Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2011, n. 13395
CASS
Sentenza 17 giugno 2011

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Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere.

Commentario1

  • 1Come si interrompe la prescrizione?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 gennaio 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2011, n. 13395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13395
Data del deposito : 17 giugno 2011

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