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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ANDREA TESTI Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
c.f. ) con l'avv. CHIARA VIRGILI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come note finali, previa rinnovazione delle richieste istruttorie respinte:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito, rilevata ed accertata la inesistenza o la nullità della procura rilasciata nel presente giudizio da parte convenuta-opposta al proprio legale;
rilevato ed accertato che tale vizio non è più sanabile;
constatata, pertanto, la conseguente inammissibilità delle domande da questa svolte;
disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: respingere le richieste avversarie, formulate in via preliminare, principale e subordinata, poiché tutte infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: previa ogni e più opportuna declaratoria del caso inerente il decreto ingiuntivo telematico n° 155/2024 (R.G. n° 71/2024) emesso dal Tribunale di Modena il 27/1/2024, accogliere le eccezioni e le contestazioni formalmente sollevate in sede di opposizione e, conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del d.i. opposto e, per l'effetto, disporne l'immediata, integrale, revoca;
con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CNA, come per legge.
La parte convenuta come note finali:
Contrariis rejectis
A) Respingersi la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma integrale del decreto opposto.
In via subordinata
B) Accertarsi e dichiararsi l'arricchimento senza causa del OR a seguito Parte_2
del pagamento effettuato dalla S.n.c. NE OL & C. della somma di Euro Euro 37.774,37 dallo stesso dovuta alla Edil Cam S.r.l. in forza del contratto di appalto in Parte_2
atti;
C) Dirsi conseguentemente tenuta la ORa , quale erede del OR Parte_1 [...]
e per la sua quota parte di eredità, tenuta a corrispondere al OR , Parte_2 CP_1
quale cessionario del credito vantato dalla S.n.c. NE OL & C., la somma di Euro
26.137,02 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre ad interessi e svalutazione dal dovuto al saldo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.3.2024 coerede di (debitore Parte_1 Parte_2
ceduto di Edil Cam s.r.l.), propone opposizione nei confronti di (cessionario del CP_1
credito di Edil Cam s.r.l.) avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024, emesso per il credito di €
26.137,02 cedutogli dalla società.
2 di 6 Nel ricorso espone che: CP_1
- Edil Cam s.r.l. era creditrice di del compenso di € 34.849,37 oltre Parte_2 interessi avente titolo nell'appalto d'opera edile del 20.1.2014;
- l'adempimento dell'obbligazione di era garantito da NE OL & c. Parte_2
s.n.c. (già , a sua volta creditrice di Edil Cam s.r.l. di € 42.277,24 Controparte_2
(capitale e interessi), portati dalla fattura 30.7.2014 n. 317 di € 30.000,00, e debitrice di
[...] di € 13.998,32, aventi titolo in un rapporto di lavoro subordinato. CP_1
Quindi, l'impresa fideiubente (NE OL & c. s.n.c.) era contemporaneamente debitrice
(rapporto di garanzia) e creditrice (rapporto di scambio) della garantita (Edil Cam s.r.l.) nonché debitrice di (rapporto di lavoro); ne segue che la cedente (Edil Cam s.r.l.) ed il CP_1
cessionario avevano un comune debitore (NE OL & c. s.n.c.). CP_1
Il 19.3.2020 Edil Cam s.r.l. (garantita) e NE OL & c. s.n.c. (garante) perfezionano una transazione (doc. 6 att.) con cui Edil Cam s.r.l. estingue interamente il suo credito nei confronti di
(committente), compensandolo con il proprio debito nei confronti del Parte_2
fideiussore NE OL & c. s.n.c.; in tal modo NE OL & c. s.n.c. estingue l'obbligazione di garanzia in forma diversa dall'adempimento per compensazione del credito garantito con un suo controcredito.
NE OL & C. s.n.c., divenuta creditrice di a titolo di regresso (art. Parte_2
1950 c.c.) e/o surroga nel credito per compenso dell'appalto (art. 12031 n. 3 c.c.), cede in solutum
al suo debitore (rapporto di lavoro) il proprio credito nei confronti di CP_1 CP_3
[...]
(debitore garantito e ceduto) riceve la notifica della cessione in data Parte_2
4.8.2020 e decede il 17.12.2021.
Dei chiamati testamentari all'eredità i figli e l'accettano, mentre i Pt_1 Controparte_4
nipoti e vi rinunciano (doc. 8 mon.). CP_1 Parte_3
Deceduto coerede di in data 28.12.2021, gli Controparte_4 Parte_2
succedono ab intestato i fratelli già coerede di e OL NE, Pt_1 Parte_2
padre di (doc. 9 mon.). quindi, vanta un credito nei confronti CP_1 CP_1
della zia quale erede di (cinquanta per cento) e di Parte_1 Parte_2 CP_4
(venticinque per cento), pari al settantacinque per cento di € 34.849,37 (€ 26.137,02).
[...]
L'opponente non contesta né il titolo dell'obbligazione garantita né l'accettazione dell'eredità, ma eccepisce:
3 di 6 a. l'invalidità della fideiussione, poiché priva di data e prestata da Controparte_2
quando era già cessata;
b. il riconoscimento della sua invalidità da parte di Edil Cam s.r.l.;
c. la prestazione di analoga fideiussione in data 2.7.2014 a favore di per € CP_5
372.000,00 oltre imposte (doc. 7 att.);
d. l'inesigibilità del credito.
Costituitosi in giudizio, contesta le difese avversarie replicando, in particolare, CP_1
che fideiussore, ha mutato la denominazione sociale in NE OL Controparte_2
& c. s.n.c. in data 10.11.2014.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 5.11.2024, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione, proposta nelle note finali, di nullità della procura alle liti rilasciata dall'ingiungente al proprio difensore va disattesa.
Il convenuto ha conferito lo jus postulandi al suo legale per la difesa «in ogni stato» del procedimento attribuendogli poteri, come la rinuncia agli atti o la sua accettazione, la riassunzione e la prosecuzione della causa, la chiamata del terzo e la proposizione di domande riconvenzionali, che sottendono l'estensione del patrocinio all'opposizione. Questa, d'altronde, non instaura un procedimento diverso, ma costituisce il segmento eventuale e successivo della litispendenza radicata dal ricorso sommario (inter alias CC VI-1 21.7.2017 n. 18125) e proprio il principio enunciato dalla giurisprudenza richiamata dall'opponente conferma l'infondatezza del suo rilievo (CC SU 14.3.2016 n. 4909, secondo cui la procura alle liti conferita in forma ampia e omnicomprensiva, nella specie «con ogni facoltà», attribuisce al difensore, conformemente ad un'interpretazione del codice di rito attuativa degli artt. 24 e 111 Cost., il potere di intraprendere tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, inclusa la chiamata in garanzia cd. impropria).
2.
La richiesta di prova testimoniale reiterata dall'opponente e implicitamente rigettata con l'ordinanza istruttoria del 5.11.2024 è irrilevante, essendo dedotta su fatti alternativamente o cumulativamente inconferenti o incontroversi o suscettivi di prova documentale.
3.
4 di 6 Le eccezioni di nullità contrattuale vanno disattese.
Ferma l'irrilevanza della notifica al debitore ceduto per la validità della cessione (art. 1264
c.c.), la rituale notifica del decreto ingiuntivo ad valendo quale notifica della Parte_1 cessione credito, ha sanato l'eventuale irregolarità della notifica a della Parte_2
cessione del credito di NE OL & c. s.n.c. a CP_1
Analogamente, l'assenza di data sulla fideiussione può incidere sull'opponibilità della scrittura
(art. 2704 c.c.), ma non rende nullo il contratto, la cui validità prescinde dall'onere formale dell'atto pubblico (art. 1350 c.c.; artt. 511 n. 1 e 581 n. 5 l. 16.2.1913 n. 89).
È comprovato, infine, che la garante conferitaria dell'azienda di Controparte_2
ha mutato denominazione sociale in NE OL & c. s.n.c. il 10.11.2014 CP_2 proseguendo l'impresa originaria (doc. 18 conv., p. 4 e 8).
4.
L'opponente non contesta specificamente gli elementi costitutivi del credito di Edil Cam s.r.l. nei confronti del defunto e l'asserto contrario speso nelle note finali è Parte_2
motivato con un generico rinvio agli atti difensivi che, però, non sollevano eccezioni impeditive o estintive del credito opponibili dal ceduto e inerenti al titolo, documentato (doc. 14 conv.), o all'adempimento dell'appaltatrice o a vizi dell'opera.
L'affermazione compiuta da Edil Cam s.r.l., nell'ambito dell'opposizione a precetto proposta nei suoi confronti da (r.g. n. 750/2024), di non aver escusso la fideiussione per Parte_1
accordi successivi tra le parti (doc. 15 att., p. 7), è del tutto inconferente in questa sede, poiché
l'impresa non è parte processuale ed il credito controverso ha titolo nel diritto di regresso acquistato da con l'estinzione dell'obbligazione di garanzia per Controparte_2
compensazione, quale documentata dalla transazione (doc. 6 att.).
Infine, l'identità tra l'importo di € 37.774,37 che Edil Cam s.r.l. assume esserle stato
«corrisposto» con l'«intervento dell'erede OL NE», socio e amministratore di
[...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'appaltatrice contro Controparte_2 [...]
(r.g. n. 316/2024; doc. 17 att., p. 3), ed il valore del debito di (€ Pt_1 Parte_2
37.774,37: € 34.849,37 oltre interessi) conferma che il pagamento imputato da Edil Cam s.r.l. al suo maggior credito corrisponde alla quota del compenso dell'appalto estinta dal fideiussore per compensazione con il suo controcredito.
Ne discendono la conferma del decreto ingiuntivo e l'assorbimento della domanda subordinata del convenuto.
5 di 6 5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024: CP_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in € 33,40 per esborsi, € 4.659,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da:
c.f. ) con l'avv. ANDREA TESTI Parte_1 C.F._1
ATTRICE
contro
c.f. ) con l'avv. CHIARA VIRGILI CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come note finali, previa rinnovazione delle richieste istruttorie respinte:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito, rilevata ed accertata la inesistenza o la nullità della procura rilasciata nel presente giudizio da parte convenuta-opposta al proprio legale;
rilevato ed accertato che tale vizio non è più sanabile;
constatata, pertanto, la conseguente inammissibilità delle domande da questa svolte;
disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: respingere le richieste avversarie, formulate in via preliminare, principale e subordinata, poiché tutte infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: previa ogni e più opportuna declaratoria del caso inerente il decreto ingiuntivo telematico n° 155/2024 (R.G. n° 71/2024) emesso dal Tribunale di Modena il 27/1/2024, accogliere le eccezioni e le contestazioni formalmente sollevate in sede di opposizione e, conseguentemente, accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del d.i. opposto e, per l'effetto, disporne l'immediata, integrale, revoca;
con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CNA, come per legge.
La parte convenuta come note finali:
Contrariis rejectis
A) Respingersi la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma integrale del decreto opposto.
In via subordinata
B) Accertarsi e dichiararsi l'arricchimento senza causa del OR a seguito Parte_2
del pagamento effettuato dalla S.n.c. NE OL & C. della somma di Euro Euro 37.774,37 dallo stesso dovuta alla Edil Cam S.r.l. in forza del contratto di appalto in Parte_2
atti;
C) Dirsi conseguentemente tenuta la ORa , quale erede del OR Parte_1 [...]
e per la sua quota parte di eredità, tenuta a corrispondere al OR , Parte_2 CP_1
quale cessionario del credito vantato dalla S.n.c. NE OL & C., la somma di Euro
26.137,02 o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre ad interessi e svalutazione dal dovuto al saldo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.3.2024 coerede di (debitore Parte_1 Parte_2
ceduto di Edil Cam s.r.l.), propone opposizione nei confronti di (cessionario del CP_1
credito di Edil Cam s.r.l.) avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024, emesso per il credito di €
26.137,02 cedutogli dalla società.
2 di 6 Nel ricorso espone che: CP_1
- Edil Cam s.r.l. era creditrice di del compenso di € 34.849,37 oltre Parte_2 interessi avente titolo nell'appalto d'opera edile del 20.1.2014;
- l'adempimento dell'obbligazione di era garantito da NE OL & c. Parte_2
s.n.c. (già , a sua volta creditrice di Edil Cam s.r.l. di € 42.277,24 Controparte_2
(capitale e interessi), portati dalla fattura 30.7.2014 n. 317 di € 30.000,00, e debitrice di
[...] di € 13.998,32, aventi titolo in un rapporto di lavoro subordinato. CP_1
Quindi, l'impresa fideiubente (NE OL & c. s.n.c.) era contemporaneamente debitrice
(rapporto di garanzia) e creditrice (rapporto di scambio) della garantita (Edil Cam s.r.l.) nonché debitrice di (rapporto di lavoro); ne segue che la cedente (Edil Cam s.r.l.) ed il CP_1
cessionario avevano un comune debitore (NE OL & c. s.n.c.). CP_1
Il 19.3.2020 Edil Cam s.r.l. (garantita) e NE OL & c. s.n.c. (garante) perfezionano una transazione (doc. 6 att.) con cui Edil Cam s.r.l. estingue interamente il suo credito nei confronti di
(committente), compensandolo con il proprio debito nei confronti del Parte_2
fideiussore NE OL & c. s.n.c.; in tal modo NE OL & c. s.n.c. estingue l'obbligazione di garanzia in forma diversa dall'adempimento per compensazione del credito garantito con un suo controcredito.
NE OL & C. s.n.c., divenuta creditrice di a titolo di regresso (art. Parte_2
1950 c.c.) e/o surroga nel credito per compenso dell'appalto (art. 12031 n. 3 c.c.), cede in solutum
al suo debitore (rapporto di lavoro) il proprio credito nei confronti di CP_1 CP_3
[...]
(debitore garantito e ceduto) riceve la notifica della cessione in data Parte_2
4.8.2020 e decede il 17.12.2021.
Dei chiamati testamentari all'eredità i figli e l'accettano, mentre i Pt_1 Controparte_4
nipoti e vi rinunciano (doc. 8 mon.). CP_1 Parte_3
Deceduto coerede di in data 28.12.2021, gli Controparte_4 Parte_2
succedono ab intestato i fratelli già coerede di e OL NE, Pt_1 Parte_2
padre di (doc. 9 mon.). quindi, vanta un credito nei confronti CP_1 CP_1
della zia quale erede di (cinquanta per cento) e di Parte_1 Parte_2 CP_4
(venticinque per cento), pari al settantacinque per cento di € 34.849,37 (€ 26.137,02).
[...]
L'opponente non contesta né il titolo dell'obbligazione garantita né l'accettazione dell'eredità, ma eccepisce:
3 di 6 a. l'invalidità della fideiussione, poiché priva di data e prestata da Controparte_2
quando era già cessata;
b. il riconoscimento della sua invalidità da parte di Edil Cam s.r.l.;
c. la prestazione di analoga fideiussione in data 2.7.2014 a favore di per € CP_5
372.000,00 oltre imposte (doc. 7 att.);
d. l'inesigibilità del credito.
Costituitosi in giudizio, contesta le difese avversarie replicando, in particolare, CP_1
che fideiussore, ha mutato la denominazione sociale in NE OL Controparte_2
& c. s.n.c. in data 10.11.2014.
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 5.11.2024, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione, proposta nelle note finali, di nullità della procura alle liti rilasciata dall'ingiungente al proprio difensore va disattesa.
Il convenuto ha conferito lo jus postulandi al suo legale per la difesa «in ogni stato» del procedimento attribuendogli poteri, come la rinuncia agli atti o la sua accettazione, la riassunzione e la prosecuzione della causa, la chiamata del terzo e la proposizione di domande riconvenzionali, che sottendono l'estensione del patrocinio all'opposizione. Questa, d'altronde, non instaura un procedimento diverso, ma costituisce il segmento eventuale e successivo della litispendenza radicata dal ricorso sommario (inter alias CC VI-1 21.7.2017 n. 18125) e proprio il principio enunciato dalla giurisprudenza richiamata dall'opponente conferma l'infondatezza del suo rilievo (CC SU 14.3.2016 n. 4909, secondo cui la procura alle liti conferita in forma ampia e omnicomprensiva, nella specie «con ogni facoltà», attribuisce al difensore, conformemente ad un'interpretazione del codice di rito attuativa degli artt. 24 e 111 Cost., il potere di intraprendere tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, inclusa la chiamata in garanzia cd. impropria).
2.
La richiesta di prova testimoniale reiterata dall'opponente e implicitamente rigettata con l'ordinanza istruttoria del 5.11.2024 è irrilevante, essendo dedotta su fatti alternativamente o cumulativamente inconferenti o incontroversi o suscettivi di prova documentale.
3.
4 di 6 Le eccezioni di nullità contrattuale vanno disattese.
Ferma l'irrilevanza della notifica al debitore ceduto per la validità della cessione (art. 1264
c.c.), la rituale notifica del decreto ingiuntivo ad valendo quale notifica della Parte_1 cessione credito, ha sanato l'eventuale irregolarità della notifica a della Parte_2
cessione del credito di NE OL & c. s.n.c. a CP_1
Analogamente, l'assenza di data sulla fideiussione può incidere sull'opponibilità della scrittura
(art. 2704 c.c.), ma non rende nullo il contratto, la cui validità prescinde dall'onere formale dell'atto pubblico (art. 1350 c.c.; artt. 511 n. 1 e 581 n. 5 l. 16.2.1913 n. 89).
È comprovato, infine, che la garante conferitaria dell'azienda di Controparte_2
ha mutato denominazione sociale in NE OL & c. s.n.c. il 10.11.2014 CP_2 proseguendo l'impresa originaria (doc. 18 conv., p. 4 e 8).
4.
L'opponente non contesta specificamente gli elementi costitutivi del credito di Edil Cam s.r.l. nei confronti del defunto e l'asserto contrario speso nelle note finali è Parte_2
motivato con un generico rinvio agli atti difensivi che, però, non sollevano eccezioni impeditive o estintive del credito opponibili dal ceduto e inerenti al titolo, documentato (doc. 14 conv.), o all'adempimento dell'appaltatrice o a vizi dell'opera.
L'affermazione compiuta da Edil Cam s.r.l., nell'ambito dell'opposizione a precetto proposta nei suoi confronti da (r.g. n. 750/2024), di non aver escusso la fideiussione per Parte_1
accordi successivi tra le parti (doc. 15 att., p. 7), è del tutto inconferente in questa sede, poiché
l'impresa non è parte processuale ed il credito controverso ha titolo nel diritto di regresso acquistato da con l'estinzione dell'obbligazione di garanzia per Controparte_2
compensazione, quale documentata dalla transazione (doc. 6 att.).
Infine, l'identità tra l'importo di € 37.774,37 che Edil Cam s.r.l. assume esserle stato
«corrisposto» con l'«intervento dell'erede OL NE», socio e amministratore di
[...]
nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'appaltatrice contro Controparte_2 [...]
(r.g. n. 316/2024; doc. 17 att., p. 3), ed il valore del debito di (€ Pt_1 Parte_2
37.774,37: € 34.849,37 oltre interessi) conferma che il pagamento imputato da Edil Cam s.r.l. al suo maggior credito corrisponde alla quota del compenso dell'appalto estinta dal fideiussore per compensazione con il suo controcredito.
Ne discendono la conferma del decreto ingiuntivo e l'assorbimento della domanda subordinata del convenuto.
5 di 6 5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 155/2024: CP_1
1- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, già esecutivo;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in € 33,40 per esborsi, € 4.659,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 14 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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