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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1102/2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 28/2022 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Dino Lucchetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Duca del Mare n. 24
APPELLANTE
E
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Loredana La Penna, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Latina alla via S. Carlo da Sezze n. 23
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.3.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Latina, dott. Antonio Canaletti
n. 28/2022.
Deduceva l'appellante che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto non sussistere una causa di estinzione del giudizio per tardiva rinnovazione della citazione.
A tal fine deduceva che con ordinanza del 18.10.2017 il giudice di prime cure, rilevando la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 164 n. 3 e 4 c.p.c., ordinava la rinnovazione della citazione da depositarsi entro il 31.1.2018. L'originaria parte attrice depositava atto di integrazione in data
2.3.2018. Sollevata dall'odierna appellante l'eccezione di tardività, il giudice, ritenendo che l'adempimento seppur tardivo fosse idoneo, dava corso al prosieguo del giudizio, che si concludeva con la condanna della Parte_1 al pagamento della somma di euro 1.267,19 residui a titolo di risarcimento
[...] del danno in favore di ciascun danneggiato. Chiedeva, pertanto, riformarsi la sentenza di primo grado e dichiararsi l'estinzione del giudizio, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
In subordine, nel merito, chiedeva accertarsi il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi tenendo conto di quanto già corrisposto nella fase stragiudiziale ed allegato.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, , contestando le avverse richieste, chiedendo la
[...] Controparte_4 conferma della sentenza di primo grado.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 6.3.2025, svoltasi la discussione della causa, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
In via assorbente, va rilevata la violazione del contraddittorio nel
- 2 - giudizio di primo grado, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.
Ed invero è principio consolidato in giurisprudenza che la violazione del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio “le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non
è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, né sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato”.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3061 del 2 aprile 1996), nonché Cass.,
Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381, secondo cui il potere officioso di rilevazione della nullità si trasferisce al giudice che riceve l'impugnazione, se la violazione ha riguardato una fattispecie di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102
c.p.c.
Orbene è pacifico in giurisprudenza il principio per cui nelle azioni relative al risarcimento da sinistro stradale è litisconsorte necessario il responsabile civile, identificato nel proprietario del veicolo assicurato, non potendo l'assicurazione essere convenuta in giudizio da sola.
Recentemente la Suprema Corte ha chiarito “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente C.d.A., il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. Tale necessità sia quando nell'incidente vi sia il coinvolgimento di un altro veicolo (con esercizio dell'azione di cui all'art. 141
C.d.A.) sia quando è coinvolto il solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (attivazione dell'azione di cui all'art. 144 C.d.a.A.)” (Cass. sent. n.
15637 del 4 giugno 2024).
- 3 - La Corte ha poi precisato “soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.
143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come
è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto
(l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire dalla sentenza 22 novembre 2016 n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020 n. 7755; 20
- 4 - settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141”.
L'atto di citazione di primo grado risulta notificato unicamente a come del pari unicamente è la Parte_1 Parte_1 destinataria dell'ordine di rinnovazione (poi tardivamente adempiuto).
Non vale a sanare il difetto di contraddittorio la circostanza che l'individuato responsabile civile, proprietario del veicolo, , fosse CP_2 comunque parte del giudizio, posto che egli agiva nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio allora minorenne , e non in Controparte_4 proprio nella qualità di responsabile civile (tralasciando ogni considerazione sul potenziale conflitto di interessi, da ritenersi superato dal raggiungimento nelle more della maggiore età di ). Controparte_4
Pertanto, appare assorbente il rilievo della nullità dell'intero giudizio per omessa partecipazione di un litisconsorte necessario.
Ne consegue, pertanto, la necessità di rimessione della causa al giudice a quo per non essere stato, in quella sede, opportunamente integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.
In definitiva, ritenute assorbite le restanti questioni contestate in questa sede, la sentenza impugnata va dichiarata nulla e le parti vanno rimesse innanzi al giudice di primo grado, Giudice di Pace di Latina ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizi stante la natura interlocutoria della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe:
a) dichiara nulla l'impugnata sentenza n. 28/2022 per omessa integrazione
- 5 - del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
b) fissa il termine perentorio di cui all'art. 353 co. 2 c.p.c. per la riassunzione della controversia dinanzi al Giudice di Pace di Latina, giudice di primo grado, cui rimette la causa ex art. 354 c.p.c., nel contraddittorio anche dei litisconsorti necessari pretermessi;
c) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Latina il 4.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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