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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 816/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.816 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 816 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSINI MICHELA, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BELLASALMA DONATO oltre che da sé stesso;
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 14.03.2022, il dott. conferiva mandato all'avv. al fine di Parte_1 CP_1 richiedere al Ministero della Giustizia il rimborso delle spese legali per la somma di € 13.132,08,
(importo della parcella saldata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del Decreto-Legge 23 marzo 1997, n. 67 convertito in Legge 25 maggio 1997, n. 135 nonché in forza della Legge 117 del
1988, così come modificato dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 18 del 2015, oltre agli interessi legali come per legge, sostenute per il procedimento penale n. 20918/2018 RGNR Procura Repubblica di
Napoli, definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. 1 n. 90/22 dell'11.01.2022,depositata in data 09. 02.2022, sul presupposto che il dott. , già Parte_1 giudice di pace di Nocera Inferiore, veniva assolto “perché il fatto non sussiste”.
Tale richiesta, inviata al Ministero della Giustizia dall'avv. in data 14.03.2023, veniva CP_1 riscontrata dal Ministero della Giustizia in data 20.05.2022, il quale, a mezzo pec inviata all'avv.
, comunicava che: “Con riferimento alla richiesta di rimborso spese legali presentata dalla CP_1
S.V., in data 14.03.2022,nell'interesse del dott. , si comunica ,ai sensi dell'art.10 Parte_1 bis della Legge 241/90 ,che la stessa non può trovare accoglimento ….In assenza di osservazioni presentate, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/90, nel termine di 10 giorni, questa nota è da considerare provvedimento finale di rigetto dell'istanza.”
L'avv. provvedeva ad inviare osservazioni al Ministero della Giustizia in data 23.05.2022. In CP_1 data 15.06.2022, veniva inviato a mezzo pec all'avvocato dal Direttore Generale del CP_1
Ministero della Giustizia provvedimento di rigetto della richiesta presentata dall'avv. in data CP_1
14.03.2022. L'avv. , in data 04.07.2022 depositava ricorso presso il Tar Lazio –Roma CP_1 iscritto con R.G. 07769/2022, finalizzato ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia – allegando prot n. 0129 221.u del 20 maggio 2022- invece di impugnare l'atto del
08.06.2022, comunicato il 15.06.2022. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia ed eccepiva in primis l'inammissibilità del ricorso per assenza di diretta lesività dell'atto impugnato. Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 134111/2023, pubblicata in data 23.08.2023, con cui si dichiarava il ricorso inammissibile in quanto “l'atto impugnato con l'odierno gravame è un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art 10- bis L.7 Agosto 1990, n. 241, come espressamente indicato dallo stesso: appare evidente, indi, che la lesione dell'interesse legittimo lamentata dal privato non deriva dal presente atto, bensì dal successivo provvedimento definitivo.”
Concludeva quindi chiedendo accertare e dichiarare sussistente la responsabilità professionale dell'avvocato , per quanto esposto in premessa, e per l'effetto condannare lo stesso al CP_1 pagamento dell'importo di € 13.132,08, importo della fattura allegata e saldata, oltre al rimborso delle somme per omesso versamento dei contributi unificati di cui alla cartella n.1002023001137021000 pari ad € 1.968,71. Il tutto per complessivi € 15.100,79 e/o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
e chiedeva l'integrale rigetto della domanda, per non aver assolto il ricorrente all'onere probatorio gravante. Il tutto con vittoria di spese.
Veniva concesso termine per esperire tentativo obbligatorio di mediazione e all'esito la causa veniva rinviata per la decisione.
L'udienza dell'08/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, per essere stato, su invito del giudice, disposto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito va rilevato che per costante giurisprudenza di legittimità “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare.” (così, Cass. civ. ordinanza n. 24007 del 06/09/2024).
Il cliente che cita in giudizio il proprio difensore, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità per mancata possibilità di coltivare un procedimento giudiziario concordato, deve provare non solo la condotta negligente del difensore, ma altresì che, qualora l'azione fosse stata proposta, la stessa avrebbe avuto, con un alto grado di probabilità, esito favorevole per il cliente medesimo. L'azione risarcitoria in questione postula, pertanto, un giudizio prognostico ex ante, rimesso al giudice investito, sulla base delle prove offerte in giudizio dall'attore – o, come nel caso in esame, dal ricorrente.
Ebbene tanto premesso deve rilevarsi che in effetti il preavviso di rigetto ex art 10 bis legge 241/1990
è atto prodromico, autonomamente impugnabile solo ove i suoi effetti vengano consolidati per la mancata proposizione di osservazioni nel termine di 10 giorni. Nel caso in cui, al contrario, vengano proposte le osservazioni di legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad emettere apposito provvedimento di rigetto, autonomamente impugnabile.
