanze catastali costituiscono un valido elemento presuntivo e che l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto in modo idoneo.
Ne discende la legittimità della pretesa erariale e l'infondatezza dell'appello.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 800.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
MA MA, LA
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3930/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023000009 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la sentenza n. 4573/07/2024, depositata il 06/11/2024, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Caserta, in causa tra le parti relativa all'avviso di accertamento e liquidazione successione n. 2023-00000-9 con cui erano state recuperate maggiori imposte ipotecarie per euro 4.090,36 e catastali per euro 2.045,18, oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso introduttivo, la ricorrente aveva dedotto: 1) la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); 2) la mancanza del presupposto impositivo;
3) l'erronea inclusione, nell'attivo ereditario, di alcuni immobili (nn. 5, 6 e 7) che non sarebbero stati più nella disponibilità del de cuius per precedenti trasferimenti non correttamente trascritti.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando la palese incongruenza tra gli estremi catastali indicati dall'Ufficio e quelli richiamati dalla contribuente, e condannava quest'ultima alle spese.
A sostegno del proprio appello, deduce i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione
(artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 36 D.Lgs. 546/1992); 2) violazione dello Statuto del contribuente;
3) erronea applicazione della normativa in materia di presupposto impositivo;
4) idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la mancata disponibilità degli immobili.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, chiedendo il rigetto dell'appello e il pieno rigetto delle censure sollevate, richiamando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e della motivazione della sentenza di primo grado.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto precisato, l'eccezione di omessa motivazione è infondata. La sentenza impugnata, pur con motivazione sintetica, espone l'oggetto della controversia;
le doglianze della contribuente;
le ragioni per cui esse sono state ritenute non idonee a scalfire la pretesa erariale;
l'elemento decisivo costituito dalla incongruenza tra i dati catastali.
Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi e non è meramente apparente.
Anche la dedotta violazione dello Statuto del contribuente (art. 10 L. 212/2000) è infondata e generica.
La contribuente si limita ad affermare che l'Ufficio non avrebbe svolto adeguati approfondimenti istruttori, senza indicare in che modo tale presunta omissione abbia inciso sulla legittimità dell'atto impositivo. Dagli atti risulta, invece, che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio in sede di accertamento con adesione, esaminando la documentazione prodotta e motivando il rigetto dell'istanza in ragione dell'assenza di riscontri catastali coerenti con quanto dedotto dalla contribuente.
Nel merito, l'appello è parimenti infondato.
Le contestazioni della contribuente riguardavano esclusivamente alcuni immobili, indicati ai nn. 5, 6 e 7 dell'avviso. Tuttavia, la documentazione prodotta è risultata parziale e incompleta;
non è emersa una corrispondenza certa tra i dati catastali degli immobili accertati e quelli indicati negli atti notarili prodotti;
eventuali errori di trascrizione o aggiornamento nei pubblici registri avrebbero dovuto essere previamente corretti a cura degli interessati.
La giurisprudenza riconosce che le risultanze catastali costituiscono un valido elemento presuntivo e che l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto in modo idoneo.
Ne discende la legittimità della pretesa erariale e l'infondatezza dell'appello.
La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 800.