Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.