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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9891 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13651 del 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio M. De Filippis e Gaetano Dell'Acqua, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Angelucci e Deborah Cristallo, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.10.2006 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01078 parte
2 serie A04, anno 2006), e dalla loro unione è nato il figlio (15/09/2007); Persona_1 la residenza familiare è stata fissata nell'abitazione in Roma, Via delle Costellazioni n.
314 (per la quota del 75% di proprietà del marito e per la restante quota del 25% di proprietà della moglie).
Il sig. ha rappresentato che, nel corso del tempo, era venuta meno la Parte_1 comunione materiale e spirituale di coppia, a causa di condotte poste in essere dalla signora rea di aver intrattenuto (dal settembre 2022) una relazione sentimentale CP_1 con il sig. conosciuto nell'ambiente di lavoro;
che, pertanto, la Controparte_2 moglie aveva progressivamente iniziato a disinteressarsi della famiglia, trasferendosi a dormire in salotto e rifiutando qualunque contatto con lui;
in seguito la relazione tra la signora e il sig. veniva confermata dalle indagini investigative (cfr. CP_1 CP_2 doc. 1 e 2, relazione investigativa periodo 4/23.01.2023).
Il ricorrente, ricostruita la storia familiare, chiedeva quindi, in via preliminare, l'ascolto del figlio nonché degli investigatori e Persona_1 Persona_2 [...]
(Agenzia investigativa ABLE AGENCY), successivamente, chiedeva di Per_3 dichiarare la separazione personale addebitandola alla moglie, di disporre l'affido condiviso del figlio minore, collocandolo presso il padre, al quale sarebbe stata assegnata la casa familiare, nonché di disporre un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 1.200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento in suo favore nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava tutto quanto dedotto ex adverso evidenziando di contro che il rapporto coniugale era entrato in crisi già dal 2014. Tuttavia, al fine di conservare l'unità familiare, entrambi i coniugi avevano continuato a vivere insieme nel tentativo di mantenere unito il rapporto. Nel corso degli anni, dal 2018 in avanti, però la loro distanza si era progressivamente acuita tanto da provocare una insanabile frattura e la conseguente fine del rapporto durante il periodo pandemico COVID-19, e comunque prima dell'estate 2022.
Tanto premesso, in via riconvenzionale, parte resistente chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, colpevole, con i suoi atteggiamenti e comportamenti reiterati di disinteresse e abbandono nei suoi confronti, di aver provocato la fine della relazione già nel 2014; chiedeva altresì l'assegnazione a sé della casa coniugale (sita in Roma, Via
Delle Costellazioni n. 314), ove avrebbe convissuto unitamente con il figlio minore;
infine, avuto riguardo alla capacità reddituale di entrambi, chiedeva che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e che il padre le corrispondesse per il mantenimento di la somma mensile di € 600, oltre la metà delle spese Persona_1 straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., ritenuto opportuno sentire il figlio
(15.09.2007) sulla sua vita, i suoi interessi e le sue abitudini, rinviava la Persona_1 causa all'udienza del 21.06.2023 per l'ascolto del minore alla presenza della psicologa dello Spazio Famiglie e Minori.
Disposto l'ascolto di , in data 26.06.2023, la dr.ssa Persona_1 Controparte_3 depositava le proprie conclusioni evidenziando che il ragazzo, a seguito della separazione tra i genitori, stava vivendo un momento molto delicato. La psicologa, proseguendo nella propria disamina, evidenziava inoltre che esprime in Persona_1 modo chiaro la sua volontà di poter rimanere con il padre, figura genitoriale maggiormente presente per lo stesso, precisando che: “… i figli sensibili cercano di rimanere accanto al genitore che ritengono più danneggiato dalla separazione, che più ha la necessità di vicinanza e di consolazione. Questo è un atteggiamento naturale … ma non è funzionale ad una crescita psichica sana qualsiasi sia il collocamento dei minori”. Infine, la dr.ssa concludeva proponendo per il ragazzo l'attivazione CP_3 di un percorso di psicoterapia che lo aiutasse a metabolizzare gli eventi della separazione, di modo tale da abbandonare “tendenze disfunzionali e centrandosi sui propri bisogni e desideri”; suggeriva per i genitori l'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità, che li aiutasse a concentrarsi sul figlio.
Con ordinanza del 03.07.2023 il Presidente f.f., in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , Persona_1 collocandolo presso il padre al quale assegnava la casa familiare, disponeva che la frequentazione madre figlio si sarebbe svolta nelle seguenti modalità: “a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un pomeriggio durante la settimana con week end, e due pomeriggi con un pernotto nella settimana senza weekend;
per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni (inizia nel 2024 la madre) un periodo di tre settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio”; con riguardo alle statuizioni di natura economica, disponeva che, tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, la madre contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400, rivalutata secondo gli indici Istat, ponendo a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie.
In data 30.07.2023 parte resistente depositava istanza urgente evidenziando gravi condotte tenute dal sig. nei suoi confronti alla presenza del figlio, chiedendo Parte_1 fossero adottati i provvedimenti ritenuti necessari per porre fine a tali condotte, in via principale e nel merito, fosse confermata la scelta della Psicologa, dr.ssa , Persona_4 quale professionista incaricata di sostenere psicologicamente il minore;
inoltre, in modifica dei provvedimenti presidenziali assunti, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione prevalente dello stesso Persona_1 presso la nuova abitazione materna (sita in Roma, Via della Grande Muraglia n. 494), con la conseguente modifica delle statuizioni di natura economica;
in via subordinata, in modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.07.2023, la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento di quest'ultimo presso l'abitazione materna, con conseguente modifica delle statuizioni di natura economica;
infine, in via istruttoria, chiedeva fosse disposta CTU al fine di valutare la capacità genitoriale del sig. Parte_1
Con provvedimento del 18.08.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il collocamento del figlio minore presso il padre avrebbe dovuto essere accompagnato Persona_1 dall'inizio di una psicoterapia individuale del ragazzo, che gli consentisse di affrancarsi da un possibile e indebito ruolo di conforto del padre, onerava le parti a documentare l'inizio del percorso psicologico del figlio e disponeva che il Servizio sociale competente per il luogo di residenza del minore monitorasse le relazioni familiari e in particolare la relazione genitori figlio e la adeguatezza delle condotte dei genitori. In data 13.12.2023 il Servizio sociale Municipio IX, nella persona dell'assistente sociale e della psicologa dr.ssa , riferivano di aver preso contatti Testimone_1 Testimone_2 con il nucleo e, nello specifico, con il figlio , e che non si configuravano - Persona_1 da parte di entrambi i genitori- atteggiamenti inadeguati e non tutelanti nei suoi confronti. In particolare, dalla relazione emergeva “… un'adeguata attenzione e cura nei confronti del minore … Entrambi i genitori riferiscono alla scrivente di essere in buoni rapporti, soprattutto in relazione al minore e alla sua gestione. Tuttavia raccontano che in passato il loro rapporto non è sempre stato caratterizzato da tale tranquillità”. Con riguardo al percorso di psicoterapia, sia il ragazzo sia i genitori riferivano di aver accolto positivamente tale sostegno: in modo particolare, Persona_1 riferiva di sentirsi più rilassato al termine delle sedute. In conclusione, il Servizio evidenziava che, nonostante il palesato iniziale conflitto vissuto dalle parti, i genitori risultano essere figure accudenti e tutelanti del benessere del minore, avuto riguardo anche alla serenità mostrata dal figlio in sede di colloquio.
Assegnati i termini istruttori, all'udienza del 15.05.2024, il GI ritenuta la causa matura per la decisione per la irrilevanza, genericità delle istanze formulate, valutative e riferite a circostanze collocate in un periodo in cui la crisi coniugale si era già manifestata, invitati i genitori a garantire flessibilità al calendario del figlio stante la sua età; ritenuto altresì opportuno che il Servizio sociale (MUNICIPIO IX) proseguisse il proprio monitoraggio del nucleo, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, onerando le parti ad aggiornare la loro documentazione reddituale.
In data 30.12.2024 il Servizio incaricato depositava relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo evidenziando, nonostante il miglioramento dei rapporti e il contenimento della conflittualità, la necessità che il figlio (ormai prossimo alla maggiore età) proseguisse il percorso di psicoterapia individuale.
Con provvedimento del 24.02.2025 il Giudice istruttore disponeva la prosecuzione del percorso di psicoterapia per il figlio e riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti l'addebito formulate da entrambe le parti, l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio minore , Persona_1 nonché il contributo per il mantenimento richiesto dai coniugi.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione del figlio, hanno una narrazione diversa: da parte del signore viene sottolineato il suo dolore alla scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e l' investimento totale della stessa nella attività lavorativa assorbente a tempo pieno;
da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di controllo e di squalifica posto in essere dal marito nei suoi confronti, con la ricostruzione di episodi reiterati durante un ampio arco temporale.
Nel presente giudizio civile la controversia ha riguardato prevalentemente l'affidamento e il collocamento del figlio, disposto presso il padre sia per la chiara preferenza espressa dal ragazzo sia perché il padre è stato molto presente nella sua gestione quotidiana.
Già nella ordinanza presidenziale era stato tuttavia evidenziato che il sig. è il Parte_1 genitore che ha maggiormente subito la separazione avvertendola come una ferita aperta e coinvolgendo anche il figlio nella sua sofferenza (cfr. episodio del prete che calma gli animi, scoperta dei messaggi sul telefono della madre proprio da parte del figlio), tanto che la psicologa dello spazio famiglia minore ha sottolineato che …. i figli, molto sensibili, cercano di rimanere accanto al genitore che ritengono più danneggiato dalla separazione, che più secondo la propria interpretazione ha necessità di vicinanza
e di consolazione. Questo è un atteggiamento naturale che i genitori tendono consciamente a valorizzare e inconsciamente a richiedere, ma non è funzionale ad una crescita psichica sana
Per questo motivo, l'ordinanza presidenziale aveva disposto che il collocamento di
[...]
presso il padre fosse accompagnato dall'inizio di una psicoterapia individuale Per_1 del ragazzo che gli consentisse di affrancarsi da un possibile e indebito ruolo di conforto del padre invece che valorizzare la sua autonomia di vita da adolescente.
Nel prosieguo del giudizio le parti hanno alternato una condotta di attacco, frutto di una logica accusatoria, con la richiesta della signora di affido esclusivo del figlio, CP_1 con una condotta più conciliante, registrata nelle ultime relazioni del Servizio sociale.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal sig. deve essere Parte_1 respinta. Invero, motivo principale della richiesta di addebito sono la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il sig. dal mese di settembre 2022, CP_2 relazione che avrebbe pregiudicato la sua onorabilità, facendo venir meno i principi di lealtà e di correttezza tra le parti, distruggendo il ménage familiare e tutti gli equilibri.
Si evidenzia, tuttavia, che il sig. si è limitato a denunciare la relazione della Parte_1 moglie sulla base delle risultanze del dossier investigativo del gennaio 2023, andando esso stesso a circoscrivere il periodo di crisi della coppia in un lasso temporale di 4 mesi
(settembre 2022 gennaio 2023), di poco antecedente alla presentazione del ricorso per separazione, così confermando implicitamente la preesistenza della crisi, come dedotto reiteratamente e in maniera circostanziata dalla CP_1
Dalle rappresentazioni delle parti è emerso in maniera chiara che il loro rapporto fosse tutt'altro che saldo, essendo già da tempo deteriorato -circostanza riferita a più riprese dalla stessa signora a causa di incompatibilità caratteriali, che negli anni si era CP_1 acuite sino a comportare l'improseguibilità della convivenza. In tale contesto di assenza di comunicazione, il sig. ha assistito passivamente Parte_1 all'acuirsi della crisi, omettendo qualsivoglia tentativo di comprendere le ragioni del disagio della moglie e perpetuando una quotidianità improntata a una mera collaborazione funzionale, simulando una normalità relazionale di fatto inesistente.
La domanda di addebito formulata dalla signora deve essere parimenti respinta. CP_1
Parte resistente, ripercorrendo la storia familiare, ha evidenziato in modo chiaro che la crisi con il marito aveva avuto il suo inizio nel 2014 e che, nel tempo, si era progressivamente e irrimediabilmente acuita (in modo particolare durante il periodo pandemico), sino alla completa rottura nel 2018, quando oramai entrambe le parti erano due estranei l'una per l'altro. Anche in questo caso, tuttavia, la signora ha ricostruito la storia familiare in modo inidoneo a comprovare che la fine della relazione tra le parti fosse da addebitarsi in maniera inequivoca a responsabilità del marito.
Sulla base di tali evidenze, dunque, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica la fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal Giudice istruttore.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata, osserva preliminarmente che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alle stesse parti richiedenti, le quali si sono limitate semplicemente a disegnare un quadro generico, non rappresentando i motivi scatenanti la rottura.
Tale onere, evidentemente, non è stato debitamente assolto da parte di entrambe le parti.
La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito proposta da entrambi deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Assegno di mantenimento richiesto dal marito
La controversia tra le parti ha riguardato la richiesta di un assegno di mantenimento inizialmente avanzata dal marito e contestata dalla moglie e, in un secondo tempo, chiesta anche da quest'ultima
La domanda di entrambi è infondata perché sulla scorta della documentazione depositata nonché delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20.06.2023, è emerso in modo incontrovertibile che entrambi dispongano di risorse economiche tali che possano consentire loro di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dall'esame della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti è emerso quanto segue.
Il sig. è impiegato presso la società Parte_1 Parte_2 per uno stipendio netto mensile di ca € 2.700, oltre a premi
[...] di risultato e indennità (contribuzione annua lorda pari a € 53.952,99 come emerge dal
CUD 2024; € 48.841 per il 2020; € 50.858 per il 2021; € 52247 per il 2022). Oltre a ciò, il sig. ha dichiarato di essere proprietario della quota del 75% della casa Parte_1 familiare di cui è assegnatario e convivente con il figlio, nonché della quota del 50% di una abitazione in Roma (Via Borgorose 15) e di una abitazione in località Ostia (Via Regina Maria Pia 29), entrambe in comproprietà con il fratello , giusta successione Per_5 paterna;
La signora invece è funzionario presso la società SALCEF SPA A SOCIO CP_1
UNICO, percependo uno stipendio netto mensile di circa € 3.400, oltre a premi di produzione e indennità (contribuzione annua lorda pari a € 69.875 come emerge dal
MOD 730 del 2024). Oltre a ciò, la signora è titolare di quota di proprietà pari CP_1 al 25% della casa familiare (sita in Roma Via delle Costellazioni n. 314), nonché, in comunione ereditaria, con il di lei fratello, di cespiti immobiliari nel Comune di Castel
ES (VT) (descritti nell'atto notorio) e di costituiti con il ricavato CP_4 Codi dell'eredità dei propri genitori (BFP3X4, Buono Postale BFP libretto Postale
48866532). Inoltre, la signora è intestataria di titoli/fondi investiti per un ammontare di
€ 40.273,39 presso SMFI (Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L PIR Dis EUR).
Infine, la signora una volta lasciata la casa familiare, si è trasferita presso un CP_1 immobile preso in locazione (in Via della Grande Muraglia 494, Roma) per il quale corrisponde mensilmente un canone.
Pertanto, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti, è stato accertato che entrambe sono in grado di provvedere al proprio mantenimento,
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore
Le parti sono genitori di (17 anni), che diventerà maggiorenne il prossimo Persona_1 settembre, convivente con il padre nella casa familiare.
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, dalle risultanze del Servizio
Sociale Municipio IX e dalle dichiarazioni rese dallo stesso ragazzo, vi è un contesto familiare accudente e tutelante nei suoi confronti che, con il passare del tempo, ha visto un progressivo miglioramento. Entrambe le figure genitoriali sono risultate in grado di garantire una crescita del figlio, collaborando per il suo benessere. il Collegio conferma l'affido condiviso del figlio minore , il cui Persona_1 collocamento potrà essere mantenuto presso il padre al quale deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via delle Costellazioni n. 314 Scala A Interno 30), in linea con la situazione attuale e con la precisazione che l'assegnazione include unicamente le eventuali pertinenze.
Con riguardo ai tempi di cura, permanenza e frequentazione del figlio con la madre il
Tribunale, confermando le statuizioni assunte in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale (“a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio durante la settimana con week end, e due pomeriggi con un pernotto nella settimana senza weekend;
per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni (inizia nel 2024 la madre) un periodo di tre settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio”), precisa, visti i contrasti insorti tra le parti, che il giorno infrasettimanale (mercoledì) sia comprensivo del pernotto;
sottolinea inoltre che, vista la imminente maggiore età del figlio, la frequentazione potrà avvenire liberamente secondo accordi presi direttamente tra genitore e figlio, preavvertendo l'altro genitore.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, precedentemente dettagliate, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che la signora corrisponda al signor per il mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio la somma mensile di € 400, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di agosto 2023.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il Tribunale dispone che entrambe le parti si faccio carico in pari misura delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014,.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 13651/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
29/09/1959, , e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
06/12/1967, , che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
22.10.2006 in Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01078 parte 2 serie A04, anno 2006);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulata da entrambi;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da entrambi;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione, confermando il suo collocamento presso il padre;
- assegna al sig. la casa coniugale (sita in Roma, Via delle Costellazioni n. Parte_1
314 Scala A Interno 30);
- dispone che la signora tenga con sé il figlio così come disposto in motivazione;
CP_1
- dispone che la signora corrisponda al sig. presso il di lui domicilio, CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio , la somma Persona_1 mensile di € 400, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di agosto 2023
- dispone che entrambe le parti si facciano carico in egual misura delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13651 del 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio M. De Filippis e Gaetano Dell'Acqua, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Angelucci e Deborah Cristallo, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.02.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.10.2006 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01078 parte
2 serie A04, anno 2006), e dalla loro unione è nato il figlio (15/09/2007); Persona_1 la residenza familiare è stata fissata nell'abitazione in Roma, Via delle Costellazioni n.
