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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8552 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 71660 del 2022, vertente t r a
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Sergio D'Acuti, giusta procura in atti;
-ricorrente- c o n t r o
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanni Neri, giusta procura in atti;
-resistente-
n o n c h é con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con Parte_1 il sig. in data 20 luglio 1989 in Napoli (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Napoli anno 1989, parte I°, serie C, atto n° 173), e dalla unione erano nati i figli, il 7.7.1990 e il 27.2.1996, entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
venuta meno la comunione materiale e spirituale, avevano deciso di separarsi e con sentenza n. 10569/2022 pubbl. il 01/07/2022 il Tribunale di Roma aveva stabilito a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore di € 250 mensili. Tanto premesso, decorsi i termini di legge e non essendo avvenuta alcuna riconciliazione, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni separative e, per l'effetto, avuto riguardo alla condizione reddituale delle parti, fosse disposto che il sig. le corrispondesse un assegno divorzile di € 250 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, esponeva che nel tempo la situazione reddituale delle parti era mutata, anche in considerazione del fatto che egli era in procinto di andare in pensione, con un notevole decremento rispetto a quanto percepito nel suo ruolo di Brigadiere capo Q.S. presso la Compagnia Speciale dei C.C. di Roma. Di contro, invece, la sig.ra svolgeva attività Pt_1 lavorativa di infermiera, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.300, essendo quindi in grado di provvedere al proprio mantenimento, convivendo con la figlia nell'immobile di Per_1 quest'ultima (sito in Roma a Via Pagliaro n. 45). Tanto premesso, avuto riguardo al mutamento della situazione reddituale delle parti, il sig. CP_1 chiedeva, in via riconvenzionale, fosse disposto a carico della signora un assegno divorzile Pt_1 in suo favore pari ad € 150.
In data 27.04.2023 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Con memoria integrativa la signora chiedeva le fosse riconosciuto il 40% di quanto Pt_1 percepito dal marito a titolo di TFS. Con comparsa di costituzione nella fase istruttoria, il sig. CP_1 rappresentava di essere pensionato dal mese di settembre 2023, vedendo notevolmente ridotti i propri redditi. Invero, riferiva di essere passato da circa € 2.400 mensili (somma comprensiva di straordinari) a un'entrata mensile di circa € 1.900. Oltre a ciò, il resistente evidenziava di essere gravato dalle spese di mutuo, acceso per l'acquisto dell'abitazione nella quale viveva di € 536 mensili, nonché dalle spese per il mantenimento del figlio maggiorenne , così come stabilite dal Tribunale di Roma nel Per_2 giudizio RG n. 69815/2019 di € 300 mensili.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con provvedimento del 06.03.2024 il Giudice, ritenuta la irrilevanza delle istanze istruttorie, in parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, riduceva l'assegno di mantenimento della sig.ra a € 150 mensili a far data dal mese di aprile Pt_1 del 2024. In prosieguo di giudizio, con note scritte le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava la causa in decisione con i termini di legge per gli atti difensivi finali.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande formulate,
e segnatamente quelle relative al riconoscimento di un assegno divorzile richiesto dalla moglie e dal marito, nonché sulla domanda di riconoscimento di una quota di TFS formulata dalla signora
Pt_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza n. 10569/2022 pubbl. il 01/07/2022 RG n.
81969/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata sia dalla signora sia dal sig. di vedersi Pt_1 CP_1 riconosciuti un contributo per il loro mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno.
Compiute tali premesse, nel caso di specie, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti.
La signora ha dichiarato di lavorare come infermiera per la società HEART LIFE CROCE Pt_1
IC RL (centodiciottista-118), percependo un compenso anno, come si deduce dalla certificazione unica 2024 versata in atti, NETTA di € 11.683 (€ 973 mensile). La ricorrente ha altresì dichiarato di aver subito un infortunio sul lavoro il 24.02.2024, con un lungo periodo di degenza e di aver ricevuto come diagnosi un principio di Alzheimer precoce, oltre a problemi di angina pectoris (cfr. doc. all. dell'11.12.2024 e certificato). Con riguardo alla situazione immobiliare, la signora ha dichiarato di vivere assieme alla figlia nell'immobile di proprietà di quest'ultima Pt_1 Per_1
(paga per intero la rata del mutuo ed il padre figura nel contratto di mutuo soltanto come garante), possedendo l'usufrutto dell'immobile (sito in Roma, via Schifano, 8) dove vive il figlio Per_2 nudo proprietario. La Commissione medica dell' , con decorrenza 10 marzo 2023, ha riconosciuto la Controparte_2 sig.ra invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 12 L. Pt_1 118/1971, valutazione non è revisionabile che dà diritto a percepire € 297,00 a titolo di indennità per pensione di invalidità.
Di contro il sig. , carabiniere Brigadiere capo in pensione, percepisce una indennità CP_1 pensionistica mensile di circa € 2.000. Oltre a ciò, come si desume dalla documentazione prodotta, ha percepito nel 2024, dopo aver terminato il proprio incarico, un trattamento di fine servizio di complessivi € 43.841,43 netti. Oltre a ciò, il resistente ha dichiarato di essere onerato del pagamento della rata di mutuo dell'immobile in cui vive per € 536 mensili, immobile intestato ai figli e Per_1
di cui conserva l'usufrutto. Per_2 Pertanto, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, analizzata nel dettaglio la situazione economico-reddituale di entrambe le parti e avuto riguardo dell'apporto effettuato da ciascun coniuge durante la vita matrimoniale, durata per circa 33 anni (impostazione tradizionale della famiglia, situazione lavorativa e di salute delle parti, età), induce questo Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, vista la documentazione attestante l'invalidità e le condizioni di salute della a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della stessa, la quale occupandosi della cura e accudimento dei figli, in modo particolare del figlio , affetto da artrite, ha consentito al marito di dedicarsi a tempo Per_2 pieno alla sua attività. L'assegno va quantificato nell'importo di € 120 mensili da corrispondersi alla signora entro il giorno cinque di ogni mese al suo domicilio da rivalutarsi secondo gli indici Pt_1
ISTAT a decorrere dalla data della presente sentenza.
Il Collegio respinge la domanda di assegno divorzile formulata dal sig. , avuto riguardo la CP_1 situazione reddituale e patrimoniale come sopra emarginata.
Quota di TFS
Una volta analizzata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, va esaminata la domanda formulata dalla signora di una quota percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita Pt_1 dal sig. a seguito della cessazione del rapporto come Brigadiere Capo dell'Arma dei CP_1 Carabinieri, ai sensi dell'art. 12bis della legge n. 898 del 1.12.1970. Con riferimento alla qualificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto della sua natura simbolico- compensativa così come intesa dalle parti, il Collegio, ritiene ammissibile la domanda di parte ricorrente per quanto anche statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.3.2012, n. 3924 (“La domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio;
pertanto,
l'art. 40 cod. proc. civ. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi.”). Il matrimonio tra le parti (celebrato in data 20 luglio 1989) è coinciso in gran parte con il rapporto di lavoro, iniziato nel 1985, data di inizio della propria attività di carabiniere e terminato nel 2023, con l'entrata in pensione del PO. Ai fini del calcolo della quota percentuale di TFS parte resistente ha depositato prospetto di riepilogo
(n. pratica 002202300230299) indicante l'erogazione del trattamento di fine rapporto del CP_2 18.03.2024, ammontante alla somma complessiva netta di € 43.841,43. Ciò premesso, quanto alla determinazione della somma spettante alla signora si osserva Pt_1 che la Suprema Corte ha chiarito come il parametro per la determinazione della percentuale sia non già la durata della convivenza, bensì quella del matrimonio, con ciò riconoscendo quanto già dedotto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 23 del 1991) circa l'apporto che un coniuge è in grado di fornire all'altro anche durante la separazione, e anche con ciò ancorando la determinazione dell'entità della somma ad un parametro certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come quello della convivenza (cfr. Cass., sent. del 25.6.2003, n. 10075).
Ebbene, il sig. veniva assunto in data 12/02/1985, in data precedente al matrimonio del 1989, CP_1 cessando il suo rapporto di lavoro in data 24/07/2023, in data precedente alla sentenza di divorzio. Il conteggio della somma allo stato dovuta alla parte resistente, dunque, dovrà essere svolto tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra il 1989 e il 2023, 34 anni di durata del matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa del resistente, sulla somma effettivamente percepita con riferimento al periodo emarginato di € 38.760, decurtata del 40%. Ai sensi dell'art. 12bis L. 898/1970, la somma spettante alla signora risulta pari € 15.504, Pt_1 somma che il dovrà corrisponderle oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e CP_1 fino al soddisfo.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71660/2022 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ( ), Parte_1 C.F._1
e ( ), nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 C.F._2 matrimonio in data 20 luglio 1989 in Napoli;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (anno 1989, parte I°, serie C, atto n° 173);
- dispone che corrisponda a un assegno divorzile di € 120 Controparte_1 Parte_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile formulata dal;
Controparte_1
- accoglie la domanda di di pagamento in suo favore della quota di TFS percepita Parte_1 dal sig. e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento della somma di € Controparte_1
15.504, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 71660 del 2022, vertente t r a
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Sergio D'Acuti, giusta procura in atti;
-ricorrente- c o n t r o
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanni Neri, giusta procura in atti;
-resistente-
n o n c h é con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con Parte_1 il sig. in data 20 luglio 1989 in Napoli (trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Napoli anno 1989, parte I°, serie C, atto n° 173), e dalla unione erano nati i figli, il 7.7.1990 e il 27.2.1996, entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
venuta meno la comunione materiale e spirituale, avevano deciso di separarsi e con sentenza n. 10569/2022 pubbl. il 01/07/2022 il Tribunale di Roma aveva stabilito a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore di € 250 mensili. Tanto premesso, decorsi i termini di legge e non essendo avvenuta alcuna riconciliazione, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni separative e, per l'effetto, avuto riguardo alla condizione reddituale delle parti, fosse disposto che il sig. le corrispondesse un assegno divorzile di € 250 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, esponeva che nel tempo la situazione reddituale delle parti era mutata, anche in considerazione del fatto che egli era in procinto di andare in pensione, con un notevole decremento rispetto a quanto percepito nel suo ruolo di Brigadiere capo Q.S. presso la Compagnia Speciale dei C.C. di Roma. Di contro, invece, la sig.ra svolgeva attività Pt_1 lavorativa di infermiera, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.300, essendo quindi in grado di provvedere al proprio mantenimento, convivendo con la figlia nell'immobile di Per_1 quest'ultima (sito in Roma a Via Pagliaro n. 45). Tanto premesso, avuto riguardo al mutamento della situazione reddituale delle parti, il sig. CP_1 chiedeva, in via riconvenzionale, fosse disposto a carico della signora un assegno divorzile Pt_1 in suo favore pari ad € 150.
In data 27.04.2023 il Presidente f.f., letti gli atti e la documentazione depositata, confermava i provvedimenti della separazione.
Con memoria integrativa la signora chiedeva le fosse riconosciuto il 40% di quanto Pt_1 percepito dal marito a titolo di TFS. Con comparsa di costituzione nella fase istruttoria, il sig. CP_1 rappresentava di essere pensionato dal mese di settembre 2023, vedendo notevolmente ridotti i propri redditi. Invero, riferiva di essere passato da circa € 2.400 mensili (somma comprensiva di straordinari) a un'entrata mensile di circa € 1.900. Oltre a ciò, il resistente evidenziava di essere gravato dalle spese di mutuo, acceso per l'acquisto dell'abitazione nella quale viveva di € 536 mensili, nonché dalle spese per il mantenimento del figlio maggiorenne , così come stabilite dal Tribunale di Roma nel Per_2 giudizio RG n. 69815/2019 di € 300 mensili.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con provvedimento del 06.03.2024 il Giudice, ritenuta la irrilevanza delle istanze istruttorie, in parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, riduceva l'assegno di mantenimento della sig.ra a € 150 mensili a far data dal mese di aprile Pt_1 del 2024. In prosieguo di giudizio, con note scritte le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava la causa in decisione con i termini di legge per gli atti difensivi finali.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile nonché sulle ulteriori domande formulate,
e segnatamente quelle relative al riconoscimento di un assegno divorzile richiesto dalla moglie e dal marito, nonché sulla domanda di riconoscimento di una quota di TFS formulata dalla signora
Pt_1
Status divorzile
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di sentenza n. 10569/2022 pubbl. il 01/07/2022 RG n.
81969/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il
Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata sia dalla signora sia dal sig. di vedersi Pt_1 CP_1 riconosciuti un contributo per il loro mantenimento (rectius assegno divorzile), il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle
SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni, ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno.
Compiute tali premesse, nel caso di specie, occorre accertare la situazione economico-reddituale delle parti.
La signora ha dichiarato di lavorare come infermiera per la società HEART LIFE CROCE Pt_1
IC RL (centodiciottista-118), percependo un compenso anno, come si deduce dalla certificazione unica 2024 versata in atti, NETTA di € 11.683 (€ 973 mensile). La ricorrente ha altresì dichiarato di aver subito un infortunio sul lavoro il 24.02.2024, con un lungo periodo di degenza e di aver ricevuto come diagnosi un principio di Alzheimer precoce, oltre a problemi di angina pectoris (cfr. doc. all. dell'11.12.2024 e certificato). Con riguardo alla situazione immobiliare, la signora ha dichiarato di vivere assieme alla figlia nell'immobile di proprietà di quest'ultima Pt_1 Per_1
(paga per intero la rata del mutuo ed il padre figura nel contratto di mutuo soltanto come garante), possedendo l'usufrutto dell'immobile (sito in Roma, via Schifano, 8) dove vive il figlio Per_2 nudo proprietario. La Commissione medica dell' , con decorrenza 10 marzo 2023, ha riconosciuto la Controparte_2 sig.ra invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 12 L. Pt_1 118/1971, valutazione non è revisionabile che dà diritto a percepire € 297,00 a titolo di indennità per pensione di invalidità.
Di contro il sig. , carabiniere Brigadiere capo in pensione, percepisce una indennità CP_1 pensionistica mensile di circa € 2.000. Oltre a ciò, come si desume dalla documentazione prodotta, ha percepito nel 2024, dopo aver terminato il proprio incarico, un trattamento di fine servizio di complessivi € 43.841,43 netti. Oltre a ciò, il resistente ha dichiarato di essere onerato del pagamento della rata di mutuo dell'immobile in cui vive per € 536 mensili, immobile intestato ai figli e Per_1
di cui conserva l'usufrutto. Per_2 Pertanto, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, analizzata nel dettaglio la situazione economico-reddituale di entrambe le parti e avuto riguardo dell'apporto effettuato da ciascun coniuge durante la vita matrimoniale, durata per circa 33 anni (impostazione tradizionale della famiglia, situazione lavorativa e di salute delle parti, età), induce questo Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, vista la documentazione attestante l'invalidità e le condizioni di salute della a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della stessa, la quale occupandosi della cura e accudimento dei figli, in modo particolare del figlio , affetto da artrite, ha consentito al marito di dedicarsi a tempo Per_2 pieno alla sua attività. L'assegno va quantificato nell'importo di € 120 mensili da corrispondersi alla signora entro il giorno cinque di ogni mese al suo domicilio da rivalutarsi secondo gli indici Pt_1
ISTAT a decorrere dalla data della presente sentenza.
Il Collegio respinge la domanda di assegno divorzile formulata dal sig. , avuto riguardo la CP_1 situazione reddituale e patrimoniale come sopra emarginata.
Quota di TFS
Una volta analizzata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, va esaminata la domanda formulata dalla signora di una quota percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita Pt_1 dal sig. a seguito della cessazione del rapporto come Brigadiere Capo dell'Arma dei CP_1 Carabinieri, ai sensi dell'art. 12bis della legge n. 898 del 1.12.1970. Con riferimento alla qualificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto della sua natura simbolico- compensativa così come intesa dalle parti, il Collegio, ritiene ammissibile la domanda di parte ricorrente per quanto anche statuito dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.3.2012, n. 3924 (“La domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio;
pertanto,
l'art. 40 cod. proc. civ. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi.”). Il matrimonio tra le parti (celebrato in data 20 luglio 1989) è coinciso in gran parte con il rapporto di lavoro, iniziato nel 1985, data di inizio della propria attività di carabiniere e terminato nel 2023, con l'entrata in pensione del PO. Ai fini del calcolo della quota percentuale di TFS parte resistente ha depositato prospetto di riepilogo
(n. pratica 002202300230299) indicante l'erogazione del trattamento di fine rapporto del CP_2 18.03.2024, ammontante alla somma complessiva netta di € 43.841,43. Ciò premesso, quanto alla determinazione della somma spettante alla signora si osserva Pt_1 che la Suprema Corte ha chiarito come il parametro per la determinazione della percentuale sia non già la durata della convivenza, bensì quella del matrimonio, con ciò riconoscendo quanto già dedotto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 23 del 1991) circa l'apporto che un coniuge è in grado di fornire all'altro anche durante la separazione, e anche con ciò ancorando la determinazione dell'entità della somma ad un parametro certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come quello della convivenza (cfr. Cass., sent. del 25.6.2003, n. 10075).
Ebbene, il sig. veniva assunto in data 12/02/1985, in data precedente al matrimonio del 1989, CP_1 cessando il suo rapporto di lavoro in data 24/07/2023, in data precedente alla sentenza di divorzio. Il conteggio della somma allo stato dovuta alla parte resistente, dunque, dovrà essere svolto tenendo conto dell'arco temporale intercorrente tra il 1989 e il 2023, 34 anni di durata del matrimonio coincidenti con l'attività lavorativa del resistente, sulla somma effettivamente percepita con riferimento al periodo emarginato di € 38.760, decurtata del 40%. Ai sensi dell'art. 12bis L. 898/1970, la somma spettante alla signora risulta pari € 15.504, Pt_1 somma che il dovrà corrisponderle oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e CP_1 fino al soddisfo.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71660/2022 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ( ), Parte_1 C.F._1
e ( ), nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1 C.F._2 matrimonio in data 20 luglio 1989 in Napoli;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione la predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Napoli (anno 1989, parte I°, serie C, atto n° 173);
- dispone che corrisponda a un assegno divorzile di € 120 Controparte_1 Parte_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile formulata dal;
Controparte_1
- accoglie la domanda di di pagamento in suo favore della quota di TFS percepita Parte_1 dal sig. e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento della somma di € Controparte_1
15.504, oltre interessi legali dalla sentenza al dì del soddisfo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi