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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1377/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Marcello Trenta, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 31.08.1978;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 26.12.1978 e in data 15.01.1982;
− di essere stati destinatari della sentenza definitiva di separazione n. 523/2004 resa dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 21.06.2004 R.G. n. 3001/2003;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 18.04.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a. i coniugi vivranno separati e saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esistenze nel rispetto delle rispettive personalità e del rapporto con i figli, entrambi sposati, ed avendo già formalmente provveduto a fissare due residenze diverse;
b. la sig.ra occupa la casa di sua esclusiva proprietà ubicata in Salve alla Piazza Dante p.1 nel Parte_1 mentre il sig. abita nell'alloggio comunale ubicato sempre in Salve alla Via Marsini, 15 ed al Parte_2 medesimo assegnato dal Comune di Salve, sin dal 2006;
c. la sig.ra è proprietaria dell'immobile sito in Lecce alla Via Gorizia, n. 3 piano T e Parte_1 dell'autovettura Fiat 600 tg. CJ255XY; la stessa è, inoltre, intestataria di n. 2 buoni fruttiferi postali e di un conto corrente aperto in Banca Sella;
d. la sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento poiché, come il sig. Parte_1 Parte_2
è titolare di pensione;
[...]
e. entrami si danno reciprocamente atto di aver provveduto a dividere tutti i beni della comunione familiare e di non aver più alcuna reciproca pretesa da avanzare al riguardo;
f. i coniugi chiedono, quindi, di pronunciare e/o omologare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra pattuite;
g. i coniugi dichiarano, inoltre, di aver risolto qualsiasi altro rapporto di natura economica tra loro pendente e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa non rivenienti da questo atto;
h. i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 31.08.1978 in Salve
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 22 parte II Serie A anno 1978, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.5.25
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo