Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.03.2025 e vertente
:
TRA
in persona del Parte_1 Controparte_1
Curatore nominato Dott. con l'Avvocato Pierluigi CP_2
Bellardi ,
-Attore opponente in riassunzione;
I sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio con l'Avv. Angelo Cardinale, giusta delega in atti
-Attori opponente contumace in riassunzione;
-Convenuta opposta
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo CP_3
Manciocchi, giusta delega in atti;
, rappresentata e difesa dall' avv. Curti Controparte_4
Francesco, giusta delega in atti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2404/2016 notificato in data 27.12.2016
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del 4.03.2025 come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale era stato loro ingiunto in solido il pagamento della somma di € 321.717,61 oltre interessi e spese, per effetto del saldo passivo relativo a due rapporti bancari intercorsi tra la e la Monte dei Paschi di Siena spa Controparte_1
ovvero il c/c 2721.27 del 13 maggio 2005, in relazione al quale era maturata una esposizione debitoria di € 308.717,61 nonché il contratto di finanziamento n. 35551545.84, in relazione al quale il saldo passivo era di € 13.274,37; tali posizioni erano garantite da fideiussione omnibus prestata da sigg.ri Parte_2 Pt_3
e , inizialmente in data 16.1.06 per €
[...] Parte_4
120.000,00, poi integrata ad € 277.800,00 in data 28.9.06, di nuovo integrata ad €.327.600,00 in data 16.10.07 ed infine portata ad €.
519.600,00 in data 10.2.09 (doc.ti 6, 7, 8, 9)
Nel proporre opposizione il garante e la debitrice principale deducevano: la carenza di prova del credito, stante l' inidoneità del saldo conto prodotto, riservandosi all' esito del deposito degli estratti integrali eventuali contestazioni in merito all' applicazione illegittima di anatocismo bancario e tassi usurari;
la carenza di firma del contratto di c/c; l' illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi;
nullità della fideiussione;
risarcimento del danno in via equitativa.
Si costituiva impugnando e contestando tutto quanto CP_5
dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali allegate e CTU contabile bancaria ed all' udienza del 4.03.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019).
In via preliminare va dichiarata l' improcedibilità della domanda monitoria nei confronti della Curatela della Controparte_1
atteso che la predetta società è fallita in corso di causa con sentenza n. 37/2019 del 21.06.2019 Tribunale di Latina.
Invero, il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa ovvero la sua inefficacia nei confronti del fallimento ( Cass. Civ.
8110/2022). Dall' improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del fallimento consegue l' assorbimento di ogni ulteriore eccezione preliminare e di merito sollevata dalla Curatela.
Con riferimento alle eccezioni relative alla carenza di legittimazione attiva e titolarità sostanziale del rapporto eccepite in corso di causa dalla difesa dei garanti opponenti, con riferimento alla cessione del credito in corso di causa, prima alla e poi alla CP_3 CP_4
si osserva come l' eccezione non sia fondata e meritevole di
[...]
accoglimento sia riferimento alla posizione della in CP_4
relazione alla quale all' atto di intervento è allegata la Pubblicazione sulla GU della cessione del credito sia con riferimento invece alla posizione di atteso che in tal caso è allegata alla comparsa CP_3
di intervento oltre che l' Avviso di Pubblicazione sulla Gazzetta
Contr Ufficiale, dichiarazione di cessione del credito in suo favore di con specifica indicazione della posizione creditoria di cui al giudizio.
Sul punto va osservato che , in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.( Cass. Civ. n. 4277/2023).
Nel caso di specie la seconda cessione è avvenuta su iniziativa della
, già parte del presente giudizio e che all' esito della stessa CP_3
non ha svolto più attività processuale, dimostrando di fatto una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio in ragione della suddetta cessione alla , implicitamente CP_4
confermata. Venendo al merito, è in primo luogo necessaria una premessa sulla qualificazione giuridica del contratto di garanzia allegato, in quanto accertamento preliminare alla valutazione di ammissibilità delle eccezioni formulate dall' opponente relative al rapporto principale.
Sul punto va osservato che la garanzia oggetto di causa rispetta i dettami di cui all' art 1938 c.c., in quanto prevede un importo massimo garantito esteso alla somma di €. 519.600,00 in data
10.2.09 e fa riferimento, relativamente all' oggetto della garanzia, a tutte le obbligazioni del debitore principale, ivi comprese quelle future ed eventuali non ancora venute ad esistenza al momento del rilascio della garanzia (c.d. fideiussione omnibus); per costante giurisprudenza, tale previsione non può ritenersi affetta da nullità, per difetto del requisito della determinabilità del suo oggetto, tenuto conto che nel negozio fideiussorio, non presupponente l'attualità dei debiti garantiti, il suddetto requisito resta soddisfatto dalla predisposizione di criteri che rendano individuabili i debiti garantiti, come quello di riferimento agli obbl. derivanti da operazioni incluse nell'àmbito dell'attività bancaria del debitore garantito (84/4738), o risulta determinabile per relationem, rispetto all'obbl. principale assunta verso la banca del debitore garantito (87/6656). Infatti, per il principio di progressiva integrabilità del contr. (art. 1349 c.c.), la determinazione dell'oggetto della fideiuss. ben può essere operata in un momento successivo al suo sorgere, dalla volontà del creditore e insieme ad un terzo, mentre la possibilità di arbitrio della banca è limitata dalle norme che regolano la sua attività e dalla identificabilità dell'oggetto della fideiussione sulla base della normale attività di essa (81/23).
