TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1562/2024 , introdotta da
(SUDAN, 27/10/1962), c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO C.F._1
MICHELA;
(EGITTO, 07/09/1982), Parte_2
c.f.: , con il patrocinio dell'avv. MECCHI C.F._2
MARILENA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro
[...]
matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
c) in ordine alla ex-casa familiare di Fiumicino (Rm), Via Francesco Manfra
n.24, la stessa rimarrà nella piena disponibilità e vi resterà ad abitare la moglie, di cui è proprietaria in via esclusiva, alla stessa rimanendo ugualmente affidato anche tutto quanto nella suddetta abitazione contenuto
e non asportato dal marito;
d) in ordine al rispettivo mantenimento, ciascun coniuge provvederà a sé stesso essendo entrambi economicamente indipendenti
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/03/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1562/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiumicino in data
23/03/2009 tra (SUDAN, 27/10/1962) e Parte_1
(EGITTO, 07/09/1982) Pt_2 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 14, Parte
1, Vol. 1, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente relatore dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1562/2024 , introdotta da
(SUDAN, 27/10/1962), c.f. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO C.F._1
MICHELA;
(EGITTO, 07/09/1982), Parte_2
c.f.: , con il patrocinio dell'avv. MECCHI C.F._2
MARILENA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e Parte_1 Parte_2
chiedono al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro
[...]
matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
c) in ordine alla ex-casa familiare di Fiumicino (Rm), Via Francesco Manfra
n.24, la stessa rimarrà nella piena disponibilità e vi resterà ad abitare la moglie, di cui è proprietaria in via esclusiva, alla stessa rimanendo ugualmente affidato anche tutto quanto nella suddetta abitazione contenuto
e non asportato dal marito;
d) in ordine al rispettivo mantenimento, ciascun coniuge provvederà a sé stesso essendo entrambi economicamente indipendenti
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/03/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1562/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fiumicino in data
23/03/2009 tra (SUDAN, 27/10/1962) e Parte_1
(EGITTO, 07/09/1982) Pt_2 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 14, Parte
1, Vol. 1, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 22/11/2024.
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Marta Ienzi