Articolo 10 della Legge 30 aprile 1999, n. 120
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 1999
Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della
commissione elettorale circondariale) 1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ".
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
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