Articolo 14 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
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10 ottobre 2025
Art. 14. Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attivita', di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilita' del suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacita' trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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