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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16133/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONAZZOLI ROBERTA e NN TO IE, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RISI ANTONIO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/09/2024, con cui e NN Parte_1
TO IE, unitisi in matrimonio a Provaglio d'Iseo in data 12.7.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Provaglio d'Iseo al numero 7, parte I, dell'anno 2008), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, modificate con note scritte depositate il 1.4.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.9.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Provaglio di Iseo (BS) di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Quanto all'affidamento della prole, le figli minori e sono congiuntamente affidate ad Persona_1 Persona_2
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entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, attualmente sita in 25049 Iseo (BS), alla Via Risorgimento – Traversa XI n.
1. Sarà onere del IG. EL adoperarsi al fine di spostare la residenza delle figlie presso la propria abitazione, in quanto attualmente risultano ancora formalmente residenti presso l'abitazione della madre. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente l'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie stesse.
3) Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione delle figlie per il tempo in cui le medesime saranno collocate presso di loro (ad esempio: lavaggio vestiti, svolgimento compiti, gestione appuntamenti delle figlie relativi alla salute, sport, scuola …).
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che la IG.ra potrà frequentare le figlie, in Pt_1 conformità alle esigenze lavorative di entrambi i genitori ed alla volontà ed impegni delle figlie stesse, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, inizialmente senza pernottamento, il sabato dalle 13.30 alle 21.00 e domenica dalle 10.00 alle 21.00, con impegno della IG.ra a ritirare e riaccompagnare le figlie, salvo spostamenti in autonomia delle figlie e Pt_1 salvo diverso accordo;
- tutti i giorni dalle 13/13.30 alle 15.30, con consumazione del pranzo presso la casa della madre. Sarà onere del IG. EL ritirare le figlie presso la casa della madre alle ore 15.30, salvo diverso accordo;
- nella giornata del martedì, trattenendosi le figlie presso l'abitazione della madre fino alle ore 17.00, sarà onere della sig.ra riaccompagnare le stesse presso l'abitazione di residenza, compatibilmente con i propri turni di lavoro (in Pt_1 caso di turno di chiusura del negozio sarà onere del IG. EL ritirare le figlie presso la casa della madre), salvo spostamenti in autonomia delle figlie e salvo diverso accordo;
- quanto alle festività/vacanze, durate le vacanze natalizie, per tali intendendosi il periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, verrà applicato il regime ordinario con le seguenti precisazioni: le figlie trascorreranno ogni anno la giornata della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, salvo diverso accordo. Alternativamente di anno in anno trascorreranno l'ultimo giorno dell'anno e Capodanno con uno dei genitori e l'Epifania con l'altro, salvo che uno dei genitori decida di trascorrere il Capodanno fuori dal luogo di residenza. In tal caso i genitori si accorderanno di volta in volta. Durante le vacanze pasquali la madre starà alternativamente, di anno in anno, con le figlie per tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua o per tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasquetta, anche senza pernottamento. I genitori trascorreranno le giornate di compleanno delle figlie suddividendosi equamente gli orari in modo da poter passare entrambi qualche ora con le stesse. Durante l'estate (compatibilmente con il volere delle figlie) la madre terrà con sé le figlie per un periodo, anche non consecutivo, di due settimane. I genitori si impegnano a darsi reciproca comunicazione per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno circa i periodi di ferie che intendono trascorrere con le figlie, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni delle parti e delle figlie. Per quanto riguarda le altre festività minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti.
5) Fermo quanto sopra, la IG.ra potrà frequentare le figlie anche in altri momenti, compatibilmente con le Pt_1 esigenze delle medesime, previo accordo con l'altro genitore.
6) In ogni caso, resta sempre salvo ogni diverso e migliore accordo dei genitori nell'interesse delle figlie.
7) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze delle figlie e la maggiore permanenza delle stesse presso il padre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
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- la IG.ra si impegna a versare al IG. EL, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie, la Pt_1 somma complessiva mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese (data di valuta), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato allo stesso IG. EL, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale contributo al mantenimento sarà corrisposto finché le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi e mensa scolastica;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
- le figlie saranno fiscalmente a carico del IG. EL nella misura del 100%;
- i finanziamenti personali contratti dai coniugi resteranno a carico degli stessi, ad eccezione del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo Golf targato GJ695NE. Si precisa, sul punto, che le rate residue relative al finanziamento accesso per l'acquisto del veicolo Golf targato GJ695NE (rata mensile € 271,47 – fine finanziamento giugno 2025), intestato alla IG.ra saranno sostenute dal IG. EL, essendo detto veicolo in uso esclusivo di quest'ultimo. Il IG. Pt_1
EL, pertanto, si impegna a sostenere, oltre le rate predette, anche qualsivoglia costo/spesa relativa al veicolo in parola (ad esempio: sanzioni, bollo, assicurazione, riparazioni, passaggio di proprietà). Fin d'ora la IG.ra acconsente Pt_1 alla vendita della suddetta autovettura e, pertanto, sarà onere del IG. EL ricercare un possibile compratore di detto veicolo ed avvisare la IG.ra almeno 15 giorni prima la data prevista per il passaggio di proprietà, in modo che la Pt_1 stessa si possa organizzare chiedendo un permesso lavorativo, così da recarsi presso l'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche che le verrà indicata. Quanto al ricavato, il sig. EL tratterrà eventuali somme in eccedenza, previa estinzione del finanziamento in essere.
8) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza delle figlie.
9) Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere delle minori.
10) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per le figlie minori, in modo che possano espatriare anche accompagnati da un solo genitore, previo consenso a tal fine dell'altro.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e NN TO IE Parte_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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