Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5841 /2021 RG
Alla udienza del 13.06.2025,viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio ex art 127
ter cpc in telematico di note scritte prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 5841 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2021
TRA
Il Sig. , (C.F.: ) avv. Daniele Parte_1 CodiceFiscale_1
Anselmo
ATTORE
1
Co
in persona del Responsabile Direzione Sinistri Controparte_2
Dr. (CF: , P.IVA: avv. Santo CP_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Spagnolo
CONVENUTA
E
Controparte_4
convenuto TU
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
nella contumacia di;
Controparte_4
In accoglimento delle domande attoree, accertata la esclusiva responsabilità del sig. in ordine al sinistro per cui è causa, condanna lo stesso e Controparte_4
la , in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, Controparte_2
subiti da e quantificati nella complessiva somma pari 17.313,28 Parte_1
(di cui 523,00 euro per spese mediche) oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo nonché rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche;
si condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, quantificate nella complessiva somma pari a 2.030,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, spese liquidate al CT , disponendone il versamento in favore dell'Erario.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda di parte attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata, ritualmente, alla compagnia assicuratrice ed al convenuto TU , prodotta in atti in copia.
Passando al merito della questione all'esito della compiuta istruzione, l'istante,
assolvendo al proprio onere probatorio, ha fornito prova esaustiva sia in ordine alla veridicità del sinistro quale fatto storico, sia dei conseguenti danni non patrimoniali patiti a seguito dell'occorso per cui è causa.
Ed, invero, dalle risultanze processuali, segnatamente dalla prova testimoniale assunta è rimasta acclarata la storicità del fatto narrato nell'atto introduttivo;
in particolare, la moglie del sig. ha testualmente dichiarato: Pt_1
“premetto che io mi trovavo affacciata al balcone di casa mia, al terzo piano,
stendevo la biancheria, ed ho visto un furgone di colore bianco che è entrato
nella via Kaggera, strada senza uscita, per fare manovra ed uscire, ed ad un
certo punto con la parte posteriore, facendo retromarcia, ha urtato la scala ove
era mio marito, quest'ultimo si trovava su una scala posta lateralmente
all'ingresso di un nostro magazzino. La scala era posizionata parte dentro il
magazzino e parte fuori, in quanto mio marito stava lubrificando il binario della
saracinesca. Io ho sentito un rumore e poi non ho piu visto parte della scala, ho
cercato di chiamare mio marito, ma stante che non rispondeva sono scesa, ed ho
anche chiamato con il cellulare mio cognato ( ) per aiutarlo;
Testimone_1
quest'ultimo si trovava nella sua abitazione , posta alle spalle di casa nostra. Io
ho trovato mio marito riverso in terra su un fianco e ed era posizionato accanto
alla scala, ed aveva perso i sensi, mio cognato è arrivato subito dopo.
3 Confermo che mio cognato ha accompagnato mio marito in ospedale con la
propria vettura, e sono andata anche io. Mi ricordo che mio marito aveva un
ematoma al viso” .
Ovverosia che il furgone TG. DM 813 NP – guidato dal Sig. Controparte_4
che stava effettuando manovra di retromarcia - urtava la scala, facendolo cadere al suolo;
in conseguenza, il Sig. perdeva i sensi. Pt_1
Ciò posto, in merito alla violazione del Codice della strada, commessa dal convenuto conducente , necessita sottolineare che la manovra del “retrocedere”
alla guida di un veicolo e le relative cautele che il guidatore deve adottare nell'eseguirla sono analizzate nell'art. 154 del Codice della Strada. In particolare,
chi si appresta a fare la retromarcia deve prima:
“Accertarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli
altri utenti della strada, dando la precedenza ai veicoli già in
circolazione.“Segnalare in anticipo la propria intenzione”.
Pertanto, stante la particolare pericolosità della suddetta manovra, i Giudici di
Legittimità, hanno piu volte ribadito che «….., il conducente è tenuto ad usare la
necessaria prudenza al fine di evitare incidenti e, principalmente, ha l'obbligo di
ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo deve percorrere, versando
altrimenti in colpa”.
Ed ancora: “In tema di circolazione stradale, la manovra di retromarcia deve
ritenersi quale operazione pericolosa, che richiede pertanto estrema cautela e va
eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, lentamente e con il completo
dominio dello spazio retrostante: l'accertamento della colpa esclusiva del
4 conducente in retromarcia libera l'altro dalla presunzione della responsabilità
concorrente”.
E' di tutta evidenza che, alla luce delle prove testimoniali raccolte nonché del predetto orientamento integralmente condiviso da questo Giudice, può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, ex art. 2054
c.c., 2 comma, che, come è noto ha solo valenza sussidiaria, trovando applicazione laddove non sia possibile in alcun modo acclarare la dinamica del sinistro.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, e segnatamente al danno biologico riportato da parte attrice il C.T.U. nominato, i cui risultati si condividono in questa sede, ha concluso nel senso che il sig. ha riportato, in Pt_1
conseguenza del sinistro per cui è causa, politrauma con frattura di 4°, 5°, 6° e 7°
costa di destra e contusione del parenchima polmonare di destra.
Il ctu ha concluso che i suddetti danni sono ritenuti senza dubbio collegati eziologicamente all'occorso, e ciò sia in ordine alla dinamica prospettata che alla idoneità e compatibilità della vis lesiva.
Ha concluso che le predette lesioni hanno determinato un periodo di invalidità
temporanea di : 45 gg. di I.T.T.; e 60 gg di ITP al 50% con valutazione percentualistica del danno alla persona nella misura del 7%.
Relativamente a quest'ultimo danno, giova premettere che, esso costituisce una categoria autonoma di nocumento, coesistente all'eventuale danno patrimoniale,
riconosciuto dal legislatore, e definito, in un'accezione molto lata, danno c.d.
biologico ossia riferito alla efficienza lavorativa ed alla conseguenziale capacità di produrre reddito da parte del soggetto leso.
5 In mancanza di una specifica disciplina legislativa, questo giudice ritiene di doversi conformare, nella scelta dei metodi di valutazione del danno biologico,
alla tecnica liquidatoria del cd. punto tabellare, in particolare alla tabella del danno biologico di lieve entità (sotto i 9 punti di invalidità permanente) di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005) con importi aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 16/07/2024.
In concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (44 anni), può essere liquidata al sig.
[...]
la somma complessiva pari a 14.600,24 euro comprensiva del danno Parte_2
biologico e dei gg. di e di per il periodo riconosciuto dal consulente CP_5 CP_6
tecnico d'ufficio.
Alla predetta parte attrice compete, inoltre, il risarcimento del danno morale che,
alla luce delle ultime decisioni della Suprema Corte, è stato ritenuto esso stesso meritevole di risarcimento in quanto lesivo di un diritto costituzionalmente garantito e costituente insieme al danno biologico la categoria unitaria rappresentata dal danno non patrimoniale. Per quanto attiene alla sua valutazione, tale danno, conformemente agli orientamenti delineatisi presso i
Tribunali va quantificato in misura percentualistica rispetto al danno biologico liquidato. In particolare considerate le circostanze della fattispecie oggetto del giudizio, degli atti prodotti da parte attrice e della allegata documentazione appare equo liquidare la somma pari al 15% del danno biologico.
Pertanto, siffatto danno, avuto riguardo alle sofferenze ed al periodo di inabilità ,
nonché ai postumi va liquidato in 2.190,036 euro.
6 Per quanto attiene al danno patrimoniale sono documentati esborsi, accertati dal ctu per prestazioni medico sanitarie pari a 523,00 euro, somma che va pertanto liquidata.
In merito alle spese legali, per la cui liquidazione si è applicato il protocollo dei compensi in materia di Patrocinio a spese dello Stato, si rimanda al dispositivo,
disponendone il versamento in favore dell'Erario.
Pa, lì 13.06. 2025
IL Gop Valentina Cimino
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