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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 411/2024 promossa da:
, ) rappresentata e difesa dall'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
VERONICA
RICORRENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
dato atto che le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del CP_1
pagina 1 di 5 dell'Istruzione alla corresponsione di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che dunque viene dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, la causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte e quindi posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto di giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
pagina 2 di 5 delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegata presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli aa. ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 spetta in misura pagina 3 di 5 piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto,
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 49,00 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 4 di 5 Così deciso in Forlì, il 5/06/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 411/2024 promossa da:
, ) rappresentata e difesa dall'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1
VERONICA
RICORRENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
dato atto che le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del CP_1
pagina 1 di 5 dell'Istruzione alla corresponsione di € 1.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che dunque viene dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, la causa è stata discussa ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte e quindi posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto di giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
pagina 2 di 5 delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegata presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli aa. ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 spetta in misura pagina 3 di 5 piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dei procuratori di parte ricorrente, le spese vengono distratte in loro favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto,
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 49,00 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 4 di 5 Così deciso in Forlì, il 5/06/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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