314 (per la quota del 75% di proprietà del marito e per la restante quota del 25% di proprietà della moglie).
Il sig. ha rappresentato che, nel corso del tempo, era venuta meno la Parte_1 comunione materiale e spirituale di coppia, a causa di condotte poste in essere dalla signora rea di aver intrattenuto (dal settembre 2022) una relazione sentimentale CP_1 con il sig. conosciuto nell'ambiente di lavoro;
che, pertanto, la Controparte_2 moglie aveva progressivamente iniziato a disinteressarsi della famiglia, trasferendosi a dormire in salotto e rifiutando qualunque contatto con lui;
in seguito la relazione tra la signora e il sig. veniva confermata dalle indagini investigative (cfr. CP_1 CP_2 doc. 1 e 2, relazione investigativa periodo 4/23.01.2023).
Il ricorrente, ricostruita la storia familiare, chiedeva quindi, in via preliminare, l'ascolto del figlio nonché degli investigatori e Persona_1 Persona_2 [...]
(Agenzia investigativa ABLE AGENCY), successivamente, chiedeva di Per_3 dichiarare la separazione personale addebitandola alla moglie, di disporre l'affido condiviso del figlio minore, collocandolo presso il padre, al quale sarebbe stata assegnata la casa familiare, nonché di disporre un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 1.200 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento in suo favore nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava tutto quanto dedotto ex adverso evidenziando di contro che il rapporto coniugale era entrato in crisi già dal 2014. Tuttavia, al fine di conservare l'unità familiare, entrambi i coniugi avevano continuato a vivere insieme nel tentativo di mantenere unito il rapporto. Nel corso degli anni, dal 2018 in avanti, però la loro distanza si era progressivamente acuita tanto da provocare una insanabile frattura e la conseguente fine del rapporto durante il periodo pandemico COVID-19, e comunque prima dell'estate 2022.
Tanto premesso, in via riconvenzionale, parte resistente chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito, colpevole, con i suoi atteggiamenti e comportamenti reiterati di disinteresse e abbandono nei suoi confronti, di aver provocato la fine della relazione già nel 2014; chiedeva altresì l'assegnazione a sé della casa coniugale (sita in Roma, Via
Delle Costellazioni n. 314), ove avrebbe convissuto unitamente con il figlio minore;
infine, avuto riguardo alla capacità reddituale di entrambi, chiedeva che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e che il padre le corrispondesse per il mantenimento di la somma mensile di € 600, oltre la metà delle spese Persona_1 straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., ritenuto opportuno sentire il figlio
(15.09.2007) sulla sua vita, i suoi interessi e le sue abitudini, rinviava la Persona_1 causa all'udienza del 21.06.2023 per l'ascolto del minore alla presenza della psicologa dello Spazio Famiglie e Minori.
Disposto l'ascolto di , in data 26.06.2023, la dr.ssa Persona_1 Controparte_3 depositava le proprie conclusioni evidenziando che il ragazzo, a seguito della separazione tra i genitori, stava vivendo un momento molto delicato. La psicologa, proseguendo nella propria disamina, evidenziava inoltre che esprime in Persona_1 modo chiaro la sua volontà di poter rimanere con il padre, figura genitoriale maggiormente presente per lo stesso, precisando che: “… i figli sensibili cercano di rimanere accanto al genitore che ritengono più danneggiato dalla separazione, che più ha la necessità di vicinanza e di consolazione. Questo è un atteggiamento naturale … ma non è funzionale ad una crescita psichica sana qualsiasi sia il collocamento dei minori”. Infine, la dr.ssa concludeva proponendo per il ragazzo l'attivazione CP_3 di un percorso di psicoterapia che lo aiutasse a metabolizzare gli eventi della separazione, di modo tale da abbandonare “tendenze disfunzionali e centrandosi sui propri bisogni e desideri”; suggeriva per i genitori l'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità, che li aiutasse a concentrarsi sul figlio.
Con ordinanza del 03.07.2023 il Presidente f.f., in via provvisoria, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , Persona_1 collocandolo presso il padre al quale assegnava la casa familiare, disponeva che la frequentazione madre figlio si sarebbe svolta nelle seguenti modalità: “a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
un pomeriggio durante la settimana con week end, e due pomeriggi con un pernotto nella settimana senza weekend;
per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni (inizia nel 2024 la madre) un periodo di tre settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio”; con riguardo alle statuizioni di natura economica, disponeva che, tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, la madre contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400, rivalutata secondo gli indici Istat, ponendo a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie.
In data 30.07.2023 parte resistente depositava istanza urgente evidenziando gravi condotte tenute dal sig. nei suoi confronti alla presenza del figlio, chiedendo Parte_1 fossero adottati i provvedimenti ritenuti necessari per porre fine a tali condotte, in via principale e nel merito, fosse confermata la scelta della Psicologa, dr.ssa , Persona_4 quale professionista incaricata di sostenere psicologicamente il minore;
inoltre, in modifica dei provvedimenti presidenziali assunti, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore a sé, con collocazione prevalente dello stesso Persona_1 presso la nuova abitazione materna (sita in Roma, Via della Grande Muraglia n. 494), con la conseguente modifica delle statuizioni di natura economica;
in via subordinata, in modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.07.2023, la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento di quest'ultimo presso l'abitazione materna, con conseguente modifica delle statuizioni di natura economica;
infine, in via istruttoria, chiedeva fosse disposta CTU al fine di valutare la capacità genitoriale del sig. Parte_1
Con provvedimento del 18.08.2023 il Giudice istruttore, rilevato che il collocamento del figlio minore presso il padre avrebbe dovuto essere accompagnato Persona_1 dall'inizio di una psicoterapia individuale del ragazzo, che gli consentisse di affrancarsi da un possibile e indebito ruolo di conforto del padre, onerava le parti a documentare l'inizio del percorso psicologico del figlio e disponeva che il Servizio sociale competente per il luogo di residenza del minore monitorasse le relazioni familiari e in particolare la relazione genitori figlio e la adeguatezza delle condotte dei genitori. In data 13.12.2023 il Servizio sociale Municipio IX, nella persona dell'assistente sociale e della psicologa dr.ssa , riferivano di aver preso contatti Testimone_1 Testimone_2 con il nucleo e, nello specifico, con il figlio , e che non si configuravano - Persona_1 da parte di entrambi i genitori- atteggiamenti inadeguati e non tutelanti nei suoi confronti. In particolare, dalla relazione emergeva “… un'adeguata attenzione e cura nei confronti del minore … Entrambi i genitori riferiscono alla scrivente di essere in buoni rapporti, soprattutto in relazione al minore e alla sua gestione. Tuttavia raccontano che in passato il loro rapporto non è sempre stato caratterizzato da tale tranquillità”. Con riguardo al percorso di psicoterapia, sia il ragazzo sia i genitori riferivano di aver accolto positivamente tale sostegno: in modo particolare, Persona_1 riferiva di sentirsi più rilassato al termine delle sedute. In conclusione, il Servizio evidenziava che, nonostante il palesato iniziale conflitto vissuto dalle parti, i genitori risultano essere figure accudenti e tutelanti del benessere del minore, avuto riguardo anche alla serenità mostrata dal figlio in sede di colloquio.
Assegnati i termini istruttori, all'udienza del 15.05.2024, il GI ritenuta la causa matura per la decisione per la irrilevanza, genericità delle istanze formulate, valutative e riferite a circostanze collocate in un periodo in cui la crisi coniugale si era già manifestata, invitati i genitori a garantire flessibilità al calendario del figlio stante la sua età; ritenuto altresì opportuno che il Servizio sociale (MUNICIPIO IX) proseguisse il proprio monitoraggio del nucleo, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, onerando le parti ad aggiornare la loro documentazione reddituale.
In data 30.12.2024 il Servizio incaricato depositava relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo evidenziando, nonostante il miglioramento dei rapporti e il contenimento della conflittualità, la necessità che il figlio (ormai prossimo alla maggiore età) proseguisse il percorso di psicoterapia individuale.
Con provvedimento del 24.02.2025 il Giudice istruttore disponeva la prosecuzione del percorso di psicoterapia per il figlio e riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti l'addebito formulate da entrambe le parti, l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio minore , Persona_1 nonché il contributo per il mantenimento richiesto dai coniugi.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, di lavoro, di relazione, di gestione del figlio, hanno una narrazione diversa: da parte del signore viene sottolineato il suo dolore alla scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e l' investimento totale della stessa nella attività lavorativa assorbente a tempo pieno;
da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di controllo e di squalifica posto in essere dal marito nei suoi confronti, con la ricostruzione di episodi reiterati durante un ampio arco temporale.
Nel presente giudizio civile la controversia ha riguardato prevalentemente l'affidamento e il collocamento del figlio, disposto presso il padre sia per la chiara preferenza espressa dal ragazzo sia perché il padre è stato molto presente nella sua gestione quotidiana.
Già nella ordinanza presidenziale era stato tuttavia evidenziato che il sig. è il Parte_1 genitore che ha maggiormente subito la separazione avvertendola come una ferita aperta e coinvolgendo anche il figlio nella sua sofferenza (cfr. episodio del prete che calma gli animi, scoperta dei messaggi sul telefono della madre proprio da parte del figlio), tanto che la psicologa dello spazio famiglia minore ha sottolineato che …. i figli, molto sensibili, cercano di rimanere accanto al genitore che ritengono più danneggiato dalla separazione, che più secondo la propria interpretazione ha necessità di vicinanza
e di consolazione. Questo è un atteggiamento naturale che i genitori tendono consciamente a valorizzare e inconsciamente a richiedere, ma non è funzionale ad una crescita psichica sana
Per questo motivo, l'ordinanza presidenziale aveva disposto che il collocamento di
[...]
presso il padre fosse accompagnato dall'inizio di una psicoterapia individuale Per_1 del ragazzo che gli consentisse di affrancarsi da un possibile e indebito ruolo di conforto del padre invece che valorizzare la sua autonomia di vita da adolescente.
Nel prosieguo del giudizio le parti hanno alternato una condotta di attacco, frutto di una logica accusatoria, con la richiesta della signora di affido esclusivo del figlio, CP_1 con una condotta più conciliante, registrata nelle ultime relazioni del Servizio sociale.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal sig. deve essere Parte_1 respinta. Invero, motivo principale della richiesta di addebito sono la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il sig. dal mese di settembre 2022, CP_2 relazione che avrebbe pregiudicato la sua onorabilità, facendo venir meno i principi di lealtà e di correttezza tra le parti, distruggendo il ménage familiare e tutti gli equilibri.
Si evidenzia, tuttavia, che il sig. si è limitato a denunciare la relazione della Parte_1 moglie sulla base delle risultanze del dossier investigativo del gennaio 2023, andando esso stesso a circoscrivere il periodo di crisi della coppia in un lasso temporale di 4 mesi
(settembre 2022 gennaio 2023), di poco antecedente alla presentazione del ricorso per separazione, così confermando implicitamente la preesistenza della crisi, come dedotto reiteratamente e in maniera circostanziata dalla CP_1
Dalle rappresentazioni delle parti è emerso in maniera chiara che il loro rapporto fosse tutt'altro che saldo, essendo già da tempo deteriorato -circostanza riferita a più riprese dalla stessa signora a causa di incompatibilità caratteriali, che negli anni si era CP_1 acuite sino a comportare l'improseguibilità della convivenza. In tale contesto di assenza di comunicazione, il sig. ha assistito passivamente Parte_1 all'acuirsi della crisi, omettendo qualsivoglia tentativo di comprendere le ragioni del disagio della moglie e perpetuando una quotidianità improntata a una mera collaborazione funzionale, simulando una normalità relazionale di fatto inesistente.
La domanda di addebito formulata dalla signora deve essere parimenti respinta. CP_1
Parte resistente, ripercorrendo la storia familiare, ha evidenziato in modo chiaro che la crisi con il marito aveva avuto il suo inizio nel 2014 e che, nel tempo, si era progressivamente e irrimediabilmente acuita (in modo particolare durante il periodo pandemico), sino alla completa rottura nel 2018, quando oramai entrambe le parti erano due estranei l'una per l'altro. Anche in questo caso, tuttavia, la signora ha ricostruito la storia familiare in modo inidoneo a comprovare che la fine della relazione tra le parti fosse da addebitarsi in maniera inequivoca a responsabilità del marito.
Sulla base di tali evidenze, dunque, appaiono irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica la fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal Giudice istruttore.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata, osserva preliminarmente che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alle stesse parti richiedenti, le quali si sono limitate semplicemente a disegnare un quadro generico, non rappresentando i motivi scatenanti la rottura.
Tale onere, evidentemente, non è stato debitamente assolto da parte di entrambe le parti.
La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda di addebito proposta da entrambi deve considerarsi infondata e pertanto deve essere rigettata.
Assegno di mantenimento richiesto dal marito
La controversia tra le parti ha riguardato la richiesta di un assegno di mantenimento inizialmente avanzata dal marito e contestata dalla moglie e, in un secondo tempo, chiesta anche da quest'ultima
La domanda di entrambi è infondata perché sulla scorta della documentazione depositata nonché delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 20.06.2023, è emerso in modo incontrovertibile che entrambi dispongano di risorse economiche tali che possano consentire loro di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dall'esame della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti è emerso quanto segue.
Il sig. è impiegato presso la società Parte_1 Parte_2 per uno stipendio netto mensile di ca € 2.700, oltre a premi
[...] di risultato e indennità (contribuzione annua lorda pari a € 53.952,99 come emerge dal
CUD 2024; € 48.841 per il 2020; € 50.858 per il 2021; € 52247 per il 2022). Oltre a ciò, il sig. ha dichiarato di essere proprietario della quota del 75% della casa Parte_1 familiare di cui è assegnatario e convivente con il figlio, nonché della quota del 50% di una abitazione in Roma (Via Borgorose 15) e di una abitazione in località Ostia (Via Regina Maria Pia 29), entrambe in comproprietà con il fratello , giusta successione Per_5 paterna;
La signora invece è funzionario presso la società SALCEF SPA A SOCIO CP_1
UNICO, percependo uno stipendio netto mensile di circa € 3.400, oltre a premi di produzione e indennità (contribuzione annua lorda pari a € 69.875 come emerge dal
MOD 730 del 2024). Oltre a ciò, la signora è titolare di quota di proprietà pari CP_1 al 25% della casa familiare (sita in Roma Via delle Costellazioni n. 314), nonché, in comunione ereditaria, con il di lei fratello, di cespiti immobiliari nel Comune di Castel
ES (VT) (descritti nell'atto notorio) e di costituiti con il ricavato CP_4 Codi dell'eredità dei propri genitori (BFP3X4, Buono Postale BFP libretto Postale
48866532). Inoltre, la signora è intestataria di titoli/fondi investiti per un ammontare di
€ 40.273,39 presso SMFI (Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L PIR Dis EUR).
Infine, la signora una volta lasciata la casa familiare, si è trasferita presso un CP_1 immobile preso in locazione (in Via della Grande Muraglia 494, Roma) per il quale corrisponde mensilmente un canone.
Pertanto, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti, è stato accertato che entrambe sono in grado di provvedere al proprio mantenimento,
Affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore
Le parti sono genitori di (17 anni), che diventerà maggiorenne il prossimo Persona_1 settembre, convivente con il padre nella casa familiare.
Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, dalle risultanze del Servizio
Sociale Municipio IX e dalle dichiarazioni rese dallo stesso ragazzo, vi è un contesto familiare accudente e tutelante nei suoi confronti che, con il passare del tempo, ha visto un progressivo miglioramento. Entrambe le figure genitoriali sono risultate in grado di garantire una crescita del figlio, collaborando per il suo benessere. il Collegio conferma l'affido condiviso del figlio minore , il cui Persona_1 collocamento potrà essere mantenuto presso il padre al quale deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, Via delle Costellazioni n. 314 Scala A Interno 30), in linea con la situazione attuale e con la precisazione che l'assegnazione include unicamente le eventuali pertinenze.
Con riguardo ai tempi di cura, permanenza e frequentazione del figlio con la madre il
Tribunale, confermando le statuizioni assunte in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale (“a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, un pomeriggio durante la settimana con week end, e due pomeriggi con un pernotto nella settimana senza weekend;
per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni (inizia nel 2024 la madre) un periodo di tre settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio”), precisa, visti i contrasti insorti tra le parti, che il giorno infrasettimanale (mercoledì) sia comprensivo del pernotto;
sottolinea inoltre che, vista la imminente maggiore età del figlio, la frequentazione potrà avvenire liberamente secondo accordi presi direttamente tra genitore e figlio, preavvertendo l'altro genitore.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascuno.
Come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti, precedentemente dettagliate, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che la signora corrisponda al signor per il mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio la somma mensile di € 400, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Persona_1 mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di agosto 2023.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il Tribunale dispone che entrambe le parti si faccio carico in pari misura delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014,.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 13651/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
29/09/1959, , e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
06/12/1967, , che hanno contratto matrimonio in data C.F._2
22.10.2006 in Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 01078 parte 2 serie A04, anno 2006);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulata da entrambi;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da entrambi;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Persona_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione, confermando il suo collocamento presso il padre;
- assegna al sig. la casa coniugale (sita in Roma, Via delle Costellazioni n. Parte_1
314 Scala A Interno 30);
- dispone che la signora tenga con sé il figlio così come disposto in motivazione;
CP_1
- dispone che la signora corrisponda al sig. presso il di lui domicilio, CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio , la somma Persona_1 mensile di € 400, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese di agosto 2023
- dispone che entrambe le parti si facciano carico in egual misura delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi