TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3241 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato a [...]/SP (Brasile) in data 11.04.1980, cittadino brasiliano, in nome Parte_1 proprio e, insieme alla sig.ra nata a [...]/SP (Brasile) Controparte_1 il 05.07.1985, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...] nato a [...]/SP (Brasile) il 24.07.2009, Persona_1 Controparte_2 nata a [...]/SP (Brasile) il 17.11.2014 e
[...] Controparte_3 nato a [...]/SP (Brasile) il 02.07.2021;
nato a [...]/SP (Brasile) in data 06.11.1981, cittadino brasiliano, Controparte_4 in nome proprio e, insieme alla sig.ra nata a [...]/SP Controparte_5
(Brasile) il 09.07.1981, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2007 e Persona_2 [...] nata a [...]/SP (Brasile) il 17.08.2009; CP_6
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 18.03.1983, cittadina Controparte_7 brasiliana, in nome proprio e, insieme al sig. , nato a [...] Controparte_8
Paolo/SP (Brasile) l'11.10.1987, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_3
22.01.2010; nata a [...]/PR (Brasile) in data 23.04.1972, cittadina brasiliana, Controparte_9 in nome proprio e, insieme al sig. , nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_10 il 10.05.1979, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
, nato a [...]/SP (Brasile) il 26.03.2013; Persona_4
nata a [...]/PR (Brasile) in data 31.08.1976, cittadina Controparte_11 brasiliana, in nome proprio e, insieme al sig. nato a [...]/SC Controparte_12
(Brasile) il 29.06.1976, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...]/SC (Brasile) il 15.07.2005; Persona_5 tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone, con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, presso il cui studio domiciliano;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Roma Controparte_13 in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro ( ; Email_1
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 27 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_13 di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato il [...] Persona_6 nel Comune di Drapia (Vibo Valentia), figlio di e di , come Persona_7 Persona_8 comprovato dall'Estratto per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di Drapia (v. all. 2).
(denominato anche o ) Persona_6 Parte_2 Parte_3 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, allegato in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
3).
In data 6 marzo 1897 a Jaboticabal/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Persona_7
come comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce in copia Persona_9 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all 4). Dalla loro unione naturale poi divenuta coniugale nasceva a Jaboticabal/SP (Brasile) il giorno 23 settembre 1900 , come Parte_4 risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
5).
In data 15 luglio 1922 a Jaboticabal/SP (Brasile) il sig. (denominato anche Parte_5
contraeva matrimonio con come comprovato dal Certificato di Parte_6 Persona_10
Matrimonio allegato in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6). Dalla loro unione coniugale nasceva a Jaboticabal/SP (Brasile), il giorno 4 gennaio 1926 , Parte_7 come risulta dal certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all 7).
In data 22 giugno 1944 a Andradina/SP (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_7
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e Persona_11 legalizzata mediante apostille (v. all. 8). Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli:
- a Guaraçai/SP (Brasile) il giorno 8 settembre 1948 come risulta dal Parte_8
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 9);
- a Jaguapitã/PR (Brasile) il giorno 15 giugno 1952 come Parte_9 risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.
10);
- a Guaraci/PR (Brasile) il giorno 10 maggio 1954 come risulta dal Parte_9
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 11);
- ad Arapongas/PR (Brasile) il giorno 8 febbraio 1956 come Parte_10 risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.
12).
In data 15 settembre 1969 a Rolandia/PR (Brasile) ontraeva matrimonio Parte_8 con , come comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce in copia tradotta CP_14
e legalizzata mediante apostille (v. all. 13). Dalla loro unione coniugale nasceva a Arapongas/PR
2 (Brasile) il giorno 23 aprile 1972 come risulta dal Certificato di Nascita Controparte_9 prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 14). Dall'unione naturale tra nasceva a San Paolo/SP (Brasile) il giorno Controparte_9 Controparte_10
26 marzo 2013 come risulta dal Certificato di Nascita prodotto in Persona_4 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 15).
In data 27 settembre 1975 a Arapongas/SP (Brasile) ontraeva Parte_9 matrimonio con , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_12 copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16). Dalla loro unione coniugale nasceva a
Arapongas/PR (Brasile) il giorno 31 agosto 1976 , come risulta dal Certificato CP_11 di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 17). In data 3 luglio
1997 a Osasco/SP (Brasile) la sig.ra contraeva matrimonio con CP_11 Persona_13
, come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...] mediante apostille (v. all. 18). In data 1 giugno 2012 a Gaspar/SC (Brasile) CP_11 contraeva nuovo matrimonio con come comprovato dal Certificato di Parte_11 prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 19). Dalla loro unione coniugale nasceva a Blumenau/SC (Brasile) il giorno 15 giugno 2005 Persona_5 come risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 20).
In data 7 luglio 1979 a Cambè/PR (Brasile) contraeva matrimonio con Parte_9
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e Persona_14 legalizzata mediante apostille (v. all. 21). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
- a Osasco/SP (Brasile) il giorno 11 aprile 1980 come risulta dal Certificato Parte_1 di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 22);
- a Osasco/SP (Brasile) il giorno 18 marzo 1983 come risulta dal Certificato CP_7 di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 23).
In data 27 novembre 1999 a Osasco/SP (Brasile) ontraeva matrimonio con Parte_1 da Silva Terence, come comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce Persona_15 in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 24). In data 15 settembre 2012 a Osasco/SP
(Brasile) contraeva nuovo matrimonio con come Parte_1 Controparte_1 comprovato dal Certificato di Matrimonio che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 25). Dalla loro unione nascevano tre figli:
- a Osasco/SP (Brasile) il giorno 24 luglio 2009 come risulta dal Persona_1
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 26);
- a Osasco/SP (Brasile) il giorno 17 novembre 2014 ANA come Controparte_2 risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all.
27);
- a Osasco/SP (Brasile) il giorno 2 luglio 2021 come risulta Parte_12 dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 28).
Dall'unione naturale tra nasceva a Osasco/SP CP_7 Controparte_8
(Brasile) il giorno 22 gennaio 2010 , come risulta dal Persona_3
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 29).
In data 6 luglio 2017 a Osasco/SP (Brasile) ontraeva nuovo matrimonio con CP_7
, come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta Controparte_15
e legalizzata mediante apostille (v. all. 30).
In data 5 luglio 1980 a Osasco/SP (Brasile) contraeva Parte_10 matrimonio con , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto Parte_13 in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all 31). Dalla loro unione coniugale nasceva a
3 Osasco/SP (Brasile) il giorno 6 novembre 1981 , come risulta dal Parte_14
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 32).
In data 24 luglio 2004 a San Paolo/SP (Brasile) contraeva Parte_14 matrimonio con come comprovato dal Certificato di Matrimonio che Controparte_5 si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all 33). Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: - a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 14 settembre 2007 Persona_2 come risulta dal Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante
[...] apostille (v all. 34);
- a San Paolo/SP (Brasile) il giorno 17 agosto 2009 come risulta dal Parte_15
Certificato di Nascita prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v all. 35).
Dalla sopra esposta e documentata discendenza deve ritenersi comprovato e pacifico che:
a) il sig. è certamente cittadino italiano per essere nato in [...] nel Persona_6
Comune di Drapia (VV), in data 21.07.1873 da padre ( ) e madre ( Persona_7 [...]
) entrambi italiani;
Per_8
b) il medesimo status civitatis italiano è stato da questi trasmesso a tutti i propri discendenti, come meglio precisato in narrativa, e fino ai richiedenti: insieme ai figli minori Parte_1
e Persona_1 Controparte_2 [...] nsieme ai figli minori CP_3 Controparte_4 Persona_2
insieme al figlio minore
[...] Controparte_6 Controparte_7
; nsieme al figlio minore Persona_3 Controparte_9
insieme alla figlia minore Persona_4 Controparte_11 promotori del presente giudizio. Persona_5
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_13 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
4 Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte Persona_7 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso. In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione,
a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n.
3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza,
5 come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico- consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza al figlio Persona_7 Pt_4 che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia nata il [...], la quale
[...] Parte_7 in data 22.6.1944 contraeva matrimonio da cui nascevano quattro figli, circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Pt_16
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Pt_17 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_13 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
nato a [...]/SP (Brasile) in data 11.04.1980; Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) il 24.07.2009; Persona_1 nata a [...]/SP (Brasile) il 17.11.2014; Controparte_2
nato a [...]/SP (Brasile) il 02.07.2021; Controparte_3
nato a [...]/SP (Brasile) in data 06.11.1981; Controparte_4
6 nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2007; Persona_2 nata a [...]/SP (Brasile) il17.08.2009; Controparte_6
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 18.03.1983; Controparte_7
, nato a [...]/SP (Brasile) il 22.01.2010; Persona_3 nata a [...]/PR (Brasile) in data 23.04.1972; Controparte_9
nato a [...]/SP (Brasile) il 26.03.2013; Persona_4 nata a [...]/PR (Brasile) in data 31.08.1976; Controparte_11 nata a [...]/SC (Brasile) il 15.07.2005; Persona_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_13 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 26.2.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
7