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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 7263/2020 al Ruolo Generale e vertente tra
(avv. Stefano Simonazzi) Parte_1
-ATTORE-
e
Controparte_1
(avv. Giuseppe Novembre e Ruggero Stefani)
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Ogni diversa contraria eccezione conclusione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena:
- dichiarare la con sede in Controparte_1
Castelvetro di Modena (MO), Via Sinistra Guerro n. 31B, P.I. in persona dei soci P.IVA_1 amministratori sig.ri e , inadempiente al contratto di Parte_2 Controparte_1 promessa di compravendita immobiliare stipulato per scrittura privata fra le parti in data
04.12.2017 e prodotto dall'attore sub doc. n° 1, e segnatamente all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile in oggetto al grezzo;
- conseguentemente trasferire, ex art. 2932 c.c., la piena proprietà della villetta al grezzo identificata al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Modena, Comune di Castelvetro di
Modena al Foglio 29, particella 570, con i relativi diritti in comproprietà sui mappali 567 e 568 nei confronti di e contro la dante causa Controparte_1 in persona dei soci. amministratori sig.ri e , con sede in Parte_2 Controparte_1
Castelvetro di Modena (MO), Via Sinistra Guerro n. 31B, P.I. , in favore di P.IVA_1 Pt_1
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F.
[...]
. C.F._1
- pronunciare la nullità dei contratti denominati “COMPROMESSO” prodotti in atti ed aventi ad oggetto le proprietà immobiliari costituite da altre due villette al grezzo identificate al al Foglio 29, particella 572 , particella 571 ex decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, e conseguentemente condannare la e i soci amministratori Controparte_1 sig.ri e personalmente, tutti in solido fra di loro, alla Parte_2 Controparte_1 restituzione della caparra confirmatoria/acconti incamerati pari a Euro 300.000, e al risarcimento del danno non inferiore a Euro 300.000
- in subordine , nel denegato caso in cui non venga pronunciata la nullità relativa ex decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, dichiarare la Controparte_1 con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Sinistra Guerro n. 31B, P.I.
[...]
, in persona dei soci amministratori sig.ri e , P.IVA_1 Parte_2 Controparte_1 inadempiente al contratto “compromesso villetta n° 3“ prodotto da parte convenuta sub n° 5 e al contratto “compromesso villetta n° 4“ prodotto da parte convenuta sub n° 7 , e per l'effetto trasferire, ex art. 2932 c.c. la piena proprietà delle due villette al grezzo identificate al Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Modena, Comune di Castelvetro di Modena al Foglio 29, particella 572 e particella 571 con i relativi diritti in comproprietà sui mappali 567 e 568 nei confronti di e contro la dante causa Controparte_1 in persona dei soci amministratori sig.ri e , con sede in Parte_2 Controparte_1
Castelvetro di Modena (MO), Via Sinistra Guerro n. 31B, P.I. , in favore di P.IVA_1 CP_2 [...
[...]
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F.
[...]
. C.F._1
- in ulteriore subordine, dichiarare la Controparte_1 on sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Sinistra Guerro n. 31B, P.I. , in
[...] P.IVA_1 persona dei soci amministratori sig.ri e , inadempiente Parte_2 Controparte_1 rispetto a tutti i contratti denominati “COMPROMESSO” prodotti in atti ed aventi ad oggetto le proprietà immobiliari costituite da tre villette al grezzo identificate al Foglio 29, particella 572, particella 571 e particella 570, pronunciare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per fatto colpa della parte convenuta, e conseguentemente condannare la Controparte_1
e i soci amministratori sig.ri e
[...] Parte_2 Controparte_1 personalmente , tutti in solido fra di loro, alla restituzione del doppio della somma di Euro 600.000 incamerata a titolo di caparra, ex art. 1385 c 2 cod. civ.
Sulle somme dovute dovranno essere liquidati interessi moratori per le transazioni commerciali ex
d.lgs. 231/2002.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande attoree in quanto improponibili ed infondate;
in accoglimento della riconvenzionale spiegata, condannare a pagare alla Parte_1 [...] la somma di € 570.000,00, oltre interessi e IVA, come per Controparte_1 legge, ovvero, previa rimessione della causa in istruttoria, della somma che dovesse emergere da una CTU avente ad oggetto il valore attuale dei tre immobili per cui è causa, tenutosi conto del loro stato di avanzamento dei lavori e del prezzo pattuito inizialmente per la vendita di tali immobili ultimati come da capitolato d'appalto, detratta la complessiva somma di Euro 600.000,00
(seicentomila) già versata dal promittente acquirente.
Con vittoria di spese e compensi.
In via subordinata istruttoria ammettersi le prove orali dedotte da parte convenuta nella memoria
10/02/2021 ex art. 183, IV comma c.p.c., con i testimoni ivi indicati.”.
****************** 4
ha notificato a atto di Parte_1 Controparte_1
citazione al fine di ottenere, ex art.2932 cc, il trasferimento in proprio favore della piena proprietà di porzione immobiliare, costituita da villetta in costruzione, al grezzo, identificata al Catasto
Fabbricati del comune di Castelvetro di Modena al Foglio 29, particella 570, con i relativi diritti in comproprietà sui mappali 567 e 568, oggetto di contratto preliminare intercorso fra le parti il 4 dicembre 2017.
La causa è stata iscritta a ruolo dalla convenuta, che si è dichiarata disponibile a trasferire detto immobile al grezzo avanzato, previa corresponsione da parte dell'attore dell'importo già maturato ed ancora dovuto pari ad €.70.000.
Tale parte ha poi evidenziato che il contratto in questione, oltre alla promessa relativa a tale villetta, identificata con il n°2, prevedeva anche un'opzione in favore dell'attore per l'acquisto di ulteriori due villette inserite nel medesimo complesso in costruzione, individuate con il n°3 (a mapp.572) ed il n°4 (a mapp.571). Esercitata dal predetto l'opzione per entrambe e quindi stipulati i relativi preliminari, allo stato l'attore risultava ancora debitore, per acconti già maturati, dell'importo di
€.200.000 per la villetta n°3 e di €.300.000 per la villetta n°4.
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'altrui domanda e la sua condanna al pagamento delle somme dovute, pari a complessivi €.570.000+IVA.
L'attore, successivamente costituito, nelle sue definitive difese:
-ha negato di dovere a controparte ulteriori importi oltre a quelli già versati, pari a complessivi
€.600.000;
-ha chiesto pronunciarsi la nullità dei preliminari relativi alle altre due villette, per mancata prestazione della fideiussione prevista dal Dlgs n°122 del 2005, con condanna alla restituzione degli acconti versati ed al risarcimento dei danni;
-ha esteso in subordine la domanda ex art.2932 cc alle altre due villette;
-ha chiesto, in ulteriore subordine, pronuncia di risoluzione di tutti i preliminari per altrui inadempimento, con condanna alla restituzione del doppio della caparra.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa è stata rimessa in decisione.
Ne è seguita la regressione istruttoria su istanza congiunta delle parti, in vista di loro sopravvenuti accordi.
La trattativa non ha però avuto esito positivo, sicché la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, in data 3 giugno
2024 è stata nuovamente riservata in decisione monocratica. 5
OSSERVA
1) Fra le parti, in primo luogo, è intercorsa scrittura in data 4 dicembre 2017.
Con essa, in previsione della realizzazione da parte sua di quattro villette Controparte_1
indipendenti su lotto edificabile di proprietà dei suoi soci:
a) promette a la vendita della villetta indicata negli allegati con il n°2), al prezzo di Parte_1
€.420.000, contestualmente corrisposto per €.300.000 a titolo di caparra ed acconto prezzo, e da corrispondersi quanto ad €.70.000 “a tetto”, e quanto ai rimanenti €.50.000 a rogito;
b) rilascia al medesimo opzione d'acquisto per “le case 3 e 4 come da planimetrie allegate per le somme concordate di €.495.000 cadauna …secondo l'allegato capitolato di costruzione controfirmato dalle parti”.
In caso di positivo esercizio dell'opzione, è indicato un prezzo totale di compravendita pari ad
€.1.410.000, con la previsione che, detratto quanto già versato, il residuo di €.
1.110.000 venga corrisposto in 5 rate da 200.000 ai primi 5 stati di avanzamento lavori -con saldo di €.110.000 a rogito, corrispondenti:
“Il primo, a sbanchi e fondazioni in c.a già eseguite.
Il secondo al primo piano di tutte e tre le villette già fatto.
Il terzo a copertura avvenuta del tetto di tutte le villette.
Il quarto a impianti interni completati
Il quinto a finiture interne realizzate”;
c) riconosce al predetto la facoltà “di poter rogitare anche al grezzo avanzato”; restando in tal caso inteso “che il prezzo totale resterà quello deciso e gli ultimi due stati di avanzamento saranno pagati con contratto di appalto dei lavori mancanti”.
Per “grezzo avanzato” qui s'intende, evidentemente, il completamento del terzo stato d'avanzamento, con la copertura avvenuta del tetto di tutte le villette.
2) Le parti hanno poi separatamente stipulato due preliminari di compravendita, di contenuto identico, per le villette nn°3 (3C) e 4 (4D), in cui è confermato il prezzo totale di €.495.000 ciascuna, da corrispondersi quanto ad €.200.000 a titolo di caparra ed acconto prezzo entro il 20 ottobre 2018 (3C) ed il 20 gennaio 2019 (4D); quanto ad €.200.000 “a tetto”; rimanenti €.95.000 a rogito.
Si tratta di documenti privi di data, ma certamente di formazione successiva.
In entrambi, è data facoltà alla parte acquirente: 6
“prima del secondo pagamento di acconto all'arrivo del tetto, con il fabbricato già al grezzo, di decidere sia l'avanzamento dei lavori sia di quali lavori sia i tempi di esecuzione e di pagamento del secondo acconto”
“di poter rogitare per sé o per altri anche al grezzo avanzato dopo aver completato i lavori esterni
e avendo pagato il secondo acconto di €.200.000, rimanendo da fare solo i lavori interni che saranno elencati ed accettati”.
3) Infine, ha prodotto in giudizio altro contratto, datato 4 dicembre 2017 come il Parte_1
primo, avente a specifico oggetto il preliminare di vendita della villetta n°2).
Tale contratto replica il contenuto del contratto coevo, nei punti sopra trascritti sub 1a) e 1c).
Non riporta, invece, le clausole inserite negli altri due preliminari di cui si è detto alla fine del precedente punto.
4) Ciò premesso, la domanda proposta in via principale dall'attore ex art.2932 cc, allo scopo di ottenere il trasferimento della villetta sub 2), non può essere accolta.
L'attore, infatti, riconosce che la costruzione è pervenuta alla fase di grezzo avanzato, con il tetto collocato.
Risulta pertanto dovuto l'ulteriore importo di €.70.000, previsto a “a tetto”.
4.1) L'attore sostiene, a tal proposito, che la posa del tetto sia avvenuta contro la sua volontà.
Senonché, né nella scrittura indicata al punto 1), né in quella indicata al punto 3) è data facoltà alla parte acquirente “prima del secondo pagamento di acconto all'arrivo del tetto, con il fabbricato già al grezzo, di decidere sia l'avanzamento dei lavori sia di quali lavori sia i tempi di esecuzione e di pagamento del secondo acconto”.
Come detto, tale previsione ricorre soltanto nei due preliminari indicati al punto 2).
In sua assenza, vale la regola negoziale contraria, che abilita il costruttore a procedere nei lavori secondo l'allegato capitolato firmato dalle parti”, pure prodotto in giudizio (doc.9 convenuta).
In proposito, l'attore lamenta che non gli sia stato “consegnato alcun capitolato per la definizione dei lavori da eseguire, ciò che lascia all'arbitrio della impresa costruttrice/venditrice di realizzare come le pare l'edificazione, e in particolare le finiture”.
Non contesta, però, di averlo sottoscritto, con ciò legittimando l'altrui esecuzione secondo tale capitolato;
che non è esteso ai lavori di finitura, estranei al presente processo.
4.2) Trattasi, pertanto, di pagamento dovuto, ovvero di prestazione già esigibile, ma non eseguita dalla parte proponente la domanda ex art.2932 cc.; che neppure ne ha “fatto offerta nei modi di legge”. 7
4.3) Invero, soltanto in comparsa conclusionale l'attore ha in qualche modo inteso formulare tale offerta, come segue: “la somma di Euro 70.000 potrà essere attribuita, da codesto Tribunale con la emananda sentenza ex art. 2932 c.c. alla Controparte_3
, disponendo la parziale compensazione con quella dovuta al sig. dalla
[...] Pt_1 CP_4
i e di Euro 600.000 , per l'operazione relativa alle altre due
[...] Pt_2 CP_1
costruzioni, (che è composta dalla somma di Euro 300.000 per la restituzione di quanto ha versato per le unità immobiliari part. Società 571 e 572, e di Euro 300.000 per raddoppio della relativa caparra e/o titolo di danno)”.
Trattasi di offerta tardiva e condizionata a vicende estranee allo specifico oggetto, qui limitato alla villetta n°2).
In quanto tale, non può dirsi formulata “nei modi di legge”.
4.4) In tal caso, “la domanda non può essere accolta” (art.2032 co.2° cc).
5) Va del pari rigettata la domanda dell'attore, di nullità dei contratti preliminari di vendita delle villette n°3C) e n°4D), per mancata prestazione della fideiussione prevista dal Dlgs n°122 del 2005, con conseguente “restituzione della caparra confirmatoria/acconti incamerati pari a Euro
300.000” e “risarcimento del danno non inferiore a Euro 300.000”.
Per giurisprudenza ormai uniforme, detta domanda “non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalle norme in esame”. (Cass. n°3817 del 2023)
In proposito, è sufficiente considerare che la medesima parte ha proposto, sia pure in subordine, domanda ex art.2932 cc per ottenere il trasferimento di tali villette;
con ciò inequivocabilmente mostrando di ritenere possibile il loro materiale e giuridico trasferimento nello stato in cui esse attualmente versano.
Su tale aspetto, in effetti, le parti convergono: il loro conflitto, in parte qua, riguarda, infatti, soltanto i profili economici dell'operazione.
L'interesse protetto dall'invocata norma, volta a garantire la restituzione delle somme anticipate dal promissario acquirente, allorché subentri una situazione di crisi del costruttore promittente alienante, non è pertanto nella specie più esposto ad alcun pregiudizio, poiché le due costruzioni esistono nel loro stato minimo (grezzo) in cui gli accordi prevedono la possibilità di acquisto. 8
Si tratta di opere che hanno raggiunto un valore di scambio che lo stesso promissario acquirente considera equivalente alle anticipazioni già corrisposte a tal fine, visto che ne chiede in subordine il trasferimento, ritenendo di aver già pagato l'intero prezzo mediante dette anticipazioni.
Non v'è pertanto più alcun pericolo che le anticipazioni siano state indebitamente corrisposte, e ciò
è riconosciuto dallo stesso attore, che ha chiesto il trasferimento, ma nessuna parziale restituzione di quanto già corrisposto.
Venuto meno l'interesse protetto dalla norma, resta il fine strumentale, che non può ricevere tutela dall'ordinamento.
6) Anche la domanda proposta dall'attore in primo subordine ex art.2932 cc in relazione alle villette
3C) e 4D) non può trovare accoglimento.
Egli, infatti, non contesta che le costruzioni siano nello stato in cui, secondo accordi, sarebbero a suo carico pagamenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati.
Del resto, la facoltà di rogitare in anticipo gli è contrattualmente concessa soltanto al grezzo avanzato, ovvero a tetto posato. Ciò, sia nei patti dell'accordo primigenio, ove è previsto che il prezzo totale resterà quello deciso in relazione al completamento del terzo stato d'avanzamento, ovvero “a copertura avvenuta del tetto di tutte le villette”, con l'ulteriore intesa che “gli ultimi due stati di avanzamento saranno pagati con contratto di appalto dei lavori mancanti”; sia nei patti specifici dei due preliminari, ove la facoltà è concessa “al grezzo avanzato dopo aver completato i lavori esterni e avendo pagato il secondo acconto di €.200.000 (ovvero quello previsto “a tetto”) rimanendo da fare solo i lavori interni che saranno elencati ed accettati”.
Sostiene che l'avanzamento dei lavori sia avvenuto per iniziativa unilaterale di controparte, in spregio al proprio diritto di “decidere sia l'avanzamento dei lavori sia di quali lavori sia i tempi di esecuzione e di pagamento del secondo acconto”.
Tuttavia, tale assunto non potrebbe mai giustificare il trasferimento delle costruzioni nello stato attuale con totale esonero da ulteriori pagamenti, come intende l'attore -che, quanto all'immobile n°4D), neppure ha corrisposto l'intera caparra da tempo dovuta.
6.1) L'attore intende dare in questa sede attuazione coatta all'accordo di trasferimento immobiliare delle due villette in fase di grezzo avanzato, in cui il prezzo è stato come sopra fissato dalle parti, e non è stato interamente pagato.
Com'è noto, le sentenze di "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto", per definizione sono destinate a produrre "gli effetti del contratto non concluso".
Il prezzo pattuito, quindi, risulta dovuto.
Se non ancora esigibile, il relativo pagamento va posto come condizione di trasferimento, non essendo in tal caso necessaria l'offerta (giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. n°36241 del 2021). 9
Ma ciò non corrisponde alla volontà del richiedente, che niente altro vuole pagare.
E' poi vero che “il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa”, essendo in sua facoltà
“esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo” (ex multis, Cass 5638 del 2025).
Soltanto che l'attore non ha formulato domanda in tal senso e, soprattutto, allega un altrui inadempimento -l'aver eseguito i lavori di completamento del terzo stato d'avanzamento di sua iniziativa- che in sé non giustifica alcuna riduzione del prezzo;
tantomeno l'integrale esonero da ulteriori pagamenti.
7) In ulteriore subordine, l'attore propone domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per fatto e colpa della parte convenuta in relazione a tutti gli accordi intercorsi fra le parti, in uno con richiesta di altrui condanna alla restituzione del doppio della somma di Euro 600.000 incamerata a titolo di caparra, ex art. 1385 c 2 cod. civ.
A tal proposito, l'unico inadempimento allegato è quello relativo alla violazione del proprio diritto
“prima del secondo pagamento di acconto all'arrivo del tetto, con il fabbricato già al grezzo, di decidere sia l'avanzamento dei lavori sia di quali lavori sia i tempi di esecuzione e di pagamento del secondo acconto”.
7.1) Si tratta di facoltà non riconosciuta all'attore in relazione alla villetta n°2).
La domanda, in relazione al preliminare relativo a tale immobile, va per ciò solo rigettata.
7.2) Essa, peraltro, non merita accoglimento neppure in relazione ai contratti riportanti tale previsione.
L'inadempimento allegato, in teoria, ha inciso sul diritto del promissario acquirente di decidere, prima della posa del tetto:
a) le tempistiche della reciproca esecuzione;
b) quali lavori in concreto fare eseguire.
Orbene:
a) il vulnus sub a) si presta a soluzione interna ai vigenti contratti, come si dirà al successivo punto
9.3);
b) la previsione sub b) va letta in combinazione con quella iniziale di ciascun contratto, secondo cui il fabbricato sarebbe stato costruito “secondo il capitolato allegato”, salvo modifiche in accordo, da porsi “per iscritto…controfirmando entrambi per accettazione”.
Il capitolato descrive le opere da compiersi sino alla posa del tetto, che chiude il terzo stato d'avanzamento. 10
Ne consegue che il diritto di decidere “quali lavori” far eseguire riguarda soltanto le fasi successive alla posa del tetto, estranee al presente giudizio.
7.3) Più in generale, manca nella difesa dell'attore l'allegazione comparativa fra lo stato di fatto delle villette conseguente all'unilaterale altrui iniziativa, e quello cui si sarebbe pervenuto ove il suo diritto fosse stato rispettato.
Per valutare le conseguenze di un inadempimento, è infatti necessario il c.detto giudizio controfattuale, che si risolve nell' ipotizzare il teorico scenario conseguente all'esatto adempimento.
L'attore non ha in alcun modo allegato in che modo, esercitando il diritto contrattualmente riconosciuto, le due villette, già al grezzo e dopo l'arrivo del tetto, sarebbero state diversamente costruite;
né, tantomeno, ha allegato altrui mancanze costruttive, in termini di vizi, materiali scadenti etc.
Non ha allegato, in definitiva, alcuna circostanza che possa far ritenere il denunciato altrui inadempimento -diversamente da quanto esso oggettivamente appare, per le ragioni esposte- di
“non scarsa importanza”, avuto riguardo al proprio interesse all'acquisto delle villette nello stato di grezzo avanzato.
8) Ne consegue il rigetto di ogni domanda proposta da Parte_1
9) La domanda di pagamento riconvenzionalmente proposta da parte convenuta, per quanto detto, in astratto legittimamente si fonda sulla persistente vigenza degli accordi intercorsi fra le parti.
Per ragioni di opportunità, essa va trattata partitamente.
9.1) Per quanto la domanda attiene all'importo di €.70.000 +IVA, dovuto “a tetto” in relazione alla villetta n°2), la domanda è fondata e va accolta, per le ragioni già esposte al precedente punto 4.1), trattandosi di pagamento scaduto, che l'attore non ha ragione di sospendere ex art.1460 cc.
9.2) La domanda è parimenti fondata nella parte in cui si riferisce all'importo di €.100.000 +IVA, corrispondente alla parte di caparra non versata in relazione alla villetta n°4D). Anche in tal caso di tratta di debito contrattuale scaduto ed esigibile.
9.3) La domanda non può, invece, trovare accoglimento nella parte relativa al pagamento di
€.200.000, dovuto quale secondo acconto per ciascuna delle villette n° 3C) e 4D).
Viene a tal fine in rilievo il diritto, contrattualmente riconosciuto al promissario acquirente, di
“decidere … i tempi … di pagamento del secondo acconto”.
Diritto che, persistendo i contratti, è ancora attuale, non essendo stato mai consumato.
Ne consegue che tali somme non sono allo stato esigibili.
9.4) Per tali ragioni, si condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, del complessivo importo di €.170.000 + IVA, oltre interessi legali dal 23 novembre 2020 -epoca di proposizione 11
della domanda, mediante deposito della comparsa di costituzione con contestuale iscrizione a ruolo-
a saldo.
10) Considerata la controversia di valore corrispondente a quello dei tre immobili nello stato di grezzo avanzato secondo gli accordi, e quindi ricompreso nella fascia mediana della forbice
€.1.000.000-€.2.000.000; valutata la complessiva soccombenza;
si condanna l'attore al rimborso di tre quarti delle spese ex adverso sopportate per il giudizio.
La relativa quota si liquida in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione al valore indicato (e quindi, ex art.6 del
DM n°55/2014, con applicazione del 150% dei valori medi previsti nella fascia fra €.260.000,01 ed
€.520.000, che corrisponde ad aumento del 30%, seguito da ulteriore aumento del 15% circa sull'intero).
Le spese residue si dichiarano compensate fra le parti.
P.Q.M.
1) RIGETTA ogni domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
del complessivo importo di €.170.000+IVA, oltre interessi legali dal 23
[...]
novembre 2020 al saldo.
3) RIGETTA ogni altra domanda proposta da Controparte_1
[...]
4) CONDANNA al rimborso di tre quarti delle spese sostenute da Parte_1 [...]
per il presente giudizio;
quota che liquida in complessivi Controparte_1
€.1.284,75 per esborsi ed €.19.300 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
DICHIARA le spese residue compensate fra le parti
Modena, 29 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-