Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 736 V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Burza;
Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola de Marco;
CP_1 C.F._2
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti, premesso di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio, oramai cessato, e che dalla relazione è nato il figlio (10.11.2020), chiedono, con ricorso congiunto, Persona_1 adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al collocamento ed al mantenimento del minore secondo le condizioni concordate.
Le condizioni pattuite dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo, concernenti l'affido condiviso del minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento nella misura di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, il paritetico riparto delle spese straordinarie regolamentate secondo protocollo adottato dal CNF, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere recepite non ravvisandosi ragioni ostative avuto CP_1 riguardo agli interessi del minore.
Si prende, altresì, atto degli accordi intervenuti tra le parti in merito al reciproco rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce le condizioni di cui al ricorso congiunto concernenti l'affido condiviso del minore, il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite con il padre e il contributo di quest'ultimo al mantenimento con riparto paritetico delle spese straordinarie, prendendo atto degli ulteriori accordi;
- non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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