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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1269/2024
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. OTTELLI CARLA Parte_1
Per 'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1269/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Carla Ottelli contro
(C.F. CONVENUTO Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Maria Grazia Castauro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 CP_2
conveniva in giudizio il “ deducendo, in fatto: Controparte_1
- che, in data 17.2.2011, essa era stata nominata nuovo amministratore del Parte_1
sito in Lumezzane (BS) via Carlo Zima n. 4, a seguito di revoca del mandato
[...] conferito al precedente amministratore rag. il quale, all'epoca, Controparte_3
amministrava anche il “ , con sede in Lumezzane (BS) via Monsuello n. Controparte_1
1;
pagina 2 di 5 - in forza dell'incarico ricevuto il nuovo amministratore aveva effettuato le dovute verifiche contabili relativamente al conto corrente n. 90033/55 intestato al ed Parte_1 Pt_1
acceso presso Bipop Carire – Filiale di Lumezzane;
- dagli accertamenti effettuati emergeva che negli anni di gestione del precedente amministratore tra i due condomini era stata effettuata una operazione bancaria ingiustificata, ovvero il trasferimento dal conto corrente del al “ Parte_1 Controparte_1 di € 16.130,46 a mezzo di assegno circolare n. 3500117211-06 emesso il 21.2.2008;
- era stata, quindi, inviata al “ richiesta di restituzione della predetta Controparte_1
somma, senza successo;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il “ chiedendo che, accertato il Controparte_1
proprio credito di € 16.130,46 o altra somma risultata in corso di causa, quest'ultimo fosse condannato alla restituzione di detto importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva il “ deducendo, in fatto, che: Controparte_1
- il rag. aveva effettivamente svolto il ruolo di amministratore condominiale sia del CP_3
che del “ ed in detta ultima veste si era reso autore Parte_1 Controparte_1
di comportamenti illeciti da cui era conseguita la revoca dello stesso quale amministratore condominiale e la proposizione nei suoi confronti di un'azione per risarcimento danni e restituzione delle somme da egli indebitamente incamerate;
- la causa avanti il giudice di primo grado si era conclusa con la condanna del rag. al CP_3
pagamento della somma di € 8.582,15, oltre interessi legali dal 15.02.2001 al saldo e rimborso delle spese di lite;
- a seguito della procedura esecutiva incardinata dal il rag. aveva Parte_1 CP_3 provveduto al versamento dell'importo dovuto, consegnando due assegni circolari al
“ tra di cui quello citato da parte attrice;
Controparte_1
- esso convenuto non era a conoscenza del fatto che il conto corrente su cui era stato tratto l'assegno era intestato al . Parte_1
pagina 3 di 5 Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che, essendosi il rag. indebitamente appropriato di somme giacenti sul conto corrente del CP_3
“ provvedendo poi ad emettere assegno circolare per saldare un suo debito Parte_1
personale, ogni richiesta di restituzione avrebbe dovuto essere diretta a quest'ultimo non essendovi stato “alcun passaggio tra i conti correnti dei due condomini”; eccepiva altresì
l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione della somma stante la nullità della convenzione assistita (26.5.16) – unico atto interruttivo - per conflitto di interessi essendo, all'epoca, la amministratrice di entrambi i condomini. CP_2
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, disporsi la corresponsione dei frutti e degli interessi dalla domanda.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
E' infondata l'eccezione di annullabilità della convenzione di negoziazione assistita
(doc. 6 attore) per conflitto di interessi essendo all'epoca amministratrice di CP_2
entrambi i condomini. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata della S.C., infatti, il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante "o di un terzo che egli a sua volta rappresenti" e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante (Cass. 271/17), coincidenza che, nella specie, evidentemente non sussiste.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
L'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine decennale con decorrenza dall'avvenuto pagamento. Nella specie, l'assegno risulta emesso in data 21.2.08 (cfr. doc. 3 attore); considerato l'intervenuto atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di pagamento inviata al dall'avv. Ottelli, per conto del , e Parte_1 CP_1 Parte_1
ricevuta dal convenuto il 15.9.15 (doc. 4 attore), nessuna prescrizione può ritenersi decorsa.
pagina 4 di 5 La domanda formulata dall'attore è fondata essendo provato documentalmente il trasferimento dell'importo di € 16.130,46 dal conto corrente intestato al Parte_1
a quello intestato al “ senza giusta causa, a nulla rilevando che l'assegno Controparte_1
sia stato formalmente emesso dall'allora amministratore p.t. del “ per Parte_1 saldare indebitamente un proprio debito personale nei confronti del Controparte_1
posto che ciò che rileva, nell'ipotesi di pagamento dell'indebito, è che il soggetto che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua bensì di un terzo.
I conclusione, il “ va condannato alla restituzione in favore del Controparte_1
“ della somma di € 16.130,46 oltre interessi dal 15.9.2015 (cfr. racc. a.r. Parte_1
doc. 4 ) sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi in assenza di istruttoria ed essendo la causa stata decisa mediante discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il “ al pagamento in favore di “ Controparte_1 Parte_1
della somma di € 16.130,46 oltre interessi dal 15.9.2015 sino al saldo;
2) condanna il “ al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1269/2024
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. OTTELLI CARLA Parte_1
Per 'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1269/2024 promossa da:
(C.F. ATTORE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Carla Ottelli contro
(C.F. CONVENUTO Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Maria Grazia Castauro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 CP_2
conveniva in giudizio il “ deducendo, in fatto: Controparte_1
- che, in data 17.2.2011, essa era stata nominata nuovo amministratore del Parte_1
sito in Lumezzane (BS) via Carlo Zima n. 4, a seguito di revoca del mandato
[...] conferito al precedente amministratore rag. il quale, all'epoca, Controparte_3
amministrava anche il “ , con sede in Lumezzane (BS) via Monsuello n. Controparte_1
1;
pagina 2 di 5 - in forza dell'incarico ricevuto il nuovo amministratore aveva effettuato le dovute verifiche contabili relativamente al conto corrente n. 90033/55 intestato al ed Parte_1 Pt_1
acceso presso Bipop Carire – Filiale di Lumezzane;
- dagli accertamenti effettuati emergeva che negli anni di gestione del precedente amministratore tra i due condomini era stata effettuata una operazione bancaria ingiustificata, ovvero il trasferimento dal conto corrente del al “ Parte_1 Controparte_1 di € 16.130,46 a mezzo di assegno circolare n. 3500117211-06 emesso il 21.2.2008;
- era stata, quindi, inviata al “ richiesta di restituzione della predetta Controparte_1
somma, senza successo;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il “ chiedendo che, accertato il Controparte_1
proprio credito di € 16.130,46 o altra somma risultata in corso di causa, quest'ultimo fosse condannato alla restituzione di detto importo oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva il “ deducendo, in fatto, che: Controparte_1
- il rag. aveva effettivamente svolto il ruolo di amministratore condominiale sia del CP_3
che del “ ed in detta ultima veste si era reso autore Parte_1 Controparte_1
di comportamenti illeciti da cui era conseguita la revoca dello stesso quale amministratore condominiale e la proposizione nei suoi confronti di un'azione per risarcimento danni e restituzione delle somme da egli indebitamente incamerate;
- la causa avanti il giudice di primo grado si era conclusa con la condanna del rag. al CP_3
pagamento della somma di € 8.582,15, oltre interessi legali dal 15.02.2001 al saldo e rimborso delle spese di lite;
- a seguito della procedura esecutiva incardinata dal il rag. aveva Parte_1 CP_3 provveduto al versamento dell'importo dovuto, consegnando due assegni circolari al
“ tra di cui quello citato da parte attrice;
Controparte_1
- esso convenuto non era a conoscenza del fatto che il conto corrente su cui era stato tratto l'assegno era intestato al . Parte_1
pagina 3 di 5 Ciò premesso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che, essendosi il rag. indebitamente appropriato di somme giacenti sul conto corrente del CP_3
“ provvedendo poi ad emettere assegno circolare per saldare un suo debito Parte_1
personale, ogni richiesta di restituzione avrebbe dovuto essere diretta a quest'ultimo non essendovi stato “alcun passaggio tra i conti correnti dei due condomini”; eccepiva altresì
l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione della somma stante la nullità della convenzione assistita (26.5.16) – unico atto interruttivo - per conflitto di interessi essendo, all'epoca, la amministratrice di entrambi i condomini. CP_2
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in subordine, disporsi la corresponsione dei frutti e degli interessi dalla domanda.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
E' infondata l'eccezione di annullabilità della convenzione di negoziazione assistita
(doc. 6 attore) per conflitto di interessi essendo all'epoca amministratrice di CP_2
entrambi i condomini. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata della S.C., infatti, il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante "o di un terzo che egli a sua volta rappresenti" e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante (Cass. 271/17), coincidenza che, nella specie, evidentemente non sussiste.
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
L'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine decennale con decorrenza dall'avvenuto pagamento. Nella specie, l'assegno risulta emesso in data 21.2.08 (cfr. doc. 3 attore); considerato l'intervenuto atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di pagamento inviata al dall'avv. Ottelli, per conto del , e Parte_1 CP_1 Parte_1
ricevuta dal convenuto il 15.9.15 (doc. 4 attore), nessuna prescrizione può ritenersi decorsa.
pagina 4 di 5 La domanda formulata dall'attore è fondata essendo provato documentalmente il trasferimento dell'importo di € 16.130,46 dal conto corrente intestato al Parte_1
a quello intestato al “ senza giusta causa, a nulla rilevando che l'assegno Controparte_1
sia stato formalmente emesso dall'allora amministratore p.t. del “ per Parte_1 saldare indebitamente un proprio debito personale nei confronti del Controparte_1
posto che ciò che rileva, nell'ipotesi di pagamento dell'indebito, è che il soggetto che riceve il pagamento non è creditore di chi lo effettua bensì di un terzo.
I conclusione, il “ va condannato alla restituzione in favore del Controparte_1
“ della somma di € 16.130,46 oltre interessi dal 15.9.2015 (cfr. racc. a.r. Parte_1
doc. 4 ) sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi in assenza di istruttoria ed essendo la causa stata decisa mediante discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il “ al pagamento in favore di “ Controparte_1 Parte_1
della somma di € 16.130,46 oltre interessi dal 15.9.2015 sino al saldo;
2) condanna il “ al pagamento delle spese di lite liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.387,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5