Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 625/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 625/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
02/04/2024, promossa:
d a nato a [...] il [...] (C.F. e residente Parte_1 C.F._1
in VIA PIERO DELLA FRANCESCA, N. 3, 34128, TRIESTE, rappresentata e difeso dall'Avv.
Noè TOME' e dall'avv. Alberto TOME'
r i c o r r e n t e
c o n t r o nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
r e s i s t e n t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20/3/2025, nella quale il ricorrente ha così concluso, come da ricorso:
“NEL MERITO: dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore di , nata a [...] il Parte_1
09 maggio 1955 (C.F. e residente a [...]
3, del bene immobile indicato in premesse ed ordinarsi le conseguenti volture e trascrizioni con esonero da responsabilità del Competente Conservatore. Spese di causa rifuse solo in caso di
1
“Vero che da oltre vent'anni, dal 1980 e fino alla di lei morte avvenuta il 14 novembre 2022, ha utilizzato il fabbricato sito in Meduno e censito in Catasto Fabbricati al fg. 17 Persona_1
mapp. 545 , abitandovi, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ed indicato nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc. 2 e doc. 3 del presente atto) da rammostrarsi al teste"
2) " Vero che mai alcuno, nel periodo dal 1980 al 14 novembre 2022, si è opposto a tale possesso, comportandosi come unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile per cui è Persona_1 causa”. 3) “Vero che a partire dal 14 novembre 2022, utilizza, avendo effettuato Parte_1
la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, il fabbricato sito in Meduno e censito in Catasto
Fabbricati al fg. 17 mapp. 545 ed indicato nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc.
2 - doc. 3 del presente atto) da rammostrarsi al teste “. 4) " Vero che mai alcuno si è mai opposto a tale possesso, comportandosi come unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile Parte_1 per cui è causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente ha rappresentato di essere subentrata, quale erede a titolo universale della madre nel possesso Persona_1
ultraventennale, pacifico, ininterrotto ed esclusivo dell'intero fabbricato ad uso abitativo sito in
Comune di Meduno (PN) e così censito: Comune di Meduno – Catasto Fabbricati – fg. 17 Mapp.
545, categoria A/3, classe 3, Consistenza 6,5 vani, superf. Totale: 134 mq, rendita € 328,98, Vicolo
Bearzotti n. 2 PianoT-1.
La domanda è stata promossa nei confronti di e Parte_2 Parte_3
formali comproprietari dell'immobile, in base alle risultanze catastali, assieme alla madre della ricorrente.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti, è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 20/3/2025, nella quale è stato riservato il deposito della sentenza.
2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato
2 pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario. (Cass. 23042/2023).
Inoltre, per quanto concerne la successione nel possesso ad usucapionem, deve rilevarsi che il possesso, quale potere di fatto sulla res, attribuisce determinati vantaggi al possessore e quindi rientra nel suo patrimonio, sicché, alla sua morte, continua nel suo successore a titolo universale con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto, e ciò anche in mancanza di una materiale apprensione della res da parte dell'erede. Ne consegue che, alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, così che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli, del possesso si producono, rispettivamente, a favore ed a carico di quest'ultimo, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene e, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
3 3. Sulle premesse che precedono, è quindi necessario innanzitutto accertare il potere di fatto sull'immobile esercitato dalla sig.ra e, per successione ex art. 1146 c.c., dalla Persona_1
sua erede.
La ricorrente ha provato, mediante la deposizione testimoniale di che l'immobile Tes_1
oggetto di causa è stato posseduto in via esclusiva, continuativamente e in modo incontestato, per un periodo superiore a vent'anni dalla sig.ra e, successivamente, dalla sig.ra Persona_1
La testimone ha infatti dichiarato che almeno dal 1980 ha Parte_1 Persona_1
utilizzato in via esclusiva il fabbricato, per avervi abitato, senza che nessuno mai si sia opposto al suo possesso. Quindi ha aggiunto che, dopo la morte della madre, la casa è stata ed è tuttora gestita in via esclusiva dalla figlia odierna ricorrente, la quale vi si reca abitualmente e la tiene in ordine.
La testimonianza è stata riscontrata dalla documentazione fotografica, perché conferma che l'immobile in questione, riconosciuto in foto dalla testimone, è un fabbricato già adibito ad abitazione della madre della ricorrente.
In definitiva, gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte della ricorrente per successione nel possesso e per tutto il tempo previsto dalla legge, di un Parte_1 potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus.
Basti considerare che l'immobile è gestito esclusivamente dalla ricorrente e, prima di lei, dalla defunta madre quale abitazione personale, senza che nessuno abbia mai vantato pretese sullo stesso, neanche quale comproprietario.
4. Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 625/2024, così decide:
4 1. accerta che , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] TRIESTE C.F._1
è titolare esclusivo dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Comune di Meduno – Catasto Fabbricati fg. 17 Mapp. 545, categoria A/3, classe 3, Consistenza 6,5 vani, superf. Totale: 134 mq, rendita €
328,98, Vicolo Bearzotti n. 2 PianoT-1. per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di cui è già titolare, della residua quota di 408/1000 intestata ai convenuti;
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Pordenone, 02/04/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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