Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 2060/2022
Così composta:
EN ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 2060/2022
Promosso da
( C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell' Avv.to che li rappresenta e Parte_4 difende per mandato in atti
APPELLANTI
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 433/2022 del Tribunale di Latina resa nel procedimento rg 3011/2015 – contratti bancari –
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Con atto di citazione in appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnavano la sentenza del Tribunale di Latina n. 433/2022, chiedendone la riforma.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Con provvedimento depositato il ventuno febbraio 2023 era fissata per la decisione l'udienza dell'undici maggio 2026.
Con istanza depositata il sedici aprile 2025 difensore dell'appellata depositava atto di rinuncia degli appellanti a firma del difensore a ciò autorizzato come da procura in atti e atto di accettazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c., notificata a mezzo Pec in data 14.04.2025, in uno con la procura alle liti in forza della quale il difensore della stessa appellata ha sottoscritto l'atto di accettazione e chiedeva pronuncia di estinzione del processo nonché dando atto di aver ricevuto il pagamento concordato.
La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del ventidue aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN LU de Courtelary
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