Essendo state, nel caso in esame, proposte osservazione al provvedimento ex art 10 bis legge
241/1990, lo stesso non era autonomamente impugnabile: ne discende l'effettivo errore del difensore nella proposizione del ricorso innanzi al TAR.
Tanto premesso, deve essere compiuto il suddetto giudizio prognostico in ordine all'eventuale esito positivo del giudizio amministrativo laddove lo stesso fosse stato correttamente proposto.
In termini deve in primo luogo rilevarsi che assolutamente irrilevanti appaiono tutte le questioni in ordine all'applicabilità alla posizione dell'odierno ricorrente dell'art 18 d.l. 67/1997: nella relazione dell'Avvocatura di Stato tale condizione non viene, infatti, messa in dubbio, ritenendosi la normativa applicabile anche ai giudici di pace.
Al contrario, non appaiono in questa sede superabili le contestazioni sollevate dall'Avvocatura di
Stato nel parere vincolante emesso.
In termini la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 28 novembre
2019, n. 8137) ha avuto modo di chiarire che “per quanto riguarda i presupposti indefettibili per
l'applicazione dell'art. 18, si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di cassazione e di questo Consiglio di Stato.
Tali presupposti sono due:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
(…)
Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente,
l'art. 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e
l'assolvimento degli obblighi istituzionali (…).
Tale connessione sussiste - sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo
l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo
l'attivazione del procedimento penale). Sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato.
(…)
Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e "in occasione" dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (…), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l'accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all'esito del giudizio non sia stata qualificata come reato;
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. C.d.S., Sez. II, 27 agosto
2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).”
Ne discende che l'applicazione dell'art 18 contempla l'ipotesi in cui il soggetto, accusato in sede penale, sia stato ingiustamente coinvolto da terzi (per diffamazione o calunnia) mentre, al contrario, non sia applicabile laddove possa eventualmente sorgere un conflitto di interessi con la P.A., come nel caso in cui vengano comunque prospettati profili di responsabilità disciplinare.
Ebbene, dalla lettura di entrambi i provvedimenti penali allegati, non appare emergere alcun coinvolgimento a fini diffamatori e calunniatori da parte di terzi soggetti, che abbiano determinato, così come l'interpretazione giurisprudenza dell'art 18 richiede ai fini dell'applicazione della disposizione, l'instaurazione del procedimento penale in capo all'odierno ricorrente.
Ancora, da quanto riportato, emerge che la condotta tenuta dal , pur se non penalmente Parte_1 rilevante, sia risultata comunque antigiuridica, tale da poter in astratto determinare – non rilevando l'effettiva instaurazione o meno- l'insorgenza di una procedura disciplinare nei suoi confronti.
Trattasi in sostanza, secondo quanto emerge dagli atti, di una condotta non esente da profili di censura,
e che esonda rispetto al concetto di discrezionalità nell'ambito dell'attività giurisprudenziale.
Addirittura, il collegio adito in sede di pronuncia di appello, nel sottolineare i contatti (benché indiretti) con le parti del processo, ha ravvisato una palese violazione di legge (artt 91 e 92 c.p.c.) in capo all'appellato, non punibile penalmente solo per omessa contestazione in imputazione da parte del P.M., e alla luce della riforma dell'art 323 c.p.p.
Si ritiene, in conclusione, che il sol fatto dell'assoluzione non posso giustificare, in assenza degli altri requisiti di legge, puntualmente riportati dalla giurisprudenza amministrativa citata, il diritto al rimborso.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenendo conto del carattere sommario del rito prescelto e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.816 / 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 816 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSINI MICHELA, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BELLASALMA DONATO oltre che da sé stesso;
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 14.03.2022, il dott. conferiva mandato all'avv. al fine di Parte_1 CP_1 richiedere al Ministero della Giustizia il rimborso delle spese legali per la somma di € 13.132,08,
(importo della parcella saldata) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1 del Decreto-Legge 23 marzo 1997, n. 67 convertito in Legge 25 maggio 1997, n. 135 nonché in forza della Legge 117 del
1988, così come modificato dall'art. 4 comma 1 della Legge n. 18 del 2015, oltre agli interessi legali come per legge, sostenute per il procedimento penale n. 20918/2018 RGNR Procura Repubblica di
Napoli, definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. 1 n. 90/22 dell'11.01.2022,depositata in data 09. 02.2022, sul presupposto che il dott. , già Parte_1 giudice di pace di Nocera Inferiore, veniva assolto “perché il fatto non sussiste”.
Tale richiesta, inviata al Ministero della Giustizia dall'avv. in data 14.03.2023, veniva CP_1 riscontrata dal Ministero della Giustizia in data 20.05.2022, il quale, a mezzo pec inviata all'avv.
, comunicava che: “Con riferimento alla richiesta di rimborso spese legali presentata dalla CP_1
S.V., in data 14.03.2022,nell'interesse del dott. , si comunica ,ai sensi dell'art.10 Parte_1 bis della Legge 241/90 ,che la stessa non può trovare accoglimento ….In assenza di osservazioni presentate, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/90, nel termine di 10 giorni, questa nota è da considerare provvedimento finale di rigetto dell'istanza.”
L'avv. provvedeva ad inviare osservazioni al Ministero della Giustizia in data 23.05.2022. In CP_1 data 15.06.2022, veniva inviato a mezzo pec all'avvocato dal Direttore Generale del CP_1
Ministero della Giustizia provvedimento di rigetto della richiesta presentata dall'avv. in data CP_1
14.03.2022. L'avv. , in data 04.07.2022 depositava ricorso presso il Tar Lazio –Roma CP_1 iscritto con R.G. 07769/2022, finalizzato ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia – allegando prot n. 0129 221.u del 20 maggio 2022- invece di impugnare l'atto del
08.06.2022, comunicato il 15.06.2022. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia ed eccepiva in primis l'inammissibilità del ricorso per assenza di diretta lesività dell'atto impugnato. Il giudizio veniva definito con la sentenza n. 134111/2023, pubblicata in data 23.08.2023, con cui si dichiarava il ricorso inammissibile in quanto “l'atto impugnato con l'odierno gravame è un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art 10- bis L.7 Agosto 1990, n. 241, come espressamente indicato dallo stesso: appare evidente, indi, che la lesione dell'interesse legittimo lamentata dal privato non deriva dal presente atto, bensì dal successivo provvedimento definitivo.”
Concludeva quindi chiedendo accertare e dichiarare sussistente la responsabilità professionale dell'avvocato , per quanto esposto in premessa, e per l'effetto condannare lo stesso al CP_1 pagamento dell'importo di € 13.132,08, importo della fattura allegata e saldata, oltre al rimborso delle somme per omesso versamento dei contributi unificati di cui alla cartella n.1002023001137021000 pari ad € 1.968,71. Il tutto per complessivi € 15.100,79 e/o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
e chiedeva l'integrale rigetto della domanda, per non aver assolto il ricorrente all'onere probatorio gravante. Il tutto con vittoria di spese.
Veniva concesso termine per esperire tentativo obbligatorio di mediazione e all'esito la causa veniva rinviata per la decisione.
L'udienza dell'08/01/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: lette le note depositate nell'interesse delle parti, la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co 3 c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda, per essere stato, su invito del giudice, disposto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito va rilevato che per costante giurisprudenza di legittimità “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare.” (così, Cass. civ. ordinanza n. 24007 del 06/09/2024).
Il cliente che cita in giudizio il proprio difensore, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità per mancata possibilità di coltivare un procedimento giudiziario concordato, deve provare non solo la condotta negligente del difensore, ma altresì che, qualora l'azione fosse stata proposta, la stessa avrebbe avuto, con un alto grado di probabilità, esito favorevole per il cliente medesimo. L'azione risarcitoria in questione postula, pertanto, un giudizio prognostico ex ante, rimesso al giudice investito, sulla base delle prove offerte in giudizio dall'attore – o, come nel caso in esame, dal ricorrente.
Ebbene tanto premesso deve rilevarsi che in effetti il preavviso di rigetto ex art 10 bis legge 241/1990
è atto prodromico, autonomamente impugnabile solo ove i suoi effetti vengano consolidati per la mancata proposizione di osservazioni nel termine di 10 giorni. Nel caso in cui, al contrario, vengano proposte le osservazioni di legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad emettere apposito provvedimento di rigetto, autonomamente impugnabile.
Essendo state, nel caso in esame, proposte osservazione al provvedimento ex art 10 bis legge
241/1990, lo stesso non era autonomamente impugnabile: ne discende l'effettivo errore del difensore nella proposizione del ricorso innanzi al TAR.
Tanto premesso, deve essere compiuto il suddetto giudizio prognostico in ordine all'eventuale esito positivo del giudizio amministrativo laddove lo stesso fosse stato correttamente proposto.
In termini deve in primo luogo rilevarsi che assolutamente irrilevanti appaiono tutte le questioni in ordine all'applicabilità alla posizione dell'odierno ricorrente dell'art 18 d.l. 67/1997: nella relazione dell'Avvocatura di Stato tale condizione non viene, infatti, messa in dubbio, ritenendosi la normativa applicabile anche ai giudici di pace.
Al contrario, non appaiono in questa sede superabili le contestazioni sollevate dall'Avvocatura di
Stato nel parere vincolante emesso.
In termini la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 28 novembre
2019, n. 8137) ha avuto modo di chiarire che “per quanto riguarda i presupposti indefettibili per
l'applicazione dell'art. 18, si è formata una univoca e convergente giurisprudenza della Corte di cassazione e di questo Consiglio di Stato.
Tali presupposti sono due:
a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente;
b) la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
(…)
Oltre alla pronuncia del giudice che espressamente abbia escluso la responsabilità del dipendente,
l'art. 18 ha disciplinato un ulteriore presupposto per la spettanza del beneficio, e cioè la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e
l'assolvimento degli obblighi istituzionali (…).
Tale connessione sussiste - sia pure in modo peculiare - qualora sia stata contestata al dipendente la violazione dei doveri di istituto e, all'esito del procedimento, il giudice abbia constatato non solo
l'assenza della responsabilità, ma che esso sia sorto in esclusiva conseguenza di condotte illecite di terzi, di natura diffamatoria o calunniosa, oppure qualificabili come un millantato credito (si pensi al funzionario, al dirigente o al magistrato accusato di corruzione, ma in realtà del tutto estraneo ai fatti, perché vittima di una orchestrata attività calunniosa o di un millantato credito emerso dopo
l'attivazione del procedimento penale). Sotto tale profilo, l'art. 18 tutela senz'altro - col rimborso delle spese sostenute - il dipendente statale che sia stato costretto a difendersi, pur innocente, nel corso del procedimento penale nel quale - esclusivamente in ragione del suo status e non per l'aver posto in essere specifici atti - sia stato coinvolto nel procedimento penale perché sostanzialmente vittima di illecite condotte altrui, che per un qualsiasi motivo illecito hanno coinvolto il dipendente, a maggior ragione se è stato designato come vittima proprio quale appartenente alle Istituzioni e per il servizio prestato.
(…)
Invece, esso non si applica quando la contestazione in sede penale si sia riferita ad un atto o ad un comportamento, in ipotesi, che:
a) di per sé costituisca una violazione dei doveri d'ufficio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427);
b) sia stato comunque posto in essere per ragioni personali, sia pure durante e "in occasione" dello svolgimento del servizio, e dunque non sia riferibile all'Amministrazione (…), o che non sia riconducibile strettamente alla attività istituzionale, quale l'accettazione di un regalo o il coinvolgimento in un alterco con colleghi, ma che all'esito del giudizio non sia stata qualificata come reato;
c) sia potenzialmente idoneo a condurre ad un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione (ad esempio quando, malgrado l'assenza di una responsabilità penale, sussistano i presupposti per ravvisare un illecito disciplinare e per attivare il relativo procedimento: cfr. C.d.S., Sez. II, 27 agosto
2018, n. 2055; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176, cit.; Sez. IV, 2013, n. 1190; Sez. IV, 2012, n. 423).”
Ne discende che l'applicazione dell'art 18 contempla l'ipotesi in cui il soggetto, accusato in sede penale, sia stato ingiustamente coinvolto da terzi (per diffamazione o calunnia) mentre, al contrario, non sia applicabile laddove possa eventualmente sorgere un conflitto di interessi con la P.A., come nel caso in cui vengano comunque prospettati profili di responsabilità disciplinare.
Ebbene, dalla lettura di entrambi i provvedimenti penali allegati, non appare emergere alcun coinvolgimento a fini diffamatori e calunniatori da parte di terzi soggetti, che abbiano determinato, così come l'interpretazione giurisprudenza dell'art 18 richiede ai fini dell'applicazione della disposizione, l'instaurazione del procedimento penale in capo all'odierno ricorrente.
Ancora, da quanto riportato, emerge che la condotta tenuta dal , pur se non penalmente Parte_1 rilevante, sia risultata comunque antigiuridica, tale da poter in astratto determinare – non rilevando l'effettiva instaurazione o meno- l'insorgenza di una procedura disciplinare nei suoi confronti.
Trattasi in sostanza, secondo quanto emerge dagli atti, di una condotta non esente da profili di censura,
e che esonda rispetto al concetto di discrezionalità nell'ambito dell'attività giurisprudenziale.
Addirittura, il collegio adito in sede di pronuncia di appello, nel sottolineare i contatti (benché indiretti) con le parti del processo, ha ravvisato una palese violazione di legge (artt 91 e 92 c.p.c.) in capo all'appellato, non punibile penalmente solo per omessa contestazione in imputazione da parte del P.M., e alla luce della riforma dell'art 323 c.p.p.
Si ritiene, in conclusione, che il sol fatto dell'assoluzione non posso giustificare, in assenza degli altri requisiti di legge, puntualmente riportati dalla giurisprudenza amministrativa citata, il diritto al rimborso.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenendo conto del carattere sommario del rito prescelto e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco