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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3479/2019
All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Vittucci Massimo ha concluso come da note sostitutive di udienza Parte_1
depositate in data 7.04.2025;
- Per l'avv. Rimondi Matteo ha concluso come da note sostitutive di Controparte_1
udienza depositate in data 10.04.2025.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittucci Massimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina, Largo F. Salvatori n. 10, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rimondi Matteo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bossoli in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il d.i. 731/2019, con cui le era stato ingiunto il
[...]
pagamento della somma totale di € 8.657,45, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di fatture rimaste impagate per la fornitura di energia elettrica, per il periodo dall'aprile del 2016, al mese di giugno del 2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria per violazione delle norme di pagina 2 di 9 settore sulla fornitura del servizio. In particolare, la società opponente esponeva di aver accettato, nel 2015, la proposta commerciale di per la fornitura di energia elettrica, ma Controparte_1
che la società opposta non aveva mai dato riscontro alle numerose richieste di invio del contratto di fornitura e di sostituzione e/o controllo del contatore per la eccessività dei consumi, limitandosi unicamente ad inviare le fatture commerciali dei consumi. Quindi, agli inizi dell'anno
2016 l'opponente comunicava ad la disdetta del contratto per aver sottoscritto altro CP_1
contratto di locazione commerciale in una differente sede (da Via Appia Nord snc dove era ubicata l'utenza, a Corso della Repubblica 436, dove tuttora esercitava attività di pizzeria) ma, nonostante ciò, la continuava a emettere fatture, riferite a un presunto consumo CP_1
che non vi era mai stato in quanto la si era già trasferita altrove avendo dismesso qualsiasi Pt_1
attività nel locale di Via Appia Nord (Cisterna di Latina), già dal mese di gennaio del 2016.
Contestava, pertanto, tutti gli importi di cui alle fatture dal mese di marzo al mese di dicembre del
2016, perché riferite a consumi non effettuati, essendo il locale chiuso dal mese di gennaio 2016, come pure contestava la fattura n. 2008335801 del 30.06.2016 di € 5.890,00 (anch'essa mai recapitata), per un conguaglio che partiva addirittura dall'inizio del contratto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 731/19, R.G. 582/19, notificato in data 17.5.2019, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Si costituiva in giudizio rilevando in primo luogo che il decreto ingiuntivo Controparte_1
era stato legittimamente emesso sulla base delle fatture azionate e dell'estratto autentico notarile riportante l'indicazione delle fatture stesse;
quanto alle avverse contestazioni in merito all'eccessività dei consumi, rappresentava che le attività correlate al contatore dei consumi erano di esclusiva competenza del Distributore Locale, unico proprietario dell'apparecchio di misurazione. In particolare, precisava che era unicamente il Distributore ad effettuare periodicamente le letture dei consumi registrati al singolo punto di prelievo o di riconsegna, sicché le fatture emesse dalle società di fornitura potevano riferirsi a consumi “reali” ovvero
“stimati”, questi ultimi calcolati ancorandosi ai dati di consumo storico presente nel sistema di fatturazione o proporzionando i dati di consumo forniti da cliente in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, i consumi fatturati da risultavano Controparte_1
pagina 3 di 9 perfettamente in linea con quanto comunicato dal Distributore Locale e, pertanto, appariva palese la pretestuosità dell'avanzata opposizione, volta unicamente a ritardare il pagamento del dovuto.
In merito alla presunta disdetta del contratto, rappresentava l'opposta che nessuna disdetta contrattuale era mai stata ricevuta da che aveva dunque operato nella più CP_1
completa buona fede contrattuale. Parimenti, la fattura relativa al conguaglio dei consumi era stata legittimamente emessa sulla scorta della comunicazione operata dal Distributore Locale, secondo le modalità sopra descritte.
Quindi, concludeva chiedendo: “NEL MERITO In via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca per qualsiasi ragione del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo ovvero della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e provare nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.4.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 4 di 9 Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto
(cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n.
15328/2018).
Ciò chiarito, nel caso di specie parte opposta ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio di opposizione, la ha prodotto, altresì, l'accettazione della CP_1
proposta contrattuale della con i quali si confermava l'attivazione della fornitura di Parte_1
energia elettrica in relazione al codice POD IT001E04508583.
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura in favore dell'opponente. In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736).
pagina 5 di 9 Ciò posto, nel caso di specie la P.R.F. ha dedotto di avere dato disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica intercorrente con la controparte, assumendo che la mancata interruzione della fornitura fosse imputabile alla . CP_1
Ebbene, l'assunto difensivo dell'odierna opponente ha trovato riscontro alla luce del compendio probatorio complessivamente raccolto nel presente giudizio.
L'opponente ha infatti depositato in atti il contratto di locazione commerciale dalla stessa stipulato per l'esercizio dell'attività di ristorante-pizzeria in relazione all'immobile sito in
Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n. 436, con decorrenza dal 1.2.2016, a riprova della circostanza che il locale per cui sono state emesse le fatture oggetto di causa, sito in Via Appia
Nuova SNC, era stato dismesso dalla sin dai primi mesi del 2016. Pt_1
In tal senso depone, inoltre, la testimonianza resa da , socia della la Testimone_1 Pt_1
quale ha confermato che dal mese di gennaio del 2016 la aveva rilasciato il locale di Parte_1
Cisterna di Latina, Via Appia Nord snc, rimasto chiuso, trasferendo la propria sede operativa in
Corso della Repubblica n. 436. La teste ha altresì dichiarato di aver personalmente contattato la per comunicare la disdetta dal contratto di fornitura: “Sì, è vero. Tanto so perché CP_1
sono stata io stessa, i primi giorni di gennaio del 2016, a chiamare la per richiedere la CP_1
disdetta della fornitura perché ci saremmo spostati. Sempre io mi ero occupata di fare
l'abbonamento con la (..) Sì, è vero. Loro mi dissero che andava bene così, anche perché CP_1
quando facemmo l'abbonamento io richiesi un contratto scritto ma non mi fu mai stato inviato.
Ho chiamato anche più volte, e loro mi dicevano che era in lavorazione ma la procedura di disdetta che avevo fatto era corretta”.
Ritiene il Tribunale che non meritino di essere condivise, sul punto, le deduzioni di parte opposta in merito a una presunta inefficacia della disdetta effettuata dalla P.R.F. in via telefonica.
In linea generale, infatti, il recesso è soggetto ai medesimi vincoli di forma prescritti per il contratto a cui si riferisce. Pertanto, ove non sia richiesto alcun vincolo formale, il recesso può essere validamente comunicato in via verbale e può essere desunto per facta concludentia.
Parimenti è pacifico che il contratto di somministrazione non è subordinato all'onere della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem.
Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione contrattuale, anche il recesso dal contratto di somministrazione può essere effettuato in forma libera. Nel caso di specie, non è stato depositato in atti il contratto scritto (che parte opponente, come confermato dalla testimone pagina 6 di 9 escussa, contesta di non aver mai ricevuto nonostante le numerose richieste in tal senso), né parte opposta ha documentato l'esistenza di condizioni generali di contratto, conosciute dalla controparte, per cui deve ritenersi che non sussistessero particolari vincoli di forma per la formalizzazione della disdetta da parte del cliente.
Peraltro, l'art. 1569 c.c. prevede testualmente che “se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, dunque, ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia (Cass. n.
1496/1977).
Orbene, nella fattispecie in esame la società opponente ha dimostrato di aver comunicato la disdetta dal contratto sin dai primi giorni del mese di gennaio del 2016, con un preavviso dunque che si reputa congruo nella misura di un mese rispetto alla data del 1.2.2016, in cui la P.R.F. si trasferiva presso l'immobile in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica.
Per i rilievi esposti, ritiene il Tribunale che non siano dovute da parte dell'opponente le somme ex adverso richieste in relazione alle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica a decorrere dal mese di febbraio del 2016, in quanto successive al recesso contrattuale ritualmente comunicato dalla P.R.F.
L'opposizione, dunque, merita di trovare accoglimento con riguardo alle seguenti fatture:
- Fattura N° 2008211683, relativa alle mensilità febbraio-marzo 2016, dell'importo di €
671,12;
- Fattura N° 2008277174, relativa alle mensilità marzo-aprile 2016, dell'importo di €
887,30;
- Fattura N° 2008363531, relativa alle mensilità maggio-giugno 2016, dell'importo di €
82,72;
- Fattura N° 2008469738, relativa alle mensilità luglio-agosto 2016, dell'importo di €
32,09;
pagina 7 di 9 - Fattura N° 2008573293, relativa alle mensilità di settembre-ottobre 2016, dell'importo di
€ 32,96;
- Fattura N° 2008618943, relativa alla mensilità di novembre 2016, dell'importo di € 42,60.
Quanto alla fattura n. 2008153986, dell'importo di € 1.114,19, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2016, la stessa è dovuta limitatamente al mese di gennaio del 2016, per un importo che si può stimare pari alla metà del totale, vale a dire € 557,095.
Analogamente quanto alla fattura n. 2008335801, per complessivi € 5.890,00, emessa da CP_1
a conguaglio per i mesi da dicembre del 2015 a maggio del 2016. Anche in tal caso,
[...]
infatti, il conguaglio può legittimamente essere preteso con esclusivo riguardo ai mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 (antecedenti alla disdetta), e può pertanto essere determinato equitativamente nella somma di € 1.963,33, pari ad 1/3 del totale (due mensilità su sei).
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e la P.R.F. deve essere condannata al pagamento nei confronti di della minor somma di € Controparte_1
2.520,42.
L'opposizione a decreto ingiuntivo origina, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salvo pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25/05/1999).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie, dunque, stante il parziale accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento del credito della controparte in misura significativamente inferiore rispetto a quella originariamente azionata, ritiene il Giudicante che sussistano giustificati motivi per pagina 8 di 9 disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del presente giudizio che della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 731/19 e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore della dell'importo di € 2.540,42, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3479/2019
All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Vittucci Massimo ha concluso come da note sostitutive di udienza Parte_1
depositate in data 7.04.2025;
- Per l'avv. Rimondi Matteo ha concluso come da note sostitutive di Controparte_1
udienza depositate in data 10.04.2025.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vittucci Massimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina, Largo F. Salvatori n. 10, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rimondi Matteo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bossoli in Latina, Viale dello Statuto n. 37, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il d.i. 731/2019, con cui le era stato ingiunto il
[...]
pagamento della somma totale di € 8.657,45, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di fatture rimaste impagate per la fornitura di energia elettrica, per il periodo dall'aprile del 2016, al mese di giugno del 2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, nonché l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria per violazione delle norme di pagina 2 di 9 settore sulla fornitura del servizio. In particolare, la società opponente esponeva di aver accettato, nel 2015, la proposta commerciale di per la fornitura di energia elettrica, ma Controparte_1
che la società opposta non aveva mai dato riscontro alle numerose richieste di invio del contratto di fornitura e di sostituzione e/o controllo del contatore per la eccessività dei consumi, limitandosi unicamente ad inviare le fatture commerciali dei consumi. Quindi, agli inizi dell'anno
2016 l'opponente comunicava ad la disdetta del contratto per aver sottoscritto altro CP_1
contratto di locazione commerciale in una differente sede (da Via Appia Nord snc dove era ubicata l'utenza, a Corso della Repubblica 436, dove tuttora esercitava attività di pizzeria) ma, nonostante ciò, la continuava a emettere fatture, riferite a un presunto consumo CP_1
che non vi era mai stato in quanto la si era già trasferita altrove avendo dismesso qualsiasi Pt_1
attività nel locale di Via Appia Nord (Cisterna di Latina), già dal mese di gennaio del 2016.
Contestava, pertanto, tutti gli importi di cui alle fatture dal mese di marzo al mese di dicembre del
2016, perché riferite a consumi non effettuati, essendo il locale chiuso dal mese di gennaio 2016, come pure contestava la fattura n. 2008335801 del 30.06.2016 di € 5.890,00 (anch'essa mai recapitata), per un conguaglio che partiva addirittura dall'inizio del contratto.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 731/19, R.G. 582/19, notificato in data 17.5.2019, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Si costituiva in giudizio rilevando in primo luogo che il decreto ingiuntivo Controparte_1
era stato legittimamente emesso sulla base delle fatture azionate e dell'estratto autentico notarile riportante l'indicazione delle fatture stesse;
quanto alle avverse contestazioni in merito all'eccessività dei consumi, rappresentava che le attività correlate al contatore dei consumi erano di esclusiva competenza del Distributore Locale, unico proprietario dell'apparecchio di misurazione. In particolare, precisava che era unicamente il Distributore ad effettuare periodicamente le letture dei consumi registrati al singolo punto di prelievo o di riconsegna, sicché le fatture emesse dalle società di fornitura potevano riferirsi a consumi “reali” ovvero
“stimati”, questi ultimi calcolati ancorandosi ai dati di consumo storico presente nel sistema di fatturazione o proporzionando i dati di consumo forniti da cliente in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, i consumi fatturati da risultavano Controparte_1
pagina 3 di 9 perfettamente in linea con quanto comunicato dal Distributore Locale e, pertanto, appariva palese la pretestuosità dell'avanzata opposizione, volta unicamente a ritardare il pagamento del dovuto.
In merito alla presunta disdetta del contratto, rappresentava l'opposta che nessuna disdetta contrattuale era mai stata ricevuta da che aveva dunque operato nella più CP_1
completa buona fede contrattuale. Parimenti, la fattura relativa al conguaglio dei consumi era stata legittimamente emessa sulla scorta della comunicazione operata dal Distributore Locale, secondo le modalità sopra descritte.
Quindi, concludeva chiedendo: “NEL MERITO In via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca per qualsiasi ragione del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di cui al decreto ingiuntivo ovvero della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e provare nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.4.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 4 di 9 Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto
(cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n.
15328/2018).
Ciò chiarito, nel caso di specie parte opposta ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, in fase monitoria, l'estratto notarile del libro contabile e le fatture emesse a carico dell'opponente, come tali sufficienti, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio di opposizione, la ha prodotto, altresì, l'accettazione della CP_1
proposta contrattuale della con i quali si confermava l'attivazione della fornitura di Parte_1
energia elettrica in relazione al codice POD IT001E04508583.
Dunque, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem” (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica,
Cass. Civ. Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), è evidente come la documentazione prodotta dimostri l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato con l'atto introduttivo del presente giudizio, avente a oggetto la fornitura in favore dell'opponente. In proposito, occorre dunque richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 15.5.2018, n. 11736).
pagina 5 di 9 Ciò posto, nel caso di specie la P.R.F. ha dedotto di avere dato disdetta dal contratto di somministrazione di energia elettrica intercorrente con la controparte, assumendo che la mancata interruzione della fornitura fosse imputabile alla . CP_1
Ebbene, l'assunto difensivo dell'odierna opponente ha trovato riscontro alla luce del compendio probatorio complessivamente raccolto nel presente giudizio.
L'opponente ha infatti depositato in atti il contratto di locazione commerciale dalla stessa stipulato per l'esercizio dell'attività di ristorante-pizzeria in relazione all'immobile sito in
Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n. 436, con decorrenza dal 1.2.2016, a riprova della circostanza che il locale per cui sono state emesse le fatture oggetto di causa, sito in Via Appia
Nuova SNC, era stato dismesso dalla sin dai primi mesi del 2016. Pt_1
In tal senso depone, inoltre, la testimonianza resa da , socia della la Testimone_1 Pt_1
quale ha confermato che dal mese di gennaio del 2016 la aveva rilasciato il locale di Parte_1
Cisterna di Latina, Via Appia Nord snc, rimasto chiuso, trasferendo la propria sede operativa in
Corso della Repubblica n. 436. La teste ha altresì dichiarato di aver personalmente contattato la per comunicare la disdetta dal contratto di fornitura: “Sì, è vero. Tanto so perché CP_1
sono stata io stessa, i primi giorni di gennaio del 2016, a chiamare la per richiedere la CP_1
disdetta della fornitura perché ci saremmo spostati. Sempre io mi ero occupata di fare
l'abbonamento con la (..) Sì, è vero. Loro mi dissero che andava bene così, anche perché CP_1
quando facemmo l'abbonamento io richiesi un contratto scritto ma non mi fu mai stato inviato.
Ho chiamato anche più volte, e loro mi dicevano che era in lavorazione ma la procedura di disdetta che avevo fatto era corretta”.
Ritiene il Tribunale che non meritino di essere condivise, sul punto, le deduzioni di parte opposta in merito a una presunta inefficacia della disdetta effettuata dalla P.R.F. in via telefonica.
In linea generale, infatti, il recesso è soggetto ai medesimi vincoli di forma prescritti per il contratto a cui si riferisce. Pertanto, ove non sia richiesto alcun vincolo formale, il recesso può essere validamente comunicato in via verbale e può essere desunto per facta concludentia.
Parimenti è pacifico che il contratto di somministrazione non è subordinato all'onere della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem.
Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione contrattuale, anche il recesso dal contratto di somministrazione può essere effettuato in forma libera. Nel caso di specie, non è stato depositato in atti il contratto scritto (che parte opponente, come confermato dalla testimone pagina 6 di 9 escussa, contesta di non aver mai ricevuto nonostante le numerose richieste in tal senso), né parte opposta ha documentato l'esistenza di condizioni generali di contratto, conosciute dalla controparte, per cui deve ritenersi che non sussistessero particolari vincoli di forma per la formalizzazione della disdetta da parte del cliente.
Peraltro, l'art. 1569 c.c. prevede testualmente che “se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, dunque, ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia (Cass. n.
1496/1977).
Orbene, nella fattispecie in esame la società opponente ha dimostrato di aver comunicato la disdetta dal contratto sin dai primi giorni del mese di gennaio del 2016, con un preavviso dunque che si reputa congruo nella misura di un mese rispetto alla data del 1.2.2016, in cui la P.R.F. si trasferiva presso l'immobile in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica.
Per i rilievi esposti, ritiene il Tribunale che non siano dovute da parte dell'opponente le somme ex adverso richieste in relazione alle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica a decorrere dal mese di febbraio del 2016, in quanto successive al recesso contrattuale ritualmente comunicato dalla P.R.F.
L'opposizione, dunque, merita di trovare accoglimento con riguardo alle seguenti fatture:
- Fattura N° 2008211683, relativa alle mensilità febbraio-marzo 2016, dell'importo di €
671,12;
- Fattura N° 2008277174, relativa alle mensilità marzo-aprile 2016, dell'importo di €
887,30;
- Fattura N° 2008363531, relativa alle mensilità maggio-giugno 2016, dell'importo di €
82,72;
- Fattura N° 2008469738, relativa alle mensilità luglio-agosto 2016, dell'importo di €
32,09;
pagina 7 di 9 - Fattura N° 2008573293, relativa alle mensilità di settembre-ottobre 2016, dell'importo di
€ 32,96;
- Fattura N° 2008618943, relativa alla mensilità di novembre 2016, dell'importo di € 42,60.
Quanto alla fattura n. 2008153986, dell'importo di € 1.114,19, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2016, la stessa è dovuta limitatamente al mese di gennaio del 2016, per un importo che si può stimare pari alla metà del totale, vale a dire € 557,095.
Analogamente quanto alla fattura n. 2008335801, per complessivi € 5.890,00, emessa da CP_1
a conguaglio per i mesi da dicembre del 2015 a maggio del 2016. Anche in tal caso,
[...]
infatti, il conguaglio può legittimamente essere preteso con esclusivo riguardo ai mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 (antecedenti alla disdetta), e può pertanto essere determinato equitativamente nella somma di € 1.963,33, pari ad 1/3 del totale (due mensilità su sei).
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e la P.R.F. deve essere condannata al pagamento nei confronti di della minor somma di € Controparte_1
2.520,42.
L'opposizione a decreto ingiuntivo origina, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salvo pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25/05/1999).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie, dunque, stante il parziale accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento del credito della controparte in misura significativamente inferiore rispetto a quella originariamente azionata, ritiene il Giudicante che sussistano giustificati motivi per pagina 8 di 9 disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, sia del presente giudizio che della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 731/19 e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
in favore della dell'importo di € 2.540,42, oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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