Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della
commissione elettorale circondariale) 1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ".
commissione elettorale circondariale) 1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ".