Ordinanza cautelare 5 ottobre 2020
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/08/2023, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 04917/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Iacovone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ailano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ente Parco Regionale del Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Teodolinda Stocchetti, Giuseppe Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’ARPAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Caliendo, Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Soprintendenza dei Beni Culturali di Caserta, non costituita in giudizio;
il Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
di -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via dei Mille n. 16;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 3 febbraio 2020, con la quale il Comune di Ailano ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 14-OMISSIS-del decreto legislativo n. 42 del 2004, in favore della società -OMISSIS-.;
- del parere della Commissione locale per il Paesaggio, espresso in data 25 ottobre 2019;
- del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2020;
- del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania - Arpac prot. n.-OMISSIS-del 20 dicembre 2019;
- del nulla osta espresso dal Parco Regionale del Matese con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 febbraio 2020;
- delle delibere di Giunta comunale n. -OMISSIS-del 2019 di accoglimento della richiesta della -OMISSIS-.;
- del contratto di locazione prot. -OMISSIS-;
- del silenzio assenso formatosi sull’istanza, ai sensi del codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259 del 2003);
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese le note del Comune di Ailano prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del 23 aprile 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ailano, dell’Ente Parco Regionale del Matese, dell’ARPAC, di Wind Tre Spa e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, cittadini residenti nel Comune di Ailano, impugnano gli atti individuati in epigrafe con cui le resistenti amministrazioni hanno autorizzato la realizzazione di una Stazione Radio Base da parte della società -OMISSIS- tre su area di proprietà comunale, individuata presso la ex casa di cura per anziani, ubicata nel territorio comunale a poca distanza dal centro cittadino.
In particolare la Stazione Radio Base sarebbe stata posizionata su una porzione estesa di mq 22,00 del lastrico solare del detto edificio, oltre a 23,00 mq di superficie del torrino delle scale per l’installazione delle paline porta antenne e dei relativi supporti di ancoraggio.
2. Secondo la prospettiva dei ricorrenti, i predetti atti sarebbero illegittimi in quanto adottati in violazione di legge ed eccesso di potere.
Essi rappresentano in primo luogo che la stazione radio base sarebbe stata realizzata su un immobile di cui l’ente comunale non avrebbe disponibilità in quanto dato in locazione alla Ditta-OMISSIS-.
Tale contratto di locazione dell’immobile, adibito a Casa Albergo per anziani, sarebbe ancora efficace e mai stato oggetto di risoluzione/rescissione.
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti richiamano la disciplina del codice civile ed in particolare le disposizioni che prevedono che “ Il locatore deve: consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenerla in istato da servire all'uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione ”. (art. 1585 c.c.): garantire il pacifico godimento significherebbe fare in modo che nessuno possa avanzare sulla cosa diritti in conflitto con quelli del conduttore.
Nel caso di specie, sarebbe incontroverso che la soc.-OMISSIS-, avente pienamente la disponibilità dell’immobile in quanto titolare di un valido ed efficace contratto di locazione sottoscritto nell’anno 2017, comprensivo proprio della terrazza/lastrico solare, non ha mai prestato il proprio consenso all’installazione dell’antenna.
2.1 Con ulteriore censura (secondo motivo), i ricorrenti deducono che l’amministrazione non abbia adeguatamente valutato i rischi alla salute che potrebbero derivare dalle emissioni elettromagnetiche.
Conseguentemente, l’Amministrazione Comunale, nel procedimento di rilascio di un’autorizzazione all’installazione di stazioni radio base, avrebbe dovuto contemperare tutti gli interessi in rilievo: la tutela della salute umana, dell’ambiente e del paesaggio come beni primari; il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio; il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione; l’interesse dei cittadini a partecipare alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
Tanto, in considerazione del rilievo che in prossimità della stazione base insistono servizi di utilità collettiva e, dunque, la popolazione sarebbe esposta al rischio di pregiudizio alla salute.
L’amministrazione avrebbe pertanto dovuto considerare la possibilità che l’impianto venisse collocato in altra sede meno rischiosa.
2.2 Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati in quanto mancherebbe il parere di verifica di compatibilità ambientale-sanitaria della localizzazione della stazione radio base.
Non sarebbe sufficiente, in merito, il parere favorevole dell’ARPAC la quale avrebbe comunque fatto rinvio ad eventuali ulteriori valutazioni per la verifica delle emissioni, laddove si sarebbe resa necessaria una istruttoria integrata tra ARPA ed ASL competente.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, deducendo l’inammissibilità, improcedibilità nonché l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. Con l’ordinanza n.-OMISSIS- del 2020 è stata respinta la domanda cautelare.
Alla u.p. del 20 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito in quanto il ricorso nel merito è infondato.
5.1 Non è fondato il primo motivo di ricorso.
Dagli atti del giudizio emerge che il terrazzo dell'immobile oggetto di locazione fosse già adibito a contenere attrezzature ed antenne di proprietà comunale ovvero altre strutture di pubblica utilità anche di soggetti terzi.
Tanto è specificato sia nell’avviso pubblico che nel contratto di locazione.
La precisazione di cui si è detto rende evidente che l’area del terrazzo fosse sottratta alla facoltà di godimento del conduttore e, dunque, fosse estranea al contratto di locazione.
5.2 Non è fondato il secondo motivo di ricorso.
Per la verità, tale motivo è anche formulato in maniera generica.
Parte ricorrente, infatti, paventa la possibilità che la popolazione residente nelle aree limitrofe, ovvero i cittadini che necessitano di servizi che insistono in prossimità della stazione radio, possano essere danneggiati nella loro integrità fisica dalla esposizione a emissioni elettromagnetiche.
Nel merito, non risultano forniti dalla parte ricorrente elementi concreti in ordine al concreto pregiudizio alla salute pubblica.
5.3 Quanto all’obbligo dell’amministrazione, dedotto dalla parte ricorrente, di attivare una istruttoria volta ad individuare altri siti per il posizionamento della stazione da parte di -OMISSIS-, va rilevato che il procedimento che ha condotto al rilascio dei titoli autorizzativi è stato adottato previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti a tutelare specifici e rilevanti interessi.
In particolare il parere favorevole dell’ARPAC del 4/4/2019 ( allegato -OMISSIS-alla costituzione del Comune) è stato rilasciato all’esito di una valutazione in cui l’intervento è stato ritenuto compatibile con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità indicato nella normativa vigente.
Nel ricorso, in alcun modo vengono forniti precisi elementi volti a contestare che l’intervento non fosse coerente con il quadro normativo.
Inoltre, nella materia de qua non si applicano –come è noto– le prescrizione del D.P.R. n. 380/01, ma quelle di carattere speciale contenute nel Dlgs. n. 259/2003, che in riferimento agli impianti in parola, non richiede il parere della ASL, ma il parere dell’Arpac che tra l’altro (come da costante giurisprudenza) deve intervenire non al momento del rilascio dell’autorizzazione, ma ai fini dell’attivazione dell’impianto.
La tutela degli interessi sanitari ed ambientali in materia di inquinamento elettromagnetico trova infatti la sua disciplina unitaria nella legge-quadro del 22.2.2011 n. 3-OMISSIS-(legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), mentre la realizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile risulta disciplinata, in via esclusiva, dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche); ai fini indicati è preposta l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), che in Campania prende il nome di ARPAC.
6. Per tutto quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023, svoltasi con collegamento Teams, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.