La citata garanzia è stata prestata alle seguenti condizioni (si riportano quelle più significative ai fini che ne occupa, ovvero della sua qualificazione giuridica):
- Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole dal debitore principale (art
7). - Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2).
- Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (art. 8).
- i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri anche decorsi i termini previsti dall', che si intende pertanto derogato (art. 6);
- "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei propri rapporti con la Banca (art.5 ).
Quindi già al chiaro tenore letterale del contratto di cui è causa emerge - - la intervenuta pattuizione tra le parti:
- di una garanzia "a semplice richiesta scritta" della Banca;
- dell'obbligo del garante di "pagare immediatamente" per il solo fatto della "semplice richiesta scritta" della Banca";
- dell'obbligo del garante di pagare immediatamente "anche in caso di opposizione del debitore";
- della rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità /e o inefficacia dell'obbligazione garantita;
- del conseguente obbligo dei garanti, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni;
- della preclusione negoziale per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale
- della deroga all'art. 1956 c.c.
Va osservato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice
è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto
( Cass. civ. 4717/2019).
Nel caso di specie, alla luce di una complessiva analisi delle previsioni pattizie sopra citate, con particolare riferimento al combinato disposto degli art 2,7,8, emerge la volontà delle parti di recedere qualsiasi collegamento tra le sorti del contratto principale rispetto alla garanzia, sicchè la clausola di cui all' art 7 non è qualificabile come una mera “ solve et repete”, onerando il garante del pagamento dell' importo garantito anche in caso di invalidità dell' obbligazione principale;
in tal senso, va osservato che il fideiussore ha assunto l' impegno di rimborsare alla Banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni CP_5
garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2) ( clausola di revivescenza) e si è impegnato a garantire l' eventuale restituzione delle somme comunque erogate anche nell' ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide ( art 8) (clausola di sopravvivenza).
Dunque lo schema negoziale in questione non si limita a garantire l' altrui adempimento, ma ha una funzione indennitaria,con accollo del rischio da parte del garante della mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore principale.
Ad avviso di questo giudicante, si è difronte dunque ad un contratto autonomo di garanzia essendo le suddette clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (cfr. per tutte sent. Cass. S.U. del 2010 n. 3947 che ricostruisce i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia;
cfr. fra le tante e da ultimo Cass.
2018 n. 30181 la quale afferma: "A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "G.") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione" (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali - quale la denominazione "di appendice" delle relative pattuizioni - non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola "a prima richiesta e senza eccezioni")).
Recentemente in tal senso si è pure espresso il Tribunale di Milano osservando che in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia ( Tribunale Milano sez
Speciale Imprese n.17/ 2023)..
- La deroga alla disciplina legale della fideiussione trova una giustificazione nell'interesse, senza dubbio meritevole di tutela, di garantire l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggior certezza allo scorrere dei rapporti economici;
- La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. - Pertanto al garante non è possibile formulare eccezioni se non quelle relative alla l'inesistenza del rapporto garantito, alla nullità del rapporto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa e comunque il predetto può rifiutare il pagamento solo quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia (cd. exceptio doli)
Da quanto sopra discende la legittimazione dei garanti ad eccepire la carenza di prova del credito in relazione al rapporto di conto corrente garantito in assenza degli estratti scalari, in quanto difesa funzionale a contrastare la sussistenza stessa dei presupposti stessi per l' escussione della garanzia ovvero la maturazione di un debito in relazione al rapporto principale, e dunque il diritto di credito collegato alla garanzia, nonché la legittimazione ad eccepire l' usurarietà del tasso applicato ab origine in quanto nullità per contrasto con norme imperative;
l'autonomia che caratterizza il rapporto tra garante e creditore beneficiario non può spingersi fino a realizzare un risultato vietato dall'ordinamento. Infatti, carattere fondamentale del contratto autonomo, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è soltanto l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, fatta salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale non
è sorta o è nulla.
In tal senso, va osservato che alla luce dell' elaborato tecnico Contr espletato è emerso che la originaria titolare del credito in relazione all' esposizione debitoria maturata sul conto corrente non ha depositato gli estratti conto integrali relativi all' andamento dell' intero rapporto, ma unicamente, nella fase monitoria certificazione ex art 50 TUB ( idonea esclusivamente per la prova del credito nella fase sommaria) e nella fase di merito una mera lista movimenti peraltro nemmeno completa ( cfr CTU allegata). Tale circostanza evidenziata dal CTU nel corso delle operazioni peritali e che ha indotto l' ausiliare del giudice ad effettuare una ricostruzione contabile del rapporto fondata su dati incompleti, lacunosi e pertanto meramente induttiva è stata confermata all' udienza del 18.03.2021, quando il CTU è stato sentito a chiarimenti.
Sul punto va rappresentato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio nel quale la veste il ruolo di attore in senso CP_5
sostanziale,nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha sempre l'onere di produrre gli estratti conto integrali, a far data dall'apertura del conto e sino alla data per cui pretenda il pagamento.
La S.C. ha affermato a tal riguardo che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito, ed ogni qualvolta la banca chiede il pagamento di un proprio credito ha l'onere di produrre la completa documentazione di rapporto di conto corrente. In mancanza di questa produzione la domanda di condanna portata dalla banca nei confronti del cliente non può essere difatti accolta non potendosi ricostruire la genesi ed evoluzione del saldo nel corso del rapporto
Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del solo saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (tra le altre Cass. 10692/07; Cass. 16679/09).
D'altra parte, per ciò che concerne la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, si deve osservare che è principio pacifico in giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'approvazione dell'estratto conto rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali. Solo ove sia accertata l'efficacia e la validità dei rapporti sottostanti
“l'approvazione ripetuta di estratti-conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con la clausola” (così Cass. 4605/96).
Quindi, nel caso in cui sia la banca ad agire per il pagamento di un proprio credito maturato in relazione ad un rapporto di conto corrente, deve fornire la prova dell'andamento dei rapporti di conto corrente, e questo a partire dalla loro origine.
Nel conto corrente bancario, infatti, la banca che assume di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura poichè in assenza di indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati in costanza di rapporto, l'estratto di saldaconto versato in atti, sia pure munito di certificazione notarile, non può ritenersi sufficientemente idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare.
Nella fattispecie è stato acclarato che non sono stati prodotti gli estratti conti scalari relativi al rapporto ma unicamente una lista movimenti incompleta che di per sé non ha valore di ufficialità e non dà conto in modo analitico delle condizioni praticate dalla ma CP_5
rappresenta unicamente un elenco, strutturato in ordine cronologico, di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, che siano addebiti, prelievi, accrediti o altro. La differenza sostanziale tra estratto conto e lista movimenti, quindi, è che il primo è un documento riassuntivo e comprensivo anche di altre informazioni che viene inviato ufficialmente dalla banca, mentre il secondo è un semplice elenco di tutte le operazioni effettuate.
Ne consegue con riferimento al saldo passivo del rapporto di conto corrente pari ad € 308.443,24 l' azzeramento dell' esposizione debitoria, in assenza di prova del credito non avendo la assolto CP_5
l' onere probatorio sulla stessa gravante.
Con riferimento al credito di cui al finanziamento n. 3551545.84, va in primo luogo evidenziato la diversità dell' onere probatorio gravante sulla Banca rispetto al conto corrente, atteso che nei contratti di finanziamento, a differenza dei contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto
– limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass.
Civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.
Sul punto allegato il contratto e non essendovi contestazione sull' erogazione delle somme in linea capitale, la CTU allegata ha dato conto dell' applicazione di un tasso usurario ab origine pari ad un taeg del 19,318% a fronte di un tasso soglia del 17,312% pur non tenendo in conto del costo per la penale di estinzione anticipata.
Dunque, in virtù della natura gratuita del mutuo ex art 1815 c.c. essendo colpita da nullità la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi ne consegue il diritto della di conseguire la CP_5 somma di € 10.410,98 in linea capitale ex art 1815 c.c
Alla luce di quanto sopra va dichiarata l' improcedibilità della domanda monitoria nei confronti della Curatela Fall.to società
[...]
Controparte_1
Con riferimento alla posizione dei garanti invece Parte_2
e il decreto ingiuntivo deve essere Parte_3 Parte_4 revocato con condanna di questi ultimi al pagamento in favore dell' opposta (ora cessionaria del credito ) dell' importo CP_4 complessivo di € 10.418,98 a titolo di restituzione del capitale del relativo finanziamento, oltre interessi legali dalla domanda. Le spese di lite tra la Curatela e l' opposta meritano integrale compensazione stante l' improcedibilità della domanda monitoria per sopravvenuto fallimento della Controparte_1
Le spese tra gli opponenti e Parte_2 Parte_3 Pt_4
seguiranno la soccombenza e stante l' accoglimento dell'
[...]
opposizione per un rilevante importo rispetto a quanto azionato in monitorio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' opposta ora nella misura di 2/3. CP_4
Le spese di CTU graveranno su tutte le parti in solido essendo stato l' accertamento tecnico contabile svolto nell' interesse di tutte le parti.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara l' inefficacia del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda nei confronti della Curatela della Controparte_1
[...
Accoglie parzialmente per le ragioni di cui alla parte motiva, l' opposizione proposta da e Parte_2 Parte_3 Pt_4
e per l' effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, li
[...]
condanna al pagamento in favore della della somma Controparte_4 di € 10.418,98 oltre interessi legali dalla domanda;
Pone le spese di CTU già liquidate come da separato decreto a carico di tutte le parti in solido;
Condanna la al pagamento di 2/3 delle spesse di Controparte_4
lite in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_4 quota , liquidata in € 9000,00 per competenze ed € 410,00 per esborsi vivi, oltre accessori di legge.
Latina, 1.06.2025 IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli