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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/08/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERIGLIO Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA 68 10143 TORINO presso il difensore avv. SMERIGLIO DAVIDE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
MAGNANI MARTA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora in liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 CP_1 Controparte_1
agito in via monitoria nei confronti di per ottenere da quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 25.156,53, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2023 del Parte_1
28/07/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“
1. CARENZA DEI REQUISITI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO Va, in primo luogo, rilevato come la documentazione prodotta dalla convenuta opposta in sede di procedimento monitorio non pare soddisfare i requisiti codicistici richiesti ai fini della concessione del Decreto Ingiuntivo. Come recentemente chiarito, infatti, si ritiene: “che le fatture non soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2 c.p.c.; che, in particolare, l'art. 634 c.p.c. stabilisce che costituiscono idonea prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. (libro giornale e libro degli inventari) ovvero gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, fra le quali le principali sono rappresentate dai registri Iva prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il registro felle fatture emesse istituito dall'art. 23, ed il registro degli acquisti previsto dall'art. 25; che sia nell'uno che nell'altro caso, la disposizione prevede un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esse per le scritture contabili che esse siano "regolarmente tenute", e per quelle previste dalle leggi tributarie che siano "tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"; che l'estratto autentico notarile svolge dunque non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all'originale, quanto, per l'appunto, quella di verifica della regolarità dei registri
o delle scritture;
che tale esigenza, de iure condito, non è venuta meno con l'entrata in vigore del , il quale garantisce esclusivamente l'autenticità delle Controparte_2 fatture (dal momento che esse, generate e trasmesse con estensione ".xml", costituiscono un duplicato informatico secondo la definizione di cui all'art. 1, c. 1, lett. i quinques D.Lgs. n. 82 del 2005), ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite;
che peraltro l'art. 1 comma 3-ter D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di
2 Interscambio (di cui al comma 3) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde dall'Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche, sicché il venir meno dell'obbligo, sotto il profilo che ci occupa, non è equivalente ad un'attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri;
che pertanto, ai fini della sussistenza della prova scritta richiesta dall'art. 634 comma 2 c.p.c., il ricorrente in monitorio dovrà continuare a produrre l'estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c.” (Tribunale di Vicenza, Sez. II, Ord. 25/10/2019 n. 6722). Nel caso che ci occupa, RA ha omesso di depositare gli estratti autentici delle scritture contabili, non ottemperando alle prescrizioni dettate dall'art. 634 c.p.c.; si ritiene, pertanto, che il Decreto Ingiuntivo, alla luce della documentazione prodotta, non dovesse essere emesso.
2. CONTESTAZIONE DEL CREDITO Il credito asseritamente vantato da RA viene in questa sede recisamente contestato. A seguito della diffida di pagamento dell'Avv. Branzaglia del 19/12/2022 (doc. 3), infatti, , già in data 20/12/2022 (doc. 3) rispondeva contestando ogni richiesta. Pt_1
Nel presente giudizio di opposizione RA dovrà, peraltro, dimostrare l'effettiva vendita di energia elettrica e gas nella misura e nell'esatta corrispondenza rispetto a quanto indicato nelle fatture prodotte in sede di ricorso che, si ripete, non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio di opposizione.
3. GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI CURA Posto che sarà onere della convenuta opposta fornire gli elementi probatori a supporto delle pretese creditorie, che in questa sede si contestano integralmente, va, invece, rilevato come abbia subito gravissimi danni derivanti dall'inadempimento Pt_1 contrattuale di RA;
a tal proposito occorre procedere con ordine. (i) , tra le principali attività commerciali esercitate, svolge quella di rivenditore Pt_1
– all'ingrosso – di gas ed energia elettrica (in altri termini, acquista gas ed energia elettrica e li rivende all'ingrosso a società che, a loro volta, li forniranno ai clienti finali). (ii) RA, invece, esercitava, tra le altre, l'attività di fornitura, di operatore di mercato e utente di dispacciamento di energia elettrica, nonché di utente del bilanciamento, del trasporto e della distribuzione di gas (doc. 2). (iii) In data 21/02/2020 RA (fornitore) e (rivenditore) sottoscrivevano un Pt_1 contratto – già prodotto da controparte al doc. 1 e doc. 2 allegati al Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed in questa sede nuovamente prodotto (doc. 4) - in forza del quale RA si impegnava a fornire al rivenditore , che si impegnava ad acquistare, le quantità Pt_1 di energia elettrica e/o di gas naturale da somministrare ai clienti di volta in volta individuati dal rivenditore (i c.d. “clienti somministrati”), secondo termini e condizioni indicati nel contratto stesso.
3 (iv) Per quanto in questa sede rileva, preme evidenziare quanto le parti avevano espressamente stabilito ai seguenti articoli, poiché determinante nel qualificare i danni patiti dall'odierna attrice in opposizione:
- art. 7.9: “E' facoltà del OR ( ) inoltrare al FO (RA) eventuali Pt_1 richieste di indennizzo relative a morosità di clienti cessati ai sensi del , a fronte CP_3 del rilascio dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.
3.3 del … Il FO si impegna ad inoltrare tali richieste al Gestore del Sistema CP_3
Indennitario (l'Acquirente Unico ai sensi della normativa di settore) secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente pro-tempore”. Visti i tecnicismi dei sopraccitati termini, si specifica che: a) per richieste di indennizzo relative a morosità di clienti cessati (il cosiddetto
“CMOR”) si intende una somma che viene riconosciuta a titolo di indennizzo ai fornitori di energia e/o gas per recuperare i crediti non riscossi. È stato introdotto dall'ARERA al fine di contrastare il cosiddetto “turismo energetico”, ossia la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare la riscossione delle bollette non pagate. In una situazione di infatti, il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di CP_4 quello vecchio che, nel frattempo (a distanza di qualche mese), ha ricevuto l'indennizzo anticipato da parte di – – e per essa, CP_5 Controparte_6 dall'DD (utente del dispacciamento). b) Per TSIND si intende il testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. c) per Sistema Indennitario si intende un processo normato dall'ARERA (delibere ARG/elt 191/09, ARG/elt 219/10, 593/2017/R/com) gestito dall'Acquirente Unico tramite il SII (Sistema Informativo Integrato) al fine di garantire un indennizzo agli operatori di vendita di energia elettrica e gas, in caso di clienti morosi che abbiano effettuato lo switch out o siano cessati. Lo scopo del Sistema Indennitario è di tutelare il fornitore con cui un cliente moroso decida di chiudere la propria relazione contrattuale senza aver saldato la propria posizione debitoria (fenomeno del cd. “turismo energetico”). Tale tutela viene esercitata prevedendo che l'esercente creditore possa rivalersi verso il cliente attraverso il suo fornitore attuale per una parte del credito maturato, addebitato attraverso l'applicazione del corrispettivo CMOR.
- art. 8.1: “Premesso che: a. con legge n. 129 del 13 agosto 2010 è stato istituito presso l'Acquirente Unico il Sistema Informativo Integrato (“SII”) avente la finalità di gestite i flussi formativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
(si specifica che l'Acquirente Unico, gestore del Sistema Informativo Integrato, è stato individuato dalla Legge Bilancio 2018
- art 1, comma 8, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - come il soggetto deputato a mettere a disposizione dei clienti finali i loro dati di consumo di energia elettrica e di gas, secondo le modalità stabilite dall'ARERA e nel rispetto delle indicazioni del Garante in materia di protezione dei dati. Acquirente Unico è la società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a sua volta interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita dal decreto
4 legislativo 16 marzo 1999 n. 79 allo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai consumatori domestici e alle piccole imprese che non sono ancora passati al mercato libero); b. il SII è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale) …
- art. 8.3: “… il OR si impegna a … b. indicare RA GP Italia quale Utente del Dispacciamento per ogni POD/PDR da questi serviti in ragione del presente Contratto”;
- art. 11.2: “In forza di tali mandati (si tratta dei mandati disciplinati all'art. 11.1 rilasciati dai Clienti somministrati volti a sottoscrivere i contratti di connessione, trasposto e dispacciamento di energia elettrica e gas con facoltà di nominare un sostituto nell'adempimento di tale mandato), il OR ( ) provvederà a nominare Pt_1 quale proprio sostituto. Quest'ultima provvederà pertanto a sottoscrivere, CP_7 per conto dei Clienti somministrati, i contratti di dispacciamento, di trasporto e del servizio di connessione alla rete elettrica ed i contratti di trasporto, di distribuzione e del servizio di connessione alla rete gas, direttamente o attraverso la propria controllante (è importante evidenziare sin da ora, per le ragioni che verranno infra descritte, come la controllante fosse di Controparte_8 seguito “ ”, proprietaria del 100% delle quote di RA, come si evince CP_8 dalla visura camerale di cui al doc. 2)”.
- art. 14: in merito all'eventuale sospensione della somministrazione di fornitura, RA si impegnava a (14.2) comunicare “al OR ) tutte le informazioni a sua Pt_1 disposizione …”.
- art. 15.1: “Ciascuna Parte dichiara e garantisce che, al momento della firma e per tutta la durata del Contratto: … b) non è insolvente o incapace di pagare i propri debiti, non si trova in stato di concordato, fallimento, amministrazione controllata o comunque di altra procedura concorsuale;
c) non sono in corso né si temono azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali o simili, di fronte ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali od altre autorità italiane o straniere che possano pregiudicare i diritti di cui al presente Contratto”;
- art. 15.2: “Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse si è determinata a stipulare il presente Contratto sulla base delle dichiarazioni e garanzie rese dall'altra”.
- art. 15.3: “Qualora una o più delle succitate dichiarazioni o garanzie ivi fornite dalle Parti si dimostrasse non corretta o falsa, la Parte mendace sarà tenuta al risarcimento del danno subito dall'altra”.
- art. 24.1: “Le Parti dichiarano che, nell'esecuzione del presente Contratto, si atterranno rigorosamente a modelli comportamentali ispirati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza …”. (v) Quanto dedotto al punto (iv) risulta necessario al fine di comprendere l'inadempimento di RA per gli accadimenti infra descritti.
5 (vi) Con comunicazione del 25/11/2021 (doc. 5) all'odierna attrice in opposizione veniva comunicato quanto segue: “la presente, per comunicare l'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento dell'DD C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.C.R.L. (P.IVA – DP0029), al quale risultate abbinati in P.IVA_3
RCU come venditore, con decorrenza 25/11/2021. Per i punti per i quali C.U.RA. isulta Controparte_8
DD saranno attivati i servizi di Ultima Istanza con decorrenza 26/11/2021 in coerenza alle disposizioni dalla deliberazione del 11 Febbraio 2020 37/2020/R/EEL, che modifica ed aggiorna il TIMOE (Allegato A alla IB 29 maggio 2015
). I servizi di ultima istanza saranno attivati per i punti per i quali non Email_1 risulta inserito uno switching infra mese con decorrenza 26/11/2021 …”. Il mittente di tale comunicazione era il Sistema Informativo Integrato (SII), già citato al punto iv, ossia l'infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico, tramite la quale vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e lo switching. Tramite il SII è, inoltre, gestito il Portale Offerte, il sito pubblico tramite cui clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo semplice, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas. L'Acquirente Unico, invece, è una società pubblica nata per approvvigionare energia elettrica e gas ai clienti domestici ed alle PMI (piccole medie imprese) che non sono ancora passate al libero mercato e gestisce le procedure per la selezione dei fornitori sia nel mercato elettrico che in quello del gas per garantire la continuità della fornitura del servizio, quando un cliente si trova sprovvisto di un fornitore indipendentemente della sua volontà. (vii) Le comunicazioni precedenti a quella del 25/11/2021 già costituiscono piena prova circa l'inadempimento contrattale posto in essere dall'odierna convenuta opposta. Infatti, in data 01/10/2021 e 28/10/2021 (dunque nel periodo indicato nelle fatture che controparte produce in sede di ricorso per decreto ingiuntivo chiedendone il pagamento), RA inviava le seguenti e-mail aventi rispettivamente ad oggetto “Importante: Sospensione richieste di attivazione power e gas”: “Cari partner, è con grosso dispiacere e disappunto che siamo costretti a bloccare le attivazioni di POD e PDR fino al 1° gennaio 2022. Purtroppo la situazione contingente di mercato, con da un lato l'inarrestabile salita dei prezzi (PUN gennaio 60.71 €/MWh vs PUN attuale 225
€/MWh circa e sul gas PSV gennaio 20.91 €cent/smc vs PSV attuale superiore ad 80
€cent/smc) e dall'altro la relativa esplosione delle garanzie verso il sistema, non ci permette di potervi attivare nuovi punti per i mesi di novembre e dicembre. Pertanto da oggi in avanti non attiveremo nuovi punti per i mesi di novembre e dicembre 2021 ma saremo lieti di poter accogliere le vostre nuove attivazioni dal 1/1/2022. Certi della vostra comprensione del momento difficile che sta vivendo il nostro mercato, porgiamo i nostri più cordiali saluti. La Direzione Commerciale” (doc. 6) e “Importante: Sospensione richieste di attivazione power e gas – aggiornamento”: “Caro partner,
6 stante l'attuale situazione dei mercati power e gas che vedono il persistere di prezzi elevati e la conseguente riduzione della nostra capacità di approvvigionamento, vi comunichiamo che gli switch-in di POD e PDR rimane sospesa anche per il mese di gennaio. Ci dispiace per il disagio ma in questo momento non possiamo sovraccaricare ulteriormente la nostra struttura finanziaria. Cordiali saluti. La direzione commerciale” (doc. 7). (viii) La risoluzione di cui al punto (vi) era relativa al contratto tra TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“TE”), società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana di linee elettriche – ossia il soggetto che si occupa del dispacciamento dell'energia elettrica – e (proprietaria del 100% delle Controparte_8 quote di RA e da quest'ultima incaricata a sottoscrivere, per conto dei Clienti somministrati, i contratti di dispacciamento, di trasporto e del servizio di connessione alla rete elettrica ed i contratti di trasporto, di distribuzione e del servizio di connessione alla rete gas, come indicato. (ix) Intendendo chiarire quanto descritto al punto (vi), la risoluzione del contratto – derivante da inadempimento di – nei Controparte_8 confronti di TE, ha comportato, quale diretta conseguenza, l'impossibilità per RA di continuare a fornire l'energia elettrica ai clienti somministrati (vale a dire i clienti finali) delle società a cui , quale reseller (ossia rivenditore) aveva, Pt_1 appunto, rivenduto quanto acquistato da RA. Nexicom, dunque, senza aver preventivamente ricevuto alcuna comunicazione avente ad oggetto le gravi difficoltà riscontrate da (oggi entrambe soggette Parte_2 alla procedura del concordato preventivo), difficoltà da cui sarebbe derivato l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto con TE, ha, suo malgrado, improvvisamente visto perdere da parte delle società a cui rivendeva energia elettrica e gas, la titolarità di innumerevoli punti di fornitura, subendone le relative conseguenze economiche. Pare, infatti, evidente che qualora fosse Pt_1 stata a conoscenza di quanto sarebbe di lì a breve accaduto, si sarebbe tempestivamente attivata stipulando nuovo contratto con altri fornitori da cui acquistare l'energia da rivendere alle società che l'avrebbero poi somministrata ai clienti finali. (x) Orbene, non è compito dell'odierna attrice in opposizione chiarire le ragioni per cui RA affidasse l'attività di dispacciamento di energia elettrica a (se in CP_8 quanto impossibilitata ad occuparsene direttamente a causa della crisi economica in cui versava o altro) ma, in ogni caso, RA è venuta meno alle proprie obbligazioni contrattuali. RA, infatti,
- non ha mai informato delle difficoltà che attraversava , (a cui Pt_1 CP_8
RA aveva affidato il dispacciamento dell'energia elettrica acquistata da ) Pt_1 difficoltà che non poteva non conoscere (visto l'affidamento dell'incarico e, soprattutto, il fatto che fosse controllante e proprietaria del 100% delle quote di CP_8
7 RA) e che sono risultate di una gravità tale da determinare la risoluzione del contratto di dispacciamento con TE;
- non ha informato delle difficoltà che lei stessa stava attraversando Pt_1
- non ha informato dell'impossibilità di gestire direttamente il dispacciamento Pt_1 dell'energia, come contrattualmente previsto. (xi) A seguito della comunicazione di RA di cui ai punti (vi) e seguenti, l'odierna attrice in opposizione, in data 29/11/2021, inviava una diffida, preceduta da ripetuti solleciti in calce alla stessa (doc. 8), del seguente tenore letterale: “Spettabile Società, a seguito della notificazione da parte del Sistema Informativo Integrato in base alla quale ci è stata comunicata la risoluzione del contratto di dispacciamento da parte di TE S.p.A. nei Vs confronti, siamo ad informarVi che in conseguenza di tale risoluzione, le forniture in favore dei clienti finali dei venditori di energia da noi forniti - utenze da Voi in precedenza fornite di energia elettrica in forza del contratto tra noi sottoscritto il 21/02/2020 e successivi Amendment - sono stati presi temporaneamente in carico dagli operatori dei relativi mercati regolati di riferimento a far data 26/11/2021. Stigmatizzando il fatto che è del tutto mancata, da parte Vs, ogni informazione preventiva circa quanto stava accadendo, con la presente, segnaliamo che a causa del Vs colpevole inadempimento, ci vediamo costretti a stipulare un nuovo contratto di fornitura con altro operatore al fine di poter adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei nostri clienti. L'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento determinata, in via esclusiva, dal Vs ingiustificato inadempimento, è causa di ingenti danni a nostro carico, facilmente quantificabili (salvo più precisa valorizzazione dell'ammontare degli stessi) sulla base dei maggiori prezzi di acquisto di energia che la scrivente dovrà sostenere e dagli oneri conseguenti la costituzione di nuove garanzie, oltre ai maggiori danni in corso di determinazione, conseguenti al Vs predetto inadempimento. Oltre ai danni da Voi arrecatici, segnaliamo che la scrivente, in ossequio a quanto contrattualmente previsto, ha effettuato il prepayment relativamente alle forniture dei mesi di novembre e dicembre, somministrazione che, considerata l'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento, non saranno da Voi eseguite a far data dal 26/11/2021. Conseguentemente, mediante la presente Vi diffidiamo all'immediata restituzione dell'importo di € 50.843,84 da noi corrisposta a titolo di prepayment relativamente al periodo di fornitura 26/11/2021-31/12/2021. In difetto della restituzione di quanto sopra, entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della presente, alle coordinate bancarie indicate nelle note debito allegate, ci vedremo costretti ad agire in Vs danno per il recupero coattivo del nostro credito. La presente, vale, oltre che a titolo di diffida e costituzione in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1460 c.c. Distinti saluti
”. Parte_1
8 Con PEC del 11.12.2021, poi, RA comunicava testualmente: (doc. 9): “… siamo nostro malgrado costretti a comunicarVi, ad ogni effetto di legge, l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di fornitura e la conseguente risoluzione a fare data dal prossimo 01/01/2022 del contratto di fornitura di gas naturale tra le Ns. Società intercorrente, per la perdita dei requisiti di accesso alla rete di distribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art 13.2.1 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale (CRDG) …”, così riconoscendo pacificamente il proprio inadempimento contrattuale. (xii) Ciò che pare certo è, dunque, che – a differenza di quanto contrattualmente garantito da – già al momento della sottoscrizione del contratto e poi ancora CP_8 successivamente, quest'ultima versava in una precaria situazione finanziaria, come dalla stessa ammesso nel ricorso per ammissione al concordato preventivo e nell'atto di deposito di proposta, piano e documentazione del concordato preventivo presso il Tribunale di Ravenna (doc. 10, doc. 11), nei quali vengono altresì riconosciuti e spiegati i legami indissolubili tra , la grave crisi economica in cui Parte_2 entrambe si sono trovate, nonché la circostanza per cui “… la situazione della società (RA) si è riflessa, visti i rapporti commerciali, su quella della controllante
[...]
che deposita contestualmente alla società (RA) domanda di pre- Controparte_8 concordato …” (doc. 10, pag. 8). È evidente che, qualora tale situazione di dissesto fosse stata portata tempestivamente a conoscenza di , quest'ultima avrebbe indirizzato altrove le proprie strategie Pt_1 commerciali. (xiii) Deve, inoltre, rilevarsi quanto segue. Premesso quanto illustrato al punto (iv) circa la natura del corrispettivo CMOR, in data 25/03/2022 e 12/05/2022 RA inviava a le seguenti comunicazioni: Pt_1
- (doc. 13) “Oggetto: Comunicazione impossibilità invio CMOR Power Buongiorno, siamo con la presente a comunicarVi che non ci è possibile inviare al SII le richieste di CMOR power in quanto non più utenti del dispacciamento. Abbiamo ricevuto dall'acquirente unico la richiesta di annullare tutto ciò che era stato inviato a partire dal 26/11/2021 e comunicazione circa l'impossibilità a procedere con nuove richieste. Per ciò che vi risulta quindi in sospeso occorre che provvediate tramite il nuovo fornitore oppure contattando direttamente l'acquirente unico. Ci è invece ancora possibile inviare eventuali annullamenti su pratiche già inoltrate ante 26/11/2021. A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali saluti”
- (doc. 14) “Oggetto: Comunicazione impossibilità invio CMOR Gas Buongiorno, siamo con la presente a comunicarVi che non ci è più possibile inviare al SII le richieste di CMOR gas in quanto non più utenti del dispacciamento. Riportiamo il riscontro del SII in merito alla nostra richiesta di delucidazioni: Buon pomeriggio, secondo quanto prevista dalla IB , la richiesta di CP_3 indennizzo va presentata dall'utente uscente che siano verificate delle condizioni dell'art 4.1 del con i contenuti dell'informazioni indicate dall'art.
8.3 della CP_3 medesima IB.
9 Pertanto, in modalità conforme alla IB e il documento delle S.T. pubblicato, non è prevista la presentazione dell'indennizzo dalla società senza aver il ruolo di UdD. Eventuali insoluti da parte dei verso le controparte commerciali uscenti Parte_3 potranno essere vantati tramite altre forme di recupero del credito. Cordiali Saluti
Indennitario CP_2
Ci è invece ancora possibile inviare eventuali annullamenti su pratiche già inoltrate ante 01/05/2022. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti” Orbene, a causa di tale impossibilità riconosciuta da RA, è stata privata del Pt_1 diritto di veder registrate al SII le posizioni creditorie dei propri clienti rivenditori nei confronti dei clienti finali somministrati che – a causa della già descritta risoluzione contrattuale – sono stati riassegnati ad altro fornitore, con la conseguenza che la mancata registrazione ha impedito ai nuovi fornitori di poter richiedere il CMOR (relativo agli importi spettanti ai clienti rivenditori di ) ai clienti finali somministrati Pt_1 riassegnati, nonché, soprattutto, il riconoscimento anticipato ai clienti rivenditori di del relativo indennizzo da parte di ( Pt_1 CP_5 Controparte_6
e per essa, dall'DD (utente del dispacciamento).
[...]
Ciò, evidentemente, ha determinato un ulteriore danno in capo all'odierna attrice in opposizione, che verrà infra quantificato unitamente alle altre voci.
4. QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATITI Posto quanto sin qui descritto, pare opportuno quantificare i danni patiti da , Pt_1 pari complessivamente a € 79.292,00.
- Mancato guadagno di Pt_1
Quanto al mancato guadagno, va rilevato come lo stesso sia determinato dal fatto che a seguito della perdita del contratto di dispacciamento e distribuzione da parte di e la CP_8 conseguente attivazione del mercato di salvaguardia per i punti di fornitura che si trovavano nel suo dispacciamento, i reseller (clienti rivenditori di ), non Pt_1 riponendo più fiducia nell'operato di (sebbene quest'ultima non avesse alcuna Pt_1 responsabilità per quanto accaduto), hanno preferito rivolgersi a società concorrenti tanto per quanto concerne i punti di fornitura che, per il tramite contrattuale di , Pt_1 avevano come utente del dispacciamento (Udd) RA, ma anche quelli insistenti sul altro Udd, scelta determinata anche dal fatto che per i punti morosi presenti sul dispacciamento di RA i reseller hanno perso il loro diritto all'indennizzo CP_4
Di seguito viene riportata la quantificazione del danno, pari a € 59.292,00:
… Il “Margine” è determinato dalla differenza tra il venduto e l'acquistato moltiplicato per i volumi persi. A tale importo deve aggiungersi il mancato incasso previsto per le spese di gestione del dispacciamento e i costi amministrativi, contrattualmente fissati in vendita in 1,50 €/POD/mese ciascuno. Si allegano i listini in vendita (Listino power 0621) (doc. 15) e in acquisto (Listino resell 202109) (doc. 16) in vigore su quei punti, ossia il listino dei prezzi a cui Nexicom
10 rivendeva l'energia e quello da cui la acquistava dal fornitore individuato a seguito dell'inadempimento di RA. Nel corso del presente Giudizio verrà – nel rispetto delle preclusioni codicistiche – fornita ulteriore eventuale documentazione a supporto di quanto sopra esposto.
- Danno d'immagine per Pt_1
Pare evidente che l'inadempimento contrattuale di cui è stata vittima le abbia Pt_1 cagionato un gravissimo danno di immagine (i) agli occhi dei clienti rivenditori, nonché dei clienti finali somministrati, i quali avendo subito una improvvisa ed inaspettata interruzione di fornitura di energia elettrica ed il conseguente passaggio (seppur per alcuni soltanto temporaneo) ad altro fornitore, hanno erroneamente (ma, evidentemente, in buona fede) individuato nell'odierna attrice la responsabile del grave disservizio subito, circostanza che ha inevitabilmente minato e compromesso l'immagine di credibilità ed affidabilità che si era costruita nel Pt_1 corso degli anni, nonché pregiudicato l'opportunità di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti stessi (ii) nei confronti delle imprese concorrenti e, più in generale, degli operatori di mercato e dei potenziali clienti, i quali – ignari della reale dinamica dei fatti – sono stati indotti a ritenere inaffidabile la società Pt_1
(iii) nei confronti degli enti e delle società responsabili della gestione e del dispacciamento di energia elettrica e gas naturale sul territorio nazionale, i quali possono aver imputato a una non adeguata attenzione nella scelta dei propri fornitori e Pt_1 nel monitoraggio dell'attività di questi ultimi. In forza di quanto premesso, rimettendosi in ogni caso alla più ampia valutazione del Giudice, si ritiene in questa sede di quantificare la presente voce di danno subito in € 20.000,00.
5. CREDITO DI NEI CONFRONTI DI CURA Pt_1
Posto che si contesta recisamente il credito asseritamente vantato da RA, ciò che preme ulteriormente rilevare – circostanza taciuta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo – è che vanta un credito nei confronti di RA pari a € 41.766,63. Pt_1
Tale somma viene pacificamente riconosciuta dall'odierna convenuta opposta in sede di domanda di concordato preventivo;
con l'atto di deposito di proposta, piano e documentazione ex art. 161 comma II e III e art. 186 bis L.F. (doc. 11), infatti, veniva allegato il doc. 13, denominato “elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione” (doc. 12). Orbene, nel suddetto documento (pag. 1) compare, in due diversi punti, l'indicazione di per un credito Pt_1 rispettivamente di € 37.250,22 e di € 4.516,41 e così per un totale di € 41.766,63. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito delle risultanze processuali la pretesa creditoria di RA risultasse anche soltanto parzialmente fondata, pertanto, quest'ultima dovrà essere integralmente compensata con il maggior credito vantato da
”. Pt_1
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
11 “Nel merito
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in atto, il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n. 796/2023 (R.G. 1867/2023).
Accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla alla Parte_1
Controparte_1
In via riconvenzionale
Accertare, per le ragioni di cui al presente atto, l'inadempimento contrattuale della nei confronti della dal quale è derivato un Controparte_1 Parte_1 danno pari a € 79.292,00 o a quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda e, conseguentemente, riconoscere debitrice Controparte_1 nei confronti della della somma di € 79.292,99 o di quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore in corso di causa determinanda.
Dichiarare tenuta e condannare al pagamento in Controparte_1 favore della a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Parte_1
79.292,00 o di quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse – anche parzialmente – fondata la pretesa creditoria di accertare e Controparte_1 dichiarare la compensazione tra il suddetto eventuale credito – pari a € 25.156,53 o a quell'altra minor somma in corso di causa determinanda – e la somma dovuta in favore di a titolo di risarcimento dei danni quantificata in € 79.292,00 o in Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda e, all'esito dell'eventuale compensazione dei rispettivi crediti, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 che residuerà in favore dell'attrice in opposizione.
Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice in opposizione, visto il credito da parte della in favore di Parte_1 CP_1 pari a € 41.766,63, come dalla stessa riconosciuto in sede di domanda di
[...] ammissione alla procedura di concordato preventivo – nella denegata ipotesi in cui la domanda della convenuta opposta si rivelasse anche soltanto parzialmente fondata – dichiarare l'eventuale credito di pari a € 25.156,53 o a Controparte_1 quell'altra minor somma in corso di causa determinanda, integralmente compensato con quello vantato da con conseguente rideterminazione del credito in Parte_1 favore di Parte_1
In ogni caso Con il favore di competenze professionali e spese, oltre a Forf., Iva, CPA e CP_9 successive occorrende”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_1 [...]
liquidazione giudiziale si è costituita nel procedimento Controparte_10
12 riassunto, esponendo quanto segue nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN VIA PRELIMINARE 1) Inammissibilità della richiesta di risarcimento danni La scrivente procuratrice intende innanzitutto evidenziare che, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di , ai sensi dell'art. CP_7
151 del Codice della Crisi d'Impresa, la domanda volta a far accertare un diritto di credito deve essere proposta dall'eventuale creditore in sede di insinuazione al passivo, pertanto il Giudice competente a decidere sulla fondatezza o meno della richiesta in questione è il Giudice Delegato e non il Giudice Ordinario. È quindi evidente che, in questa sede, la richiesta avanzata da controparte, che paventa appunto una richiesta di rimborso, peraltro in alcun modo dovuto, della somma di € 79.292,99 deve essere considerata inammissibile per incompetenza per materia dell'Ill.mo Giudice adito a decidere in merito. Quella avanzata da controparte è, invero, a tutti gli effetti una domanda volta ad ottenere l'accertamento di un credito, in quanto, come meglio si esplicherà in seguito, Pt_1 non contesta la legittimità delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, bensì chiede che venga accertato che la stessa ha diritto al risarcimento di presunti danni che asserisce di aver subito a causa del comportamento di RA GP. Il presente giudizio dovrà pertanto proseguire all'esclusivo fine di valutare la legittimità
o meno del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, la debenza delle somme da parte di . Pt_1
2) Istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Si formula fin d'ora istanza affinché l'Ill.mo Giudice Adito voglia concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. Si rileva infatti che l'opposizione, con tutta evidenza, non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, in quanto controparte non fornisce alcuna prova documentale a sostegno di quanto arbitrariamente lamentato nel proprio atto introduttivo. A onor del vero, controparte si limita, in questa sede, ad affermare di contestare il credito asseritamente vantato da RA GP, senza tuttavia fornire alcuna prova o spiegazione delle ragioni per cui ritiene che tale credito non sia dovuto, ledendo così il diritto di difesa dell'odierna convenuta opposta. A tal riguardo, si rileva che anche nel doc. 3 di controparte, la stessa si limitava a contestare di essere debitrice di RA GP senza in alcun modo spiegare su cosa si fondava la contestazione in questione. E' quindi evidente sin da ora l'infondatezza della doglianza avversaria, in quanto, come noto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza la contestazione generica equivale a mancata contestazione, poiché risulta incompatibile con la negazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e rende tali fatti non controversi. Sul punto si rileva altresì che che il credito vantato da doveva comunque essere CP_7 pagato ai sensi dell'art.
6.8 delle Condizioni Generali di Fornitura (in seguito anche solo
“CGF”– doc.1) il quale prevede che: “Eventuali reclami o contestazioni non daranno in 13 nessun caso al OR il diritto di differire o sospendere i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto”, pertanto al d.i. opposto deve essere concessa la provvisoria esecuzione. Venendo ora al merito dell'opposizione avversaria, controparte nel proprio atto introduttivo sostiene che le fatture, da sole, non soddisferebbero il requisito della prova scritta se non accompagnate dall'estratto autentico notarile. Sul punto si ritiene opportuno sottolineare che, come noto, l'art.1, comma 3-ter, D.lgs 127/2015 esonera dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972 i soggetti obbligati ad emettere fattura in via esclusiva mediante il sistema di interscambio (SDI), cosicché per tali soggetti deve ritenersi venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e di conseguenza gli obblighi di cui all'art. 634, comma 2, cpc. Sarebbe difatti illogico obbligare un'impresa alla tenuta delle scritture contabili se non ha l'obbligo poi di utilizzarle. Nel merito è intervenuto anche il Tribunale di Verona, con decreto del 29.11.2019 affermando che: “La fattura elettronica prodotta in giudizio è titolo idoneo per l'emissione di una decreto ingiuntivo, poiché questo documento deve ritenersi prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, cpc, in virtù anche della considerazione che il SDI genera documenti autentici ed immodificabili, che non sono semplici “Copie informatiche di documenti informatici” bensì “documenti informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l CP_11
”.
[...]
Tanto premesso è quindi evidente che la fattura può ben considerarsi a tutti gli effetti una prova valida ai fini della concessione del decreto ingiuntivo. È infine opportuno sottolineare che la Cassazione ha sostenuto all'interno di una propria pronuncia che il mero “contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla “non contestazione” (Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933). Nel caso di specie, risulta invero evidente che controparte si è limitata ad una semplice contestazione circa il valore probatorio o meno della fattura, tralasciando qualsivoglia obiezione in merito agli importi fatturati, che sono pertanto da considerarsi non contestati e quindi provati, essendo fatti sui quali controparte ha mantenuto il silenzio. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza avversaria, volta unicamente a procrastinare il pagamento di quanto dovuto. Si rileva poi che, diversamente da quanto arbitrariamente affermato da controparte, ha già ampiamente dimostrato la fonte dell'obbligazione di pagamento nel CP_7 proprio ricorso per decreto ingiuntivo mediante il deposito del contratto di fornitura di energia elettrica e delle relative fatture, fornendo così la prova non solo dell'ammontare del credito vantato ma altresì anche dei consumi che controparte ha effettuato. Priva di ogni pregio è, altresì, l'eccezione secondo cui avrebbe posto in CP_7 essere un inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto di
14 fornitura di energia elettrica. Sul punto invero si ritiene opportuno fornire all'Ill.mo Giudice adito una corretta ricostruzione dei fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto di fornitura intercorrente tra le parti. Nell'ambito della suddetta fornitura CURA GP, come noto, svolgeva anche il ruolo di Utente del dispacciamento per il tramite della controllante Controparte_8
(in seguito anche solo “ ), soggetto che concludeva
[...] CP_8 con TE S.p.a. l'omonimo contratto, relativamente alla fornitura di energia elettrica che veniva poi somministrata a . Pt_1
Tale contratto risultava invero necessario per svolgere l'attività di gestione e bilanciamento dei flussi di energia elettrica attraverso la rete di trasmissione, al fine di garantire un corretto equilibrio tra domanda e offerta. RA GP si avvedeva però, in data 17.11.2021, del fatto che un gravissimo illecito era stato perpetrato a suo danno, procurandole un danno almeno pari ad € 127.000.000,00. L'illecito in questione era peraltro imputabile ad un dipendente, che è poi stato rinviato a giudizio e condannato per truffa ex art. 640 e 61 n. 5 cp (docc.ti 2 e 3). Tale illecito, come ben noto a controparte come meglio si esplicherà in seguito, ha avuto gravi ripercussioni anche sull'operato di che, in data 25.11.2021, si è CP_8 vista risolvere il contratto di dispacciamento da parte di TE Spa, con conseguente impossibilità per RA GP di fornire ai propri clienti, tra cui appunto l'odierna attrice opponente, l'energia elettrica. Sul punto si ritiene altresì opportuno ribadire che il soggetto che ha concluso il contratto di dispacciamento con TE S.p.a. è come ben noto alla controparte, CP_8
e non RA GP la quale svolgeva unicamente il ruolo di Utente del Dispacciamento. Tanto premesso è quindi evidente che la stessa non ha posto in essere alcun inadempimento delle proprie obbligazioni, come arbitrariamente affermato da controparte, ma, invero, si è trovata costretta, suo malgrado, a subire le decisioni che l'autorità di settore ha preso nei confronti del . CP_8
RA GP, incolpevolmente, non ha invero potuto proseguire la fornitura di energia elettrica a favore di e ciò non può non rilevare agli effetti liberatori di cui agli Pt_1 artt. 1218 e 1256 cc, posto che la prestazione è divenuta impossibile per fatto a lei non imputabile, essendo il soggetto che non è stato in grado di integrare le CP_8 garanzie richieste dall'Autorità. Si ritiene opportuno poi specificare che l'odierna convenuta opposta è venuta a conoscenza della decisione presa da TE S.p.a. in relazione alla risoluzione del contratto di dispacciamento con solamente il giorno 25.11.2021, CP_8 ovvero lo stesso giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del SII. Pt_1
Tanto detto, è quindi evidente che controparte ha agito nella presente causa al fine di ridurre il proprio debito nei confronti di addebitandole responsabilità che sa CP_7 essere prive di fondamento. Parte attrice lamenta poi di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte di in relazione alle gravi difficoltà economiche che, a suo esclusivo dire, la CP_7
15 stessa e stavano avendo. CP_8
L'odierna convenuta opposta, invero, sia al momento della sottoscrizione del Contratto sia subito prima di avvedersi appunto dell'illecito compiuto a suo danno, non versava assolutamente in uno stato di grave crisi economica. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza avversaria, volta unicamente a screditare davanti all'Ill.mo Giudice Adito. CP_7
Sul punto preme altresì rilevare che le comunicazioni del 01 e del 28 ottobre 2021 richiamate da controparte al fine di ingenerare confusione sui fatti di causa, nulla hanno a che vedere con la risoluzione dei contratti di dispacciamento e distribuzione imposte dalle Autorità di settore. Le comunicazioni in questione erano invero relative all'attivazione di nuovi punti di distribuzione e dispacciamento, ma nulla avevano a che vedere con quelli già attivi. Le stesse erano invero relative a delle misure di contenimento costi/danni in un periodo in cui il mercato era imprevedibile e i costi erano altissimi. Anche in tali occasioni, peraltro, veniva esposto il problema relativo alla richiesta di garanzie sempre maggiori verso il sistema, che è stata poi la causa di risoluzione dei contratti con le Autorità di settore.
, peraltro, è un Reseller e non un semplice cliente finale, pertanto era ben Pt_1 consapevole di quali fossero le dinamiche di mercato nel 2021. Prive di rilevanza sono altresì tutte le doglianze relative alla mancanza di informazione anche in relazione a quella che era la situazione di CP_8
Premesso infatti che non vi era alcun obbligo in merito gravante sull'odierna convenuta opposta, anche il non è riuscito ad integrare le garanzie richieste da TE e CP_8 Cont Snam a seguito degli eventi delittuosi che hanno investito RA che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulla controllante. Prive di ogni pregio devono quindi ritenersi le doglianze avversarie. Venendo ora alla quantificazione dei danni arbitrariamente effettuata da controparte in € 79.292,00 si rileva innanzitutto che, relativamente all'impossibilità di richiedere il CMOR per i clienti morosi, il fornitore, per effettuare le relative richieste sul Sistema Informativo Integrato (SII) deve obbligatoriamente avere il ruolo di Utente del Dispacciamento, come previsto dagli artt.
4.1 e 8.3 (docc.ti 4 e 5), qualità che CP_3
come noto, ha perso in data 25.11.2021. CP_7
E' quindi evidente che il fatto di non poter depositare le richieste CMOR esula dalla volontà dell'odierna convenuta opposta, pertanto nulla può esserle richiesto a titolo risarcitorio. A onor del vero, peraltro, controparte non ha mai effettuato alcuna richiesta a CP_7 in relazione al CMOR, come ben si evince anche dal fatto che non è stata depositata alcuna documentazione a supporto di quanto lamentato. Nel caso in cui dimostrasse di aver depositato delle richieste in tal senso, Pt_1 dovrebbe altresì provare che le relative somme non sono mai state indennizzate ed anzi sono andate perse. Ma nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato fatto, pertanto è evidente che nulla è
16 dovuto a controparte a titolo di mancato incasso dell'indennizzo CMOR. Tanto detto, è quindi evidente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a CP_7
anche in ragione del fatto che quanto lamentato da controparte è privo di qualsiasi
[...] supporto probatorio. Sprovvista di ogni supporto probatorio è altresì la richiesta relativa al presunto danno subito da controparte a fronte del mancato guadagno a seguito dell'attivazione del mercato di salvaguardia per i punti di fornitura, quantificata in € 59.292,00 secondo un conteggio effettuato con parametri assolutamente discrezionali e, anche in questo caso, in alcun modo provati.
non spiega, invero, neppure genericamente come ha calcolato il richiamato Pt_1 guadagno medio utilizzato appunto per la quantificazione in questione, né tanto meno fornisce la prova di avere effettivamente perso i punti di fornitura, in quanto la tabella presente a pag. 13 dell'atto introduttivo a supporto di quanto lamentato è di formazione unilaterale, pertanto non è idonea a dimostrare alcunché. Sul punto, si rileva inoltre che è la stessa controparte, nel proprio atto introduttivo, a precisare che tra i clienti persi non vi erano solo quelli in fornitura con RA GP, ma anche quelli riferibili ad altro DD. È quindi evidente che, ammesso e non concesso che abbia effettivamente Pt_1 perso dei clienti, non vi è prova che tale perdita sia riconducibile alla cessazione del servizio di dispacciamento e distribuzione da parte dell'odierna convenuta opposta. Tanto premesso, è quindi evidente che controparte sta tentando di strumentalizzare a suo favore quanto accaduto all'esclusivo fine di non pagare a RA GP il dovuto. Per quanto attiene infine al lamentato il danno all'immagine, quantificato in € 20.000,00 e dovuto alla presunta diminuzione della considerazione sia da parte dei propri clienti finali sia da parte dei consociati all'interno del mercato di riferimento, non vi è alcun supporto probatorio atto a confermare quanto lamentato da parte attrice, pertanto le pretese della stessa devono ritenersi infondate. La richiesta di risarcimento di un presunto danno all'immagine sembra pertanto strumentale, anche in questo caso, al vano tentativo di non pagare quanto dovuto a CP_7
[...]
In ogni caso anche nell'ipotesi in cui volesse ravvisarsi una qualche responsabilità dell'odierna convenuta opposta nella presente vicenda, con conseguente danno per
, nulla potrà comunque esserle imputato a titolo di dolo, essendo evidente che Pt_1 non vi è stata alcuna volontà dell'odierna convenuta opposta di cessare la fornitura, per le ragioni sopra dette, e conseguentemente la stessa, ai sensi dell'art. 1225 cc, potrà essere chiamata a rispondere per il solo danno per il quale il debitore può essere chiamato a rispondere è esclusivamente quello prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione. Si ritiene infine doveroso contestare recisamente quanto affermato da controparte Cont relativamente al credito di € 41.766,63 che asserisce di vantare nei confronti di RA anche a fronte del fatto che tale credito sarebbe stato a suo dire pacificamente riconosciuto dall'odierna convenuta opposta in sede di domanda di concordato
17 preventivo. Sul punto, è opportuno rilevare che il credito vantato da ed indicato Pt_1 nell'allegato al piano originario, riguarda anticipi fatturati che sono stati successivamente oggetto di compensazione mediante le fatture successivamente emesse per i consumi effettuati da controparte (doc. 6). Ne consegue che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari a € 25.156,36, è già al netto delle note di credito emesse da a favore di per l'importo CP_7 Pt_1 appunto di € 41.766,63, che appunto non è più dovuto. A sostegno di quanto affermato, si rileva che la controparte, nel proprio atto introduttivo, fa riferimento esclusivamente agli allegati al piano originario e non a quelli della situazione aggiornata a seguito della richiesta di modifica del piano di concordato, nella quale controparte non compare tra i creditori (docc.ti 7 e 8). È quindi evidente l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte. Si insiste pertanto nuovamente affinché venga concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'infondatezza dell'opposizione avversaria e del pregiudizio in cui la creditrice può intercorrere a fronte del mancato pagamento delle somme portate nel d.i. medesimo”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione giudiziale), contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, ha
[...]
fornito nella fase monitoria idonea prova scritta ai fini dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica asseritamente eseguite a favore di ed essendo la fattura Parte_1
elettronica, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente, un documento che costituisce prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato CP_1
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato le forniture di energia elettrica esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che la controparte “dovrà … dimostrare l'effettiva vendita di energia elettrica e gas nella misura e nell'esatta corrispondenza rispetto a quanto indicato nelle fatture prodotte in sede di ricorso che … non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio di opposizione”.
18 Va ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (v. Cass.
27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a sostegno della CP_1
propria domanda di pagamento della somma di € 25.156,53.
La sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
ha comportato, come già rilevato con l'ordinanza emessa in data CP_1
24/01/2025, l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da trattandosi di domanda che deve a questo punto Parte_1
essere proposta, a norma dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa, mediante insinuazione al passivo nella suddetta procedura di liquidazione giudiziale.
Conseguentemente nel proprio ricorso per riassunzione del processo Parte_1
interrotto, ha riconosciuto l'impossibilità, vista la pendenza della suddetta procedura concorsuale, di chiedere – in questa sede – la condanna della controparte al pagamento di somme di denaro, ed ha modificato le proprie originarie conclusioni chiedendo che venga accertato l'inadempimento della convenuta opposta, che la stessa venga conseguentemente dichiarata debitrice nei confronti di , ed eventualmente che Pt_1
venga operata la compensazione tra i rispettivi (eventuali) crediti.
È evidente però che il credito opposto in compensazione da , integralmente Pt_1
contestato da , risulta allo stato incerto e illiquido, né può ritenersi di facile e CP_1
pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.: l'accertamento e la quantificazione di tale credito richiederebbero infatti una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (C.T.U. contabile richiesta dalla stessa attrice opponente e prova orale dedotta dalla convenuta opposta).
Deve pertanto escludersi che possa avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dalla società opponente con quello azionato da in via monitoria. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
19 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 796/2023 del 28/07/2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 7.500,00 per
[...]
compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 21/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2377/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERIGLIO Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliata in CORSO FRANCIA 68 10143 TORINO presso il difensore avv. SMERIGLIO DAVIDE
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
MAGNANI MARTA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BARACCA 19
48022 LUGO (RA) presso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora in liquidazione giudiziale) ha Controparte_1 CP_1 Controparte_1
agito in via monitoria nei confronti di per ottenere da quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 25.156,53, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica, come esposto nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2023 del Parte_1
28/07/2023, emesso da questo Tribunale in accoglimento della suddetta domanda, per i motivi così esposti in atto di citazione:
“
1. CARENZA DEI REQUISITI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO Va, in primo luogo, rilevato come la documentazione prodotta dalla convenuta opposta in sede di procedimento monitorio non pare soddisfare i requisiti codicistici richiesti ai fini della concessione del Decreto Ingiuntivo. Come recentemente chiarito, infatti, si ritiene: “che le fatture non soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634 comma 2 c.p.c.; che, in particolare, l'art. 634 c.p.c. stabilisce che costituiscono idonea prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. (libro giornale e libro degli inventari) ovvero gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, fra le quali le principali sono rappresentate dai registri Iva prescritti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il registro felle fatture emesse istituito dall'art. 23, ed il registro degli acquisti previsto dall'art. 25; che sia nell'uno che nell'altro caso, la disposizione prevede un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esse per le scritture contabili che esse siano "regolarmente tenute", e per quelle previste dalle leggi tributarie che siano "tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"; che l'estratto autentico notarile svolge dunque non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all'originale, quanto, per l'appunto, quella di verifica della regolarità dei registri
o delle scritture;
che tale esigenza, de iure condito, non è venuta meno con l'entrata in vigore del , il quale garantisce esclusivamente l'autenticità delle Controparte_2 fatture (dal momento che esse, generate e trasmesse con estensione ".xml", costituiscono un duplicato informatico secondo la definizione di cui all'art. 1, c. 1, lett. i quinques D.Lgs. n. 82 del 2005), ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite;
che peraltro l'art. 1 comma 3-ter D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di
2 Interscambio (di cui al comma 3) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde dall'Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche, sicché il venir meno dell'obbligo, sotto il profilo che ci occupa, non è equivalente ad un'attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l'insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri;
che pertanto, ai fini della sussistenza della prova scritta richiesta dall'art. 634 comma 2 c.p.c., il ricorrente in monitorio dovrà continuare a produrre l'estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c.” (Tribunale di Vicenza, Sez. II, Ord. 25/10/2019 n. 6722). Nel caso che ci occupa, RA ha omesso di depositare gli estratti autentici delle scritture contabili, non ottemperando alle prescrizioni dettate dall'art. 634 c.p.c.; si ritiene, pertanto, che il Decreto Ingiuntivo, alla luce della documentazione prodotta, non dovesse essere emesso.
2. CONTESTAZIONE DEL CREDITO Il credito asseritamente vantato da RA viene in questa sede recisamente contestato. A seguito della diffida di pagamento dell'Avv. Branzaglia del 19/12/2022 (doc. 3), infatti, , già in data 20/12/2022 (doc. 3) rispondeva contestando ogni richiesta. Pt_1
Nel presente giudizio di opposizione RA dovrà, peraltro, dimostrare l'effettiva vendita di energia elettrica e gas nella misura e nell'esatta corrispondenza rispetto a quanto indicato nelle fatture prodotte in sede di ricorso che, si ripete, non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio di opposizione.
3. GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI CURA Posto che sarà onere della convenuta opposta fornire gli elementi probatori a supporto delle pretese creditorie, che in questa sede si contestano integralmente, va, invece, rilevato come abbia subito gravissimi danni derivanti dall'inadempimento Pt_1 contrattuale di RA;
a tal proposito occorre procedere con ordine. (i) , tra le principali attività commerciali esercitate, svolge quella di rivenditore Pt_1
– all'ingrosso – di gas ed energia elettrica (in altri termini, acquista gas ed energia elettrica e li rivende all'ingrosso a società che, a loro volta, li forniranno ai clienti finali). (ii) RA, invece, esercitava, tra le altre, l'attività di fornitura, di operatore di mercato e utente di dispacciamento di energia elettrica, nonché di utente del bilanciamento, del trasporto e della distribuzione di gas (doc. 2). (iii) In data 21/02/2020 RA (fornitore) e (rivenditore) sottoscrivevano un Pt_1 contratto – già prodotto da controparte al doc. 1 e doc. 2 allegati al Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed in questa sede nuovamente prodotto (doc. 4) - in forza del quale RA si impegnava a fornire al rivenditore , che si impegnava ad acquistare, le quantità Pt_1 di energia elettrica e/o di gas naturale da somministrare ai clienti di volta in volta individuati dal rivenditore (i c.d. “clienti somministrati”), secondo termini e condizioni indicati nel contratto stesso.
3 (iv) Per quanto in questa sede rileva, preme evidenziare quanto le parti avevano espressamente stabilito ai seguenti articoli, poiché determinante nel qualificare i danni patiti dall'odierna attrice in opposizione:
- art. 7.9: “E' facoltà del OR ( ) inoltrare al FO (RA) eventuali Pt_1 richieste di indennizzo relative a morosità di clienti cessati ai sensi del , a fronte CP_3 del rilascio dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.
3.3 del … Il FO si impegna ad inoltrare tali richieste al Gestore del Sistema CP_3
Indennitario (l'Acquirente Unico ai sensi della normativa di settore) secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente pro-tempore”. Visti i tecnicismi dei sopraccitati termini, si specifica che: a) per richieste di indennizzo relative a morosità di clienti cessati (il cosiddetto
“CMOR”) si intende una somma che viene riconosciuta a titolo di indennizzo ai fornitori di energia e/o gas per recuperare i crediti non riscossi. È stato introdotto dall'ARERA al fine di contrastare il cosiddetto “turismo energetico”, ossia la pratica di cambiare fornitore allo scopo di evitare la riscossione delle bollette non pagate. In una situazione di infatti, il nuovo fornitore è obbligato a riscuotere gli insoluti per conto di CP_4 quello vecchio che, nel frattempo (a distanza di qualche mese), ha ricevuto l'indennizzo anticipato da parte di – – e per essa, CP_5 Controparte_6 dall'DD (utente del dispacciamento). b) Per TSIND si intende il testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. c) per Sistema Indennitario si intende un processo normato dall'ARERA (delibere ARG/elt 191/09, ARG/elt 219/10, 593/2017/R/com) gestito dall'Acquirente Unico tramite il SII (Sistema Informativo Integrato) al fine di garantire un indennizzo agli operatori di vendita di energia elettrica e gas, in caso di clienti morosi che abbiano effettuato lo switch out o siano cessati. Lo scopo del Sistema Indennitario è di tutelare il fornitore con cui un cliente moroso decida di chiudere la propria relazione contrattuale senza aver saldato la propria posizione debitoria (fenomeno del cd. “turismo energetico”). Tale tutela viene esercitata prevedendo che l'esercente creditore possa rivalersi verso il cliente attraverso il suo fornitore attuale per una parte del credito maturato, addebitato attraverso l'applicazione del corrispettivo CMOR.
- art. 8.1: “Premesso che: a. con legge n. 129 del 13 agosto 2010 è stato istituito presso l'Acquirente Unico il Sistema Informativo Integrato (“SII”) avente la finalità di gestite i flussi formativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
(si specifica che l'Acquirente Unico, gestore del Sistema Informativo Integrato, è stato individuato dalla Legge Bilancio 2018
- art 1, comma 8, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - come il soggetto deputato a mettere a disposizione dei clienti finali i loro dati di consumo di energia elettrica e di gas, secondo le modalità stabilite dall'ARERA e nel rispetto delle indicazioni del Garante in materia di protezione dei dati. Acquirente Unico è la società pubblica, interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a sua volta interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, costituita dal decreto
4 legislativo 16 marzo 1999 n. 79 allo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai consumatori domestici e alle piccole imprese che non sono ancora passati al mercato libero); b. il SII è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale) …
- art. 8.3: “… il OR si impegna a … b. indicare RA GP Italia quale Utente del Dispacciamento per ogni POD/PDR da questi serviti in ragione del presente Contratto”;
- art. 11.2: “In forza di tali mandati (si tratta dei mandati disciplinati all'art. 11.1 rilasciati dai Clienti somministrati volti a sottoscrivere i contratti di connessione, trasposto e dispacciamento di energia elettrica e gas con facoltà di nominare un sostituto nell'adempimento di tale mandato), il OR ( ) provvederà a nominare Pt_1 quale proprio sostituto. Quest'ultima provvederà pertanto a sottoscrivere, CP_7 per conto dei Clienti somministrati, i contratti di dispacciamento, di trasporto e del servizio di connessione alla rete elettrica ed i contratti di trasporto, di distribuzione e del servizio di connessione alla rete gas, direttamente o attraverso la propria controllante (è importante evidenziare sin da ora, per le ragioni che verranno infra descritte, come la controllante fosse di Controparte_8 seguito “ ”, proprietaria del 100% delle quote di RA, come si evince CP_8 dalla visura camerale di cui al doc. 2)”.
- art. 14: in merito all'eventuale sospensione della somministrazione di fornitura, RA si impegnava a (14.2) comunicare “al OR ) tutte le informazioni a sua Pt_1 disposizione …”.
- art. 15.1: “Ciascuna Parte dichiara e garantisce che, al momento della firma e per tutta la durata del Contratto: … b) non è insolvente o incapace di pagare i propri debiti, non si trova in stato di concordato, fallimento, amministrazione controllata o comunque di altra procedura concorsuale;
c) non sono in corso né si temono azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrali o simili, di fronte ad autorità giudiziarie, collegi arbitrali od altre autorità italiane o straniere che possano pregiudicare i diritti di cui al presente Contratto”;
- art. 15.2: “Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse si è determinata a stipulare il presente Contratto sulla base delle dichiarazioni e garanzie rese dall'altra”.
- art. 15.3: “Qualora una o più delle succitate dichiarazioni o garanzie ivi fornite dalle Parti si dimostrasse non corretta o falsa, la Parte mendace sarà tenuta al risarcimento del danno subito dall'altra”.
- art. 24.1: “Le Parti dichiarano che, nell'esecuzione del presente Contratto, si atterranno rigorosamente a modelli comportamentali ispirati alla massima lealtà, correttezza e trasparenza …”. (v) Quanto dedotto al punto (iv) risulta necessario al fine di comprendere l'inadempimento di RA per gli accadimenti infra descritti.
5 (vi) Con comunicazione del 25/11/2021 (doc. 5) all'odierna attrice in opposizione veniva comunicato quanto segue: “la presente, per comunicare l'avvenuta risoluzione del contratto di dispacciamento dell'DD C.U.RA. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA S.C.R.L. (P.IVA – DP0029), al quale risultate abbinati in P.IVA_3
RCU come venditore, con decorrenza 25/11/2021. Per i punti per i quali C.U.RA. isulta Controparte_8
DD saranno attivati i servizi di Ultima Istanza con decorrenza 26/11/2021 in coerenza alle disposizioni dalla deliberazione del 11 Febbraio 2020 37/2020/R/EEL, che modifica ed aggiorna il TIMOE (Allegato A alla IB 29 maggio 2015
). I servizi di ultima istanza saranno attivati per i punti per i quali non Email_1 risulta inserito uno switching infra mese con decorrenza 26/11/2021 …”. Il mittente di tale comunicazione era il Sistema Informativo Integrato (SII), già citato al punto iv, ossia l'infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico, tramite la quale vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e lo switching. Tramite il SII è, inoltre, gestito il Portale Offerte, il sito pubblico tramite cui clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo semplice, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas. L'Acquirente Unico, invece, è una società pubblica nata per approvvigionare energia elettrica e gas ai clienti domestici ed alle PMI (piccole medie imprese) che non sono ancora passate al libero mercato e gestisce le procedure per la selezione dei fornitori sia nel mercato elettrico che in quello del gas per garantire la continuità della fornitura del servizio, quando un cliente si trova sprovvisto di un fornitore indipendentemente della sua volontà. (vii) Le comunicazioni precedenti a quella del 25/11/2021 già costituiscono piena prova circa l'inadempimento contrattale posto in essere dall'odierna convenuta opposta. Infatti, in data 01/10/2021 e 28/10/2021 (dunque nel periodo indicato nelle fatture che controparte produce in sede di ricorso per decreto ingiuntivo chiedendone il pagamento), RA inviava le seguenti e-mail aventi rispettivamente ad oggetto “Importante: Sospensione richieste di attivazione power e gas”: “Cari partner, è con grosso dispiacere e disappunto che siamo costretti a bloccare le attivazioni di POD e PDR fino al 1° gennaio 2022. Purtroppo la situazione contingente di mercato, con da un lato l'inarrestabile salita dei prezzi (PUN gennaio 60.71 €/MWh vs PUN attuale 225
€/MWh circa e sul gas PSV gennaio 20.91 €cent/smc vs PSV attuale superiore ad 80
€cent/smc) e dall'altro la relativa esplosione delle garanzie verso il sistema, non ci permette di potervi attivare nuovi punti per i mesi di novembre e dicembre. Pertanto da oggi in avanti non attiveremo nuovi punti per i mesi di novembre e dicembre 2021 ma saremo lieti di poter accogliere le vostre nuove attivazioni dal 1/1/2022. Certi della vostra comprensione del momento difficile che sta vivendo il nostro mercato, porgiamo i nostri più cordiali saluti. La Direzione Commerciale” (doc. 6) e “Importante: Sospensione richieste di attivazione power e gas – aggiornamento”: “Caro partner,
6 stante l'attuale situazione dei mercati power e gas che vedono il persistere di prezzi elevati e la conseguente riduzione della nostra capacità di approvvigionamento, vi comunichiamo che gli switch-in di POD e PDR rimane sospesa anche per il mese di gennaio. Ci dispiace per il disagio ma in questo momento non possiamo sovraccaricare ulteriormente la nostra struttura finanziaria. Cordiali saluti. La direzione commerciale” (doc. 7). (viii) La risoluzione di cui al punto (vi) era relativa al contratto tra TE Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“TE”), società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana di linee elettriche – ossia il soggetto che si occupa del dispacciamento dell'energia elettrica – e (proprietaria del 100% delle Controparte_8 quote di RA e da quest'ultima incaricata a sottoscrivere, per conto dei Clienti somministrati, i contratti di dispacciamento, di trasporto e del servizio di connessione alla rete elettrica ed i contratti di trasporto, di distribuzione e del servizio di connessione alla rete gas, come indicato. (ix) Intendendo chiarire quanto descritto al punto (vi), la risoluzione del contratto – derivante da inadempimento di – nei Controparte_8 confronti di TE, ha comportato, quale diretta conseguenza, l'impossibilità per RA di continuare a fornire l'energia elettrica ai clienti somministrati (vale a dire i clienti finali) delle società a cui , quale reseller (ossia rivenditore) aveva, Pt_1 appunto, rivenduto quanto acquistato da RA. Nexicom, dunque, senza aver preventivamente ricevuto alcuna comunicazione avente ad oggetto le gravi difficoltà riscontrate da (oggi entrambe soggette Parte_2 alla procedura del concordato preventivo), difficoltà da cui sarebbe derivato l'inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto con TE, ha, suo malgrado, improvvisamente visto perdere da parte delle società a cui rivendeva energia elettrica e gas, la titolarità di innumerevoli punti di fornitura, subendone le relative conseguenze economiche. Pare, infatti, evidente che qualora fosse Pt_1 stata a conoscenza di quanto sarebbe di lì a breve accaduto, si sarebbe tempestivamente attivata stipulando nuovo contratto con altri fornitori da cui acquistare l'energia da rivendere alle società che l'avrebbero poi somministrata ai clienti finali. (x) Orbene, non è compito dell'odierna attrice in opposizione chiarire le ragioni per cui RA affidasse l'attività di dispacciamento di energia elettrica a (se in CP_8 quanto impossibilitata ad occuparsene direttamente a causa della crisi economica in cui versava o altro) ma, in ogni caso, RA è venuta meno alle proprie obbligazioni contrattuali. RA, infatti,
- non ha mai informato delle difficoltà che attraversava , (a cui Pt_1 CP_8
RA aveva affidato il dispacciamento dell'energia elettrica acquistata da ) Pt_1 difficoltà che non poteva non conoscere (visto l'affidamento dell'incarico e, soprattutto, il fatto che fosse controllante e proprietaria del 100% delle quote di CP_8
7 RA) e che sono risultate di una gravità tale da determinare la risoluzione del contratto di dispacciamento con TE;
- non ha informato delle difficoltà che lei stessa stava attraversando Pt_1
- non ha informato dell'impossibilità di gestire direttamente il dispacciamento Pt_1 dell'energia, come contrattualmente previsto. (xi) A seguito della comunicazione di RA di cui ai punti (vi) e seguenti, l'odierna attrice in opposizione, in data 29/11/2021, inviava una diffida, preceduta da ripetuti solleciti in calce alla stessa (doc. 8), del seguente tenore letterale: “Spettabile Società, a seguito della notificazione da parte del Sistema Informativo Integrato in base alla quale ci è stata comunicata la risoluzione del contratto di dispacciamento da parte di TE S.p.A. nei Vs confronti, siamo ad informarVi che in conseguenza di tale risoluzione, le forniture in favore dei clienti finali dei venditori di energia da noi forniti - utenze da Voi in precedenza fornite di energia elettrica in forza del contratto tra noi sottoscritto il 21/02/2020 e successivi Amendment - sono stati presi temporaneamente in carico dagli operatori dei relativi mercati regolati di riferimento a far data 26/11/2021. Stigmatizzando il fatto che è del tutto mancata, da parte Vs, ogni informazione preventiva circa quanto stava accadendo, con la presente, segnaliamo che a causa del Vs colpevole inadempimento, ci vediamo costretti a stipulare un nuovo contratto di fornitura con altro operatore al fine di poter adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei nostri clienti. L'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento determinata, in via esclusiva, dal Vs ingiustificato inadempimento, è causa di ingenti danni a nostro carico, facilmente quantificabili (salvo più precisa valorizzazione dell'ammontare degli stessi) sulla base dei maggiori prezzi di acquisto di energia che la scrivente dovrà sostenere e dagli oneri conseguenti la costituzione di nuove garanzie, oltre ai maggiori danni in corso di determinazione, conseguenti al Vs predetto inadempimento. Oltre ai danni da Voi arrecatici, segnaliamo che la scrivente, in ossequio a quanto contrattualmente previsto, ha effettuato il prepayment relativamente alle forniture dei mesi di novembre e dicembre, somministrazione che, considerata l'intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento, non saranno da Voi eseguite a far data dal 26/11/2021. Conseguentemente, mediante la presente Vi diffidiamo all'immediata restituzione dell'importo di € 50.843,84 da noi corrisposta a titolo di prepayment relativamente al periodo di fornitura 26/11/2021-31/12/2021. In difetto della restituzione di quanto sopra, entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della presente, alle coordinate bancarie indicate nelle note debito allegate, ci vedremo costretti ad agire in Vs danno per il recupero coattivo del nostro credito. La presente, vale, oltre che a titolo di diffida e costituzione in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1460 c.c. Distinti saluti
”. Parte_1
8 Con PEC del 11.12.2021, poi, RA comunicava testualmente: (doc. 9): “… siamo nostro malgrado costretti a comunicarVi, ad ogni effetto di legge, l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di fornitura e la conseguente risoluzione a fare data dal prossimo 01/01/2022 del contratto di fornitura di gas naturale tra le Ns. Società intercorrente, per la perdita dei requisiti di accesso alla rete di distribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art 13.2.1 del Codice di Rete per la Distribuzione del Gas Naturale (CRDG) …”, così riconoscendo pacificamente il proprio inadempimento contrattuale. (xii) Ciò che pare certo è, dunque, che – a differenza di quanto contrattualmente garantito da – già al momento della sottoscrizione del contratto e poi ancora CP_8 successivamente, quest'ultima versava in una precaria situazione finanziaria, come dalla stessa ammesso nel ricorso per ammissione al concordato preventivo e nell'atto di deposito di proposta, piano e documentazione del concordato preventivo presso il Tribunale di Ravenna (doc. 10, doc. 11), nei quali vengono altresì riconosciuti e spiegati i legami indissolubili tra , la grave crisi economica in cui Parte_2 entrambe si sono trovate, nonché la circostanza per cui “… la situazione della società (RA) si è riflessa, visti i rapporti commerciali, su quella della controllante
[...]
che deposita contestualmente alla società (RA) domanda di pre- Controparte_8 concordato …” (doc. 10, pag. 8). È evidente che, qualora tale situazione di dissesto fosse stata portata tempestivamente a conoscenza di , quest'ultima avrebbe indirizzato altrove le proprie strategie Pt_1 commerciali. (xiii) Deve, inoltre, rilevarsi quanto segue. Premesso quanto illustrato al punto (iv) circa la natura del corrispettivo CMOR, in data 25/03/2022 e 12/05/2022 RA inviava a le seguenti comunicazioni: Pt_1
- (doc. 13) “Oggetto: Comunicazione impossibilità invio CMOR Power Buongiorno, siamo con la presente a comunicarVi che non ci è possibile inviare al SII le richieste di CMOR power in quanto non più utenti del dispacciamento. Abbiamo ricevuto dall'acquirente unico la richiesta di annullare tutto ciò che era stato inviato a partire dal 26/11/2021 e comunicazione circa l'impossibilità a procedere con nuove richieste. Per ciò che vi risulta quindi in sospeso occorre che provvediate tramite il nuovo fornitore oppure contattando direttamente l'acquirente unico. Ci è invece ancora possibile inviare eventuali annullamenti su pratiche già inoltrate ante 26/11/2021. A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali saluti”
- (doc. 14) “Oggetto: Comunicazione impossibilità invio CMOR Gas Buongiorno, siamo con la presente a comunicarVi che non ci è più possibile inviare al SII le richieste di CMOR gas in quanto non più utenti del dispacciamento. Riportiamo il riscontro del SII in merito alla nostra richiesta di delucidazioni: Buon pomeriggio, secondo quanto prevista dalla IB , la richiesta di CP_3 indennizzo va presentata dall'utente uscente che siano verificate delle condizioni dell'art 4.1 del con i contenuti dell'informazioni indicate dall'art.
8.3 della CP_3 medesima IB.
9 Pertanto, in modalità conforme alla IB e il documento delle S.T. pubblicato, non è prevista la presentazione dell'indennizzo dalla società senza aver il ruolo di UdD. Eventuali insoluti da parte dei verso le controparte commerciali uscenti Parte_3 potranno essere vantati tramite altre forme di recupero del credito. Cordiali Saluti
Indennitario CP_2
Ci è invece ancora possibile inviare eventuali annullamenti su pratiche già inoltrate ante 01/05/2022. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti” Orbene, a causa di tale impossibilità riconosciuta da RA, è stata privata del Pt_1 diritto di veder registrate al SII le posizioni creditorie dei propri clienti rivenditori nei confronti dei clienti finali somministrati che – a causa della già descritta risoluzione contrattuale – sono stati riassegnati ad altro fornitore, con la conseguenza che la mancata registrazione ha impedito ai nuovi fornitori di poter richiedere il CMOR (relativo agli importi spettanti ai clienti rivenditori di ) ai clienti finali somministrati Pt_1 riassegnati, nonché, soprattutto, il riconoscimento anticipato ai clienti rivenditori di del relativo indennizzo da parte di ( Pt_1 CP_5 Controparte_6
e per essa, dall'DD (utente del dispacciamento).
[...]
Ciò, evidentemente, ha determinato un ulteriore danno in capo all'odierna attrice in opposizione, che verrà infra quantificato unitamente alle altre voci.
4. QUANTIFICAZIONE DEI DANNI PATITI Posto quanto sin qui descritto, pare opportuno quantificare i danni patiti da , Pt_1 pari complessivamente a € 79.292,00.
- Mancato guadagno di Pt_1
Quanto al mancato guadagno, va rilevato come lo stesso sia determinato dal fatto che a seguito della perdita del contratto di dispacciamento e distribuzione da parte di e la CP_8 conseguente attivazione del mercato di salvaguardia per i punti di fornitura che si trovavano nel suo dispacciamento, i reseller (clienti rivenditori di ), non Pt_1 riponendo più fiducia nell'operato di (sebbene quest'ultima non avesse alcuna Pt_1 responsabilità per quanto accaduto), hanno preferito rivolgersi a società concorrenti tanto per quanto concerne i punti di fornitura che, per il tramite contrattuale di , Pt_1 avevano come utente del dispacciamento (Udd) RA, ma anche quelli insistenti sul altro Udd, scelta determinata anche dal fatto che per i punti morosi presenti sul dispacciamento di RA i reseller hanno perso il loro diritto all'indennizzo CP_4
Di seguito viene riportata la quantificazione del danno, pari a € 59.292,00:
… Il “Margine” è determinato dalla differenza tra il venduto e l'acquistato moltiplicato per i volumi persi. A tale importo deve aggiungersi il mancato incasso previsto per le spese di gestione del dispacciamento e i costi amministrativi, contrattualmente fissati in vendita in 1,50 €/POD/mese ciascuno. Si allegano i listini in vendita (Listino power 0621) (doc. 15) e in acquisto (Listino resell 202109) (doc. 16) in vigore su quei punti, ossia il listino dei prezzi a cui Nexicom
10 rivendeva l'energia e quello da cui la acquistava dal fornitore individuato a seguito dell'inadempimento di RA. Nel corso del presente Giudizio verrà – nel rispetto delle preclusioni codicistiche – fornita ulteriore eventuale documentazione a supporto di quanto sopra esposto.
- Danno d'immagine per Pt_1
Pare evidente che l'inadempimento contrattuale di cui è stata vittima le abbia Pt_1 cagionato un gravissimo danno di immagine (i) agli occhi dei clienti rivenditori, nonché dei clienti finali somministrati, i quali avendo subito una improvvisa ed inaspettata interruzione di fornitura di energia elettrica ed il conseguente passaggio (seppur per alcuni soltanto temporaneo) ad altro fornitore, hanno erroneamente (ma, evidentemente, in buona fede) individuato nell'odierna attrice la responsabile del grave disservizio subito, circostanza che ha inevitabilmente minato e compromesso l'immagine di credibilità ed affidabilità che si era costruita nel Pt_1 corso degli anni, nonché pregiudicato l'opportunità di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti stessi (ii) nei confronti delle imprese concorrenti e, più in generale, degli operatori di mercato e dei potenziali clienti, i quali – ignari della reale dinamica dei fatti – sono stati indotti a ritenere inaffidabile la società Pt_1
(iii) nei confronti degli enti e delle società responsabili della gestione e del dispacciamento di energia elettrica e gas naturale sul territorio nazionale, i quali possono aver imputato a una non adeguata attenzione nella scelta dei propri fornitori e Pt_1 nel monitoraggio dell'attività di questi ultimi. In forza di quanto premesso, rimettendosi in ogni caso alla più ampia valutazione del Giudice, si ritiene in questa sede di quantificare la presente voce di danno subito in € 20.000,00.
5. CREDITO DI NEI CONFRONTI DI CURA Pt_1
Posto che si contesta recisamente il credito asseritamente vantato da RA, ciò che preme ulteriormente rilevare – circostanza taciuta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo – è che vanta un credito nei confronti di RA pari a € 41.766,63. Pt_1
Tale somma viene pacificamente riconosciuta dall'odierna convenuta opposta in sede di domanda di concordato preventivo;
con l'atto di deposito di proposta, piano e documentazione ex art. 161 comma II e III e art. 186 bis L.F. (doc. 11), infatti, veniva allegato il doc. 13, denominato “elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione” (doc. 12). Orbene, nel suddetto documento (pag. 1) compare, in due diversi punti, l'indicazione di per un credito Pt_1 rispettivamente di € 37.250,22 e di € 4.516,41 e così per un totale di € 41.766,63. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito delle risultanze processuali la pretesa creditoria di RA risultasse anche soltanto parzialmente fondata, pertanto, quest'ultima dovrà essere integralmente compensata con il maggior credito vantato da
”. Pt_1
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
11 “Nel merito
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi di cui in atto, il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n. 796/2023 (R.G. 1867/2023).
Accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla alla Parte_1
Controparte_1
In via riconvenzionale
Accertare, per le ragioni di cui al presente atto, l'inadempimento contrattuale della nei confronti della dal quale è derivato un Controparte_1 Parte_1 danno pari a € 79.292,00 o a quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda e, conseguentemente, riconoscere debitrice Controparte_1 nei confronti della della somma di € 79.292,99 o di quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore in corso di causa determinanda.
Dichiarare tenuta e condannare al pagamento in Controparte_1 favore della a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Parte_1
79.292,00 o di quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse – anche parzialmente – fondata la pretesa creditoria di accertare e Controparte_1 dichiarare la compensazione tra il suddetto eventuale credito – pari a € 25.156,53 o a quell'altra minor somma in corso di causa determinanda – e la somma dovuta in favore di a titolo di risarcimento dei danni quantificata in € 79.292,00 o in Parte_1 quell'altra somma maggiore o minore in corso di causa determinanda e, all'esito dell'eventuale compensazione dei rispettivi crediti, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 che residuerà in favore dell'attrice in opposizione.
Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice in opposizione, visto il credito da parte della in favore di Parte_1 CP_1 pari a € 41.766,63, come dalla stessa riconosciuto in sede di domanda di
[...] ammissione alla procedura di concordato preventivo – nella denegata ipotesi in cui la domanda della convenuta opposta si rivelasse anche soltanto parzialmente fondata – dichiarare l'eventuale credito di pari a € 25.156,53 o a Controparte_1 quell'altra minor somma in corso di causa determinanda, integralmente compensato con quello vantato da con conseguente rideterminazione del credito in Parte_1 favore di Parte_1
In ogni caso Con il favore di competenze professionali e spese, oltre a Forf., Iva, CPA e CP_9 successive occorrende”.
Il processo si è poi interrotto per effetto della sentenza n. 64/2023 emessa da questo
Tribunale in data 30/10/2023, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è stato tempestivamente riassunto da Controparte_1 [...]
liquidazione giudiziale si è costituita nel procedimento Controparte_10
12 riassunto, esponendo quanto segue nella propria comparsa di costituzione e risposta:
“IN VIA PRELIMINARE 1) Inammissibilità della richiesta di risarcimento danni La scrivente procuratrice intende innanzitutto evidenziare che, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di , ai sensi dell'art. CP_7
151 del Codice della Crisi d'Impresa, la domanda volta a far accertare un diritto di credito deve essere proposta dall'eventuale creditore in sede di insinuazione al passivo, pertanto il Giudice competente a decidere sulla fondatezza o meno della richiesta in questione è il Giudice Delegato e non il Giudice Ordinario. È quindi evidente che, in questa sede, la richiesta avanzata da controparte, che paventa appunto una richiesta di rimborso, peraltro in alcun modo dovuto, della somma di € 79.292,99 deve essere considerata inammissibile per incompetenza per materia dell'Ill.mo Giudice adito a decidere in merito. Quella avanzata da controparte è, invero, a tutti gli effetti una domanda volta ad ottenere l'accertamento di un credito, in quanto, come meglio si esplicherà in seguito, Pt_1 non contesta la legittimità delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, bensì chiede che venga accertato che la stessa ha diritto al risarcimento di presunti danni che asserisce di aver subito a causa del comportamento di RA GP. Il presente giudizio dovrà pertanto proseguire all'esclusivo fine di valutare la legittimità
o meno del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, la debenza delle somme da parte di . Pt_1
2) Istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Si formula fin d'ora istanza affinché l'Ill.mo Giudice Adito voglia concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c. Si rileva infatti che l'opposizione, con tutta evidenza, non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione, in quanto controparte non fornisce alcuna prova documentale a sostegno di quanto arbitrariamente lamentato nel proprio atto introduttivo. A onor del vero, controparte si limita, in questa sede, ad affermare di contestare il credito asseritamente vantato da RA GP, senza tuttavia fornire alcuna prova o spiegazione delle ragioni per cui ritiene che tale credito non sia dovuto, ledendo così il diritto di difesa dell'odierna convenuta opposta. A tal riguardo, si rileva che anche nel doc. 3 di controparte, la stessa si limitava a contestare di essere debitrice di RA GP senza in alcun modo spiegare su cosa si fondava la contestazione in questione. E' quindi evidente sin da ora l'infondatezza della doglianza avversaria, in quanto, come noto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza la contestazione generica equivale a mancata contestazione, poiché risulta incompatibile con la negazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e rende tali fatti non controversi. Sul punto si rileva altresì che che il credito vantato da doveva comunque essere CP_7 pagato ai sensi dell'art.
6.8 delle Condizioni Generali di Fornitura (in seguito anche solo
“CGF”– doc.1) il quale prevede che: “Eventuali reclami o contestazioni non daranno in 13 nessun caso al OR il diritto di differire o sospendere i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto”, pertanto al d.i. opposto deve essere concessa la provvisoria esecuzione. Venendo ora al merito dell'opposizione avversaria, controparte nel proprio atto introduttivo sostiene che le fatture, da sole, non soddisferebbero il requisito della prova scritta se non accompagnate dall'estratto autentico notarile. Sul punto si ritiene opportuno sottolineare che, come noto, l'art.1, comma 3-ter, D.lgs 127/2015 esonera dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972 i soggetti obbligati ad emettere fattura in via esclusiva mediante il sistema di interscambio (SDI), cosicché per tali soggetti deve ritenersi venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e di conseguenza gli obblighi di cui all'art. 634, comma 2, cpc. Sarebbe difatti illogico obbligare un'impresa alla tenuta delle scritture contabili se non ha l'obbligo poi di utilizzarle. Nel merito è intervenuto anche il Tribunale di Verona, con decreto del 29.11.2019 affermando che: “La fattura elettronica prodotta in giudizio è titolo idoneo per l'emissione di una decreto ingiuntivo, poiché questo documento deve ritenersi prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, cpc, in virtù anche della considerazione che il SDI genera documenti autentici ed immodificabili, che non sono semplici “Copie informatiche di documenti informatici” bensì “documenti informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l CP_11
”.
[...]
Tanto premesso è quindi evidente che la fattura può ben considerarsi a tutti gli effetti una prova valida ai fini della concessione del decreto ingiuntivo. È infine opportuno sottolineare che la Cassazione ha sostenuto all'interno di una propria pronuncia che il mero “contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla “non contestazione” (Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933). Nel caso di specie, risulta invero evidente che controparte si è limitata ad una semplice contestazione circa il valore probatorio o meno della fattura, tralasciando qualsivoglia obiezione in merito agli importi fatturati, che sono pertanto da considerarsi non contestati e quindi provati, essendo fatti sui quali controparte ha mantenuto il silenzio. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza avversaria, volta unicamente a procrastinare il pagamento di quanto dovuto. Si rileva poi che, diversamente da quanto arbitrariamente affermato da controparte, ha già ampiamente dimostrato la fonte dell'obbligazione di pagamento nel CP_7 proprio ricorso per decreto ingiuntivo mediante il deposito del contratto di fornitura di energia elettrica e delle relative fatture, fornendo così la prova non solo dell'ammontare del credito vantato ma altresì anche dei consumi che controparte ha effettuato. Priva di ogni pregio è, altresì, l'eccezione secondo cui avrebbe posto in CP_7 essere un inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto di
14 fornitura di energia elettrica. Sul punto invero si ritiene opportuno fornire all'Ill.mo Giudice adito una corretta ricostruzione dei fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto di fornitura intercorrente tra le parti. Nell'ambito della suddetta fornitura CURA GP, come noto, svolgeva anche il ruolo di Utente del dispacciamento per il tramite della controllante Controparte_8
(in seguito anche solo “ ), soggetto che concludeva
[...] CP_8 con TE S.p.a. l'omonimo contratto, relativamente alla fornitura di energia elettrica che veniva poi somministrata a . Pt_1
Tale contratto risultava invero necessario per svolgere l'attività di gestione e bilanciamento dei flussi di energia elettrica attraverso la rete di trasmissione, al fine di garantire un corretto equilibrio tra domanda e offerta. RA GP si avvedeva però, in data 17.11.2021, del fatto che un gravissimo illecito era stato perpetrato a suo danno, procurandole un danno almeno pari ad € 127.000.000,00. L'illecito in questione era peraltro imputabile ad un dipendente, che è poi stato rinviato a giudizio e condannato per truffa ex art. 640 e 61 n. 5 cp (docc.ti 2 e 3). Tale illecito, come ben noto a controparte come meglio si esplicherà in seguito, ha avuto gravi ripercussioni anche sull'operato di che, in data 25.11.2021, si è CP_8 vista risolvere il contratto di dispacciamento da parte di TE Spa, con conseguente impossibilità per RA GP di fornire ai propri clienti, tra cui appunto l'odierna attrice opponente, l'energia elettrica. Sul punto si ritiene altresì opportuno ribadire che il soggetto che ha concluso il contratto di dispacciamento con TE S.p.a. è come ben noto alla controparte, CP_8
e non RA GP la quale svolgeva unicamente il ruolo di Utente del Dispacciamento. Tanto premesso è quindi evidente che la stessa non ha posto in essere alcun inadempimento delle proprie obbligazioni, come arbitrariamente affermato da controparte, ma, invero, si è trovata costretta, suo malgrado, a subire le decisioni che l'autorità di settore ha preso nei confronti del . CP_8
RA GP, incolpevolmente, non ha invero potuto proseguire la fornitura di energia elettrica a favore di e ciò non può non rilevare agli effetti liberatori di cui agli Pt_1 artt. 1218 e 1256 cc, posto che la prestazione è divenuta impossibile per fatto a lei non imputabile, essendo il soggetto che non è stato in grado di integrare le CP_8 garanzie richieste dall'Autorità. Si ritiene opportuno poi specificare che l'odierna convenuta opposta è venuta a conoscenza della decisione presa da TE S.p.a. in relazione alla risoluzione del contratto di dispacciamento con solamente il giorno 25.11.2021, CP_8 ovvero lo stesso giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del SII. Pt_1
Tanto detto, è quindi evidente che controparte ha agito nella presente causa al fine di ridurre il proprio debito nei confronti di addebitandole responsabilità che sa CP_7 essere prive di fondamento. Parte attrice lamenta poi di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte di in relazione alle gravi difficoltà economiche che, a suo esclusivo dire, la CP_7
15 stessa e stavano avendo. CP_8
L'odierna convenuta opposta, invero, sia al momento della sottoscrizione del Contratto sia subito prima di avvedersi appunto dell'illecito compiuto a suo danno, non versava assolutamente in uno stato di grave crisi economica. È quindi evidente l'infondatezza della doglianza avversaria, volta unicamente a screditare davanti all'Ill.mo Giudice Adito. CP_7
Sul punto preme altresì rilevare che le comunicazioni del 01 e del 28 ottobre 2021 richiamate da controparte al fine di ingenerare confusione sui fatti di causa, nulla hanno a che vedere con la risoluzione dei contratti di dispacciamento e distribuzione imposte dalle Autorità di settore. Le comunicazioni in questione erano invero relative all'attivazione di nuovi punti di distribuzione e dispacciamento, ma nulla avevano a che vedere con quelli già attivi. Le stesse erano invero relative a delle misure di contenimento costi/danni in un periodo in cui il mercato era imprevedibile e i costi erano altissimi. Anche in tali occasioni, peraltro, veniva esposto il problema relativo alla richiesta di garanzie sempre maggiori verso il sistema, che è stata poi la causa di risoluzione dei contratti con le Autorità di settore.
, peraltro, è un Reseller e non un semplice cliente finale, pertanto era ben Pt_1 consapevole di quali fossero le dinamiche di mercato nel 2021. Prive di rilevanza sono altresì tutte le doglianze relative alla mancanza di informazione anche in relazione a quella che era la situazione di CP_8
Premesso infatti che non vi era alcun obbligo in merito gravante sull'odierna convenuta opposta, anche il non è riuscito ad integrare le garanzie richieste da TE e CP_8 Cont Snam a seguito degli eventi delittuosi che hanno investito RA che hanno inevitabilmente avuto ripercussioni anche sulla controllante. Prive di ogni pregio devono quindi ritenersi le doglianze avversarie. Venendo ora alla quantificazione dei danni arbitrariamente effettuata da controparte in € 79.292,00 si rileva innanzitutto che, relativamente all'impossibilità di richiedere il CMOR per i clienti morosi, il fornitore, per effettuare le relative richieste sul Sistema Informativo Integrato (SII) deve obbligatoriamente avere il ruolo di Utente del Dispacciamento, come previsto dagli artt.
4.1 e 8.3 (docc.ti 4 e 5), qualità che CP_3
come noto, ha perso in data 25.11.2021. CP_7
E' quindi evidente che il fatto di non poter depositare le richieste CMOR esula dalla volontà dell'odierna convenuta opposta, pertanto nulla può esserle richiesto a titolo risarcitorio. A onor del vero, peraltro, controparte non ha mai effettuato alcuna richiesta a CP_7 in relazione al CMOR, come ben si evince anche dal fatto che non è stata depositata alcuna documentazione a supporto di quanto lamentato. Nel caso in cui dimostrasse di aver depositato delle richieste in tal senso, Pt_1 dovrebbe altresì provare che le relative somme non sono mai state indennizzate ed anzi sono andate perse. Ma nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato fatto, pertanto è evidente che nulla è
16 dovuto a controparte a titolo di mancato incasso dell'indennizzo CMOR. Tanto detto, è quindi evidente che nessuna responsabilità potrà essere imputata a CP_7
anche in ragione del fatto che quanto lamentato da controparte è privo di qualsiasi
[...] supporto probatorio. Sprovvista di ogni supporto probatorio è altresì la richiesta relativa al presunto danno subito da controparte a fronte del mancato guadagno a seguito dell'attivazione del mercato di salvaguardia per i punti di fornitura, quantificata in € 59.292,00 secondo un conteggio effettuato con parametri assolutamente discrezionali e, anche in questo caso, in alcun modo provati.
non spiega, invero, neppure genericamente come ha calcolato il richiamato Pt_1 guadagno medio utilizzato appunto per la quantificazione in questione, né tanto meno fornisce la prova di avere effettivamente perso i punti di fornitura, in quanto la tabella presente a pag. 13 dell'atto introduttivo a supporto di quanto lamentato è di formazione unilaterale, pertanto non è idonea a dimostrare alcunché. Sul punto, si rileva inoltre che è la stessa controparte, nel proprio atto introduttivo, a precisare che tra i clienti persi non vi erano solo quelli in fornitura con RA GP, ma anche quelli riferibili ad altro DD. È quindi evidente che, ammesso e non concesso che abbia effettivamente Pt_1 perso dei clienti, non vi è prova che tale perdita sia riconducibile alla cessazione del servizio di dispacciamento e distribuzione da parte dell'odierna convenuta opposta. Tanto premesso, è quindi evidente che controparte sta tentando di strumentalizzare a suo favore quanto accaduto all'esclusivo fine di non pagare a RA GP il dovuto. Per quanto attiene infine al lamentato il danno all'immagine, quantificato in € 20.000,00 e dovuto alla presunta diminuzione della considerazione sia da parte dei propri clienti finali sia da parte dei consociati all'interno del mercato di riferimento, non vi è alcun supporto probatorio atto a confermare quanto lamentato da parte attrice, pertanto le pretese della stessa devono ritenersi infondate. La richiesta di risarcimento di un presunto danno all'immagine sembra pertanto strumentale, anche in questo caso, al vano tentativo di non pagare quanto dovuto a CP_7
[...]
In ogni caso anche nell'ipotesi in cui volesse ravvisarsi una qualche responsabilità dell'odierna convenuta opposta nella presente vicenda, con conseguente danno per
, nulla potrà comunque esserle imputato a titolo di dolo, essendo evidente che Pt_1 non vi è stata alcuna volontà dell'odierna convenuta opposta di cessare la fornitura, per le ragioni sopra dette, e conseguentemente la stessa, ai sensi dell'art. 1225 cc, potrà essere chiamata a rispondere per il solo danno per il quale il debitore può essere chiamato a rispondere è esclusivamente quello prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione. Si ritiene infine doveroso contestare recisamente quanto affermato da controparte Cont relativamente al credito di € 41.766,63 che asserisce di vantare nei confronti di RA anche a fronte del fatto che tale credito sarebbe stato a suo dire pacificamente riconosciuto dall'odierna convenuta opposta in sede di domanda di concordato
17 preventivo. Sul punto, è opportuno rilevare che il credito vantato da ed indicato Pt_1 nell'allegato al piano originario, riguarda anticipi fatturati che sono stati successivamente oggetto di compensazione mediante le fatture successivamente emesse per i consumi effettuati da controparte (doc. 6). Ne consegue che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, pari a € 25.156,36, è già al netto delle note di credito emesse da a favore di per l'importo CP_7 Pt_1 appunto di € 41.766,63, che appunto non è più dovuto. A sostegno di quanto affermato, si rileva che la controparte, nel proprio atto introduttivo, fa riferimento esclusivamente agli allegati al piano originario e non a quelli della situazione aggiornata a seguito della richiesta di modifica del piano di concordato, nella quale controparte non compare tra i creditori (docc.ti 7 e 8). È quindi evidente l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte. Si insiste pertanto nuovamente affinché venga concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'infondatezza dell'opposizione avversaria e del pregiudizio in cui la creditrice può intercorrere a fronte del mancato pagamento delle somme portate nel d.i. medesimo”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che (ora Controparte_1 Controparte_1
in liquidazione giudiziale), contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, ha
[...]
fornito nella fase monitoria idonea prova scritta ai fini dell'emissione del richiesto decreto ingiuntivo, avendo depositato le fatture elettroniche relative alle forniture di energia elettrica asseritamente eseguite a favore di ed essendo la fattura Parte_1
elettronica, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente, un documento che costituisce prova scritta equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.
Va poi osservato che il credito azionato in via monitoria da risulta contestato CP_1
solo genericamente dall'ingiunta opponente, che non ha negato le forniture di energia elettrica esposte nelle fatture allegate al ricorso per ingiunzione, essendosi limitata a rilevare che la controparte “dovrà … dimostrare l'effettiva vendita di energia elettrica e gas nella misura e nell'esatta corrispondenza rispetto a quanto indicato nelle fatture prodotte in sede di ricorso che … non possono assumere alcun valore probatorio nel presente giudizio di opposizione”.
18 Va ricordato che la generica deduzione di assenza di prova da parte del convenuto, senza negazione dei fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, non è equiparabile alla specifica contestazione di tali fatti richiesta dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (v. Cass.
27/08/2020 n. 17889): ne consegue, nel caso in esame, che possono senz'altro essere posti a fondamento della presente decisione i fatti esposti da a sostegno della CP_1
propria domanda di pagamento della somma di € 25.156,53.
La sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
ha comportato, come già rilevato con l'ordinanza emessa in data CP_1
24/01/2025, l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale da trattandosi di domanda che deve a questo punto Parte_1
essere proposta, a norma dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa, mediante insinuazione al passivo nella suddetta procedura di liquidazione giudiziale.
Conseguentemente nel proprio ricorso per riassunzione del processo Parte_1
interrotto, ha riconosciuto l'impossibilità, vista la pendenza della suddetta procedura concorsuale, di chiedere – in questa sede – la condanna della controparte al pagamento di somme di denaro, ed ha modificato le proprie originarie conclusioni chiedendo che venga accertato l'inadempimento della convenuta opposta, che la stessa venga conseguentemente dichiarata debitrice nei confronti di , ed eventualmente che Pt_1
venga operata la compensazione tra i rispettivi (eventuali) crediti.
È evidente però che il credito opposto in compensazione da , integralmente Pt_1
contestato da , risulta allo stato incerto e illiquido, né può ritenersi di facile e CP_1
pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.: l'accertamento e la quantificazione di tale credito richiederebbero infatti una complessa e articolata attività di istruzione probatoria (C.T.U. contabile richiesta dalla stessa attrice opponente e prova orale dedotta dalla convenuta opposta).
Deve pertanto escludersi che possa avere luogo la compensazione legale o giudiziale del credito vantato dalla società opponente con quello azionato da in via monitoria. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.
19 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando integralmente il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 796/2023 del 28/07/2023;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 7.500,00 per
[...]
compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 21/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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