Articolo 51 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 50Articolo 52
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15 maggio 1975
Art. 51.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975